Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 aprile 2023 |
Modalita' applicative per lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione 2022 degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 1, commi 822 e 823, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che autorizza gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo e previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, a svincolare quote del proprio avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per: a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del Servizio sanitario regionale; b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche; Visto l'art. 1, comma 823, della legge n. 197 del 2022, il quale prevede che le somme svincolate e utilizzate per le finalita' di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' applicative dei richiamati commi 822 e 823; Visto l'art. 16-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 che all'art. 1, comma 822, della legge n. 197 del 2022, dopo la lettera c) ha aggiunto la seguente: c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni e gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i loro organismi ed enti strumentali in contabilita' finanziaria adottano sistemi contabili omogenei; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 che definisce gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali come le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica, comprese le istituzioni degli enti locali di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 che definisce gli enti strumentali controllati e partecipati da parte delle regioni e degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011 che definisce le quote vincolate del risultato di amministrazione delle regioni e delle province autonome; Visto l'art. 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale delle regioni e delle province autonome; Visto l'art. 187, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che definisce le quote vincolate del risultato di amministrazione degli enti locali; Visto l'art. 175 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, che disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione degli enti locali; Viste le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Viste le funzioni fondamentali delle province di cui al comma 85 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56; Viste le funzioni fondamentali delle province montane di cui al comma 86 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56; Viste le funzioni fondamentali delle citta' metropolitane di cui al comma 44 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56; Visti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, relativi alle funzioni fondamentali degli enti locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione per l'anno 2022 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 823 dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 19 aprile 2023 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai fini del presente decreto, per quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte si intendono le risorse vincolate del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione che residuano a seguito: a) della completa realizzazione dell'intervento cui il trasferimento era destinato, secondo le modalita' richieste dall'amministrazione erogante, nel corso degli anni precedenti; b) del pieno finanziamento di interventi in corso di realizzazione disposto negli esercizi precedenti cui hanno concorso risorse proprie dell'ente. 2. Non costituiscono «quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte» i trasferimenti: a) erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute quali ad esempio i Fondi del PNRR e del PNC, esclusa la quota dei trasferimenti riguardanti spese rendicontate finanziate negli esercizi precedenti con risorse proprie; b) per i quali e' prevista dal legislatore in via preventiva la restituzione o la compensazione delle risorse non utilizzate sulla base di rendicontazioni, verifiche dell'utilizzo delle risorse ricevute o certificazioni, ad esempio la certificazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022; c) che hanno finanziato obbligazioni giuridiche perfezionate o spese per le quali sono state formalmente attivate le procedure di affidamento; d) erogati per la realizzazione di interventi di sostegno di natura assistenziale, sociale ed economico a favore di terzi, se non e' dimostrata la completa attuazione dell'intervento nei confronti dei beneficiari; e) riguardanti interventi in corso di realizzazione finanziati negli esercizi precedenti con altri trasferimenti, e non con risorse proprie come previsto dal comma 1, lettera b); f) non ancora erogati, in quanto a seguito della comunicazione riguardante la conclusione o il finanziamento dell'intervento l'amministrazione erogante non puo' procedere all'erogazione di un contributo non necessario. 3. In applicazione dei commi 822 e 823 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono svincolare quote vincolate del risultato di amministrazione, accertato con l'approvazione del medesimo rendiconto da parte dell'organo esecutivo, attraverso apposita delibera del medesimo organo esecutivo che: a) nell'ambito delle voci dell'allegato a/2 al rendiconto 2022, approvato dall'organo esecutivo, individua le risorse vincolate nel risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte, con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; b) attribuisce alle risorse di cui alla lettera a) le destinazioni previste dall'art. 1, comma 822, della citata legge n. 197 del 2022. Tali risorse conservano la natura di quote vincolate. I nuovi vincoli operano dall'esercizio 2023 e sono rappresentati nell'allegato a/2 al rendiconto 2023; c) autorizza le variazioni del bilancio di previsione che dispongono l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione di cui alla lettera a) per gli interventi di cui alla lettera b), da attuare previa comunicazione dello svincolo all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'eventuale utilizzo delle risorse attraverso la costituzione di Fondi e accantonamenti e' autorizzato previa individuazione dei criteri e dei tempi di attuazione degli interventi da realizzare a seguito dello svincolo. 4. La comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato precisa se lo svincolo delle risorse e' effettuato a seguito della completa realizzazione dell'intervento cui il trasferimento era destinato o a seguito del pieno finanziamento degli interventi disposto negli esercizi precedenti, cui hanno concorso risorse proprie dell'ente, e indica il vincolo attribuito ai trasferimenti non utilizzati e i relativi tempi di attuazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2023
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta |
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