Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 aprile 2023
Modifica del decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 27, comma 9;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 10 agosto 2021 recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita' di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 28 settembre 2021;
Visto il decreto del Ministero della Marina mercantile del 26 gennaio 1960 recante disciplina dello sci nautico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 dicembre 1960;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 recante regolamento di disciplina dello sci nautico in acque interne;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 1° settembre 2021, recante requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2022;
Considerate le criticita' interpretative ed applicative sottoposte all'attenzione della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in riferimento a ciascun articolo segnalato, emerse nel corso della prima applicazione del citato decreto 1° settembre 2021, per le quali e' stata ravvisata la necessita' di procedere a specifici interventi correttivi;

Decreta:

Articolo unico

1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 1° settembre 2021, in premessa citato, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 2, lettera d), dopo la parola «copia» sono aggiunte le seguenti: «, ove previsti,»;
b) all'art. 7, comma 1, dopo la parola «nautico» sono aggiunte le seguenti: «per conto di terzi»;
c) all'allegato 2, alla lettera f) le parole «5000 metri dalle coste» sono sostituite dalle seguenti: «500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2023

Il Ministro: Salvini