Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2023 (vai al sommario)
LEGGE 21 aprile 2023, n. 49
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonche' conforme ai compensi previsti rispettivamente:
a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 6, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso). -
1. - 5. (Omissis).
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due
anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando
all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non
sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale e' resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
7. - 10. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2012, n.
19, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, pubblicata nella G.U. 24 marzo 2012, n.
71, S.O.:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni
regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,
nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista e'
determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro lo
stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni
alle casse professionali e agli archivi precedentemente
basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare
l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle
casse previdenziali professionali. Ai fini della
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui
alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati
con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per
gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente
periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi'
definite le classificazioni delle prestazioni professionali
relative ai predetti servizi. I parametri individuati non
possono condurre alla determinazione di un importo a base
di gara superiore a quello derivante dall'applicazione
delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, con un preventivo di massima,
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso
alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
«regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto
periodo sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 2,
comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in
materia di professioni non organizzate):
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. (Omissis).
2. Ai fini della presente legge, per «professione non
organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata
«professione», si intende l'attivita' economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso
di questo, con esclusione delle attivita' riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi
dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni
sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per
legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali,
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative.
3. - 5. (Omissis).»
«Art. 2 (Associazioni professionali).- 1. - 6.
(Omissis).
7. L'elenco delle associazioni professionali di cui
al presente articolo e delle forme aggregative di cui
all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di
responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di
essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di
rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui
agli articoli 5, 6 e 7e' pubblicato dal Ministero dello
sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente
agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo
Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente
legge.».
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonche' delle loro societa' controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze piu' di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purche' vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle societa' disciplinate dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di societa' veicolo di cartolarizzazione ne' a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitivita' della prestazione richiesta.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2230 del codice civile:
«Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale). - Il
contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera
intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto
compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle
disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
recante «Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica», e' pubblicato nella G.U. 8
settembre 2016, n. 210.
 
Art. 3

Nullita' delle clausole che prevedono
un compenso non equo

l. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2. Sono, altresi', nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto o del servizio reso, nonche' le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.
3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. La nullita' delle singole clausole non comporta la nullita' del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullita' opera solo a vantaggio del professionista ed e' rilevabile d'ufficio.
5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullita' della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attivita' professionale prestata.
6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attivita' svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui e' iscritto il parere sulla congruita' del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attivita' prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficolta' e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice puo' avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 4

Indennizzo in favore del professionista

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso cosi' determinato e quanto gia' versato al professionista. Il giudice puo' altresi' condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
 
Art. 5

Disciplina dell'equo compenso

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purche' vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralita' di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorita' giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonche' a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita' della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
 
Art. 6

Presunzione di equita'

1. E' facolta' delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.
 
Art. 7

Parere di congruita' con efficacia di titolo esecutivo

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruita' emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 281-undecies, 633,
634, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645 e 647 del
codice di procedura civile:
«Art. 281-undecies (Forma della domanda e
costituzione delle parti). - La domanda si propone con
ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, che deve
contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),
3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del
terzo comma dell'art. 163.
Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione,
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti
assegnando il termine per la costituzione del convenuto,
che deve avvenire non oltre dieci giorni prima
dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione dell'udienza, deve essere notificato al
convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della
notificazione del ricorso e quello dell'udienza di
comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori
di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova
in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.
Il convenuto si costituisce mediante deposito della
comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue
difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui
fatti posti dall'attore a fondamento della domanda,
indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i
documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le
conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di
merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a
pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di
costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il
giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti
costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un
termine perentorio per la citazione del terzo. La
costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del
terzo comma.»
«Art. 633 (Condizioni di ammissibilita'). - Su
domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro
o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi
ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il
giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di
consegna:
1. se del diritto fatto valere si da' prova
scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni
giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o
da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di
un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o
rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge
professionale, oppure ad altri esercenti una libera
professione o arte, per la quale esiste una tariffa
legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il
diritto dipende da una controprestazione o da una
condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
presumere l'adempimento della controprestazione o
l'avveramento della condizione.»
«Art. 634 (Prova scritta). - Sono prove scritte
idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze
e promesse unilaterali per scrittura privata e i
telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal
codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e
di danaro nonche' per prestazioni di servizi fatte da
imprenditori che esercitano una attivita' commerciale e da
lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale
attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli estratti
autentici delle scritture contabili di cui agli articoli
2214 e seguenti del codice civile, purche' bollate e
vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute,
nonche' gli estratti autentici delle scritture contabili
prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con
l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.»
«Art. 636 (Parcella delle spese e prestazioni). - Nei
casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve
essere accompagnata dalla parcella delle spese e
prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e
corredata dal parere della competente associazione
professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle
spese e delle prestazioni e' determinato in base a tariffe
obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma
dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della
somma domandata, salva la correzione degli errori
materiali.»
«Art. 637 (Giudice competente). - Per l'ingiunzione
e' competente il giudice di pace o, in composizione
monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la
domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art. 633 e'
competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la
causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre
domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice
competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio
dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio
notarile dal quale dipendono.»
«Art. 638 (Forma della domanda e deposito). - La
domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente,
oltre i requisiti indicati nell'art. 125, l'indicazione
delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere
altresi' l'indicazione del procuratore del ricorrente
oppure, quando e' ammessa la costituzione di persona, la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel
comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la
cancelleria.
Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme con i
documenti che si allegano; questi non possono essere
ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel
decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.»
«Art. 640 (Rigetto della domanda). - Il giudice, se
ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone
che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente,
invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira
il ricorso oppure se la domanda non e' accoglibile, il
giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della
domanda anche in via ordinaria.»
«Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono
le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con
decreto motivato(1) da emettere entro trenta giorni dal
deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose
chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che
nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma
degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione,
si procedera' a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo'
essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a
sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati
dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e
puo' essere ridotto fino a venti giorni (5). Se l'intimato
risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni,
e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne'
superiore a centoventi.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di
titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le
vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le
competenze e ne ingiunge il pagamento.»
«Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito
e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno
circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto
ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,
ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza
dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione
provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli
effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche
se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero
se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice
puo' imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice puo' anche autorizzare
l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art.
482.»
«Art. 643 (Notificazione del decreto). - L'originale
del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia
autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
La notificazione determina la pendenza della lite.»
«Art. 644 (Mancata notificazione del decreto). - Il
decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta
giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio
della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi; ma
la domanda puo' essere riproposta.
«Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione si propone
davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione
notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638.
Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare
avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda
nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito. L'anticipazione di cui all'art. 163-bis,
terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la
comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla
scadenza del termine minimo a comparire.
«Art. 647 (Esecutorieta' per mancata opposizione o
per mancata attivita' dell'opponente). - Se non e' stata
fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente
non si e' costituito, il giudice che ha pronunciato il
decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo
dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare
che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare
probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del
decreto.
Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a
norma del presente articolo, l'opposizione non puo' essere
piu' proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'art.
650 e la cauzione eventualmente prestata e' liberata.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69):
«Art. 14 (Delle controversie in materia di
liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato). - 1.
Le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art.
645 del codice di procedura civile contro il decreto
ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti
ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal
rito semplificato di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito
adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la
propria opera. Il tribunale decide in composizione
monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in
giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non e'
appellabile.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
G.U. 18 agosto 1990, n. 192.
 
Art. 8

Prescrizione per l'esercizio dell'azione
di responsabilita' professionale

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilita' professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.
 
Art. 9

Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe puo' essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Note all'art. 9:
- Il Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di
procedura civile reca: «Dei procedimenti collettivi».
 
Art. 10

Osservatorio nazionale sull'equo compenso

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso e' istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio e' composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed e' presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
3. E' compito dell'Osservatorio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;
b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);
c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
4. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attivita' di vigilanza.

Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013,
n. 4, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.
 
Art. 12

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo l 9-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Note all'art. 12:
- Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2017, n. 172, e' pubblicato nella G.U. 16
ottobre 2017, n. 242.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali). - 1. In
conformita' al principio comunitario di libera concorrenza
ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei
servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti
un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri
diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul
mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita'
libero professionali e intellettuali:
a) Abrogata;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere
pubblicita' informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato
dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare da parte di
societa' di persone o associazioni tra professionisti,
fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita'
libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
professionista non puo' partecipare a piu' di una societa'
e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o
piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la
propria personale responsabilita';
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti
l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo
stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in
via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede
alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi
professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di
gratuito patrocinio, sulla base della tariffa
professionale.
2-bis. All'art. 2233 del codice civile, il terzo
comma e' sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i
patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati
con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali».
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i
codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di
cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di
misure a garanzia della qualita' delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
nulle.».
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio