Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2023 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20 |
Testo del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 10 marzo 2023), coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2023 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Art. 1 Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto e' adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto e' comunque adottato. 3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento. 4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio 2023-2025, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa e' gia' stata regolarmente presentata in sede di prima istanza. 5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. 5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. 5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio». |
| Art. 2 Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 22: 1) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»; 2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni dalla questura competente»; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5.01 Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo»; 4) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente: «5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno»; 5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale»; b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis»; c) dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente: «Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. 3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis. 4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.». |
| Art. 3
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica: «Titoli di prelazione» e' sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»; b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attivita' di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissatele modalita' di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»; d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»; e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in house, puo' promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis. 4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, e' consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso». 2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «puo' essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,». |
| Art. 4 Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»; b) al comma 3-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»; c) al comma 3-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.» |
| Art. 4 bis Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394». |
| Art. 5 Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie
1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo. 2. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' sostituito dal seguente: «4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalita' per proteggere il mercato nazionale dalle attivita' internazionali di contraffazione e criminalita' agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del contratto collettivo nazionale integrativo del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalita' e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori ha qualifica di agente di polizia giudiziaria.». |
| Art. 5 bis Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera
1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facolta' di deroga di cui al comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto. Per le finalita' di cui al presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad avvalersi delle risorse previste dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa in relazione a situazioni di particolare affollamento, il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la gestione del predetto punto di crisi, della Croce Rossa italiana, con le facolta' di deroga richiamate al comma 1. Sono assicurate le prestazioni previste, per tale tipologia di struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 3. All'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia». 4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilita' di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12». 5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare, con le facolta' di deroga richiamate al comma 1 del presente articolo, uno o piu' contratti per l'affidamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti ivi presenti, nel limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per l'anno 2023. Alle attivita' istruttorie di natura tecnico-amministrativa e alle procedure di affidamento del servizio di cui al presente comma il Ministero dell'interno puo' provvedere per il tramite dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 2.800.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. |
| Art. 5 ter
Modifiche al sistema di accoglienza
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «anche i richiedenti protezione internazionale e,» sono soppresse; b) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)»; c) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della provincia di provenienza del beneficiario»; d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: «i richiedenti protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142». 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8: 1) al comma 2, le parole: «Le funzioni di prima assistenza sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e' assicurata»; 2) il comma 3 e' abrogato; b) all'articolo 9: 1) le parole: «di prima accoglienza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di accoglienza»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto puo' essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»; 3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 4) il comma 4-bis e' abrogato; 5) al comma 4-ter, le parole: «del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis»; c) all'articolo 11, il comma 3 e' abrogato. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorita' italiane, anche in ragione del servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunita' internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 5 quater
Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) e' abrogata; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui e' accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facolta' di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o piu' delle seguenti misure: a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attivita' organizzate dal gestore del centro; b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o piu' dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale; c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalita' e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti»; e) al comma 5: 1) al primo periodo, dopo le parole: «Il provvedimento di» sono inserite le seguenti: «riduzione o»; 2) al terzo periodo, le parole: «di revoca» sono soppresse; f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza». |
| Art. 6
Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche' dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuita' dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o piu' commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalita'. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito, ne' essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento. 3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di cui al comma 1, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni. |
| Art. 6 bis Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa
1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del sistema di soccorso della Regione siciliana e' attivata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestivita' ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), sentito il Ministero della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla postazione medicalizzata di cui al comma 1 l'apporto di adeguate professionalita', la strumentazione tecnica necessaria nonche' i protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione migrante. 3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene nell'ambito del servizio sanitario regionale della Regione siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' a disposizione dell'INMP a legislazione vigente. |
| Art. 6 ter
Modifiche alla disciplina sulle modalita' di accoglienza
1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio» sono sostituite dalle seguenti: «l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale». |
| Art. 7 Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamita' naturali
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate; b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli» e' inserita la seguente: «558-bis,»; c) all'articolo 19: 1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 2) al comma 1.2: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: «la Commissione territoriale trasmette» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»; 2.2) il secondo periodo e' soppresso; 3) al comma 2, lettera d-bis): 3.1) le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravita', non adeguatamente curabili nel Paese di origine»; 3.2) le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse; d) all'articolo 20-bis: 1) al comma 1, la parola: «grave» e' sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»; 2) al comma 2: 2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»; 2.2) la parola: «grave» e' sostituita dalla seguente: «eccezionale»; 2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro». 2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. 2-bis. Ai procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente. 3. I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. |
| Art. 7 bis Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalita' dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione medesima successivamente all'ingresso in ruolo»; b) all'articolo 28-bis: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 1.2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis»; 1.3) alla lettera c), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2-bis» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)»; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda»; c) all'articolo 29: 1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente piu' probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale»; 2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico»; d) all'articolo 35-bis: 1) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e)»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis»; e) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente: «Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera). - 1. Quando il richiedente e' trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, del presente decreto. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e' proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. 2. Il ricorso e' immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonche' copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile. 3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non puo' essere espulso o allontanato dal luogo nel quale e' trattenuto. 4. Quando l'istanza di sospensione e' accolta il ricorrente e' ammesso nel territorio nazionale e gli e' rilasciato un per- messo di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso e' rigettato, con decreto anche non definitivo. 5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili». 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) al comma 2: 1.1) all'alinea, dopo le parole: «n. 286» sono inserite le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili»; 1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) e' necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e' effettuata caso per caso»; 2) al comma 3-bis, dopo le parole: «per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza» sono inserite le seguenti: «, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati»; b) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente puo' essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato. 2. Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di prestazione della predetta garanzia finanziaria. 3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane. 4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e' trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimita' della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5. Art. 6-ter (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013). - 1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga e' effettuata caso per caso. 2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze: a) mancanza di un documento di viaggio; b) mancanza di un indirizzo affidabile; c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorita' competenti; d) mancanza di risorse finanziarie; e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita' anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione. 3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficolta' relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5». |
| Art. 7 ter Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; b) all'articolo 32, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformita' al presente comma e' impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto»; c) all'articolo 33, comma 3, le parole: «all'articolo 32, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27, comma 2-bis, e all'articolo 32, commi 3 e 4»; d) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso i provvedimenti della Commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1»; e) all'articolo 35-bis, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16». |
| Art. 7 quater Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6»; b) all'articolo 14, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6». |
| Art. 7 quinquies Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei quali il ricorso di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' stato depositato entro il 31 dicembre 2021 il difensore, munito di procura speciale contenente i poteri di cui al comma 2, puo', fino al momento in cui il giudice ha rimesso la decisione al collegio, depositare istanza di esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata della domanda di protezione internazionale. 2. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 il difensore deve essere munito di procura speciale contenente il potere di chiedere al giudice l'esame in via principale della domanda di protezione speciale e in via subordinata l'esame della domanda di protezione internazionale. 3. L'istanza di cui al comma 1, a pena di inammissibilita', e' motivata e corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale ed e' immediatamente comunicata, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che entro quindici giorni dalla comunicazione hanno facolta' di depositare sintetiche controdeduzioni. 4. L'istanza priva della documentazione di cui al comma 3 e' dichiarata inammissibile dal giudice designato, con ordinanza non impugnabile. 5. Il giudice designato, in composizione monocratica, alla scadenza del termine di cui al comma 3, se non provvede ai sensi del comma 4, esamina in via preliminare la domanda di protezione speciale. Quando ne ricorrono i presupposti, la accoglie allo stato degli atti con decreto non reclamabile e dichiara l'estinzione della domanda proposta in via subordinata, provvedendo sulle spese. 6. Il giudice designato, quando non ricorrono i presupposti per procedere ai sensi del comma 5, rimette la decisione al collegio. 7. Quando la parte ricorrente e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5 il giudice procede alla liquidazione in conformita' all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 8. Contro il decreto adottato ai sensi del comma 5 puo' essere proposto ricorso in cassazione e si applica l'articolo 35-bis, comma 13, quinto e sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 9. L'esame dell'istanza presentata ai sensi del presente articolo e' trattato, compatibilmente con l'organizzazione della sezione specializzata, in via prioritaria. |
| Art. 8
Disposizioni penali
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e, al comma 3, alinea, le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»; b) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalita' tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumita' o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, e' punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di piu' persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone. 2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena e' aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonche' nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter. 4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12. 6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta e' diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato e' punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.». 2. All'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis». 3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis». 4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis». |
| Art. 9 Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale
1. All'articolo 35-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso». 2. All'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera f),» 3. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 e' abrogato. |
| Art. 9 bis Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale
1. All'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «all'articolo 10-ter» sono inserite le seguenti: «o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39». |
| Art. 9 ter Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario»; b) all'articolo 15, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario». |
| Art. 10 Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri
1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e' effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». |
| Art. 10 bis Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio
1. All'articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, le parole: «prorogabile per altri trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per altri quarantacinque giorni»; b) al sesto periodo, le parole: «prorogabile per altri trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per altri quarantacinque giorni». |
| Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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