Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 10 marzo 2023 |
Fondo per imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l'art. 1, comma 702; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 che da' attuazione all'art. 1, comma 702 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto in particolare, l'art. 1, comma 52, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede che «in considerazione delle difficolta' causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'art. 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, e' rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 53, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede che «con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande gia' presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabilite le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonche' l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, (2022/C 131 I/01) «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 426/01 del 9 novembre 2022, che proroga fino al 31 dicembre 2023 le misure previste dal quadro temporaneo sopra citato; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 1424 final del 1° marzo 2023 con cui viene autorizzato l'Aiuto di Stato SA.106254 (2023/N) - Italy-TCF: Limited amounts of aid to artistic ceramic and crystal producers of Murano; Considerato che sul capitolo di bilancio 2171 «sostegno e valorizzazione della ceramica artistica tradizionale», PG 2 «sostegno e valorizzazione della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano», sussiste una disponibilita' finanziaria di euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00) per l'anno 2023; Ritenuto opportuno prevedere la possibilita' di demandare ad un ente in house dell'amministrazione centrale la valutazione e gestione delle domande di ammissione al contributo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea; b) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; c) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»); d) «Quadro temporaneo Ucraina»: la Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, (2022/C 131 I/01) «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modificazioni e integrazioni; e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; f) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato. |
| Art. 2
Finalita' dell'intervento
1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'intervento di cui al presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse previste dall'art. 1 comma 52 della legge. |
| Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Per le finalita' di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1 comma 52 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari a euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00 euro) per l'anno 2023, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 5. |
| Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto: a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano la cui attivita', e' individuata dal codice ATECO 2007 23.1 «Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro», con sede operativa nell'isola di Murano (Comune di Venezia); b. le imprese operanti nel settore della ceramica artistica la cui attivita', e' individuata dal codice ATECO 2007 23.41 «Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali», con sede operativa nell'isola di Murano (Comune di Venezia). 2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 9 commi 2 e 3: a. devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e attive alla data della presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, fara' fede la data risultante dalla visura camerale; b. devono avere sede operativa nell'isola di Murano (Comune di Venezia) alla data di presentazione dell'istanza. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale; c. devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; d. non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («Impegno Deggendorf»); e. non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purche' risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; f. devono essere in regola con gli obblighi relativi al regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; g. devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che: a. risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b. i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c. nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative. 4. Le imprese richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' previste dal decreto direttoriale di cui all'art. 9, commi 2 e 3 del presente decreto. |
| Art. 5
Soggetto gestore
1. Il soggetto gestore e' la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero. Alternativamente, detta direzione potra' avvalersi del supporto di Invitalia, che diventerebbe il soggetto gestore per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla presente misura, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Nel caso in cui la direzione si avvalesse di Invitalia previa apposita convenzione, gli oneri connessi alle attivita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, saranno posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo di 30.000,00 euro IVA inclusa (corrispondente al 2% delle risorse disponibili). |
| Art. 6 Forma e ammontare dell'aiuto e disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile
1. Il contributo e' riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 del presente decreto, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 2.1 del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». 2. Eventuali modifiche o integrazioni alle citate norme europee costituiscono modifica alle presenti disposizioni. 3. L'aiuto viene concesso sino al concorrere dell'intensita' massima concedibile in applicazione del regime di aiuto. 4. Il soggetto gestore effettua le verifiche necessarie ad accertare il rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto di riferimento e dei requisiti previsti dall'art. 4 secondo le modalita' stabilite nell'art. 11 del presente decreto. |
| Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili all'agevolazione: a. le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche gia' oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022; b. nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 avvenuta il 16 maggio 2022 sul sito del Ministero www.mise.gov.it ed il 31 agosto 2023, che non siano gia' state oggetto di agevolazione. 2. Sono ammissibili a contributo le sole forniture di gas naturale ed energia elettrica relative a sedi operative ubicate nell'isola di Murano (Comune di Venezia). 3. Le spese di cui al comma 1 devono essere pagate dal soggetto beneficiario attraverso conti correnti intestati e con modalita' che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta. 4. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. |
| Art. 8
Agevolazione concedibile
1. L'aiuto di cui al presente decreto assume la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 3, ai sensi della sezione 2.1 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e successive modifiche e integrazioni. 2. Ai fini della determina dell'agevolazione concedibile per le spese di cui all'art. 7 comma 1 lettera a), si applicano i criteri di cui all'art. 6 commi 2, 3 e 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022. 3. Ai fini della determinazione dell'agevolazione concedibile per le spese di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) si applica il seguente criterio: l'importo del contributo riconosciuto ed erogato sara' pari al a. prodotto tra il consumo effettivo su base mensile riportato sulla bolletta energetica e il differenziale tra il prezzo del gas naturale nel periodo compreso tra il 16 maggio 2022, data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 sul sito del Ministero, ed il 31 agosto 2023 e un prezzo convenzionalmente fissato in misura pari a 0,25 euro/mc; b. prodotto tra il consumo effettivo su base mensile riportato sulla bolletta energetica e il differenziale tra il costo medio unitario dell'energia elettrica su base mensile, nel periodo compreso tra il 16 maggio 2022, data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 sul sito del Ministero, ed il 31 agosto 2023, e un costo medio fissato in misura pari a 0,070 euro/kWh. 4. Il prezzo del gas naturale e' determinato facendo riferimento al prezzo unitario (euro/UM) riportato nelle bollette per la fornitura mensile nel periodo considerato e relativo alle voci (Materia prima gas + Adeguamento PCS Materia prima gas). 5. Il costo medio unitario dell'energia elettrica su base mensile e' pari al rapporto tra quanto fatturato per la voce spesa per la materia energia e i kWh fatturati. |
| Art. 9
Modalita' di accesso all'agevolazione
1. Ai fini dell'ammissione delle spese agevolabili di cui all'art. 7 comma 1 lettera a), il soggetto gestore procede all'erogazione del contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande gia' pervenute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022, previa conferma della domanda di agevolazione gia' presentata da parte delle imprese richiedenti, secondo i termini e le modalita' definiti con provvedimento del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e, se del caso, di Invitalia www.invitalia.it 2. Le domande gia' presentate ai sensi del comma 1 verranno soddisfatte prioritariamente rispetto alle richieste di cui ai successivi commi 3 e 4. 3. Ai fini dell'ammissione delle spese agevolabili di cui all'art. 7 comma 1 lettera b), le domande di contributo per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 16 maggio 2022, data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 sul sito del Ministero e il 31 dicembre 2022 devono essere presentate con un'unica richiesta cumulativa, secondo i termini e le modalita' definiti con provvedimento del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero - www.mise.gov.it e, se del caso, di Invitalia - www.invitalia.it 4. Ai fini dell'ammissione delle spese agevolabili di cui all'art. 7 comma 1 lettera b), le domande di contributo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 agosto 2023 devono essere presentate continuativamente secondo i termini e le modalita' definiti con provvedimento del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero - www.mise.gov.it e, se del caso, di Invitalia - www.invitalia.it 5. Nelle istanze di cui ai commi 2 e 3, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto per l'attribuzione dell'agevolazione e riportano la spesa, per la quale si richiede l'agevolazione, corredata dalle relative bollette di riferimento. |
| Art. 10
Concessione ed erogazione del contributo
1. Il contributo e' concesso ed erogato dal Ministero secondo l'ordine cronologico di ricevimento fino ad esaurimento delle risorse disponibili, salvo quanto disposto dal comma 2 del precedente art. 9. 2. Per le agevolazioni concesse il soggetto gestore procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. |
| Art. 11
Controlli
1. Il soggetto gestore, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli suddetti, procede alla revoca delle agevolazioni. 2. Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto. 3. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore. 4. Le risorse oggetto di revoca verranno riallocate tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 12
Cumulo
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. |
| Art. 13
Conservazione della documentazione
1. E' fatto obbligo al beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa ed a renderla accessibile senza limitazioni al Ministero. 2. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento del contributo a fondo perduto. |
| Art. 14
Revoca delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, oltre che nel caso dell'art. 11 comma 1, nei seguenti casi: a. verifica dell'assenza o della perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b. false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c. mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 12; d. apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; e. cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito territoriale e funzionale di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni. |
| Art. 15
Disposizioni finali
1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla registrazione del regime di aiuti nel Registro nazionale degli aiuti. 2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. |
| Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2023
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 448 |
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