Estratto determina n. 299/2023 del 18 aprile 2023
Medicinale: e' autorizzata l'importazione parallela dal Belgio del medicinale BRUFEN FORTE 600 mg - Comprimes pellicules, 60 comprimes dal Belgio, codice di autorizzazione BE128064, intestato alla societa' Mylan EPD Terhulpsesteenweg 6A 1560 Hoeilaart Belgium e prodotto da Famar S.A. - Anthoussas Avenue 7 - 153 49 Anthoussa Greece e Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komarom, 2900, (HU), con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate: Importatore: Gekofar S.r.l. - piazza Duomo n. 16 - 20122 - Milano (MI). Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 041746025 (base 10) 17TZM9 (base 32). Forma farmaceutica: compressa rivestita. Composizione: principio attivo: ibuprofene. Eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, ipromellosa 6mPa.s, ipromellosa 5mPa.s, talco, titanio diossido (E171). Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette: 5. Come conservare «Brufen». Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale. Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO); Columbus Pharma S.r.l. - via dell'artigianato n. 1 - 20032 - Cormano (MI); GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 (Localita' Caleppio) - 20049 - Settala (MI).
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 041746025 (base 10) 17TZM9 (base 32); classe di rimborsabilita': A; prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 4,23; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,98; nota AIFA: 66.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister A.I.C. n. 041746025 (base 10) 17TZM9 (base 32) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati
Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovra' riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. La societa' titolare dell'AIP e' tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validita' del lotto. L'omessa comunicazione puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia puo' comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla societa' titolare dell'AIP e non puo' essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo. Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |