Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 127
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 127, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 del 21 aprile 2023).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni titolari degli interventi PNRR

1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi', prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unita' di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attivita' previste dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite all'unita' di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia' esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di missione.
2. Con riferimento alle strutture e alle unita' di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita' gia' di titolarita' delle unita' di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unita' di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo' essere limitata ad alcune delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si applicano le previsioni di cui al comma 2.
4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4:
1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;
2) la lettera p) e' abrogata;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative»;
1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonche' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentativita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'universita' e della ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;
c) l'articolo 3 e' abrogato;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;»;
2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili mediante l'attivita' di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis)»;
e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonche' alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «con amministrazioni pubbliche e»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;
3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali titolari di inter-venti previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti: «, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalita', anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonche' con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.»;
f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: «con il Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ispettorato generale per il PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «predetto Servizio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «predetto Ispettorato generale».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle imprese e del made in Italy,».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
cosi' recita:
«Art. 8. (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il
punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per
l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento
(UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla
Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La
stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche'
l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi
intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalita'
del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche
in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa
nazionale tra il Governo e le parti sociali piu'
rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di
interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di
periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e
continui sui progetti di investimento e sulle ricadute
economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli
ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura
un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette
sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai
tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e
degli interventi di competenza del Ministero del turismo
previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle
strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di
gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle
misure di sostegno e incentivazione del settore del
turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista
dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno
2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei
principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di
personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente
comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro
per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del
presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Il testo dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n.
264, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, cosi' recita:
«Art. 13. (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). Omissis.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», cosi' recita:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art.
19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo
dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente
derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai
commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se
il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita'
superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui
all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n.
593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai
sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a
condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di
cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con
qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione
interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalita' da
parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto
dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, cosi'
recita:
«Art. 1. (Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche). Omissis.
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.».
- Il testo dell'articolo 4-bis del citato decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, cosi' recita:
«Art. 4-bis. (Misure per il supporto tecnico
all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita' in attuazione del PNRR). - 1. Al fine di
assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con
specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in
attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1,
comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata
temporanea superiore a quella del Governo che la
istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il contingente
di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo
comma 1 e' formato da personale non dirigenziale, in
possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito
delle politiche in favore delle persone con disabilita', in
numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente e'
composto da personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da
Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale
di cui al presente comma e' corrisposto secondo le
modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del
decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente puo'
essere composto altresi' da personale di societa' pubbliche
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in
base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate
previo parere favorevole del Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento
economico e' stabilito all'atto del conferimento
dell'incarico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui
al comma 5, sono definite la modalita' di formazione del
contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale
nonche' le specifiche professionalita' richieste.
4. Gli incarichi conferiti ad esperti con
provvedimento adottato prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
confermati fino al 31 dicembre 2026.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli
anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di
cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
- Il testo dell'articolo 33 del citato decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, cosi' recita:
«Art. 33. (Istituzione del Nucleo PNRR
Stato-Regioni). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento
delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e gli enti territoriali e' istituito, presso il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il
coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al
31 dicembre 2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto
Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
attivita' di competenza volte ad attuare le riforme e gli
investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre
amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e,
in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di
confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione,
coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente
particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e
Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti
territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico
attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni
raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture,
le attivita' svolte, anche mediante la progettazione e
gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli
di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
3, nonche' per le attivita' di competenza, il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di
ventitre' unita' di personale, di cui una con qualifica
dirigenziale di livello generale e due con qualifica
dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche e del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto
contingente e' comprensivo delle unita' di personale non
dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021,
recante ripartizione delle unita' di personale non
dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che e'
conseguentemente modificato al fine di definire compiti e
assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento
delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1
si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i
collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4
cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le
risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante
ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal
presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie, dal 1°(gradi) gennaio 2022, puo' altresi'
avvalersi del supporto di societa' a prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di
esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi
annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
comprovata qualificazione professionale, entro il limite di
spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 4, lettere g) e p),
del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Principi, finalita' e definizioni). - g)
«Segreteria tecnica», la struttura costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle
attivita' della Cabina di regia;
Omissis.
p) «Abrogata;».
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 2. (Cabina di regia). - 2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo,
impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli
interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' delegare a un Ministro o a un Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo
svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina di regia in
particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale
sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante
la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria
tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici
profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
materia e, con riferimento alle questioni di competenza
regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale,
per il tramite del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del
PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma
1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' una
nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi
e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e,
anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli
interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli
obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche
di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione
socio-economica dei giovani, alla parita' di genere e alla
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei
ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del
PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi
circa lo stato di avanzamento degli interventi e le
eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli
di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale secondo le modalita'
previste dal comma 3-bis;
l) promuove attivita' di informazione e
comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241.».
- L'articolo 3 del citato decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 3 (Tavolo permanente per il partenariato
economico, sociale e territoriale).»
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e'
costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica
per il supporto alle attivita' della Cabina di regia, la
cui durata temporanea e' superiore a quella del Governo che
la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria
tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il
coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e l'Ufficio per il programma di governo nonche', per gli
interventi di interesse delle regioni e delle province
autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia nell'esercizio delle
sue funzioni;
b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con
cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di
attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli
esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui all'articolo 12;
b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle
amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita'
previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee
guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati
dalla Cabina di regia;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio
dei ministri le azioni utili al superamento delle
criticita' segnalate dai Ministri competenti per materia,
laddove non risolvibili mediante l'attivita' di supporto
espletata ai sensi della lettera b-bis);
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di
cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione
del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli
relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali
criticita' rilevate nella fase di attuazione degli
interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito
dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del
Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione
di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui
all'articolo 13 e all'articolo 44.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di
euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,
aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti
che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.».
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). -
1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,
raccordo e sostegno delle strutture del Ministero
dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di
attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto
previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo
Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello
generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della
dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di
posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo Ministero
e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con
compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla
gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche'
di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi
degli articoli 22e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di
comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre
responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR di cui all'articolo 8, nonche' alle
amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione
degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello
dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di societa'
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per
gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le
altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1,
2, secondo periodo, 3 e 4.L'Ispettorato assicura il
supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita'
attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di
Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di
cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso
assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con
le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria
generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio
dei processi amministrativi, al monitoraggio anche
finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle
amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 930.000
per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 16.».
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 7. (Controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente
funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22
paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE)
2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in
posizione di indipendenza funzionale rispetto alle
strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale,
nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale,
dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche
in collaborazione con le amministrazioni di cui
all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del
programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del
Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla
verifica della qualita' e completezza dei dati di
monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge
attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del
Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in
itinere ed ex post del PNRR e' autorizzata la spesa di
250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal
2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con
amministrazioni pubbliche e con universita', enti e
istituti di ricerca, nonche' all'assegnazione da parte di
tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite
procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente
le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR
nonche' di esercitare la gestione e il coordinamento dello
stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di personale non
dirigenziale di alta professionalita', da destinare ai
Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo
Ministero, pari a 50 unita', da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il
reclutamento del suddetto contingente di personale e'
effettuato senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita' e mediante scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i
Sottosegretari" sono soppresse.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici
dirigenziali di livello non generale. Essa provvede
altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle
politiche di spesa settoriali di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo
di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate
alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente
all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica
del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe
previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, per le restanti unita' di livello
dirigenziale non generale. Per le finalita' di cui al
presente articolo, presso il citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione
di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto
della societa' Studiare Sviluppo srl, anche per la
selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il
presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro
il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10
del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede
di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi
ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti
rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze
tecniche e funzionali all'amministrazione economica
finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita'
puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le
modalita' che saranno definite in specifica Convenzione,
per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e la stessa
determina i processi di selezione e assunzione di personale
in base a criteri di massima celerita' ed efficacia,
prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti
curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di
economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione
e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi
di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di
cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287,
paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. La Corte dei conti riferisce, almeno
semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del
PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di
controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al
contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
i conflitti di interesse ed il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti dal PNRR, nonche' le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e
gli altri soggetti pubblici che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono
stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di
Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei
controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei
soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato promuove misure finalizzate alla
razionalizzazione e semplificazione delle procedure di
controllo del PNRR, ispirate al principio di
proporzionalita', anche mediante l'utilizzo di metodologie
standardizzate supportate da sistemi informatici, previa
condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi
PNRR, nonche' con le istituzioni e gli Organismi
interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento dei
controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso
il medesimo Dipartimento.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a
decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a
euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 8. (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il
punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR
per l'espletamento degli adempimenti previsti dal
Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la
presentazione alla Commissione europea delle richieste di
pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del
medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al
predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari
e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione dei
relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le
specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche
in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa
nazionale tra il Governo e le parti sociali piu'
rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di
interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di
periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e
continui sui progetti di investimento e sulle ricadute
economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli
ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura
un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette
sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai
tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1°(gradi) aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e
degli interventi di competenza del Ministero del turismo
previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle
strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di
gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle
misure di sostegno e incentivazione del settore del
turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista
dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno
2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei
principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di
personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente
comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro
per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del
presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.».
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 201, recante «Riordino della disciplina
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2022, n.
304, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 8. (Competenze regolatorie nei servizi pubblici
locali non a rete). - 1. Nei servizi pubblici locali non a
rete per i quali non opera un'autorita' di regolazione, gli
atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in
Italy, che vi provvede mediante le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli
indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla
regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro
titolarita', possono adottare un regolamento ovvero un atto
generale in cui predefiniscono condizioni, principi,
obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto
disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e
la diffusione dei dati della gestione. I contratti di
servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto
contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei
principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal
predetto regolamento o atto generale.».
 
Allegato 1

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attivita' i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN):
B Estrazione di minerali da cave e miniere
23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
35.11 Produzione di energia elettrica
F Costruzioni
42.1 Costruzione di strade e ferrovie
 
Allegato 2

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati:
Ala' dei sardi
Benetutti
Bitti
Budduso'
Dorgali
Galtelli
Irgoli
Loculi
Lode'
Lula
Nule
Nuoro
Oliena
Onani'
Orune
Osidda
Padru
Pattada
Siniscola
Torpe'
 
Art. 2

Struttura di missione PNRR
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Fino al 31 dicembre 2026, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale e' preposto un coordinatore, articolata in quattro direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura il supporto all'Autorita' politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonche' per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita' del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresi', trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonche' quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, e' assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 e' composta da un contingente di nove unita' dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unita' di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta Struttura e' assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale puo' essere composto da personale di societa' pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilita' di rinnovo degli stessi, nonche' i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR e' autorizzata, altresi', nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto secondo le modalita' di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalita' di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonche' le specifiche professionalita' richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:
a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Il regolamento n. 2021/241/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, e' pubblicato nella G.U.U.E. 18
febbraio 2021, n. L 57.
- Il testo dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del
citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, cosi' recita:
«Art. 5 (Unita' per la razionalizzazione e il
miglioramento della regolazione e Ufficio per la
semplificazione). - Omissis.
3. L'Unita' svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse
dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli
all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli
investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni
normative e dalle rispettive misure attuative e propone
rimedi;».
- Il testo dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., cosi'
recita:
«Omissis.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.».
- Il testo dell'articolo 9, commi 2 e 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, S.O., cosi' recita:
«Art. 9 (Personale della Presidenza).- Omissis.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
Omissis.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 15, e dell'articolo
7, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, cosi'
recita:
«Art. 1. Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche.
Omissis.
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate
nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti
relative a compiti strettamente e direttamente funzionali
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna
amministrazione interessata. In alternativa a quanto
previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni
possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun
incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le
amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.»
«Art. 7 (Reclutamento di personale nelle
amministrazioni assegnatarie di progetti). - 1. Per la
realizzazione delle attivita' di coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un
concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento
unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato
per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque
non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, nei profili professionali
economico, giuridico, informatico, statistico-matematico,
ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80
unita' da assegnare, per i profili indicati nella tabella
1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, e le restanti da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra
le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle
predette attivita', individuate dal medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti
di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere
sulle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato lo
scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al
medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata
dell'attuazione del PNRR, nonche' delle vigenti graduatorie
di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale
con contratto sia a tempo determinato sia a tempo
indeterminato.
3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da
selezionare anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza
della dotazione organica.
3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle
successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi
pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale
III, una riserva di posti in favore del personale assunto
ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al
50 per cento.
4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione
del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale fino a un importo
massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per
l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022,
2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu'
efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro
8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1,
che possono avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale nelle materie
oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000
euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui
al presente comma sono conferiti con le modalita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima
di trentasei mesi. Con le medesime modalita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli
incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi
del comma 1. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
865.000 per l'anno 2021.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6-bis. La facolta' di cui all'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo'
essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo
presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., cosi' recita:
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 3

Disposizioni in materia di poteri sostitutivi
e di superamento del dissenso

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformita' nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.»;
2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;
3) al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «previa autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «, qualora il Consiglio dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;
4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralita' di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 12, commi 3 e 5, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificati dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi).- Omissis.
3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo,
l'inerzia o la difformita' di cui al comma 1 sia
ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
citta' metropolitane, dalle province o dai comuni,
all'assegnazione del termine non superiore a quindici
giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
le stesse modalita' previste dal secondo periodo del comma
1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso
Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi
compresi le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni.
Omissis.
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita'
per la razionalizzazione e il miglioramento della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi
relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale,
si applicano le previsioni di cui al primo periodo del
presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55.».
- Il testo dell'articolo 13, comma 1, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 13 (Superamento del dissenso).- 1. In caso di
dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un organo statale che, secondo la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel
PNRR, l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR
ovvero il Ministro competente, anche su impulso della
Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale
per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di
superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle
vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio
dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di
sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei
ministri per le conseguenti determinazioni.».
 
Art. 4

Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale
assegnato alle Unita' di missione PNRR

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validita', per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attivita' di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
 
Art. 4 bis
Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle
pubbliche amministrazioni

1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorita' sanitarie», della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento e' effettuata dal competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalita' di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 859 e 861,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«(Omissis)
859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni
pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato
alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto
almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo
esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non
si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e'
superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute
nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano
la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato
sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non
rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni
commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
(Omissis)
861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono
elaborati mediante la piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati
tenendo conto anche delle fatture scadute che le
amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni
pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora
riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili,
pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla
piattaforma elettronica di cui al primo periodo del
presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai
predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati
contabili, con le modalita' fissate dal presente comma,
includendo anche i pagamenti non comunicati, previa
relativa verifica da parte del competente organo di
controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni
pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono
elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale
residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio
della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due
esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni
pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui
all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del
competente organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante
«Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali»:
«Art. 7(Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(Omissis).»
 
Art. 5
Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione
degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee

1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita' perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attivita' di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attivita' di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/ 1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di eta'.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.».

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18
febbraio 2021, n. L 57.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1044,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«(Omissis)
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
(Omissis).»
- Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo
Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30
giugno 2021, n. L 231.
- Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
10 dicembre 2013, n. L 347.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati).- 1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241
del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi
gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti», come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti
urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno
2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi
- Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno
2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di
euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro
per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per
l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture
per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per
l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni
di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno
2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non
provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti
ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi
innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e
relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. I termini
per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e
finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi
dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono
corso dalla data di notifica della decisione di
autorizzazione della Commissione europea. Qualora la
Commissione europea adotti una decisione negativa, le
risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato
non compatibile sono revocate e rimangono nella
disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere
destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e
il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le
modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita'
di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi
ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari in coerenza con il principio dell'assenza di
un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici).- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art.13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 780, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge:
«(Omissis)
780. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di
assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad
assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023
apposite linee guida con le modalita' e i termini di
comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni
interessati delle esigenze di assistenza tecnica
strettamente necessarie all'attuazione dei predetti
interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le
risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste
degli enti, si procedera' al riparto delle risorse con
criteri proporzionali. Con uno o piu' decreti del
Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse
in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle
rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune
beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del
contributo non utilizzato alla conclusione degli
interventi. In alternativa all'assegnazione delle risorse
in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra'
essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o
Associazioni di natura pubblica e privata, ordini
professionali o Associazioni di categoria, ovvero societa'
partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi
o Protocolli in essere o da stipulare.».
 
Art. 6

Semplificazione delle procedure
di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilita' del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, puo' disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi».
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti). -
1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2025.» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse
dei programmi operativi complementari possono essere
utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).».
2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma
1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il
rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e
contabile.» e' aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente
agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di
cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare
l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla
base dei propri dati contabili previo invio della
comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi
precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche
soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14,
commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
previa verifica da parte del competente organo di controllo
di regolarita' amministrativa e contabile.»;
b) al comma 862, dopo le parole «la contabilita'
finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso
della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;
c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono
inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma
867 degli enti che si avvalgono della facolta' prevista
dall'ultimo periodo del comma 861».
3. Al fine di favorire la produzione di analisi
sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro
dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse
settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di
ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di
dati provenienti da archivi amministrativi e la loro
integrazione con informazioni provenienti anche da fonti
esterne all'amministrazione originaria.
4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di
ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet
istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano
gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti
utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del
trattamento nonche' i tempi di conservazione e ogni altra
garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli
interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di
ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta
delle unita' statistiche sottostanti.
5. Le amministrazioni provvedono alle attivita'
previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione
tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su
autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
disponibilita' del conto corrente di tesoreria centrale «
Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del
Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto »,
di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, puo' disporre anticipazioni in favore dei
relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti
territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi
presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari
degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i
soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente
comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla
realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali
sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare
nel citato conto corrente di tesoreria l'importo
dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli
interventi.
7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono
tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di
tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli
interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di
bilancio.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita', degli
strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e
dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e' istituito il
Comitato scientifico per le attivita' inerenti alla
revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e
programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione
della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze per
l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee
guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e
con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri
e le metodologie per la definizione dei processi e delle
attivita' di revisione della spesa, nonche' gli obiettivi
da perseguire. Il Comitato e' composto dal Ragioniere
generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente,
o da un suo delegato individuato in relazione alla materia
trattata, nonche' da un rappresentante della Banca
d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei
conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono
essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta
competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione
delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del
Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle
universita', degli enti e istituti di ricerca. I membri del
Comitato durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Alle riunioni del Comitato
possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni ed esperti esterni con professionalita'
inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle
riunioni del Comitato non da' diritto alla corresponsione
di compensi, indennita', gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle
riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di
spese previsti dalla normativa vigente in materia di
trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Alle spese di funzionamento del Comitato si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
9. Per le attivita' istruttorie e di segreteria del
Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unita'
di missione, che svolge anche attivita' di segreteria
tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e
due dirigenti di livello non generale, con corrispondente
incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unita'
di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, svolge attivita' di analisi e valutazione della
spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro
definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8.
L'Unita' di missione, nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
collabora alle attivita' necessarie alla definizione degli
obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi,
nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle
relative relazioni. L'Unita' di missione concorre
all'attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della
spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del
2009. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
conferire gli incarichi di livello dirigenziale non
generale di cui al presente comma in deroga ai limiti
percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.
10. Per il rafforzamento delle strutture del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi
inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei
di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
implementazione dei processi di redazione del bilancio di
genere e del bilancio ambientale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il
triennio 2021-2023, a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di 40 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui
a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle
esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma
884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal
presente articolo il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato puo' altresi' avvalersi del supporto di societa' a
prevalente partecipazione pubblica, nonche' di un
contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di comprovata qualificazione professionale, fino a un
importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro
500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro
retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito
internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro
trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle
rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato a
stipulare convenzioni con universita', enti e istituti di
ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato
espressamente finalizzate alla realizzazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
possono essere versate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sui conti correnti
infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di
unitarieta' e flessibilita' di gestione del PNRR. Gli
schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere
comunque adottati.
13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso
la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1,
commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
nonche' sulle apposite contabilita' speciali intestate alle
amministrazioni dello Stato per la gestione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza -
Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi
ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a
pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di
sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle
sezioni medesime.
14. Le attivita' connesse alla realizzazione della
riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di
un sistema unico di contabilita' economico-patrimoniale»,
inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso
Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n.
35518 del 5 marzo 2020.
15. Ai fini delle attivita' di cui al comma 14, ai
componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo
3 della predetta determina del Ragioniere generale dello
Stato, e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un
compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non
superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine
e' autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di
funzionamento della Struttura di governance, si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti
territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai
principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard
Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il
parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
17. Con una o piu' determine del Ragioniere generale
dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla
citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare
attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.
18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a
3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno
2022, mediante riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A
tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabiliti le modalita', le condizioni e i
criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei
singoli interventi possono imputare nel relativo quadro
economico i costi per il predetto personale da rendicontare
a carico del PNRR»;
b) al terzo periodo, le parole: «L'ammissibilita' di
tali spese a carico del PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale
a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo
periodo».»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10. (Procedure di attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
comma 1039 e' sostituito dal seguente: «1039. Le risorse
giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma
1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno
finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo
titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel
rispetto del sistema di gestione e controllo delle
componenti del Next Generation EU.».
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze con cui sono state individuate le risorse
finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione
del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della
Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali
riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto
dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano
sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma
finanziario degli interventi cui esse sono destinate.
3. La notifica della citata decisione di esecuzione del
consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della
Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per
l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili,
delle procedure di attuazione dei singoli interventi
previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione
dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni
delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni
centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte
con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini
della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le
amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione
possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate»
previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021. Ove possibile, la modalita' semplificata di
cui al primo periodo e' altresi' estesa alla
contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese
sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di
cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58.
5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano
le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, ivi
incluse quelle relative ai progetti in essere, le
amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari
criteri previsti dalla normativa di settore, stabiliscono
ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse
idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita',
degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei
cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonche' i relativi
obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo
previsti dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche sulla
base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Nel caso in cui si renda necessario procedere al
recupero di somme nei confronti delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, si applicano le procedure di cui al comma 7-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.
7. All'articolo 64 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di
identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei
cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,
la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei
servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei
professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a
decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le
identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica
e la carta Nazionale dei servizi ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line».
7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture
energetiche lineari). - 1. Per gli interventi
infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni
di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro
funzionalita' necessitano di connessione alle
infrastrutture lineari energetiche, le procedure
autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono
applicarsi anche alla progettazione degli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o
nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste
siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura
ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge
mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano
tutte le amministrazioni competenti all'adozione di
provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi
all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione.
La determinazione conclusiva della conferenza dispone
l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione
elettriche in favore del soggetto gestore
dell'infra-struttura lineare energetica, ai sensi degli
articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale
determinazione, le connessioni elettriche alle
infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di
pubblica utilita' e inamovibili ai sensi dell'articolo
52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e
la loro localizzazione, in caso di difformita' dallo
strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con
contestuale imposizione del vincolo preordinato
all'esproprio, con attribuzione del relativo potere
espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura
lineare energetica».
7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «finalizzati a
garantire» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle
sole infrastrutture gia' in esercizio».
7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis
dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, dopo le parole: «da parte dei gestori e delle
imprese ferroviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'
a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da
parte dei gestori e delle imprese ferroviarie».
7-quinquies. Al fine di assicurare l'efficace e
tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi direttamente della societa' Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e di societa' da essa direttamente o
indirettamente controllate per attivita' di assistenza e
supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per
attivita' a queste connesse, strumentali o accessorie. I
rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite
convenzioni, anche in relazione alla remunerazione
dell'attivita' svolta, concluse sulla base e in conformita'
all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia
e delle finanze e la societa' Cassa depositi e prestiti
Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette
convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei
rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici
degli investimenti che concorrono a realizzare.
7-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies nonche' al fine di rafforzare il settore del
venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel
rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04,
concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un
ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina
dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno
o piu' fondi per il venture capital, come definiti
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi
per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi
per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in
fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che
gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che
altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa in qualita' di istituto nazionale
di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse
aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della
sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il
rispetto della richiamata sezione della comunicazione della
Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro
il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro
delle somme iscritte in conto residui nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma
209, della citata legge n. 145 del 2018. La normativa di
attuazione recante le modalita' di investimento del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di
sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze
del mancato investimento di almeno il 60 per cento del
patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura,
anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione. Per la
gestione degli interventi di cui al presente comma e'
autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso
la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero
dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad
esso assegnate e sul quale la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa e' autorizzata a effettuare operazioni di
versamento e di prelevamento per le medesime finalita'. Il
Ministero dello sviluppo economico stipula con la societa'
Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per
la disciplina delle modalita' operative di gestione delle
risorse assegnate al citato conto corrente.
7-septies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi
in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della societa'
Mediocredito centrale S.p.a.
7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per evitare
qualsiasi effetto decadenziale».
7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si
applicano anche agli interventi pubblici previsti dal
programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre
2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM)
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE)
2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027
di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o
comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di
programmazione europea.
7-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato alle
politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle
condizioni previste nella comunicazione della Commissione
europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione
della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli
orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere
gli investimenti per il finanziamento del rischio, e'
autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90
milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale
per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, per 10 milioni di euro per l'anno
2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di
euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025,
quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture capital,
come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o piu' fondi
che investono in fondi per il venture capital, comprese
quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o piu'
fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti
dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalita'
degli investimenti sono regolati da un'apposita
convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione
dell'attivita' svolta. I rimborsi dei capitali investiti e
qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze,
sono versati all'entrata del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.»
 
Art. 6 bis
Flessibilita' per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e
per la gestione dei fondi correnti del PNRR

1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15. (Procedure finanziarie e contabili). - 1.
All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole "su un conto corrente della Tesoreria
centrale appositamente istituito" sono sostituite dalle
seguenti: "su un conto aperto presso la Tesoreria statale".
2. Le procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite
in sede di emanazione dei decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse
ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine
esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le
entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR
e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto
o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover
attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con
imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti.
4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio
provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per
gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i
relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea
per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2
annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La
deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai
finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati
per spese correnti finalizzate alla realizzazione di
interventi afferenti al PNRR.
5. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «2020 e 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022».
6. Il piano dei conti integrato per le
amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, ai
sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n.
196, puo' essere aggiornato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello
minimo di articolazione e la sua composizione in moduli
distinti. Il termine della sperimentazione di cui
all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e' prorogato di un anno.»
 
Art. 6 ter
Disposizioni per il rafforzamento dell'operativita'
dell'Amministrazione finanziaria

1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.».
2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «mediante la stipulazione di apposite convenzioni,» e' inserita la seguente: «anche»;
b) al comma 8, dopo le parole: «commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, nonche' per le finalita' di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis, comma 15,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis. (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - (Omissis).
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono
inserite le seguenti: «degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale». La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento nonche', per favorire
l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in
essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati,
relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il
coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle
entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
della Sogei S.p.A. Al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di cui al precedente periodo e di
assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. (Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
«Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», come modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Disposizioni in materia di spesa pubblica).
- 1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti
di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop
outsourcing, posta elettronica certificata, centrali
telefoniche, servizi di digital transformation, servizi
professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi
e dei processi, nonche' soluzioni di cybersecurity, il cui
termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla
data di entrata in vigore del presente decreto. La facolta'
di recesso ivi prevista e' da esercitarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni
delle centrali di committenza in ambito digitale). - 1. In
conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche
amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari
all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi
quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie
merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che
siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono
prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al
31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il
perseguimento, in tutto il territorio nazionale,
dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito
dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli
accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie
merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.
4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il
quarto periodo si applica anche agli accordi quadro
stipulati dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4,
commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.».
5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quarto, il quinto, il
sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Il Comitato e' composto dal Ragioniere generale dello
Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo
delegato individuato in relazione alla materia trattata,
nonche' da un rappresentante della Banca d'Italia, da un
rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti,
designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere
chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di
alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta
competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione
delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del
Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle
universita', degli enti e istituti di ricerca. Alle
riunioni del Comitato possono essere invitati
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti
esterni con professionalita' inerenti alle materie
trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati
composizione e funzionamento del Comitato. La
partecipazione alle riunioni del Comitato non da' diritto
alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.».
6. Ai fini del rafforzamento delle capacita' di
analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del
Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle
politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli
altri interventi finanziati con risorse europee e
nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi, mediante la stipulazione di apposite
convenzioni, anche della societa' Eutalia s.r.l.
7. La societa' Eutalia s.r.l. provvede alle relative
attivita' di supporto tecnico specialistico, anche mediante
il reclutamento di personale con elevata specializzazione
nelle materie economico-finanziarie, giuridiche,
statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle
esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione,
mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero
con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche
disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
8. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7, nonche'
per le finalita' di cui al comma 6 dell'articolo 7 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e
2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli
effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul
reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle
spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite
annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e
indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58."
 
Art. 7

Disposizioni in materia di attuazione
e monitoraggio degli interventi PNC

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessita' di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessita' che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, e' comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1-bis. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» puo' prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
* Per il testo dell'allegato 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021
(attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, individua
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per
ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche'
le relative modalita' di monitoraggio), si rimanda al
seguente sito:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzional
i/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complem
entari_al_pnrr/index.html
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
«Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina»:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori (Omissis)). - 7. In caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle
procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad
opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento
(UE) 2021/241, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per
l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500
milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per
l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le
risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita'
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi
prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al
presente comma possono accedere, secondo le modalita'
definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle
procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«(Omissis).
369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, registrati a seguito
dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali
di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro
ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del
Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni di euro per il
2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000
milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro
per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027.
Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita
contabilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' istituita ai sensi
del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
(Omissis).»
- Il testo dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificato dalla
presente legge, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 5.
 
Art. 7 bis

Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi

1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purche' la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia gia' stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 6-bis,
del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori (Omissis)). - 6-bis. Dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di
lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
nonche' agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31
dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche
clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo
216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al
comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai
sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni
appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo,
per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano
avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b),
del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto
del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo
nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse agli aventi diritto.
(Omissis).»
 
Art. 7 ter
Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti
pubblici

1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro gia' aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 103, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei
contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
aprile 2016, n. 91, S.O., cosi' recita:
«Art. 103 (Garanzie definitive). - (Omissis).
5. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva
deve permanere fino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si
applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia e' prestata.
(Omissis).».
 
Art. 8
Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.
1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato sono inserite le seguenti: «, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,».
2. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021- 2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al per- sonale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facolta' di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarita', come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonche' sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.
4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:
a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo «Equilibrio di bilancio»;
b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.
5. Per le medesime finalita' di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilita' di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR, di titolarita' del Ministero del turismo e' costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo e' incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale.
8. All'articolo 54-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «e' pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 5».
9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 19».
10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR di titolarita' del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse.
13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 8 bis

Fondo per l'avvio di opere indifferibili

1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalita' del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 56 e' sostituito dal seguente: «56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 e' tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attivita' di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, e' sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attivita' di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attivita' di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente»;
b) al comma 57, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attivita' di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26, del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori).- 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1°(gradi) gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e'
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del
comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento,
quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1°(gradi) gennaio 2022 e
la data di entrata in vigore del presente decreto, e'
emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un
certificato di pagamento straordinario recante la
determinazione, secondo le modalita' di cui al primo
periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo
alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal
1°(gradi) gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e'
effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui
al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai
quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) gennaio
2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono
telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita'
definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del
contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei
lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) gennaio
2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono,
secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4,
lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1°(gradi) agosto 2022
e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti
trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalita'
stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8,
secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021,
in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori,
il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1°(gradi) gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a
quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,
applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente
articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23,
comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I
maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari
di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in
sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione
appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle
risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle
trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto
periodo. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al
presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel
limite del 50 per cento, le risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse
di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni
appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al
comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno
2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma
6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al
medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso al
Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi
diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1°(gradi) gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non
abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure, dal 1°(gradi) gennaio
2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi
quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo,
del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80
per cento.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500
milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di
spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le
risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni
appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di
spesa.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari
di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano
l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per
fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo
conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro
per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125
milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio
2021, n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del
comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento
di lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli accordi
quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1°(gradi) gennaio 2022 e fino al 31
dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su
accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1°(gradi) marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono
abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1°(gradi) gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2023.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58."
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli
investimenti pubblici).- 1. Per sostenere la definizione e
l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare
l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di
quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione
nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le
amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni,
possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di
societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione e la motivazione del provvedimento di
affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al
mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento della societa' Consip S.p.A. e delle centrali
di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle
amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e
nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, per le societa' in house statali, i contenuti
minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri
possono essere posti a carico delle risorse previste per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle
risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi
dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di
supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di
supporto di cui al presente articolo, le societa'
interessate possono provvedere con le risorse interne, con
personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione
dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.
6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di cui al
comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di supporto di
cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del
progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo
periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non superiore alla durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e'
riferita la prestazione lavorativa; il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile.
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli
investimenti di cui al presente articolo mediante il
ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove
necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le
amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A.
promuove la definizione e la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle
condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'
articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei
lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio
dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati
nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura
avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e
lavori non sostengono alcun onere per attivita' di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi
sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.
6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti
attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e
sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati
qualora il parere non sia reso entro il termine previsto
dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli schemi di atto
normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione
competente ha gia' chiesto l'iscrizione all'ordine del
giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 375, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge:
«(Omissis)
375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a
374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma
370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili
possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli
interventi finanziati con risorse statali o europee,
secondo il seguente ordine di priorita':
a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
b) gli interventi integralmente finanziati la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi)
luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano
nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali
per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalita'
del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
c) gli interventi integralmente finanziati la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026 e che siano attuati:
1) dal Commissario straordinario di cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel
programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata
legge n. 234 del 2021;
2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per
gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25;
3) dal commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi
disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito
contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro,
sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
d) gli interventi per i quali sia stata presentata,
per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al
comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata,
nel termine prefissato, la relativa procedura di
affidamento;
e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi
integralmente finanziati con risorse statali la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 57, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
«(Omissis)
57. La rilevazione dei dati relativi alle attivita' di
progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi
adempimenti e' effettuata attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come
«Sviluppo capacita' progettuale dei comuni». L'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la
conclusione dell'attivita' di progettazione sono verificate
attraverso i dati presenti nel citato sistema di
monitoraggio.
(Omissis).»
 
Art. 9
Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti
climatici

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, e' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformita' dei progetti di fattibilita' alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonche' l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'universita' e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli or- dini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.
4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e' assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Comitato di cui al comma 1 puo' avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
6. Per le attivita' svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 57-bis del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, cosi' recita:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la
transizione ecologica).- 1. E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con
il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa
programmazione, ferme restando le competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile.
2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di
materia concernente la politica industriale, il Ministro
delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto
dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica,
delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. Alle riunioni del
Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o loro
delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del
giorno.
3. Il CITE approva il Piano per la transizione
ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di
coordinare le politiche e le misure di incentivazione
nazionali ed europee in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo
del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale,
ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e
sostenibile;
f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia
di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e
dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, il relativo
cronoprogramma, nonche' le amministrazioni competenti
all'attuazione delle singole misure e indica altresi' le
relative fonti di finanziamento gia' previste dalla
normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di Piano
predisposta dal CITE e' acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine
di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di
Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e'
approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni
dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei
termini di cui al secondo e al terzo periodo.
4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da
parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il
31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato
di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle
misure e delle fonti di finanziamento adottate.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge
28 dicembre 2015, n. 221.
5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di
proposte per la transizione ecologica e per la riduzione
dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato
tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente
articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia
alle Camere e al Comitato interministeriale per la
transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una
relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei
sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei
sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di
contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione
ecologica».
6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna
in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita'
indicate anche in sede europea e adotta le iniziative
idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del
CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma
2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di
istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai
componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del
made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE,
che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del
CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il
supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
10. Le attivita' di cui al presente articolo sono
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica."
- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 26
giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 10 (Comitato tecnico regionale: composizione e
funzionamento).- 1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) e'
composto da:
a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili
del fuoco competente per territorio, con funzione di
presidente;
b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con
qualifica di dirigente;
c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio;
d) un rappresentante della Direzione territoriale del
lavoro territorialmente competente;
e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri
degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo
1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha
sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del
fuoco;
f) un rappresentante della regione o della provincia
autonoma territorialmente competente;
g) due rappresentanti dell'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente;
h) un rappresentante dell'Unita' operativa
territoriale dell'INAIL competente;
i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente;
l) un rappresentante del Comune territorialmente
competente;
m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli
stabilimenti che svolgono le attivita' di cui all'articolo
2, comma 3;
n) un rappresentante dell'autorita' marittima
territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti
nei porti e nelle aree portuali;
o) un rappresentante dell'ente territoriale di area
vasta di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7
aprile 2014, n. 56.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente della Direzione regionale o interregionale dei
vigili del fuoco.
3. Per ogni componente e' designato un membro
supplente. Al fine di garantire la funzionalita' del CTR,
ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti.
4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili
del fuoco competente per territorio, sulla base delle
designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina
i componenti del CTR.
5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di
funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal
Ministero dell'interno.
6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei
due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei
presenti.
7. Il presidente del CTR designa i componenti dei
gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle
istruttorie nonche' delle commissioni incaricate di
effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei
gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle
istruttorie e' pari a 4; il numero dei componenti delle
commissioni incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a
3.
8. Il CTR puo' avvalersi, senza oneri a carico della
finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti
ed istituzioni pubbliche competenti.
9. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per
eventuali costi di missione, che restano a carico delle
amministrazioni di appartenenza.»
 
Art. 10
Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia -
Missione 1, componente 1, Asse 2

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, componente 1, Asse 2 «Giustizia» del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro della giustizia puo' chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;
b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)».
2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, non rinnovabile,».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
 
Art. 11

Attuazione delle misure PNRR di titolarita'
del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1, «Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo», componente 2, «Digitalizzazione, innovazione e competitivita' nel sistema produttivo», il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalita' per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attivita' di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonche' le modalita' e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attivita' istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attivita' di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attivita' e' assicurato il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3-bis, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 8 (Nomina a magistrato ordinario).- (Omissis).
3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle
prove orali del concorso il Ministro della giustizia
richiede al Consiglio superiore della magistratura di
assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si
renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della
graduatoria medesima; detti posti non possono superare il
decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore
della magistratura provvede entro un mese dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, e 13,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo).- 1. Al
fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR
e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle
strutture organizzative denominate ufficio per il processo,
costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, della durata massima di
trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma
7, lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla corte
di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il
processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in
virtu' di specifico progetto organizzativo del primo
presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo
prioritario del contenimento della pendenza nel settore
civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare
le linee di progetto di competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in
particolare per favorire la piena operativita' delle
strutture organizzative denominate ufficio per il processo
costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27
aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della
Giustizia amministrativa, di seguito indicato con
l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la
celere definizione dei processi pendenti alla data del 31
dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, per
l'assunzione di un contingente massimo di 326 unita' di
addetti all'ufficio per il processo, con contratto di
lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata
massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di
cui al comma 7, lettera b), cosi' ripartito: 250 unita'
complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b)
e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera
d). I contingenti di personale di cui al presente comma non
sono computati ai fini della consistenza della dotazione
organica rispettivamente del Ministero della giustizia e
della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale
di cui al presente comma e' autorizzata subordinatamente
all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021.
(Omissis).»
«Art. 1 (Reclutamento di personale a tempo determinato
per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del
PNRR).- 1. Al fine di assicurare la piena operativita'
dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di
progetto di competenza del Ministero della giustizia
ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le
procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e
prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili
professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente
previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi, con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per un
contingente massimo di 5.410 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito:
a) 1.660 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 750 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere b), d) e f);
c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2,
lettera l).
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 382 dell'articolo 1
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis.
382. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 380 e 381 e' autorizzata la spesa di 1.747.593 euro
per l'anno 2024, di 4.180.843 euro per l'anno 2025, di
344.395 euro per l'anno 2026 e di 823.911 euro per l'anno
2027.».
 
Art. 12

Utilizzo del Portale unico del reclutamento in PA

1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel primo periodo del presente comma, le modalita' di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 35-ter del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento).- 1.
L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1,
comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti
avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima
partecipazione ai quali si accede mediante registrazione
nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3,
comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito
denominato «Portale», disponibile all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale
l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o
un domicilio digitale a lui intestato al quale intende
ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui
intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un
recapito telefonico. La registrazione al Portale e'
gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi
2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per
la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte
delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di
mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed
esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la
pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione
dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati
personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo
periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese
dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni
che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. Non si tiene conto delle
iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel
Portale o richieste dai bandi di concorso.
2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione
delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e
sul Portale unico del reclutamento esonera le
amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali,
dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale.
3.
4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
locali per le rispettive selezioni di personale. Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali
sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di cui al comma 2.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo
schema predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della
documentazione relativa a tali procedure da parte delle
amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la
pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo
parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a
tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, cosi' recita:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico).- 1.
In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.»- Il testo dell'articolo 19 della legge 4 novembre
2010, n. 183, recante Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro, cosi' recita:
«Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). -
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).- 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo degli articoli 46 e 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 45 (Documentazione mediante esibizione).- 1. I
dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in
documenti di identita' o di riconoscimento in corso di
validita', possono essere comprovati mediante esibizione
dei documenti medesimi. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di identita' o di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento esibito. E', comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di
pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicita' e l'autenticita' dei dati
contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento.
(L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce informazioni relative a stati, qualita'
personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identita' o di
riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei
dati avviene attraverso l'acquisizione della copia
fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un
documento di identita' o di riconoscimento non in corso di
validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in
esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. (R).»
«Art. 71 (Modalita' dei controlli).- 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni. (L).
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
(R).».
 
Art. 13
Disposizioni per assicurare la funzionalita' dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: «Leggi annuali sulla concorrenza», del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorita' e' aumentata in misura di otto unita' di ruolo della carriera direttiva e di due unita' di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

Riferimenti normativi

- La legge 5 agosto 2022, n. 118, recante legge annuale
per il mercato e la concorrenza 2021, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188.
- Il testo dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la
tutela della concorrenza e del mercato, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240, cosi' recita:
«Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato).- Omissis.
7-ter. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si
provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08
per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali
superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri
stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente
legge. La soglia massima di contribuzione a carico di
ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima. 7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012,
tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa
l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per
l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e' versato
direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, entro il
30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere
dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31
luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le
modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria
deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle
modalita' di contribuzione possono essere adottate
dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel
limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante
dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della
delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione
di cui al comma 7-ter.»
 
Art. 14
Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti
amministrativi

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 6-quater e' aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha gia' chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali). - 1. Nei casi eccezionali in cui e' necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento puo' proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;
d) all'articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse»;
2) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo e' effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non e' richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attivita' di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresi' i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.
La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali. »;
e) all'articolo 53-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.»;
2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5,»;
3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
4) il comma 5 e' abrogato.
2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo».
3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.
4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine piu' lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse.
4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, puo' essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili, l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo le parole: «nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241».
6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla meta', ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), all'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024» e le parole: «e' in facolta' delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;».
9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 e' inserito il seguente:
«451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».
9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 9, 10, 48 e 53-bis del citato
decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR).- 1. Alla
realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR
provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
sulla base delle specifiche competenze istituzionali,
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita
nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa
nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo
non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, su beni di proprieta' delle diocesi e
degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i
medesimi enti proprietari possono essere individuati quali
soggetti attuatori esterni. Le diocesi possono essere
individuate quali soggetti attuatori esterni anche in
relazione agli interventi su beni di proprieta' di altri
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento e'
attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti
in materia di affidamento ed esecuzione di contratti
pubblici, secondo modalita' definite in apposito atto
adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare
dell'investimento e previa sottoscrizione di un
disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione
titolare dell'investimento ovvero tramite accordi di
collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
cui al comma 1 possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a
prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente,
statale, regionale e locale, dagli enti del sistema
camerale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa
adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli
interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari
di legalita' e ai controlli amministrativo-contabili
previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati
anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del
presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata
di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la
completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle
risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti
gli atti e la relativa documentazione giustificativa su
supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per
le attivita' di controllo e di audit.»
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli
investimenti pubblici).- 1. Per sostenere la definizione e
l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare
l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di
quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione
nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le
amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni,
possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di
societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Omissis.
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli
investimenti di cui al presente articolo mediante il
ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove
necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le
amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A.
promuove la definizione e la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle
condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi
dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18
aprile 2016,n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e
dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016avviene prima dell'avvio
dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati
nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura
avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e
lavori non sostengono alcun onere per attivita' di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi
sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.
6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti
attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e
sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati
qualora il parere non sia reso entro il termine previsto
dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli schemi di atto
normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione
competente ha gia' chiesto l'iscrizione all'ordine del
giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC).- 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse,
anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le
disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'
le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli
operatori economici, di manifestare interesse a essere
invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere
finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
e asservimento, nonche' in qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede
di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto
della coerenza della misura adottata con la realizzazione
degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui al comma 7, quarto periodo del presente articolo. In
tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene
luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo
periodo e' effettuata senza il previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
stazione appaltante all'autorita' competente ai fini
dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di
convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, non e' richiesta la
documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del
medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente
articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
archeologico, le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali
prescrizioni relative alle attivita' di assistenza
archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del
medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un
interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine
di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la
data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalita' di
svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi
8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
del citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto
ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della
sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
in relazione agli interventi finanziati con le risorse del
PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni
di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a
esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,
indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendono compatibile l'opera, quantificandone altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto presentato. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia
autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e
le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da
porre a base della procedura di affidamento condotta ai
sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto
accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione
di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.
7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale
di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle
centrali di committenza in attuazione di quanto previsto
dal presente articolo, possono essere posti a carico delle
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.»
«Art. 53-bis. (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e
penitenziaria).- 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle
previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie,
nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5,
5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva
della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma
5, si producono anche per le opere oggetto di
commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione
del progetto da parte del Commissario straordinario,
d'intesa con il presidente della regione interessata, ai
sensi del medesimo articolo 4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono
richiesti idonei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali al progettista individuato
dall'operatore economico che partecipa alla procedura di
affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica
il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e
penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere
obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso a cura della stazione appaltante, esso e'
acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul
progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma
3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione
dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e
al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per
la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
di impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di
cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
ridotto a quarantacinque giorni.
5.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
del presente decreto.
6-bis. In considerazione delle esigenze di
accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
opere di particolare rilevanza pubblica strettamente
connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti
l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonche'
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
anche agli interventi finanziati con risorse diverse da
quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a
esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo
e alla verifica contabile.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, cosi'
recita:
«Art. 1. (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia). - 1. Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati
a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati
ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, fermi restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione;
a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure
negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti
invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti
di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, procedono, a loro scelta,
all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione
con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni
appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente
articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia
richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e'
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo
93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di
organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei
concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di
seguito citato anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34», fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1,
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria».
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso
delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite
nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, alla liquidita' per far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento
dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112,
comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di
fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali
diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese,
fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
«Art. 2. (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei
contratti pubblici sopra soglia).- 1. Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria
globale del COVID-19, si applicano le procedure di
affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto
di cui al presente articolo qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati
ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita'
di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o,
previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti
previsti dalla legge, la procedura competitiva con
negoziazione di cui all' articolo 62 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i
settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.
3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di opere di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i
settori speciali, puo' essere utilizzata, previa
pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di
altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di
rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi
della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal
periodo di sospensione delle attivita' determinato dalle
misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi,
i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie non possono essere rispettati. La procedura
negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.
50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo
125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata
altresi' per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori
economici con sede operativa collocata in aree di
preesistente crisi industriale complessa ai sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente
alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da
COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le
pubbliche amministrazioni competenti un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori
dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria,
giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per
attivita' di ricerca scientifica e per la sicurezza
pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi
compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma
ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi
aggiornamenti, nonche' per gli interventi funzionali alla
realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad
essi, per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, le stazioni appaltanti, per
l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per
l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
delle disposizioni in materia di subappalto. Tali
disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la
messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici
destinati ad attivita' istituzionali, al fine di sostenere
le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche
operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal
punto di vista culturale o paesaggistico, nonche' di
recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.
5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un
responsabile unico del procedimento che, con propria
determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva
ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto,
anche in corso d'opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi
del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei
rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione
«Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla
disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli
effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013,
sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati
all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo
162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' limitato ai
casi di stretta necessita' e richiede una specifica
motivazione.».
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare).- 1. Al fine di rilanciare gli investimenti
pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per
le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea, in particolare delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno
2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo
di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle
modalita' ivi indicate, limitatamente alle procedure non
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e
PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonche'
ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto
ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto
legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle societa' in house
delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non
capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle
procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte
in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
2.
3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori
ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori
speciali.»
- Il testo degli articoli, 8, comma 1, lettera a) e 3
del citato decreto-legge n. 76 del 2020, cosi' recita:
«Art. 8. (Altre disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - 1. In relazione alle procedure
pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per
le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonche'
dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;
Omissis.»
«Art. 3 (Verifiche antimafia e protocolli di
legalita').- 1. Al fine di potenziare e semplificare il
sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con
efficacia e celerita' alle esigenze degli interventi di
sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo
conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19,
fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e
si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti
avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati,
erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti,
prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche
amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della
banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.
2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia
riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si
procede mediante il rilascio della informativa liberatoria
provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione
della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al
comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un
soggetto che risulti non censito, a condizione che non
emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle
verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e
84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria
provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare
i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e
forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta
giorni.
3. Al fine di rafforzare l'effettivita' e la
tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si
procede mediante la consultazione della banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia nonche'
tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle
interrogazioni, anche demandate al gruppo interforze
tramite il «Sistema di indagine» gestito dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, di tutte le ulteriori banche
dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto
legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite fermo
restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere individuate ulteriori
misure di semplificazione relativamente alla competenza
delle Prefetture in materia di rilascio della
documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi
da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente:
«Art. 83-bis (Protocolli di legalita').- 1. Il
Ministero dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o
altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, anche
allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla
documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I
protocolli di cui al presente articolo possono essere
sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per
l'economia nazionale nonche' con associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale di categorie
produttive, economiche o imprenditoriali e con le
organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalita' per
il rilascio della documentazione antimafia anche su
richiesta di soggetti privati, nonche' determinare le
soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista
l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli
medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilita'
delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti
tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonche' tra
aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo,
commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
nonche' l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli
esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio
dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi
di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei
protocolli di legalita' costituisce causa di esclusione
dalla gara o di risoluzione del contratto.».
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11, comma 2,
13, commi 3, 4 e 5, 14, commi 2 e 3, lettera a), 20, commi
1, 4, 5, 8, 10 e 14, 22, commi 1, 3 e 5, 22-bis, commi 1 e
4, 23, comma 5, 24, 25, comma 4, 26, comma 10, 27, comma 2,
42-bis, commi 1, 4 e 7, 46, 48, comma 3 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
2001, n. 189, S.O.:
«Art. 9 (Vincoli derivanti da piani urbanistici).- 1.
Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio
quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano
urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede
la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita'.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di
cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera.
3. Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica
utilita' dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua
decadenza, puo' essere motivatamente reiterato, con la
rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e
tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli
standard.
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo
preordinato all'esproprio, il consiglio comunale puo'
motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate
sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita'
diverse da quelle originariamente previste nel piano
urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente
da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico
generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine
di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del Consiglio comunale e della relativa completa
documentazione, si intende approvata la determinazione del
Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
l'efficacia.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla e' innovato
in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione
e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.»
«Art.11 (La partecipazione degli interessati). -
Omissis.
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni.
Omissis.»
«Art.13 (Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la
dichiarazione di pubblica utilita').- Omissis.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera puo' essere stabilito il
termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di
cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere emanato
entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in
cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilita' dell'opera.
5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'
dell'opera puo' disporre proroghe dei termini previsti dai
commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre
giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte,
anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un
periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni.
Omissis.»
«Art.14 (Istituzione degli elenchi degli atti che
dichiarano la pubblica utilita').- Omissis.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero del presidente della Regione,
rispettivamente per le opere di competenza statale o
regionale, sono indicati gli uffici competenti
all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la
dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle
diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso
decreto puo' prevedersi che i medesimi o altri uffici
possano dare indicazioni operative alle autorita'
esproprianti per la corretta applicazione del presente
testo unico.
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui
al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio,
almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di
scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica
utilita';
Omissis.»
«Art. 20 (La determinazione provvisoria dell'indennita'
di espropriazione).- 1. Divenuto efficace l'atto che
dichiara la pubblica utilita', entro i successivi trenta
giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco
dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e
dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per
le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun
proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme
degli atti processuali civili. Gli interessati nei
successivi trenta giorni possono presentare osservazioni
scritte e depositare documenti.
Omissis.
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura
della indennita' di espropriazione e' notificato al
proprietario con le forme degli atti processuali civili e
al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorita'
procedente.
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il
proprietario puo' comunicare all'autorita' espropriante che
condivide la determinazione della indennita' di
espropriazione. La relativa dichiarazione e' irrevocabile.
8. Qualora abbia condiviso la determinazione della
indennita' di espropriazione e abbia dichiarato l'assenza
di diritti di terzi sul bene il proprietario e' tenuto a
depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla
comunicazione di cui al comma 5, la documentazione
comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena
e libera proprieta' del bene. In tal caso l'intera
indennita', ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a
titolo di acconto, e' corrisposta entro il termine dei
successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al
proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del
tasso legale anche ove non sia avvenuta la immissione in
possesso.
Omissis.
10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la
trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio dei
registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente.
Omissis.
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
notificazione di cui al comma 4, si intende non concordata
la determinazione dell'indennita' di espropriazione.
L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro trenta
giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della
somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45.
Effettuato il deposito, l'autorita' espropriante puo'
emettere ed eseguire il decreto d'esproprio.
Omissis.»
«Art. 22 (Determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria).- 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta
carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di
esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente della indennita' di espropriazione,
senza particolari indagini o formalita'. Nel decreto si da'
atto della determinazione urgente dell'indennita' e si
invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla
immissione in possesso, a comunicare se la condivide.
Omissis.
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al
comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone
il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine
di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario
sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
Omissis.
5. In assenza della istanza del proprietario,
l'autorita' espropriante chiede la determinazione
dell'indennita' alla commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta
giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione
al proprietario, con avviso notificato con le forme degli
atti processuali civili.»
«Art. 22-bis (Occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione).- 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta
carattere di particolare urgenza, tale da non consentire,
in relazione alla particolare natura delle opere,
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 20, puo' essere emanato, senza particolari
indagini e formalita', decreto motivato che determina in
via provvisoria l'indennita' di espropriazione, e che
dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili
necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da
espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da
occupare e determina l'indennita' da offrire in via
provvisoria. Il decreto e' notificato con le modalita' di
cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza
che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla
immissione in possesso, puo', nel caso non condivida
l'indennita' offerta, presentare osservazioni scritte e
depositare documenti.
Omissis.
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini
dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime
modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il
termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
decreto medesimo.
Omissis.»
«Art. 23 (Contenuto ed effetti del decreto di
esproprio).- Omissis.
5. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso
entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione
del terzo e' proponibile entro i trenta giorni successivi
alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennita'
resta fissata nella somma depositata.»
«Art. 24 (Esecuzione del decreto di esproprio). - 1.
L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per
iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo
beneficiario, con il verbale di immissione in possesso,
entro il termine perentorio di due anni.
2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere
compilato anche successivamente alla redazione del verbale
di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia
mutato lo stato dei luoghi.
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione
sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel
caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i
titolari di diritti reali o personali sul bene.
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche
quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da
chi in precedenza ne aveva la disponibilita'.
5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di
esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione
in possesso e trasmette copia del relativo verbale
all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa
annotazione.
6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio
ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai sensi
dell'articolo 14, comma 1.
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i
successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto
che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'.»
«Art. 25 (Effetti dell'espropriazione per i
terzi). Omissis.
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio,
il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre
dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i
soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di
autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la
definizione degli spostamenti concernenti i servizi
interferenti e delle relative modalita' tecniche. Il
soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano
stati avviati entro sessanta giorni, puo' provvedervi
direttamente, attenendosi alle modalita' tecniche
eventualmente definite ai sensi del presente comma.»
«Art. 26 (Pagamento o deposito dell'indennita'
provvisoria).- Omissis.
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il
pagamento dell'indennita' accettata o determinata dai
tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente
dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il
pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro
lo stesso termine, l'opposizione alla stima definitiva
della indennita'.
Omissis.»
«Art. 27 (Pagamento o deposito definitivo
dell'indennita' a seguito della perizia di stima dei
tecnici o della Commissione provinciale). Omissis.
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione
peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese
della perizia, su proposta del responsabile del
procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero
ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
Omissis.»
«Art. 42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per
scopi di interesse pubblico).- 1.Valutati gli interessi in
conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per
scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un
valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che
esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un
indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non
patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella
misura del dieci per cento del valore venale del bene.
Omissis.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante
l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data
dalla quale essa ha avuto inizio, e' specificamente
motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni
di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione,
valutate comparativamente con i contrapposti interessi
privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli
alternative alla sua adozione; nell'atto e' liquidato
l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto il
pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e'
notificato al proprietario e comporta il passaggio del
diritto di proprieta' sotto condizione sospensiva del
pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero
del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20,
comma 14; e' soggetto a trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari a cura
dell'amministrazione procedente ed e' trasmesso in copia
all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
Omissis.
7. L'autorita' che emana il provvedimento di
acquisizione di cui al presente articolo ne' da'
comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti
mediante trasmissione di copia integrale.
Omissis.»
«Art. 46. (La retrocessione totale). - 1. Se l'opera
pubblica o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o
cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla
data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio,
ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita'
della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia
accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica
utilita' e che siano disposti la restituzione del bene
espropriato e il pagamento di una somma a titolo di
indennita'.
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione
paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine
di validita' di cinque anni previsto dall'articolo 16 del
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'autorizzazione
stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio,
l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata
degli stessi.»
«Art. 48 (Disposizioni comuni per la retrocessione
totale e per quella parziale).- Omissis.
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non
utilizzate per realizzare le opere oggetto della
dichiarazione di pubblica utilita', il Comune puo'
esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di
centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli e'
notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione
i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero
entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le
aree cosi' acquisite fanno parte del patrimonio
indisponibile.".
- Si riporta l'articolo 13, comma 1, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Accelerazione del procedimento in conferenza
di servizi). - 1. Fino al 30 giugno 2024, in tutti i casi
in cui debba essere indetta una conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano
lo strumento della conferenza semplificata di cui
all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute il suddetto termine e'
fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori
termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione
europea;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta
giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il
rilascio delle determinazioni di competenza delle singole
amministrazioni, con le modalita' di cui all'articolo
14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione
telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella
quale prende atto delle rispettive posizioni e procede
senza ritardo alla stesura della determinazione motivata
conclusiva della conferenza di servizi verso la quale puo'
essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui
all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai
sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni
che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur
partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione,
ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.».
 
Art. 14 bis
Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., cosi'
recita:
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o piu' regioni
finitime, la conclusione dell'accordo di programma e'
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui
spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il
collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di
tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al
prefetto.».
- Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione
della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.
382, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n.
234, S.O., cosi' recita:
«Art. 81. (Competenze dello Stato). Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a);
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle
relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si
debba procedere in difformita' dalla previsione degli
strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione
interparlamentare per le questioni regionali con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della
legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le
regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione
del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre
1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2
agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione
delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
1976, n. 898, per le servitu' militari.».
 
Art. 15
Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa
nonche' delle regioni e degli enti locali all'attuazione di
progetti finanziati con risorse del PNRR

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprieta' dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalita' e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonche' con le risorse finanziate dal PNRR.
3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonche' con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilita' economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.
3-bis. L'Istituto per il credito sportivo puo' proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purche' ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformita' ai relativi principi di attuazione, con beni di proprieta' del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalita' istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole di Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento delle attivita' di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalita' di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio puo' altresi' stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite della Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilita' economica e finanziaria e della fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.
5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprieta' dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprieta' che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attivita'. La ricognizione e' operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n.191, concernente Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010):
«Art. 2 (Omissis).- 222. A decorrere dal 1º gennaio
2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del
Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali,
comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non
piu' necessarie. Le predette amministrazioni comunicano
altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di
ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio
definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il
piano di razionalizzazione viene inviato, previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora
emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato
non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
(Omissis).»
- La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di
un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«(Omissis). - 162. Al fine di favorire gli investimenti
pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' individuata
un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed
edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede,
altresi', a indicarne la denominazione, l'allocazione, le
modalita' di organizzazione e le funzioni.
163. Ferme restando le competenze delle altre
amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle
amministrazioni centrali e degli enti territoriali
interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
convenzione e senza oneri diretti di prestazioni
professionali rese per gli enti territoriali richiedenti,
svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza
della progettazione e degli investimenti pubblici, di
contribuire alla valorizzazione, all'innovazione
tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale
nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
pubblici, alla progettazione degli interventi di
realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia
statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
nonche' alla predisposizione di modelli innovativi
progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere
similari e connesse o con elevato grado di uniformita' e
ripetitivita'.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le
attivita' di propria competenza in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche
attivando opportune collaborazioni con gli altri organi
dello Stato aventi competenze per le attivita' di cui
trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in
raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di
propria competenza.
165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
previsti dai commi da 162 a 170, e' autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla
Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300
unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a
livello impiegatizio e di quadro, nonche' con qualifica
dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale e'
assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva
pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i cui criteri
per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
pubblicita', imparzialita' e valorizzazione della
professionalita'.
166. A valere sul contingente di personale di cui al
comma 165, 120 unita' sono assegnate temporaneamente alle
province delle regioni a statuto ordinario per lo
svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al comma 164
nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per garantire l'immediata operativita' della
Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163,
in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e
limitatamente alle prime 50 unita' di personale, si puo'
procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
attingendo dal personale di ruolo, anche mediante
assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
sulla base di appositi protocolli d'intesa con le
amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di
interesse specifico per le predette amministrazioni.
168. Con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della
Struttura, norme di coordinamento con la legislazione
vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della
Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento della Struttura, nonche' all'assunzione del
personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri
relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 106.
(Omissis).»
 
Art. 15 bis
Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di
rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e
messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con
risorse PNRR, PNC e PNIEC

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e citta' metropolitane, essere trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.
2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalita' nonche' quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.
3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilita' del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attivita' propedeutica.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene e' disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede:
a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento;
b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico e' comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalita' di cui all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.
5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta', ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 54, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili
i beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse
archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a
termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta
anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica
previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude
con esito negativo, le cose medesime sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;
b);
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli
documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo articolo 53;
d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di
beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per
le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.»
 
Art. 16
Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica
nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprieta' dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche', di concerto con le amministrazioni usuarie, i beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonche' le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilita' pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformita' alle regole di Eurostat, per l'affidamento delle attivita' di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.
2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.
3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprieta' dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio puo' costituire comunita' energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facolta' di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunita', fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 20. (Contributo del Ministero della difesa alla
sicurezza energetica nazionale). - 1. Allo scopo di
contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla
ottimizzazione del sistema energetico e per il
perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il
Ministero della difesa, anche per il tramite della societa'
Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza
direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio
militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,
ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu' utili
ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia
del demanio o non ancora alienati, per installare impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche
ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo
accordo fra il Ministero della difesa, la struttura
dell'autorita' politica delegata per il PNRR e il Ministero
della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le
condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi
specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di
attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attivita'
svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al
comma 1 possono costituire comunita' energetiche
rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti
superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al
comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facolta' di
accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da
impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa
cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete
riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici
e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono ospitare
sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del
2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e
paesaggistica e' l'autorita' di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al
comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati
all'installazione degli impianti e per la gestione dei
procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della
difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, un commissario speciale e due vice
commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su
proposta del Ministro della cultura e del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario
speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per
l'attivita' di cui al primo periodo, compensi o rimborsi di
spese.
3-ter. Il commissario speciale di cui al comma
3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione
delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi
comunque denominati delle altre amministrazioni interessate
per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori
secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle
competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si
esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali
senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorita'
competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque
denominati, si intendono resi. La determinazione finale
della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico
di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere
o atto di assenso comunque denominato.
3-quater. Quota parte degli utili della Difesa
Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma
1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della
difesa in qualita' di socio unico, verificata la
corrispondenza agli obblighi di legge in materia di
accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel
bilancio della societa' per il finanziamento di progetti di
ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di
promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del
Ministero della difesa, anche supportando le attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa."
- Si riporta il testo degli articoli 20, 22 e 31 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, recante
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili:
«Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i
decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi' la
ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della
disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al
comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui
quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con
variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei
sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di
cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del
Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli
progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo
quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»
«Art. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le
Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree
idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per
l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per
impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili."
«Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche
rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo
e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo
esclusivamente a persone fisiche, PMI, le associazioni con
personalita' giuridica di diritto privato, enti
territoriali e autorita' locali, ivi incluse le
amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione,
gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di
protezione ambientale nonche' le amministrazioni locali
contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche
divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di
seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono
situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono
ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2,
lettera a);
c) per quanto riguarda le imprese, la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori, compresi
quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di
controllo e' detenuto dai soggetti aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma
1 operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che
partecipa a una comunita' puo' detenere impianti a fonti
rinnovabili realizzati con le modalita' di cui all'articolo
30, comma 1, lettera a), punto 1, ai fini dell'energia
condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile
degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita';
b) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito
ovvero per la condivisione con i membri della comunita'
secondo le modalita' di cui alla lettera c), mentre
l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata
e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia
elettrica rinnovabile, direttamente o mediante
aggregazione;
c) i membri della comunita' utilizzano la rete di
distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche
ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime
modalita' stabilite per le comunita' energetiche dei
cittadini. L'energia puo' essere condivisa nell'ambito
della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza
del requisito di connessione alla medesima cabina primaria
per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a),
secondo le modalita' e alle condizioni ivi stabilite;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione
di energia elettrica realizzati dalla comunita' sono
entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, fermo restando la
possibilita' di adesione per impianti esistenti, sempre di
produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza
complessiva che fa capo alla comunita';
e) i membri delle comunita' possono accedere agli
incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le
modalita' ivi stabilite;
f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1,
lettera a), la comunita' puo' produrre altre forme di
energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da
parte dei membri, puo' promuovere interventi integrati di
domotica, interventi di efficienza energetica, nonche'
offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri
membri e assumere il ruolo di societa' di vendita al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita'.".
- Il testo dell'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n.191, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, recante
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR):
«Art. 10. (Contributo del Ministero dell'interno, del
Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla
resilienza energetica nazionale). - 1. Allo scopo di
contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla
decarbonizzazione del sistema energetico e per il
perseguimento della resilienza energetica nazionale, il
Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e gli
uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in
concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a
qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici
giudiziari, per installare impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la
copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con
il Ministero della transizione ecologica, qualora ne
ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli
obiettivi specifici del PNRR e di conformita' ai relativi
principi di attuazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici
giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma
1 possono costituire comunita' energetiche rinnovabili
nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni
centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW,
anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b)
e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, e con facolta' di accedere ai regimi di
sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche
per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di
consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per
l'illuminazione pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici
e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle
procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo
decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e'
l'autorita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108.»
 
Art. 17
Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle
centrali di committenza

1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non puo' eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche' ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle societa' in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi».
3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione», gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalita' previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente e' autorizzato purche' si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., puo' eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purche' all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, l'aggiudicatario puo' esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione», nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.
5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 «Salute», gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito «Sanita' digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalita' di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 3, comma 1, lettere cccc) e
dddd), e 80, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni). Omissis.
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di
acquisizione che non richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi
della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti
aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza quando gli appalti specifici vengono
aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale
di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di
acquisizione che richiedono apertura del confronto
competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di
committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono
aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato
da centrali di committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali
di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso
confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di
committenza che comunque consentono lo svolgimento delle
procedure ai sensi del presente codice;
Omissis.»
«Art 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce motivo
di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°(gradi) giugno 2015, ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non
definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Per gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di
cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non
definitivamente accertate in materia fiscale quelle
stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e
condizioni per l'operativita' della causa di esclusione
relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in
ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e
comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il
pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente
alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e
dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o piu'
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo
317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. (Modifiche al codice dei contratti pubblici
e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni
in materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti
pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per
le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea, in particolare delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno
2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo
di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle
modalita' ivi indicate, limitatamente alle procedure non
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e
PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonche'
ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto
ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto
legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle societa' in house
delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non
capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle
procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte
in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure), cosi' recita:
«Art. 47. (Pari opportunita' e inclusione lavorativa
nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC). - 1. Per
perseguire le finalita' relative alle pari opportunita',
generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione
lavorativa delle persone disabili, in relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, nonche' dal PNC, si applicano le
disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del
rapporto sulla situazione del personale, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, producono, a pena di esclusione, al momento della
presentazione della domanda di partecipazione o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con
attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma
del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei
termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con
attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita'.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli
indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,
della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo
periodo e' trasmessa alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parita'.
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3
sono, altresi', tenuti a consegnare, nel termine previsto
dal medesimo comma, alla stazione appaltante la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
delle offerte. La relazione di cui al presente comma e'
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di
gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole
dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come
ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri
orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile,
l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita'
di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a
trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e'
determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di
libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione,
nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della
natura del singolo progetto in relazione ai profili
occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea,
degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di
occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione
delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei
corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti
indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i
progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, e'
requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al
momento della presentazione dell'offerta stessa, agli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30
per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso
connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere
l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o
al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte, non risulti
destinatario di accertamenti relativi ad atti o
comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
216, dell'articolo 3 della legge 1°(gradi) marzo 2006, n.
67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici
strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro per i propri dipendenti, nonche' modalita'
innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima
percentuale prevista come requisito di partecipazione,
persone disabili, giovani, con eta' inferiore a trentasei
anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i
principi della parita' di genere e adottato specifiche
misure per promuovere le pari opportunita' generazionali e
di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e
donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel
conferimento di incarichi apicali;
d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato
gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per
ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata
del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di
carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di
penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi
di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4,
commisurate alla gravita' della violazione e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del
contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto
dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',
l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare,
in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di
affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al
comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere
l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o
stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica
motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia
o la natura del progetto o altri elementi puntualmente
indicati ne rendano l'inserimento impossibile o
contrastante con obiettivi di universalita' e socialita',
di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio
nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per
le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche
giovanili e il servizio civile universale, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le disabilita', da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti le modalita' e i criteri applicativi
delle misure previste dal presente articolo, indicate
misure premiali e predisposti modelli di clausole da
inserire nei bandi di gara differenziati per settore,
tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e
3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella
sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri
ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati per le pari
opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili
e il servizio civile universale.»
- Il decreto del Ministro della salute del 21 giugno
2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di
sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali, e'
pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della salute.
 
Art. 18
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e
servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR,
nonche' di digitalizzazione dei procedimenti

1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.».
2. All'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorita'» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al comma 2».
2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti pubblici e privati» e le parole: «attraverso lo strumento della Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta».
3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, almeno cinque giorni prima, puo' dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilita' per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.
4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettivita' a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano «Italia a 1 Giga», approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso e' soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresi', il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, dopo le parole: «e' presentata», sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;
2-bis) al comma 10, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
b) all'articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
2-bis) il comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici».
6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
«Art. 49-bis (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle localita' sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori».
7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».
9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il secondo periodo e' sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonche' per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».
10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attivita' finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformita' al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorita' ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024.
11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e»;
b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo,».
11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «(PEC)» o «PEC», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico e' da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia».
11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, e' estesa ai Piani «Italia a 1 Giga», «Italia 5G backhauling» e «Italia 5G densificazione» l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 53 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e
servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR
e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di
beni e servizi informatici). - 1. Fermo restando, per
l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma
2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, cosi' come modificato dal presente decreto,
le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di
cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti
ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo
superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto
l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare
basati sulla tecnologia cloud, nonche' servizi di
connettivita', finanziati in tutto o in parte con le
risorse previste per la realizzazione dei progetti del
PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza
tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non
consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma
1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano
l'esecuzione dello stesso secondo le modalita' di cui
all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche
antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020,
n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni,
servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme
restando le verifiche successive ai fini del comprovato
possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta
giorni.
3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale esercita la funzione di cui
all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in
relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1
ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli
specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis,
comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di
affidamento di cui al comma 1."
- Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati).
- 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o
il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle
materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di
politiche pubbliche basate sui dati, separata
dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i
dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
alla titolarita' del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore
della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 563, della
legge 30 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente
legge:
«Omissis
563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici,
supporti ed opportunita' utili alla promozione dei diritti
delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per
la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture
e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio
della Carta europea della disabilita' in Italia e sono
determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi
diritto e per la realizzazione e la distribuzione della
stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime
finalita', l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e
alle associazioni di tutela delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a
livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore
delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e
limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse
all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta
dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie
contenute nei verbali di accertamento dello stato di
invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla
legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello
strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, individua la tipologia di
dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili
necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle
predette informazioni nonche' le misure necessarie alla
tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le
caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente
comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate
dalla Commissione europea ai fini del reciproco
riconoscimento dello stato di disabilita' dei cittadini
negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.»
- Il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico, e' pubblicato nella G.U.U.E.
18 febbraio 2021, n. L 57.
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Il testo dell'articolo 49, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle
comunicazioni elettroniche), cosi' recita:
«Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico (ex art. 88 Codice 2003). - Omissis
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle
eventuali opere civili indicati nel progetto, nonche' la
concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo'
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di
una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e
siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto
a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle
richieste di autorizzazione per l'esecuzione di
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree
del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni
immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti
locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime
ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente.
Omissis».
- Il testo dell'articolo 5 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), cosi' recita:
«Art. 5 (Regolamentazione della circolazione in
generale). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' impartire ai prefetti e agli enti
proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della
circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di
grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti
medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso
gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A)):
«Art. 15 (R) (Efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art.
4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31,
comma 11). - 1. Nel permesso di costruire sono indicati i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il
termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore
ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata, non puo'
superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di
difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza
di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il
termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal
rilascio del titolo.
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e
l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i
lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorita'
giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata nel termine stabilito e' subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante segnalazione certificata di inizio attivita' ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresi', ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano gia' iniziati e vengano completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.»
- Il testo dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), cosi' recita:
«Art. 10. (Semplificazioni e altre misure in materia
edilizia). - Omissis
4. La stipula della convenzione costituisce titolo
per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali
interventi di adeguamento che si rendano necessari per
esigenze di accessibilita', di sicurezza negli ambienti di
lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con
modalita' reversibili, secondo quanto stabilito dalla
convenzione medesima.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 103, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-1), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' recita:
«Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza). - Omissis
2. Tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita'
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni
certificate di inizio attivita', alle segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro
dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati
rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 10-septies del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli
effetti economici e umanitari della crisi ucraina),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, cosi' recita:
«Art. 10-septies. (Misure a sostegno dell'edilizia
privata). - 1. In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei
materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro
prezzi, sono prorogati di due anni:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori,
di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o
formatisi fino al 31 dicembre 2023, purche' i suddetti
termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della
presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non
risultino in contrasto, al momento della comunicazione del
soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici
approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei
beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio
attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si
applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i
quali l'amministrazione competente abbia accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti
i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi
propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023, purche'
non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela
dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente
disposizione si applica anche ai diversi termini relativi
alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito
della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della
proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, (Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi), convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, cosi' recita:
«Art. 1. (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - Omissis
11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda
24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa
presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai
sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 9, 44,
45, 46, 54 e 63 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica). - Omissis
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari
alla durata richiesta nella notifica e comunque non
superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31
dicembre dell'ultimo anno di validita', termine elevabile
alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o
risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in
cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza
l'autorizzazione generale puo' essere rinnovata mediante
nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto
previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi
dell'articolo 63.
Omissis.»
«Art. 44 (Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici (ex art. 87 Codice 2003)). -
Omissis
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata in formato
digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente
locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata
ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione
della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al
richiedente il nome del responsabile del procedimento.
Omissis.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e'
subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti di
competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e
gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati
dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i
rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Omissis.»
«Art. 45 (Procedure semplificate per determinate
tipologie di impianti (ex art. 87-bis Codice 2003). - 1. Al
fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per
il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso
di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue
evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per
impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle
caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette in
formato digitale e mediante posta elettronica certificata
all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio
attivita' contenente la descrizione dimensionale
dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei
valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di
quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo,
indipendentemente dai Watt di potenza.
2. Contestualmente, copia della segnalazione viene
trasmessa all'organismo di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di
competenza.
3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di
cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere
negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle
tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L.
241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi.
4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al
comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione
anzidetta e' corredata dalla relativa asseverazione della
struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni, redatta da professionista
abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile
competente per territorio. Qualora entro trenta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte
dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al termine
dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la
comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del
professionista incaricato.
5.»
«Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli impianti (ex
art. 87-ter Codice 2003)). - 1. Al fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti per il completamento delle
reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche
delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di
titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al
profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle
altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie
di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato
trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica
certificata all'Ente locale una comunicazione descrittiva
della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti,
dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da
inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli
abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto
a quanto dichiarato.»
«Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93
Codice 2003). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le
Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti
pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non
economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' per la modifica o lo spostamento di
opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita'
o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni
ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta
salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1,
comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta
escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per
qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato
dall'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di
conversione 11 febbraio 2019, n. 12.
Omissis.»
«Art. 63. (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello
spettro radio armonizzato). - 1. Il Ministero, d'intesa con
l'Autorita', decide sul rinnovo dei diritti d'uso
individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente
prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo
quando, al momento dell'assegnazione, e' stata
esplicitamente esclusa la possibilita' di rinnovo. A tal
fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo di
propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto,
in quest'ultimo caso non piu' di cinque anni prima della
scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Cio' non
pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti
esistenti.
2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1,
l'Autorita' prende in considerazione, tra l'altro:
a) la realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61
comma 2, nonche' degli obiettivi di politica pubblica
previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;
b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione
adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n.
676/2002/CE;
c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle
condizioni associate al diritto di cui trattasi;
d) la necessita' di promuovere la concorrenza o di
evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;
e) la necessita' di conseguire maggiore efficienza
nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione
tecnologica o del mercato;
f) la necessita' di evitare una grave
compromissione del servizio.
3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo
di diritti d'uso individuali dello spettro radio
armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso e'
limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo,
l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non
discriminatoria e tra l'altro:
a) offre a tutte le parti interessate
l'opportunita' di esprimere le loro opinioni attraverso una
consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;
b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale
rinnovo.
4. L'Autorita' prende in considerazione eventuali
indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma
3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese
diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro
radio per la banda in questione quando decide se rinnovare
i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di
selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi
dell'articolo 67.
5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali
d'uso dello spettro radio armonizzato puo' essere
accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri
termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, possono modificare i contributi relativi ai
diritti d'uso in conformita' dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della
legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei
comuni). Omissis
6. I comuni possono adottare un regolamento nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in
particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili
individuati in modo specifico, con esclusione della
possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione
in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base
per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi
tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via
indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti,
sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi
dell'articolo 4.»
Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 4, del
decreto-legge n. 77 del 2021 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), come modificato dalla presente legge:
«Art. 40 (Sicurezza delle reti e dei servizi (ex art.
40 eecc e art. 16-bis Codice 2003). Omissis
4. L'Agenzia puo' informare il pubblico o imporre
all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della
notizia dell'incidente di sicurezza di cui al comma 1,
lettera b), sia nell'interesse pubblico. Per i predetti
interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra
larga effettuati con la metodologia della micro trincea e
per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale con minitrincea, nonche' per la
realizzazione dei pozzetti accessori alle citate
infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si
applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis
e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e
all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione
della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12. (Disposizioni di coordinamento). Omissis.
3. L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti
di comunicazione elettronica possono essere soggetti
soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni
espressamente previsti dal comma 2 della medesima
disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di
onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato,
di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo
richiesto.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 40 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), cosi' recita:
«Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel
quadro dell'attivazione di un processo di revisione
dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2.
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui
al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
3-bis Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui
all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo
1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono
iscritte in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni
previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le
modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43.»
- Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, cosi' recita:
«Art. 4. (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28
settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019»
sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
b) al comma 3, la parola «2018» e' sostituita dalla
seguente: «2019».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole
«31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2020».
3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, e' prorogato al 31 marzo 2023. Ai
fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e
quarto periodo del presente comma, possono essere
utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo
32-ter.1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie
finalita' ivi previste. In relazione a quanto previsto al
secondo periodo del presente comma, la CONSOB puo'
esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36,
comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel
territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche
o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti
finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda
annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di
prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari
comunitari prima della pubblicazione del prescritto
prospetto. Tra le misure che la CONSOB puo' adottare ai
sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi
comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri
previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.
3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto
l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il
medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».
3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, e'
differita al 1o gennaio 2021.
3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa
sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27
dicembre 2019, n. 160, ed e' dovuta l'accisa sulle
immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio
2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto secondo l'aliquota
prevista dalle predette disposizioni.
3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di
cui al comma 3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e'
sostituito dai seguenti:
«2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2,
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati
nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque
anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a
seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si
applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati
nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione
fino a 10.000 abitanti.
2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2,
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui
sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona
rossa'».
3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per
l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a
3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190."
- Il testo dell'articolo 34, comma 4, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e
alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cosi' recita:
«Art. 34. (Disposizioni finanziarie). - 1. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 16 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno
2023.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera
a), sono valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In considerazione delle necessita' connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021
e 2022 la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di
cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferma restando la
finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso alla
procedura ivi prevista, puo' essere utilizzata anche per le
esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque
denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui
all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58
del 1998.
5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli
1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies,
commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis,
31-decies, 32-bis e 32-quater e dai commi 6, 10 e 11 del
presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al
ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con
le risoluzioni di approvazione della relazione al
Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge
24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, gli importi, per l'anno 2020, sono rideterminati come
indicato nell'Allegato 5 al presente decreto.
6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610
milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis,
1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9,
9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter,
13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies,
13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies,
13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15,
15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies,
19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis,
32-quater e 33 e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente
articolo, determinati complessivamente in 19.021,356
milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro
per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50
milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per
l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto e
fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021,
in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di
euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024
e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta
Agenzia per effetto dell'articolo 176 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di
spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 1, comma
11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30
aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui
all'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale, come
successivamente rideterminato, e' ridotto di pari importo;
i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2,
comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro
per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a
21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021
e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331
milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro
per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e
minori spese derivanti dagli articoli 5, 9-quinquies, 12,
12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies,
13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e 32-bis e dalla
lettera a) del presente comma;
q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126;
r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2020, n. 21;
t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data del 9 novembre 2020, non sono state riassegnate
ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto
importo definitivamente all'erario;
u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte,
per il medesimo anno, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla
locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di
accoglienza per stranieri irregolari;
v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la
reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in
conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge
31 dicembre 2009, n. 196;
bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la
reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di
parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge
31 dicembre 2009, n. 196;
cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno
2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo
13-duodecies;
dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti
dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4,
lettera b);
ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti
dalla disposizione di cui all'articolo 31-decies, comma 1,
lettera a);
ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020,
in termini di cassa, mediante corrispondente riduzione
della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di
riserva e speciali», dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui
al comma 5.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle risorse destinate alle misure
previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal
presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del
limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso
all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica con le relative
risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle
iniziative previste dall'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte
dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono
tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato
all'Istituto medesimo.
10. Il Fondo da assegnare per la sistemazione contabile
delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno
2020. Al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle
partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono
assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle
relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento
informativo utile delle operazioni effettuate di
individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo
lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto
disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e
10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1,
88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 274
milioni di euro per l'anno 2020 e' consentita la
conservazione in conto residui per il relativo utilizzo
nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale
importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9,
primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' da intendersi riferita all'anno 2021.
12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si
considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi
dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie
delle risorse di cui al comma 8 del citato articolo 265,
secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre
2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno
delle risorse. Per gli interventi di conto capitale non si
applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e non trova applicazione la disposizione di cui
all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo
34-bis della legge n. 196 del 2009.
13. Le somme destinate all'estinzione delle
anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle
disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al comma
8 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria
regolarizzazione.
14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai
commi 12 e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di
accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per
le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 12. I
competenti organi di controllo vigilano sulla corretta
applicazione del presente comma.
15. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa.»
- Il testo dell'articolo 27, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose), convertito con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, cosi' recita:
«Art. 27. (Semplificazione e rafforzamento dei servizi
digitali). - 1. Al fine di garantire semplificazione,
maggiore efficienza e celerita' d'azione nella
realizzazione degli obiettivi di transizione digitale
fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo,
dopo le parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte
le seguenti: «, di quello reso disponibile on-line
dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio
anagrafe del proprio comune di residenza»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 2-bis e' abrogato;
2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono
inserite le seguenti: «l'attuazione del presente articolo e
per»;
c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al
completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono
soppresse e, dopo le parole «al presente articolo
nell'ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministero
dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al
trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche
contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente
articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei
dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»;
d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito
il Comitato di indirizzo» sono soppresse;
e) articolo 62:
1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole
«svolgimento delle proprie funzioni» sono inserite le
seguenti: «, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati
on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite
soggetti affidatari dei servizi»; dopo il secondo periodo,
e' inserito il seguente: «I Comuni accedono alle
informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto
delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali e delle misure di sicurezza definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del
comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con
modalita' automatiche, delle verifiche necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle
proprie funzioni.»;
2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e garantiscono un costante allineamento dei propri
archivi informatizzati con le anagrafiche contenute
nell'ANPR».
2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi e, all'ultimo periodo, le parole «le modalita' di
nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
Comitato di indirizzo e» sono soppresse.
2-bis. Al fine di garantire all'autorita' di
vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerita' nella
realizzazione degli obiettivi della transizione digitale,
in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali
anche in conformita' al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di
digitalizzazione dell'attivita' istituzionale della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa a tutela
dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo
istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1, comma 1, del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese
effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non
si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse
disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma
restando la finalita' di assicurare la gratuita'
dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere
finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e
all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei
sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la
capacita' dei sistemi alle nuove esigenze applicative e
infrastrutturali, anche in materia di sistemi di
intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza
sostenibile.
2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (119), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «, e del comma 3».
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quinquies. Nell'ambito delle finalita' di cui al
comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i
servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonche' al fine di assicurare la
trasformazione digitale dei servizi della pubblica
amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi
previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma 1.3 del
medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei
processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, a
decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di
attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e
resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi
bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento
dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti,
nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli
investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri
impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di
servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta
applicazione del presente comma da parte delle
amministrazioni centrali dello Stato e' assicurata dagli
uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni
pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello
Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi
sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano
sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito
dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2-sexies. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e' abrogato.
2-septies. All'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' di organizzazione e gestione di una rete
unitaria di connessione, di interoperabilita' tra i sistemi
informatici e di software alla quale i predetti Ordini e
Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente
concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341, la parola: «, 132» e' soppressa;
b) al comma 344, la parola: «, 132» e' soppressa.
2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di
recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e
le applicazioni mobili realizzati, alla data di
pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11
della presente legge, dai soggetti erogatori di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle
disposizioni della presente legge in materia di rispetto
dei requisiti di accessibilita' entro il 28 giugno 2022».
2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di
associato in partecipazione con apporto lavorativo,» sono
inserite le seguenti: «nonche' di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo
67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917», e dopo le parole: «data certa di
trasmissione» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2-quinquies»;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma
2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale
la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il
cui corrispettivo e' erogato dal committente tramite una
piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del
mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo
di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del committente e
dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione
della prestazione, la durata presunta, espressa in ore,
della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le
modalita' di trasmissione della comunicazione sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione».
2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle entrate,
con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, provvede all'aggiornamento
dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema
telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione
delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16
settembre 2010, pubblicato nel sito internet della medesima
Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i
soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e
amministrative, tenuto dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti
immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte
dell'intestatario catastale."
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, (Riordino
della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica), come modificato dal presente decreto:
«Art. 30. (Verifiche periodiche sulla situazione
gestionale dei servizi pubblici locali). - 1. I comuni o le
loro eventuali forme associative, con popolazione superiore
a 5.000 abitanti, nonche' le citta' metropolitane, le
province e gli altri enti competenti, in relazione al
proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la
ricognizione periodica della situazione gestionale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica nei
rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni
servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista
economico, dell'efficienza e della qualita' del servizio e
del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di
servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti
e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La
ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso agli
affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo
periodo e all'affidamento a societa' in house, oltre che
gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in
un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno,
contestualmente all'analisi dell'assetto delle societa'
partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a societa' in
house, la relazione di cui al periodo precedente
costituisce appendice della relazione di cui al predetto
articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di
cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.»
«Art. 31. (Trasparenza nei servizi pubblici locali). -
1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la
comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti
l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, gli enti locali redigono la
deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione
di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui
all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo
30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di
cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di
affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo
periodo e il contratto di servizio sono pubblicati senza
indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e
trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro
immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in
un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL»,
dando evidenza della data di pubblicazione.
3. I medesimi atti sono resi accessibili anche
attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita
da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli
atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di
rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di
prima pubblicazione di cui al comma 2.
4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita
dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalita'
di cui al comma 3:
a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici
locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati
nazionale sui contratti pubblici;
b) le rilevazioni periodiche in materia di
trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8
e 9, nonche', ove disponibili, le informazioni sugli
effettivi livelli di qualita' conseguiti dai gestori
pubblicati dalle autorita' di settore sui propri siti
istituzionali.
5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono
resi disponibili dall'ente che li produce in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n.
82 del 2005.
6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le
Regioni e le Autorita' di regolazione hanno accesso alla
piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
esercitare i poteri di verifica e monitoraggio
rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 65 (R) (Denuncia dei lavori di realizzazione e
relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6). - 1. Le
opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro
inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo
sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC)
o portale telematico di riferimento.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i
recapiti del committente, del progettista delle strutture,
del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista,
dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni
delle strutture, e quanto altro occorre per definire
l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi
della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale
risultino le caratteristiche, le qualita' e le prestazioni
dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico, tramite PEC o portale
telematico di riferimento, rilascia al costruttore,
all'atto stesso della presentazione, l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si
intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste
nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di
dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico
nella forma e con gli allegati previsti nel presente
articolo.
6. Ultimate le parti della costruzione che incidono
sulla stabilita' della stessa, entro il termine di sessanta
giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello
unico, tramite PEC o portale telematico di riferimento, una
relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati
emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso,
ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai
sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando
le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. All'atto della presentazione della relazione di cui
al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC o portale
telematico di riferimento, rilascia al direttore dei lavori
l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della
relazione e provvede altresi' a trasmettere tale relazione
al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la
relazione, unitamente alla restante documentazione di cui
al comma 6.
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis,
comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.».
 
Art. 18 bis

Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identita' digitale

1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i gestori dell'identita' digitale garantiscono, oltre ai servizi gia' erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente(ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonche' gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, nonche' della qualita', sicurezza ed interoperabilita' degli stessi, stabiliti dalle linee guida dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identita' digitale, i gestori dell'identita' digitale stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonche' i criteri e le modalita' per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina, altresi', le modalita' e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identita' digitale, le regole tecniche e le modalita' di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), nonche' la misura e le modalita' di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unita' di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub- Investimento della Missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unita' di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identita' digitale e' riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo e' ripartito in proporzione al numero di identita' digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identita' digitali gestite e delle transizioni registrate, nonche' del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabiliti le modalita' e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4., del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 64, comma 2-ter, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), cosi' recita:
«Art. 64. (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). Omissis
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. (562)
3-ter. I gestori dell'identita' digitale
accreditati, in qualita' di gestori di pubblico servizio,
prima del rilascio dell'identita' digitale a una persona
fisica, verificano i dati identificativi del richiedente,
ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma
prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte
anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale,
con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»
 
Art. 19
Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, nonche' di verifica di impatto ambientale

1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui al- l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo periodo e' unica e soddisfa i requisiti di procedibilita' e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo e' sostituito dal seguente: «La Commissione opera con le modalita' previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto»;
a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dall'annualita' 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC»;
b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) e' soppressa;
c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente:
«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione delle attivita' di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: «sono svolte direttamente dall'autorita' competente» sono aggiunte le seguenti: «, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorita' competente, allo svolgimento delle attivita' di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;
2-bis) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;
a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, e' redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalita' ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»;
b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attivita' da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'.»;
c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 8, commi 2-bis e
5, 23, 25 e 28, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). Omissis
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto
dal quinto periodo, nonche' di quello, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni
e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo,
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione,
secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del
decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente
comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di
cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della
Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
svolgono tale attivita' a tempo pieno ad eccezione dei
componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che
il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui
al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della
transizione ecologica, su proposta del presidente della
Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta
Commissione, fino a un massimo di sei, possono essere
nominati anche componenti della Commissione di cui al
presente comma, ivi incluso il personale dipendente di
societa' in house dello Stato. Nelle more del
perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in
esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto
di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e' garantito il
rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per
la nomina dei componenti della Commissione tecnica di
verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso
dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in
carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al
primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
della Commissione di cui al presente comma, nel numero
massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni e
il cui trattamento giuridico ed economico e' equiparato a
ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al
primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa,
senza diritto di voto, anche un rappresentante del
Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale; ai fini della designazione e della
conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni caso sufficiente la
comunicazione o la conferma da parte della regione o della
provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La
Commissione opera con le modalita' previste dagli articoli
20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I
commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al
termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
sino al 31 dicembre 2024.
Omissis.
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti, in misura
complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe
di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente,
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che
gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale
del personale di cui al comma 2-bis restano in carico
all'amministrazione di appartenenza. A decorrere
dall'annualita' 2023, per i componenti della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica
PNRR PNIEC."
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico
eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio
2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter) Soppressa.
Omissis.»
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta
la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli
articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei
termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
procede comunque alla valutazione a norma del presente
articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa
acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di trenta
giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia
necessario procedere ad accertamenti e indagini di
particolare complessita', l'autorita' competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni,
dando tempestivamente comunicazione per via telematica al
proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del
termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso
di consultazioni transfrontaliere l'adozione del
provvedimento di VIA e' proposta al Ministro entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del
procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente
il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui
all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse
iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello
stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno
2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000
per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini
indicati al primo periodo del presente comma ai fini
dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei
diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del Ministero
della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel
rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende
l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati
progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la
compiuta redazione della relazione paesaggistica.
2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del
provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione
delle attivita' di verifica preventiva dell'interesse
archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei
saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le
considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorita'
competente, incluse le informazioni relative al processo di
partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle
consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli
articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi
dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali
risultati siano stati integrati o altrimenti presi in
considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la
dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre
e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e
la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente pubblicato
sul sito web dell'autorita' competente e ha l'efficacia
temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto, dei procedimenti
autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta
formulata dal proponente e inserita nella documentazione a
corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale
indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia
stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere
reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del
proponente corredata di una relazione esplicativa
aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al
contesto ambientale di riferimento e alle eventuali
modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica
proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il
caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento,
il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi
del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e
ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento
di VIA originario.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 24.»
«Art. 28 (Monitoraggio). Omissis
4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di
ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il
termine stabilito dal comma 3, le attivita' di verifica
sono svolte direttamente dall'autorita' competente, che
deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso
di inerzia da parte dell'autorita' competente, allo
svolgimento delle attivita' di verifica provvede il
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del decreto
legge 6-novembre 2021 n. 152 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, come modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Reclutamento di personale per il Ministero
della transizione ecologica per l'attuazione degli
obiettivi di transizione ecologica del PNRR). - 1. Al fine
di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi
della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR,
anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni
centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di
transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonche' per
fornire supporto alla struttura di missione di cui
all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e'
assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022
e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente massimo
di centocinquantadue unita', nel limite di spesa
complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica
ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi
complessi nell'ambito della transizione ecologica ed
energetica o della tutela del territorio o della
biodiversita' o dello sviluppo dell'economia circolare,
nonche' di significativa esperienza almeno triennale in
tali materie, ovvero anche da personale di livello non
dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di
comando o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti la composizione del contingente, i profili
degli esperti da inserire nella short list di cui al comma
2-bis e i compensi degli esperti. Ai sensi del presente
articolo, i contratti degli esperti selezionati possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.
2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli
esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la
manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine
di garantire il costante aggiornamento della short list di
cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.
2-bis. All'esito della verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 1, e' redatta una short list
recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il
Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori
generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter,
attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto
conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture
di livello generale afferenti al dipartimento, delle
specifiche professionalita' ed esperienze dei soggetti
inclusi nella stessa short list.
2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente
articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del
dipartimento competente, che definisce l'oggetto
dell'attivita' da svolgere e la durata dell'incarico
stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il
curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso
della professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto
dell'attivita'.
3. Per le esigenze di funzionamento connesse
all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000
per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
Omissis.»
 
Art. 20

Disposizioni in materia di funzionamento
della Soprintendenza speciale per il PNRR

1. Al fine di assicurare una piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita' istruttoria.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico e' incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti e' riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonche' quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente all'attivita' svolta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 e' incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR). - 1.
Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero
della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per
il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in
sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita'
istruttoria.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad
interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita
una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di
ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.»
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 2, del
citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 51 (Disposizioni in materia di pubblica
amministrazione). - Omissis
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, puo' essere integrata di ulteriori esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Omissis.»
- Il testo degli articoli 1, comma 2, 3, 7, comma 6,
e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), cosi' recita:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). -
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421."
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). Omissis
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
Omissis.»
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
 
Art. 21
Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e
delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilita'

1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' riconosciuta un'indennita' nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresi' all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilita', di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio»;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e' fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4, terzo periodo».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure) , cosi'
recita:
«Art. 4-bis (Misure per il supporto tecnico
all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita' in attuazione del PNRR). - 1. Al fine di
assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita', di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con
specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in
attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1,
comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata
temporanea superiore a quella del Governo che la
istituisce, ed e' prorogata fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009,
n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il
13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita'», cosi'
recita:
«Art. 3. (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'). - Omissis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di
previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
del terzo settore operanti nel campo della disabilita'.
L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della
disabilita' in numero pari a cinque.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'», cosi' recita:
«Art. 3. (Riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,
disabilita'). - Omissis.
7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge
3 marzo 2009, n. 18, e' destinato uno stanziamento di
250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a
decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Omissis.»
- Si riporta l'articolo 24 del citato decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24. (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - Omissis.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione della
piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i
dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti
dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche attraverso servizi di
cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalita' che, pur
consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni
riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non
identificabili. L'INPS fornisce altresi' all'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e al
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
secondo le indicazioni della medesima Autorita' o del
medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata
dei dati e delle informazioni presenti nel sistema
informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di
agevolare il monitoraggio e la programmazione degli
interventi e delle politiche in materia di disabilita', di
supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti
in materia di disabilita' previsti nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per elaborazioni
a fini statistici, di ricerca e di studio.
Omissis.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre
finalita' istituzionali di competenza, nonche' per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le
informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle
province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza, con le modalita' di cui al comma
4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli
ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e
delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza.
11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7
e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 e'
fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' e al
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 4,
terzo periodo.
Omissis.»
 
Art. 22
Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti
energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' in materia di antincendio

1. Al fine di assicurare la tempestivita' degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi e' attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilita' di avvalersi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonche' ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti alle attivita' e alle funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attivita' produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio e' tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.
3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112 unita', a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:
a) 36 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
b) 36 unita' nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
c) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
d) 20 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.
4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' incrementata di un numero corrispondente di unita'.
5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonche' alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni gia' espletati o da concludersi nel corso del 2023.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030 ed euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
opere di interesse statale), cosi' recita:
«Art. 3. (Localizzazione delle opere di interesse
statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato
perfezionamento dell'intesa). - 1. Qualora l'accertamento
di conformita' di cui all'articolo 2 del presente
regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo
Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il
termine stabilito, viene convocata una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi
partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi
rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonche'
le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque
tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri,
autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle
leggi statali e regionali.
2. - 5.»
- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 (Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122), cosi' recita: «Art. 3 (Valutazione dei progetti).
- 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di
cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a
richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei
progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei
progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che
comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla
documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta
giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il
Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla
normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione completa.»
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024), cosi' recita:
«Omissis
607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
 
Art. 23

Equipe formative territoriali

1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le finalita' di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il PNRR.». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 725, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
725. Al fine di promuovere misure e progetti di
innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe
formative territoriali costituite da un numero di docenti
pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli
uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione
centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto
al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero
massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero
dall'esercizio delle attivita' didattiche per il 50 per
cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione
di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonche'
per promuovere azioni di formazione del personale docente e
di potenziamento delle competenze degli studenti sulle
metodologie didattiche innovative. Per le finalita' di cui
al primo periodo come integrate dall'articolo 47, comma 1,
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono
individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le
equipe formative territoriali costituite da un numero di
docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso
gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione
centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in
esonero dall'esercizio delle attivita' didattiche, con il
coordinamento funzionale dell'Unita' di missione del PNRR.
Per le finalita' di cui al primo periodo come integrate ai
sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero
dell'istruzione e del merito le equipe formative
territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20
da porre in posizione di comando presso gli uffici
scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e
un nu mero massimo di 100 docenti da porre in esonero
dall'esercizio delle attivita' didatti che, con il
coordinamento funzionale dell'Unita' di missione per il
PNRR.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 62, della legge 13
luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti", cosi' recita:
«Art. 1. - Omissis
62. Al fine di consentire alle istituzioni
scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da
56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota
parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.
Omissis.».
 
Art. 24

Disposizioni di semplificazione degli interventi
di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, e' consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.
2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonche' per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle citta' metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.».
3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto puo' essere effettuato, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della societa' Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, cosi' come individuati dalle Commissioni giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonche' la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneita' professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica e' rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilita' tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.».
6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette mesi»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023»;
b) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante
«Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica», come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-ter. - 1. Al fine di garantire la rapida
esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in
relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre
2026 i sindaci e i presidenti delle province e delle citta'
metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei
commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi
inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33,
comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle
soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, che e' stabilito in dieci giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara.
1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita'
connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia
scolastica di cui al comma 1, nonche' per tutti gli
interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti
fra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti
delle province e delle citta' metropolitane possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o
territoriale interessata, di altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' di societa' da esse
controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare in misura non superiore al 3 per cento del
relativo quadro economico.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono
sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga
documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti
delle province e delle citta' metropolitane, con proprio
decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei
suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli enti territoriali interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto
vale come atto impositivo del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle
citta' metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul
rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le
conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un
proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra
le amministrazioni interessate anche soggetti privati,
qualora ne ravvisino la necessita';
d) promuovono l'attivazione degli strumenti
necessari per il reperimento delle risorse.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale», cosi' recita:
«Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia). - Omissis.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, fermi restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione;
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», cosi'
recita:
«Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e
l'esecuzione di appalti e concessioni). - 1. L'affidamento
e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicita', efficacia,
tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresi', i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
Il principio di economicita' puo' essere subordinato, nei
limiti in cui e' espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel
bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela
della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in
alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di
favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori
economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle
concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori,
forniture o servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di
concessioni, gli operatori economici rispettano gli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e
forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e'
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5-bis. In ogni caso sull'importo netto progressivo
delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono
essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e
le medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice e negli atti attuativi, alle procedure di
affidamento e alle altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici nonche' di forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di
esecuzione si applicano le disposizioni del codice
civile.».
- La legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n.
173.
- Il testo dell'articolo 10, comma 6-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», cosi' recita:
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici). - Omissis.
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli
investimenti di cui al presente articolo mediante il
ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove
necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le
amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A.
promuove la definizione e la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle
condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'
articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei
lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio
dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati
nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura
avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e
lavori non sostengono alcun onere per attivita' di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi
sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,
cosi' recita:
«Art. 3 (Poli per l'infanzia). - Omissis.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da
destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione
pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di
150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi
delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai
quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico
locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico
dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24 (Progettazione di scuole innovative). -
Omissis.
2. Il concorso di progettazione e' articolato in due
gradi. Il primo grado e' finalizzato alla presentazione di
proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui
al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori
proposte di idee progettuali, e' volto alla predisposizione
di progetti di fattibilita' tecnica ed economica per
ciascuno degli interventi individuati a seguito della
procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura
del concorso di progettazione deve concludersi entro
centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di
concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere
autonomamente allo sviluppo della progettazione, cosi' come
in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il
concorso o di loro inidoneita'. Al termine del concorso di
progettazione, tali progetti di fattibilita' tecnica ed
economica divengono di proprieta' degli enti locali che
attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di
progettazione, cosi' come individuati dalle Commissioni
giudicatrici, e' corrisposto un premio. Gli enti locali,
nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano
all'appalto per l'affidamento di progettazione ed
esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano
i successivi livelli di progettazione, nonche' la direzione
dei lavori, con procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori,
laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneita'
professionale, economico- finanziari e tecnico
organizzativi, la cui verifica e' rimessa agli enti locali
stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti
allo sviluppo del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica entro trenta giorni dall'incarico. Al fine di
rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione
sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche
per il cui funzionamento e' previsto un compenso definito
con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel limite massimo complessivo di euro
2.640.000,00.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 15
luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Fase transitoria e attuazione). - 1. Per
diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge si intendono temporaneamente
accreditate:
a) le fondazioni ITS Academy gia' accreditate entro
il 31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data
successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data
di entrata in vigore della presente legge, che abbiano
almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non
inferiore al 50 per cento della media nazionale degli
iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e
laboratori anche in via non esclusiva;
c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia
intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche entro il 31 marzo 2023;
2. Le fondazioni ITS Academy di cui al comma 1,
lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della
presente legge fanno gia' riferimento a piu' di un'area
tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di
tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3,
comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a
far riferimento a tali aree per diciassette mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Omissis.».
 
Art. 25
Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione generale. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalita' esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16-bis (Scuola di alta formazione
dell'istruzione). - Omissis.
6. Presso la Scuola e' istituita una Direzione
generale. Il direttore generale e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di
prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con
collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti
di altre amministrazioni o tra professionalita' esterne
all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale
e resta in carica per tre anni. L'incarico e' rinnovabile
una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda
fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della
Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito.
Omissis.».
 
Art. 26

Disposizioni in materia di universita' e ricerca

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento e' riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unita' di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che e' o e' stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Ciascuna impresa puo' far richiesta del beneficio di cui al comma 1 nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unita' di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalita' di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021.
5. All'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
b) le parole: «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, per una durata non inferiore a un anno».
5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonche' a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia gia' in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale».
8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le universita' statali possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
9. All'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti «, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche' quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non da' diritto all'assunzione in ruolo».

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 22 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, cosi' recita:
«Art. 22 (Contratti di ricerca).- 1. Le universita',
gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo
determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati
in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da
soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di
specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due
anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di
ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze
relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente
articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,
non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai
fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione
di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto
all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di
selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito
internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del
Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3
esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di
dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito
all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo
di specializzazione di area medica, con esclusione del
personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle
istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono
altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che
sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia
previsto entro i sei mesi successivi alla data di
pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3
anche a coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto
come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini
della previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse
di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da
istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle
esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale
per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la
frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di
accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando.
2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono
scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di
cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita'
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e
dell'Unione europea; specificazione del gruppo
scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo
esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di
modalita' di trasmissione telematica delle candidature
nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle
pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3;
c) valutazione preliminare dei candidati, con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche
in ambito internazionale, individuati con decreto del
Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della
valutazione preliminare, ammissione dei candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la
commissione dei titoli e della produzione scientifica; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il
loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione, a
seguito della stessa; possibilita' di prevedere un numero
massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare. Sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una
lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la
lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua
estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si
applicano i parametri e criteri di cui al decreto del
Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) deliberazione della chiamata del vincitore da
parte dell'universita' al termine dei lavori della
commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di
ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
conclusione della procedura di selezione. In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i tre anni
successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure
di selezione per il medesimo gruppo
scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento
interessato.
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di
contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti
pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in
generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il
caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata
del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
o per motivi di salute secondo la normativa vigente non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in
ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del
quattordicesimo anno successivo, la procedura di cui al
comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
professore di prima e seconda fascia di professori di
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7.
8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce
titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei
contratti di cui al comma 3, del presente articolo, il
periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato
nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito
positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto
stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando
quanto previsto dal presente comma, i titolari dei
contratti di cui al comma 3, possono chiedere, entro la
scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un
periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternita'. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di
euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29,
comma 22, secondo periodo.
9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di terza
missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.»
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella Gazzetta dell'Unione Europea del 24 dicembre 2012, n.
L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella Gazzetta dell'Unione Europea
del 24 dicembre 2012, n. L 352.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita' e
ricerca). - Omissis.
6-septiesdecies. Fino al 31 dicembre 2026, le
universita' riservano una quota non inferiore al 25 per
cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di
cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come modificato dal comma 6-decies del presente articolo,
ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non
inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a
tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che
sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre
anni, titolari di uno o piu' assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Omissis.
6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026 ai soggetti che
sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da
ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma
3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e che stipulano
un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies
del presente articolo, e' riconosciuto, a richiesta, ai
fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre
anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di
cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di
servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono
stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di
assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dal comma 6-decies del presente articolo, e'
riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un
periodo di servizio pari a due anni.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 6, 18, 22 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - 1. Il regime di impegno dei
professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo
definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di
ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita'
annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi,
e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori
a tempo definito. La quantificazione di cui al secondo
periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti
finanziatori, avviene su base mensile.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio
agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,
nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250
ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca
e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il
tutorato, nonche' ad attivita' di verifica
dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime
di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di
tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono
affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con
la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli
o corsi curriculari.
5.
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma
1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto della
presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno
all'altro regime, con domanda da presentare al rettore
almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal
quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno
accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede
altresi' la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di
valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita'
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di
ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non
rappresenti detrimento delle attivita' didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un
altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due
atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune
interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere, anche con
rapporto di lavoro subordinato, attivita' didattica e di
ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa
autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con
il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca
traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di
laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'articolo 9.»
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente
legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel
tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata
di cui all'articolo 7, comma 5-bis.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A
tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i
professori di prima fascia gia' in servizio. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
Scuole superiori a ordinamento speciale.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche
a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari
di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.»
«Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le universita',
gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico e' stato
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca
ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo
determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati
in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da
soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di
specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due
anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere
nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di
ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un
ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze
relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La
durata complessiva dei contratti di cui al presente
articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti,
non puo', in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai
fini della durata complessiva del contratto di cui al
presente articolo, non sono presi in considerazione i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o
paternita' o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con
apposito regolamento, le modalita' di selezione per il
conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione
di procedure di selezione relative ad una o piu' aree
scientifiche rientranti nel medesimo gruppo
scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di
ricerca, di procedure di selezione relative ad una o piu'
aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte
a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto
all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento
dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto, nonche' le
modalita' di svolgimento dello stesso. Il bando di
selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito
internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del
Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione
europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3
esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di
dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito
all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo
di specializzazione di area medica, con esclusione del
personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle
istituzioni di cui al comma 1, nonche' di coloro che hanno
fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono
altresi' concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti
al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che
sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione
di area medica, purche' il conseguimento del titolo sia
previsto entro i sei mesi successivi alla data di
pubblicazione del bando di selezione.
5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire
l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3
anche a coloro che sono in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al
comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della
formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto
come titolare di contratto di ricerca e' utile ai fini
della previsione di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
6. L'importo del contratto di ricerca di cui al
presente articolo e' stabilito in sede di contrattazione
collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei
contratti di cui al presente articolo non puo' essere
superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio
per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante
dai bilanci approvati.
7. Il contratto di ricerca non e' cumulabile con borse
di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da
istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle
esclusivamente finalizzate alla mobilita' internazionale
per motivi di ricerca.
8. Il contratto di ricerca non e' compatibile con la
frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area
medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso le amministrazioni pubbliche.
9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di
accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, ne'
possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando.
2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono
scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di
cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita'
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e
dell'Unione europea; specificazione del gruppo
scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo
esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di
modalita' di trasmissione telematica delle candidature
nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle
pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3;
c) valutazione preliminare dei candidati, con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche
in ambito internazionale, individuati con decreto del
Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della
valutazione preliminare, ammissione dei candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la
commissione dei titoli e della produzione scientifica; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il
loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione, a
seguito della stessa; possibilita' di prevedere un numero
massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare. Sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una
lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la
lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua
estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si
applicano i parametri e criteri di cui al decreto del
Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte
dell'universita' al termine dei lavori della commissione
giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore
universitario a tempo determinato e' stipulato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione
della procedura di selezione. In caso di mancata
stipulazione del contratto, per i tre anni successivi
l'universita' non puo' bandire nuove procedure di selezione
per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in
relazione al dipartimento interessato.
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di
contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti
pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in
generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il
caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata
del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
o per motivi di salute secondo la normativa vigente non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di
cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in
conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale, individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con
decreto del Ministro. Alla procedura e' data pubblicita'
nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto e' inquadrato
nel ruolo di professore di seconda fascia. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in
ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre del
quattordicesimo anno successivo, la procedura di cui al
comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di
professore di prima e seconda fascia di professori di
seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal
fine le universita' possono utilizzare fino alla meta'
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i
posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7.
8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce
titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei
contratti di cui al comma 3, del presente articolo, il
periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato
nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito
positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto
stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando
quanto previsto dal presente comma, i titolari dei
contratti di cui al comma 3, possono chiedere, entro la
scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un
periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternita'. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di
euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29,
comma 22, secondo periodo.
9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di terza
missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.".
- Si riporta l'articolo 12 del R.D. 31 agosto 1933, n.
159 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12
Il presidente del Consiglio di amministrazione, scelto
fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a
quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha la
rappresentanza legale dell'Universita' o Istituto
superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio
per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul
funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici
per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.».
- Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
cosi' recita:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- (Art.
19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 - Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale.
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle
istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'articolo 1 e' regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Nell'ambito dell'area
di contrattazione per il personale docente e' istituito il
profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato
e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonche'
obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento
dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata la
piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1
individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle
relative dotazioni organiche. Limitatamente alla copertura
dei posti in organico che si rendono disponibili si fa
ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo
270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e' inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e' altresi'
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
a-bis) previsione dell'abilitazione artistica
nazionale quale attestazione della qualificazione
didattica, artistica e scientifica dei docenti nonche'
quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di
reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con
decentramento delle procedure di nomina delle relative
commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione
degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il
conseguimento dell'abilitazione non da' diritto
all'assunzione in ruolo.
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo
1, della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terra'
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, decentramento delle procedure di reclutamento a
livello di singola istituzione e previsione del ciclo di
reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta
formativa e conseguente disciplina della mobilita' del
personale, anche in deroga, quanto al personale docente,
all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di
cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50
per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della
dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1,
con l'applicazione al relativo personale della disciplina
di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina
contrattuale.
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni
di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e comunque nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8
del presente articolo, propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e
costituzione degli organi di governo, nonche' forme
sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca.
Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri per l'ammissione alla
sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei
risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni
organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.».
 
Art. 27
Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza
del Ministero dell'universita' e della ricerca

1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonche' del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o piu' rappresentanti designati dal Ministero nonche', su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalita' per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le universita' statali, gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonche' il raggiungimento degli obiettivi in conformita' alle disposizioni generali di contabilita' pubblica, attestando al Ministero dell'universita' e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.
3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facolta' del Ministero dell'universita' e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.
4. Le universita' statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonche' del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.
5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attivita' progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonche' del relativo PNC.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attivita'
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13
della legge 7 agosto 2015, n. 124), cosi' recita:
«Art. 1 (Ambito di applicazione).- 1. Il presente
decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste - Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco
Severi» - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche «Enrico Fermi»;
n) Stazione Zoologica «Anton Dohrn»;
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1°
dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui
alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.
2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta'
dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in
corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.
Restano acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a
qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e
sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate a titolo
gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.».
 
Art. 27 bis
Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per
le universita' statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti
pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi
del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'universita' e
della ricerca

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle universita' statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca di importo fino a 215.000 euro».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC).- 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea e delle infrastrutture di supporto ad essi
connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si
applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo
207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli
operatori economici, di manifestare interesse a essere
invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle
universita' statali, alle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' agli enti pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la
realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca
di importo fino a 215.000 euro.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere
finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
e asservimento, nonche' in qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede
di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto
della coerenza della misura adottata con la realizzazione
degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la
conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e' svolta dalla
stazione appaltante in forma semplificata ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
la determinazione conclusiva della stessa approva il
progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene
luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo
periodo e' effettuata senza il previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
stazione appaltante all'autorita' competente ai fini
dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui
all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di
convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, non e' richiesta la
documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del
medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di
assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la
sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate
dalle eventuali prescrizioni relative alle attivita' di
assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai
sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso
della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in
cui dalla valutazione di assoggettabilita' alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo
25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga
l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25
tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e,
comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei
lavori. Le modalita' di svolgimento del procedimento di cui
all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con
apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento
disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25,
comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto
ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e della
sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
in relazione agli interventi finanziati con le risorse del
PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni
di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a
esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,
indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendono compatibile l'opera, quantificandone altresi' i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e
sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal
progetto presentato. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico
ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia
autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e
comprende i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e
le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da
porre a base della procedura di affidamento condotta ai
sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto
accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione
di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.
7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale
di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle
centrali di committenza in attuazione di quanto previsto
dal presente articolo, possono essere posti a carico delle
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.».
 
Art. 28

Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari

1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.
1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' inserito il seguente:
«Art. 1-ter (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria). - 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis e' soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.
2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalita' operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.
4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano gia' assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR».

Riferimenti normativi

- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022,
n. 303, S.O.
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n.
274.
 
Art. 29
Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilita' di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilita' speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.
3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche' dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.
4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonche' di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 22 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,
cosi' recita:
«Art. 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di
alluvione e il rischio idrogeologico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2,
componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio
idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui
all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani
definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31
dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21
del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della
classificazione dei territori dei comuni collocati in aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre
2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate
anche le modalita' di impiego delle citate risorse
finanziarie e le relative modalita' di gestione contabile.
Omissis.».
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
mese di ottobre 2018», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 2018, n. 270.
- Il testo dell'articolo 1, comma 4-undevicies, del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159,
recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali
per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema
di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in
materia di riscossione esattoriale», cosi' recita:
«Art. 1 (Misure urgenti strettamente connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da
COVID-19). - Omissis.
4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza
soluzione di continuita' e in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi
finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma
1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo
24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, la durata delle contabilita' speciali aperte
ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono
confluite le relative risorse, e' prorogabile fino al 31
dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile da adottare ai sensi dell'articolo 25,
comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti
predisposto tramite il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli
interventi di cui al presente comma. Alle risorse
disponibili sulle predette contabilita' speciali relative
agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui
all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del
2018.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 22 del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose», come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di
alluvione e il rischio idrogeologico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2,
componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate
all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a
fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio
idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui
all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani
definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31
dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21
del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della
classificazione dei territori dei comuni collocati in aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre
2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate
anche le modalita' di impiego delle citate risorse
finanziarie e le relative modalita' di gestione contabile.
1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' essere
rimodulato, con le modalita' previste dal medesimo comma 1,
entro il 31 dicembre 2024, sulla base degli esiti del
monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi,
anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale
delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del
termine ultimo per la realizzazione degli interventi
stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le
rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri
di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori
criteri, anche riferiti alla performance operativa dei
soggetti attuatori degli interventi.
1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse
finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento e'
attribuito al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a
interventi gia' individuati nell'ambito della
programmazione delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione
di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di
alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di
400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa
tra il citato Dipartimento e le regioni e le province
autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri
stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2016, puo' essere rimodulata entro
il 31 dicembre 2024 con appositi decreti dei presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, anche
nella qualita' di Commissari delegati titolari di
contabilita' speciali per l'attuazione di ordinanze di
protezione civile, previa intesa con il capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del
monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi,
anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale
delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del
termine ultimo per la realizzazione degli interventi
stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.».
 
Art. 29 bis
Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture idriche

1. Per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticita' ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attivita' di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;
b) al decimo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1, comma 1074, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020, come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Omissis.
1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera
b), sono individuati con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, d'intesa con i
Presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati
attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3. I presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate possono essere autorizzati
dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare a stipulare appositi mutui di durata
massima quindicennale sulla base di criteri di economicita'
e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a
carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e
con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'
bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse
allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo
rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato.».
- Il testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 7 (Norme in materia di gestione di risorse
idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;
norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione
idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione). -
Omissis.
2. Il Piano degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio
del Ministero della transizione ecologica e' adottato,
anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
per la protezione civile e le politiche del mare, previa
intesa con i Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi
ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati
dei relativi cronoprogrammi, cosi' come risultanti dal
sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al
finanziamento sono identificati dai relativi codici unici
di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e
2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio
del Piano e degli interventi e' effettuato dalle
amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli
interventi sono classificati sotto la voce "MITE -
Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi
decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le
modalita' di trasferimento delle risorse, le
riprogrammazioni e le rimodulazioni. Le risorse sono
prioritariamente destinate agli interventi integrati,
finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla
tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli
interventi sul reticolo idrografico non devono alterare
ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua,
bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla
base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala
spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi
integrati, in grado di garantire contestualmente la
riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento
dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli
ecosistemi e della biodiversita', in ciascun provvedimento
di individuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale
minima del 20 per cento delle risorse, tenendo conto dei
territori dei comuni collocati in aree interessate da
fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Nei suddetti interventi assume priorita' la
delocalizzazione di edifici e di infrastrutture
potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita'.
L'attuazione degli interventi e' assicurata dal commissario
di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con
i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i
poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116. In caso di mancato rispetto dei
termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento
all'attuazione di uno o piu' interventi, laddove il ritardo
sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla
responsabilita' del commissario, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
transizione ecologica e sentito il Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, puo' essere
revocato il commissario in carica e nominato un altro
soggetto avente specifiche competenze in materia di
dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime
funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario
revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente
periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i
commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati.».
 
Art. 30

Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «o le forniture»;
0b) al comma 136-bis:
1) al primo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e dopo le parole: «piccole opere» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalita' previste dal comma 135»;
2) al secondo periodo, dopo la parola: «lavori» sono inserite le seguenti: «o le forniture» e le parole: «15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile dell'anno successivo»;
0c) dopo il comma 136-bis e' inserito il seguente:
«136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualita'; la regione ha facolta' di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualita' successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario»;
a) dopo il comma 139-ter, e' inserito il seguente:
«139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;
a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: «tre mesi» sono inserite le seguenti: «e, per il contributo riferito all'annualita' 2022, di sei mesi»;
b) al comma 146, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Omissis.
136. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 135 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro
dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle
risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per
ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste
dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano
impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare
esecuzione.
136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di
affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma
136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato
attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 31
dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo
stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo
provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero
per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse
finalita' previste dal comma 135. I comuni beneficiari del
contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad
affidare i lavori o le forniture entro il 30 aprile
dell'anno successivo di ciascun anno e sono tenuti agli
obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di
mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente,
verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le
somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato.
136-ter. Nel caso di interventi a copertura
pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle
forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la
revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa
alla prima annualita'; la regione ha facolta' di confermare
la programmazione dello stesso intervento per le sole
annualita' successive, procedendo al cofinanziamento
dell'intervento con risorse proprie o del soggetto
beneficiario.
Omissis.
139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei
target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e
transizione ecologica Componente 4-Tutela del territorio e
della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi
del comma 139 per le annualita' 2024 e 2025, sono
finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere
ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle
risorse riferite alle annualita' 2023, 2024 e 2025,
concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano
ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la
gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi
gli obblighi in materia di Componente 4-Tutela del
territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 -
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse
assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le
annualita' 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento
della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023.
I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualita'
2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo
2026 e rispettano ogni disposizione in materia di
attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la
valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio.
Omissis.
143. L'ente beneficiario del contributo di cui al
comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di
seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino
a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro
sei mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso tra
100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve
avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo e'
compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento
dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le
opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e
5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire
entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo
dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del
quadro economico dell'opera medesima. I termini di cui al
primo periodo sono prorogati di tre mesi e, per il
contributo riferito all'annualita' 2022, di sei mesi con
riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati
entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i
termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. I termini
per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque
prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le
scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Qualora l'ente beneficiario del
contributo, per espletare le procedure di selezione del
contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica
di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante
(SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di
tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare
esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono
essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le
medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che
gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo,
ovvero dalla regolare esecuzione.
Omissis.
146. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai
commi da 139 a 145 e' effettuato dai comuni beneficiari
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
«Contributo investimenti legge di bilancio 2019». Per le
opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio
delle opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari
attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per le opere di
cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle
opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari
attraverso il sistema Re-GiS, di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Omissis.
148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma
857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto
attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 gennaio 2023 e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 gennaio 2023.».
 
Art. 31
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per
l'attuazione di «Caput Mundi- Next Generation EU per grandi eventi
turistici»

1. All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: «agisce» e' sostituita dalle seguenti: «puo' agire».
2. In ragione della necessita' e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprieta' dello Stato sito in Roma, denominato «Citta' dello Sport» per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilita' tecnico-economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e ogni altra attivita' necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le finalita' di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio puo' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonche' di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo modalita' progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalita' costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio puo' avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attivita' di cui al comma 2, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, gia' individuati alla scheda n. 25 - «Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Citta' dello Sport», di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio e' autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita' giubilari.»;
b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:
«425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessita' e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attivita' previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalita' telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerita' della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:
1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
2) e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a cinque giorni;
4) la verifica di congruita' delle offerte anormalmente basse puo' essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
6) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purche' il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonche' nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
425-ter. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresi', in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilita'»;
b-bis) al comma 427:
1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade» sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,» sono soppresse;
3) al settimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422,».
6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, puo' ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 420,
425-bis, 425-ter, 425-quater, 427 e 427-bis, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
420. In relazione alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e
la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali
all'evento, nonche' per la realizzazione degli interventi
di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la
dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto
investimento, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per
l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di
140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di
previsione e' altresi' istituito, per le medesime
celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il
coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da
rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,
di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo
periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei
limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale
contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di
coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa'
di cui al comma 427. Una quota delle risorse di cui al
presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere
attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni
dei cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto
articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale per la realizzazione
di interventi di parte corrente connessi alle attivita'
giubilari. Una quota delle risorse di cui al presente
comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere
attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni
dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422,
al Commissario straordinario per la realizzazione di
interventi di parte corrente connessi alle attivita'
giubilari.
Omissis.
425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione
della necessita' e urgenza di ultimare gli interventi
relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento,
alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica
di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei
Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del
rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A,
indicati come essenziali e indifferibili nel Programma
dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei
conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il
Commissario straordinario di cui al comma 421, con
ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, dispone che la realizzazione dei citati
interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali
di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti
attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:
a) ai fini dell'approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica dell'opera, il soggetto
attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, comprese le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio
e della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e
valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico
ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di
appaltabilita' dell'opera e di certezza dei tempi di
realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel
termine di trenta giorni dalla sua convocazione,
prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni
preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990,
una sola volta per non piu' di dieci giorni. Si considera
acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono
espresse nel termine di conclusione della conferenza, di
quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva
della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al terzo
periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di
tutte le opere e attivita' previste nel progetto approvato.
Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a
esprimere contrarieta' alla realizzazione delle opere, ma
devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto,
indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che
rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi
costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'
finanziaria dell'intervento risultante dal progetto
presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o
altro atto equivalente proveniente da un organo statale
che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a
precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un
intervento di cui all'alinea del presente comma, il
Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia'
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente
del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i
successivi cinque giorni, la questione all'esame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
c) la verifica prevista dall'articolo 26 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la
conformita' del progetto alle prescrizioni eventualmente
impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio
della fase di affidamento e, in caso di esito positivo,
produce i medesimi effetti degli adempimenti e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis
del decreto del residente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. I progetti, corredati dell'attestazione
dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli
fini informativi e con modalita' telematica, presso
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-
AINOP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In
deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, la verifica puo' essere effettuata dal
responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi
della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del
medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni;
d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione
degli operatori economici avviene secondo le modalita' di
cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza
cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli
operatori economici da consultare nella procedura
negoziata, in numero adeguato e compatibile con la
celerita' della procedura di gara e tale da garantire il
confronto concorrenziale, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica
e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai
fini della procedura di gara:
1) e' autorizzato il ricorso alle riduzioni dei
termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma
1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120;
2) e' autorizzato, alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche
antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti
degli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura;
3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' ridotto a
cinque giorni;
4) la verifica di congruita' delle offerte
anormalmente basse puo' essere effettuata, in deroga alla
previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi
specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo
articolo;
5) e' autorizzata la consegna delle prestazioni
in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle
more del completamento delle verifiche del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla
stipula del contratto;
6) e' autorizzata la modifica del contratto senza
procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo
106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non
inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la
sistemazione superficiale dell'area di intervento e di
quelle limitrofe ad esso funzionali, purche' il prezzo
degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo
articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto
iniziale, nonche' nel rispetto dell'articolo 72 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
425-ter. In relazione agli interventi previsti dal
programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi
del comma 422, si applicano, altresi', in quanto
compatibili, le procedure e le deroghe previste per la
realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in
parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli
articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui
al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e
delle regole tecniche sulla progettazione universale, per
assicurare, su base di uguaglianza con gli altri,
l'accessibilita', l'autonomia, la sicurezza nonche' la
fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle persone con
disabilita' »;
b-bis) al comma 427:
1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in
sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade»
sono soppresse;
2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli
affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016,» sono soppresse;
3) al settimo periodo, le parole: «di messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade» sono
sostituite dalle seguenti: « previsti dal programma
dettagliato degli interventi di cui al comma 422,».
6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per
l'attuazione degli interventi finanziati dai commi
precedenti, puo' ricorrere, nei limiti delle procedure
disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla
fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario
straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la
realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma
Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi
di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il
posizionamento di postazioni con defibrillatori
teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei
fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n.
116.
6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' di posizionamento dei
dispositivi di cui al comma 6-ter.
6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Omissis.
427. Al fine di assicurare la realizzazione dei
lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato
degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi
funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una
societa' interamente controllata dal Ministero
dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025»,
che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di
stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e
l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo.
In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al
comma 420, la societa' "Giubileo 2025" puo' agire in
qualita' di stazione appaltante e le funzioni di soggetto
attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Alla societa' «Giubileo
2025» non si applicano le disposizioni previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Le societa' direttamente o
indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e
delle finanze possono acquisire partecipazioni nella
societa' «Giubileo 2025», anche mediante aumenti di
capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione
agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade previsti dal programma
dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la
societa' "Giubileo 2025" puo' sottoscrivere, per
l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con
la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di
committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, la selezione degli operatori economici da parte della
societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel rispetto del
principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi
quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei
contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla
data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai
quali non e' intervenuta alla medesima data
l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi
quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione
secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi
2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In
relazione alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la
societa' "Giubileo 2025" e' autorizzata a riconoscere, a
valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria delle strade oggetto di
convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo
36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita'
analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da
parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.
427-bis. Agli affidamenti relativi alla realizzazione
degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei
servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la
funzionalita' del Giubileo della Chiesa cattolica per il
2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai
fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo
48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso, nella
misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma
procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi
di realizzazione degli interventi del programma dettagliato
di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di
servizi prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato
decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma
vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla
risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle
opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo
nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto
cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati
enti di sanzioni commisurate alle penali di cui
all'articolo 113-bis, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.».
- Il testo dell'articolo 48, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, cosi' recita:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - Omissis.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli
operatori economici, di manifestare interesse a essere
invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili)
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, cosi' recita:
«Art. 16-bis (Misure di semplificazione ed
accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione
degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze
logistiche delle amministrazioni statali). - 1. Al fine di
agevolare il rilascio di beni di proprieta' di terzi
utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in
scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli
spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di
rifunzionalizzazione degli immobili di proprieta' statale,
da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative
delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le
finalita' di digitalizzazione e sostenibilita' ecologica
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, per l'approvazione del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima
conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e' acquisito il parere, da rendere ai sensi
dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel termine di venti
giorni, sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica
da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero
del comitato tecnico amministrativo presso il
provveditorato interregionale per le opere pubbliche
competente, cui il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica e' trasmesso a cura dell'Agenzia del demanio.
2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
di cui al comma 1, predisposto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso altresi', a cura dell'Agenzia del demanio,
all'autorita' competente ai fini dell'espressione del
provvedimento di valutazione ambientale di cui alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13,
comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, e all'autorita' preposta alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo
25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma
2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e
archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorita'
competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia
svolto il dibattito pubblico, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. La determinazione conclusiva della conferenza di
servizi approva il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato
tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
provvedimento di valutazione ambientale e i titoli
abilitativi necessari per la realizzazione del progetto,
recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli
interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7
agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa
di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del
progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai
sensi dell'articolo 26, comma 6, del medesimo codice
accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in sede di approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, a quelle impartite in
sede di valutazione ambientale e archeologica nonche' a
quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di
cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241.
5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della
verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede
direttamente all'approvazione del progetto definitivo
ovvero del progetto esecutivo.
6. L'Agenzia del demanio puo' procedere
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa,
mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di
progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In
entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica
distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di
progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori.
Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali,
l'Agenzia del demanio puo' indire una nuova conferenza di
servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e
alla stessa e' chiamato a partecipare anche l'affidatario
dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il
progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri
resi in sede di conferenza di servizi.».
 
Art. 31 bis
Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori
colpiti dal sisma del 2016

1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalita' e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15-ter del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15-ter (Misure urgenti per le infrastrutture
viarie).- 1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il
ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali
di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS
S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1, ANAS S.p.a. provvede in qualita' di
soggetto attuatore della protezione civile, operando, in
via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo
articolo, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento
degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino
della viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti
nella competenza delle Regioni e degli enti locali,
interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. opera in qualita' di
soggetto attuatore della protezione civile e provvede
direttamente, ove necessario, anche in ragione della
effettiva capacita' operativa degli enti interessati,
all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di
anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e
con le medesime modalita' di cui al primo periodo.
2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dopo la parola: «provinciali» sono inserite
le seguenti: «e comunali».
2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
delle opere, al soggetto attuatore si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle
attivita' connesse alla realizzazione dei citati interventi
sono posti a carico dei quadri economici degli interventi
con le modalita' e nel limite della quota di cui
all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.».
 
Art. 31 ter
Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico
della diga di Ripaspaccata

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1 della Missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione alle manutenzioni impiantistiche e strumentali e all'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato del manufatto di scarico e della casa di guardia della diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, in provincia di Isernia, e' autorizzata in favore della regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), cosi'
recita:
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. Al fine
di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra
le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche
infra-regionali, nonche' di garantire analoghi livelli
essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi
connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
amministrazioni competenti e le strutture tecniche del
Ministro per il sud e la coesione territoriale, effettua,
limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione
del numero e della classificazione funzionale delle
strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche'
del numero e dell'estensione, con indicazione della
relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali
e idriche. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici e privati competenti, anche avvalendosi del
supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la
coesione territoriale, provvedono alla ricognizione delle
infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza
statale. La ricognizione effettuata dagli enti locali e
dagli altri soggetti pubblici e privati e' trasmessa entro
il 30 novembre 2021 alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, che la trasmettono, unitamente a
quella di propria competenza, nei successivi cinque giorni,
alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e
all'Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone
il documento di ricognizione conclusivo da comunicare,
entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, per gli affari regionali e le autonomie,
dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione
territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono
stabiliti i criteri di priorita' e le azioni da perseguire
per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo
risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle
carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli
aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun
territorio, con particolare attenzione alle aree che
risentono di maggiori criticita' nei collegamenti
infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di
carattere e valenza nazionale della dotazione
infrastrutturale di ciascun territorio, all'estensione
delle superfici territoriali e alla specificita' insulare e
delle zone di montagna e delle aree interne, nonche' dei
territori del Mezzogiorno, alla densita' della popolazione
e delle unita' produttive, e sono individuati i Ministeri
competenti e la quota di finanziamento con ripartizione
annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto dal PNRR e
dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, a valere sulle risorse del fondo cui
al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la specificita'
insulare devono tener conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi
dell'insularita' di cui al punto 10 dell'accordo in materia
di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del
7 novembre 2019, purche' sia comunque assicurato il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo.
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il «Fondo
perequativo infrastrutturale» con una dotazione complessiva
di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di
cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al
2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il supporto
tecnico - operativo alle attivita' di competenza, puo'
stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e
192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021.
 
Art. 32
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi
ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali).- 1. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
Omissis.».
 
Art. 33
Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonche' agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto e' trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto.» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita' delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attivita' di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
1-bis) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilita' dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita', il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita', restano valide le autorizzazioni e le intese gia' acquisite, purche' il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalita' di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;
3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», e dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo periodo, del presente decreto» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»;
4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalita' di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo»;
6) al comma 6:
6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;
6.2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di approvazione del progetto all'unanimita' o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilita' tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;
6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;
6.4 al settimo periodo, le parole: «terzo, quarto e quinto periodo» sono soppresse;
7) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
«6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6»;
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformita' a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.»;
9) il comma 7-bis e' abrogato;
b) all'articolo 44-bis:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il progetto e' trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilita' delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.»;
c) all'articolo 45:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;
2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale e' corrisposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui e' preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unita'» sono sostituite dalle seguenti: «cui e' preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita'».
2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «nonche' di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ed e' composto» sono aggiunte le seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».
4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;
b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonche' per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».
5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «La titolarita' della misura e' in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al» sono sostituite dalla seguente: «Al»;
2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attivita'. Con il medesimo decreto e' altresi' stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo»;
b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entita' del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma e' approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresi' stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalita' di attuazione, le modalita' di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonche' le modalita' di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi»;
c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. E' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennita' espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della citta' di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione dell'opera nonche' le modalita' di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalita' di revoca delle risorse e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attivita' di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 44, 44-bis e 45 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere
pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto).- 1. Agli interventi indicati nell'Allegato IV al
presente decreto nonche' agli interventi di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati
in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal
PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di
supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con
dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al
presente comma, nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5,
6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il
progetto e' trasmesso, a cura della stazione appaltante, al
Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione
del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente
decreto. Tenuto conto delle preminenti esigenze di
appaltabilita' delle opere, il Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici puo' disporre che l'attivita'
di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali,
con le medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia
svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Il Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45
verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, l'esistenza
di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi
comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali,
paesaggistici e culturali, tali da non consentire
l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a
restituirlo immediatamente alla stazione appaltante
richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero
delle eventuali modifiche necessarie ai fini
dell'espressione del parere in senso favorevole. La
stazione appaltante procede alle modifiche e alle
integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non
oltre il termine di quindici giorni dalla data di
restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il
parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,
il parere si intende reso in senso favorevole.
Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici
giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura
formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli
aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non
consentire l'espressione del parere e, in tal caso,
provvede a restituirlo immediatamente alla stazione
appaltante richiedente, con l'indicazione delle
integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La
stazione appaltante procede alle modifiche e alle
integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non
oltre il termine di quindici giorni dalla data di
restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il
parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,
il parere si intende reso in senso favorevole.
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' stato richiesto ovvero
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi dell' articolo 215 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del
progetto da parte della conferenza di servizi sulla base
delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell' articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,
relativamente agli effetti della verifica del progetto
effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli
obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante
e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio
dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del
presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
del presente comma sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di
cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo
articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di
regia di cui all'articolo 2, per il tramite della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere
a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere
dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'
articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio
esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore,
limitatamente alla componente "opere civili", e' pari o
superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli
investimenti di cui al primo periodo del presente comma di
importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si
prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato
articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di
espressione del parere di cui al presente comma, la
Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili competente in materia di
trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla
formulazione di una proposta di parere al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere
si intende reso in senso favorevole.
1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi
relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1
del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente
decreto per i quali sia stato nominato un Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi
in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario
straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in
cui la disponibilita' dei finanziamenti sia limitata al
solo progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tale
ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in
cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica
utilita', il Commissario straordinario non adotti apposita
ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti
necessari per la realizzazione degli interventi. Gli
interventi di cui al presente comma sono considerati
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la
loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia
della dichiarazione di pubblica utilita', restano valide le
autorizzazioni e le intese gia' acquisite, purche' il
Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al
progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e
le intese sono stati rilasciati.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica relativo agli interventi di cui al comma 1 e'
trasmesso dalla stazione appaltante alla competente
soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione
al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, ove questo non sia stato
restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del
progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il
termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo
25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a
quarantacinque giorni. La verifica preventiva
dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalita'
di cui all'articolo 48, comma 5-ter.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso
all'autorita' competente ai fini dell'espressione della
valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente
alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della
stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove questo
non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso
richiesti. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,
comma 5- bis, secondo periodo, del presente decreto. Gli
esiti della valutazione di impatto ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure
di valutazione di impatto ambientale di tutti gli
interventi di cui al comma 1 sono svolte con le modalita' e
nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis
dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del
2006. In relazione agli interventi di cui al comma 1, per
la cui realizzazione e' nominato un commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal
quinto periodo del presente comma, si applica, altresi', la
riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.
4. In relazione agli interventi di cui al comma 1,
decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi
del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato
nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante
convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del
progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi e'
svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,
ferme restando le prerogative dell'autorita' competente in
materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali
prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1,
nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni
raccolte secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del
presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale,
tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita'
dell'opera e della sua realizzazione entro i termini
previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi
finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al
comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101. La determinazione conclusiva della conferenza
approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma
5-quater, quinto, sesto e settimo periodo.
5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai
sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui
al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalita' di
cui al comma 6 del presente decreto. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater,
secondo, terzo periodo e quarto periodo.
5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai
sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta all'esame del
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui
al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalita' di
cui al comma 6 del presente decreto. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater,
secondo, terzo periodo e quarto periodo.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza
di servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso
unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza
e alla relativa documentazione al Comitato speciale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nel
caso previsto dal comma 5, con la partecipazione dei
rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In caso di approvazione del
progetto all'unanimita' o sulla base delle posizioni
prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi
di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni
successivi alla trasmissione della determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
prendere atto della approvazione all'unanimita' o sulla
base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una
determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle
modifiche al progetto di fattibilita' tecnica ed economica
rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di
assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi
incluse le prescrizioni del Comitato speciale. Nel caso
previsto dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
quinto periodo del presente comma, la determinazione
motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in
attuazione del principio di leale collaborazione, ad una
soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti
di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In
relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche
richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni
dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
la determinazione motivata entro i successivi dieci. In
presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del
1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
condivisa ai fini dell'adozione della determinazione
motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto
periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli
esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del
dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il
superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in
relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica
propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al
quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi
dieci giorni, se del caso adottando una nuova
determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n.
241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, del
presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri
possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e
dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del
Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non
sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di
servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione
motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione
conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal
comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a
un livello che consenta l'avvio delle procedure previste
dal capo IV del titolo II del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
determinano la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento
volto alla dichiarazione di pubblica utilita' di cui
all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e'
integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal
comma 4 del presente articolo.
6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e
mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui
all'allegato IV del presente decreto possono essere
finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo
dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico
dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e
mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono
approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6.
7. Ai fini della verifica del progetto e
dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma
5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati
in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in
fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia
in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla
stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal
commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in
conformita' a quanto stabilito dal medesimo articolo 4,
comma 2.
7-bis.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura
di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di
comunicazione della determinazione motivata del Comitato
speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone
contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del
termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo
e' attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui
all'articolo 12.
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente: "Alla societa' possono essere affidate le
attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori
tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio
della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei
limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter
dell' articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
8-quater. All' articolo 35, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse
da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione
di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che
provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso
l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale
fine nell'ambito del contratto di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e delle mobilita'
sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo
2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di
programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al
completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro
tempore della societa' ANAS Spa e' nominato commissario
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'
articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominate".
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle
procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonche'
dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere
realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici
invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a
Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla
legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023."
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la
realizzazione degli interventi autostradali di preminente
interesse nazionale).- 1. Ai fini della realizzazione degli
interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al
presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi
dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto
definitivo o esecutivo e' trasmesso, rispettivamente a cura
della stazione appaltante o del concedente, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di
cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del
presente decreto per le finalita' di cui al comma 3. Il
progetto e' trasmesso, unitamente a una relazione sul
quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla
coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e
sulla presenza dei requisiti per garantire la
cantierizzazione e la manutenibilita' delle opere. Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono adottate le linee guida per la redazione
della relazione di cui al secondo periodo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione
del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula,
ove non gia' sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con
le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da
cui risultino la favorevole valutazione relativa alla
realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche
peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione,
eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte
e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle
circostanze. Tale Protocollo e' inviato al Comitato
speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai
fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto
dal comma 3.
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni
dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli
aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai
sensi del comma 1.
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si
applicano, in base allo stato del procedimento di
realizzazione dell'intervento, le disposizioni
dell'articolo 44, comma 4."
«Art. 45. (Disposizioni urgenti in materia di
funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori pubblici).
- 1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del
presente decreto, in relazione agli interventi indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale
presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e composto da:
a) sette dirigenti di livello generale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno
appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente
al Ministero dell'interno, un appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze e uno appartenente al
Ministero della difesa e il dirigente di livello generale
di cui al comma 4;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di
adeguate professionalita';
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini
professionali, di cui uno designato dall'Ordine
professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine
professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di
chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di
consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un
avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in
qualita' di esperti per la trattazione di speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a
pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la
partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti
e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono
essere confermati per un secondo triennio e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato
speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al
dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4
e agli altri componenti del Comitato speciale sono
corrisposti, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito presso l'amministrazione di appartenenza e
comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui
comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un
rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e di
quanto previsto per i componenti e gli esperti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria del
Comitato speciale e' istituita, presso il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari
a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per
gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di
durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto
un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di
un dirigente di livello non generale, con funzioni di
segretario generale del Comitato speciale, e di dieci
unita' di personale di livello non dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La
struttura di supporto puo' altresi' avvalersi, mediante
apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di
euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di societa'
controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate
nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati
in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per
ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
516. Per la programmazione e la realizzazione degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine
di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai
cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse
idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il
Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le
modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e'
attuato attraverso successivi stralci che tengono conto
dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilita' delle risorse economiche, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 434, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato
dalla presente legge:
«Omissis.
434. La Cabina di coordinamento e' un organo collegiale,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da
un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato, ed
e' composto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti o da un suo delegato, dal Commissario
straordinario, dal Sindaco del comune di Roma Capitale, dal
Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di
vertice della societa' « Giubileo 2025», dal prefetto di
Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un
rappresentante della Santa Sede. Per gli interventi
relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione
della Cabina di coordinamento e' integrata dal Ministro del
turismo.
Omissis."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 499 e 500,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come
modificato dalla presente legge:
«Omissis.
499. I rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo
del piano complessivo delle opere approvato ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31.
500. E' autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni
di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni
per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026, per il
finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo
delle opere approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonche'
per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai
sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato
decreto-legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi).- 1. In caso di mancato
rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle
province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali
degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del
PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori,
consistenti anche nella mancata adozione di atti e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano,
ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
dei progetti o degli interventi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR,
su proposta della Cabina di regia o del Ministro
competente, assegna al soggetto attuatore interessato un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In
caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito
il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche
avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie
amministrazioni, enti o organi coinvolti.
Omissis
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita'
per la razionalizzazione e il miglioramento della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1. Tali ordinanze sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi
relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale,
si applicano le previsioni di cui al primo periodo del
presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare).- 1. Al fine di rilanciare gli investimenti
pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la
realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per
le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite
dall'Unione europea, in particolare delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno
2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo
di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle
modalita' ivi indicate, limitatamente alle procedure non
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
nonche' dalle risorse del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e
PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma
4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta'
metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonche'
ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto
ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto
legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle societa' in house
delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non
capoluogo di provincia e' da intendersi applicabile alle
procedure il cui importo e' pari o superiore alle soglie di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte
in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di
scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo
istituito presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
2.
3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori
ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori
speciali.
4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori
di opere per le quali deve essere realizzata la
progettazione possono avviare le relative procedure di
affidamento anche in caso di disponibilita' di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di
progettazione. Le opere la cui progettazione e' stata
realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate
prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano agli interventi
relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli
articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad
avviare le procedure di affidamento della progettazione o
dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle
risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con
provvedimento legislativo o amministrativo.
6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione
degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali
delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente previste
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di
sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica
dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo.
7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il
parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo
215 esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed
economica di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i
lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro
e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali per
le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 50 milioni di euro si prescinde
dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma
3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Restano
ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente
alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui
all'articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' ridotto a
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede
di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di
congruita' del costo. Le amministrazioni, in sede di
approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione
delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto,
possono richiedere al Consiglio la valutazione di
congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni.
Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti
possono comunque procedere.
10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di
riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente
estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario
di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
11. - 14.
15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi
di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare
al progetto definitivo approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della
localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da
parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora
non superino del 50 per cento il valore del progetto
approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE. In
caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
informativa al CIPE.
16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo
all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai
soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi
dell'articolo 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e
gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla
data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione
appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e
scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente
il procedimento di acquisto, puo' procedere alla verifica
dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta
agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto
dell'attestazione gia' rilasciata. Gli enti certificatori
provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei
certificati e degli altri documenti si intende confermato.
I certificati e gli altri documenti in corso di validita'
possono essere utilizzati nell'ambito di diversi
procedimenti di acquisto».
17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza
degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
su un campione significativo di operatori economici. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
81, comma 2, tale verifica e' effettuata attraverso la
Banca dati nazionale degli operatori economici di cui
all'articolo 81, anche mediante interoperabilita' fra
sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono
consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori
economici per la consultazione dei dati, certificati e
informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui
all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di
ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate
nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la
stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e
finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la
verifica del possesso dei requisiti generali effettuata
dalla stazione appaltante qualora il soggetto
aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici
verificati a campione ai sensi del comma 6-bis" .
18.
19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia
circolare, il comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal
seguente:
«3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di
cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli
articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della
parte seconda del presente decreto per il recupero dei
rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla base
dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al
citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1,
suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12
giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per
i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza
e caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e
caratteristiche di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali
autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni
necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda
le quantita' di rifiuti ammissibili nell'impianto e da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare possono essere
emanate linee guida per l'uniforme applicazione della
presente disposizione sul territorio nazionale, con
particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in
ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e
ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze
che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto
dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i
possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute
umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione presentano
alle autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento
ai criteri generali definiti dalle linee guida».
20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti:
«Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies,»;
1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola:
«decreto», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente:
«regolamento»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica individua, tra piu' soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la
collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da
soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici
di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo
35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo
21, comma 3, nonche' per l'espletamento delle procedure di
dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi
di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3
del presente articolo. Resta ferma la facolta' della
stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa»;
3) al comma 6:
3.1) dopo le parole: «paesaggistiche ed
urbanistiche,» sono inserite le seguenti: «di verifiche
relative alla possibilita' del riuso del patrimonio
immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree
dismesse,»;
3.2) le parole: «di studi preliminari sull'impatto
ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «di studi di
fattibilita' ambientale e paesaggistica»;
3.3) le parole: «le esigenze di compensazioni e di
mitigazione dell'impatto ambientale» sono sostituite dalle
seguenti: «la descrizione delle misure di compensazioni e
di mitigazione dell'impatto ambientale»;
4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel
quadro economico di ciascun intervento sono comprese le
spese di carattere strumentale sostenute dalle
amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.»;
b) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: «Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sentita l'ANAC,» sono sostituite dalle
seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies,» e il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.»;
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «Il
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento»;
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, le parole: «o delle
concessioni di lavori pubblici» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: «,
concessioni di lavori pubblici» sono soppresse;
c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla
stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema
interno di controllo di qualita'»;
d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e
il quarto periodo sono soppressi;
e) all'articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con proprie
linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente codice definisce» sono sostituite
dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies, e' definita»;
2) al secondo periodo, le parole: «Con le medesime
linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies,»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.»;
f) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le
parole: «all'articolo 36, comma 2, lettera a),» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 36, comma 2,
lettere a) e b),»;
g) all'articolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola:
«contemporaneamente» e' soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola:
«contemporaneamente» e' soppressa;
3) al comma 18, le parole: «dei lavori», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della
prestazione»;
h) all'articolo 36:
1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e
le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati»;
2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle
seguenti:
«c) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari
o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"
3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui
all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
97, comma 8»;
4) il comma 5 e' abrogato;
5) al comma 7:
5.1) al primo periodo, le parole: «L'ANAC con
proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce
le modalita' di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualita' delle procedure di cui
al presente articolo, delle» sono sostituite dalle
seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle
procedure di cui al presente articolo, alle»;
5.2) al secondo periodo, le parole: «Nelle
predette linee guida» sono sostituite dalle seguenti: «Nel
predetto regolamento» e le parole: «, nonche' di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante
intenda avvalersi della facolta' di esclusione delle
offerte anomale» sono soppresse;
5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.»;
6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo
95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa»;
i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le
parole: «vigente normativa» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «; gli archeologi»;
l) all'articolo 47:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45,
comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le
prestazioni o con la propria struttura o tramite i
consorziati indicati in sede di gara senza che cio'
costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale
degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo
84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle
prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati
che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle
prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45,
comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce
subappalto»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi
stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per
l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito
della verifica della effettiva esistenza dei predetti
requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di
scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture,
ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a
favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai
consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali
all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione
delle prestazioni nel quinquennio antecedente";
m) all'articolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e'
aggiunto, in fine, il seguente: "I requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in
grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per
prestazioni di progettazione e costruzione documentano i
requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.";
2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico
si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica
nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione
diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati
espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato";
n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
«2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato
avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di
cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti";
o) all'articolo 80:
1) al comma 2, dopo il secondo periodo e'
aggiunto, in fine, il seguente: "Resta fermo altresi'
quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: "in
caso di societa' con meno di quattro soci" sono sostituite
dalle seguenti: "in caso di societa' con un numero di soci
pari o inferiore a quattro" e, al secondo periodo, dopo le
parole: "quando e' intervenuta la riabilitazione" sono
inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di condanna ad una
pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale";
3) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267";
4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita
la seguente:
"c-quater) l'operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o piu'
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato";
5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva
non fissa la durata della pena accessoria della incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna
consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti
dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli
di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del
comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso";
p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo,
le parole: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente codice,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari"
sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies" e, al terzo periodo, le
parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle
seguenti: "di detto regolamento";
q) all'articolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo sono
aggiunti i seguenti: "L'attivita' di attestazione e'
esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di
giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse
commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli
organismi di diritto privato di cui al primo periodo,
nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli
esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura
pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.";2) al comma 2, primo
periodo, le parole: "L'ANAC, con il decreto di cui
all'articolo 83, comma 2, individua, altresi'," sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, sono altresi'
individuati";
3) al comma 4, lettera b), le parole: "al
decennio antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai
quindici anni antecedenti";
4) al comma 6, quarto periodo, le parole: "nelle
linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "nel
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
5) al comma 8, al primo periodo, le parole: "Le
linee guida di cui al presente articolo disciplinano" sono
sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina" e, al
secondo periodo, le parole: "Le linee guida disciplinano"
sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";
6) al comma 10, primo periodo, le parole: "delle
linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
7) al comma 11, le parole: "nelle linee guida"
sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies" ;
r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole:
"dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma
2." sono sostituitedalle seguenti: "con il regolamento di
cui all'articolo 216, comma 27-octies.";
s) all'articolo 89, comma 11:
1) al terzo periodo, le parole: "Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "Con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.";
t) all'articolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
" b-bis) i contratti di servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo";
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi
ad alta intensita' di manodopera di cui al comma 3, lettera
a)" ;
u) all'articolo 97:
1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
" 2. Quando il criterio di aggiudicazione e'
quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte
ammesse e' pari o superiore a quindici, la congruita' delle
offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso
pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e'
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e'
quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte
ammesse e' inferiore a quindici, la congruita' delle
offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso
pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruita' delle offerte,
al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la media calcolata ai
sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di
cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari
o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e'
superiore a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come
somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia";
2) al comma 3, dopo il primo periodo sono
aggiunti, in fine, i seguenti: "Il calcolo di cui al primo
periodo e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del
comma 6.";
3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui
al comma 2 e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti:
"Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
effettuato";
4) al comma 8, al primo periodo, le parole: "alle
soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante puo'
prevedere" sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di
cui all'articolo 35, e che non presentano carattere
transfrontaliero, la stazione appaltante prevede" e dopo le
parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono inserite le
seguenti: "e dei commi 2-bis e 2-ter" e il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica
non opera quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a dieci";
v) all'articolo 102, comma 8:
1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti: "Con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
2) il terzo periodo e' soppresso;
z) all'articolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere
delle competenti commissioni parlamentari, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che
individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono
individuate";
2) al comma 2, al secondo periodo, le parole:
"Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi'
approvate linee guida che individuano" sono sostituite
dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui al
comma 1 sono altresi' individuate" e il terzo periodo e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
prevista.";
aa) all'articolo 146, comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice," sono sostituite
dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies,";
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.";
bb) all'articolo 177, comma 2, le parole:
"ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31
dicembre 2020";
cc) all'articolo 183, dopo il comma 17 e'
inserito il seguente:"17-bis. Gli investitori istituzionali
indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione
del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui
al comma 15, primo periodo, associati o consorziati,
qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici per servizi di
progettazione";
dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono
abrogati;
ee) all'articolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "La qualificazione del contraente generale e'
disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies.";
2) il comma 3 e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli
affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e' istituito
il sistema di qualificazione del contraente generale,
disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine
all'adeguata capacita' economica e finanziaria,
all'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche'
all'adeguato organico tecnico e dirigenziale";
ff) all'articolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla
SOA" sono sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";
2) al comma 4, al primo periodo, le parole: "del
decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite
dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies" e il secondo periodo e' soppresso;
gg) all'articolo 216:1) al comma 14, le parole:
"delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies";
2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole:
"del decreto di cui all'articolo 83, comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies";
3) il comma 27-sexies e' sostituito dal
seguente:"27-sexies. Per le concessioni autostradali gia'
scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e il cui
bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il
concedente puo' avviare le procedure di gara per
l'affidamento della concessione anche sulla base del solo
fabbisogno predisposto dal medesimo concedente,
limitatamente agli interventi di messa in sicurezza
dell'infrastruttura esistente";
4) dopo il comma 27-septies e' aggiunto il
seguente:
"27-octies. Nelle more dell'adozione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice,
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,
31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono
in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto
compatibili con il presente codice e non oggetto delle
procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli
fini dell'archiviazione delle citate procedure di
infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare
rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in
materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni
nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori,
servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di
qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei
contraenti generali; d) procedure di affidamento e
realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione
dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e
penali; g) collaudo e verifica di conformita'; h)
affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori
economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia le linee guida di cui
all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate
al precedente periodo nonche' quelle che comunque siano in
contrasto con le disposizioni recate dal regolamento".
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali
si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte o i preventivi.
22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "Salvo
quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono
sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";
c) al comma 7, primo periodo, le parole: "Ad
eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono
sostituite dalle seguenti: "I nuovi";
d) al comma 9, le parole: "Nei casi previsti al
comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita
la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in
camera di consiglio, di discussione; le parti possono
chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che
avviene entro due giorni dall'udienza" sono soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole: "Le
disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter,
9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti:
"Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10".
23. Le disposizioni di cui al comma 22 si
applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, il comma 912 e' abrogato.
25. Per il periodo di vigenza del presente
decreto, sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1,
comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli
comuni che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno avviato l'iter di progettazione per la
realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1,
comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno
ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi
comuni:
a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10
luglio 2019;
b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
differito al 31 luglio 2019;
c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111,
ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
differito al 15 novembre 2019.
26. Il Ministero dell'interno provvede, con
proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 25 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di
affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione
delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
Sport e salute Spa e' qualificata di diritto centrale di
committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel
settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
di cui al presente codice».
28. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le risorse
del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono
trasferite alla societa' Sport e salute Spa, la quale
subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.
29. Per le attivita' necessarie all'attuazione
degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma
362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo
sport si avvale della societa' Sport e salute Spa.
30. Per l'esecuzione dei lavori per la
costruzione, il completamento, l'adeguamento e la
ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di
sport).- 1. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le
disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' prorogate dall'articolo
10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, si applicano anche per gli investimenti
pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo
2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023
al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo
riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non puo'
essere comunque superiore a 10.000 euro. A tal fine e'
autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20
milioni di euro per il primo trimestre 2022 e a 35 milioni
di euro per il primo trimestre 2023, che costituisce tetto
di spesa.
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di euro 20
milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di
spesa ed e' destinato all'erogazione di un contributo a
fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di
sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test
di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonche' di ogni
altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli
sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle
autorita' governative competenti per l'intero periodo dello
stato di emergenza nazionale, in favore delle societa'
sportive professionistiche e delle societa' ed associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche.
3. Per far fronte alla crisi economica
determinatasi in ragione delle misure di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022,
le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1,
comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono
essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi
a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive
dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni,
con specifico riferimento alle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della
dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma,
e' destinata alle societa' e associazioni dilettantistiche
che gestiscono impianti per l'attivita' natatoria. Con
decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le
modalita' e i termini di presentazione delle richieste di
erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le
modalita' di erogazione, nonche' le procedure di controllo,
da effettuarsi anche a campione.
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1,
comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione
allo sport delle persone con disabilita' mentale, le
risorse di cui all'articolo 1, comma 740, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono destinate al rifinanziamento
delle attivita' nazionali dell'associazione "Special
Olympics Italia".
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del
presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 32.
5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo
ambientale, economico e sociale, in un'ottica di
miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per
le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al relativo
onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della
regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' nominato un Commissario straordinario con
i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il
Commissario straordinario provvede ad informare
periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del
Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attivita'.
Con il medesimo decreto e' altresi' stabilita la quota
percentuale dei quadri economici degli interventi da
realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del
valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle
spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario
straordinario. Il compenso del Commissario straordinario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attivita'
connesse alla realizzazione dei progetti e degli
interventi, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
strutture delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o
da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico
dei quadri economici degli interventi nell'ambito della
percentuale di cui al quarto periodo.
5-ter. Il Commissario straordinario di cui al
comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e
sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del
Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato
delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese
quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali,
connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna
opera, del codice unico di progetto, del soggetto
attuatore, del costo complessivo, dell'entita' del
finanziamento concedibile, delle altre fonti di
finanziamento disponibili e del cronoprogramma di
realizzazione degli interventi. Il programma e' approvato,
anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con
i decreti di cui al secondo periodo sono altresi'
stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma
procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e
finali, il cronoprogramma finanziario, le modalita' di
attuazione, le modalita' di monitoraggio delle opere
indicate nel predetto elenco, nonche' le modalita' di
revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione
dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del
cronoprogramma procedurale degli interventi. Le
informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi
collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:
5-ter. Il Commissario straordinario di cui al
comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina,
provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e
sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del
Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato
delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese
quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali,
connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna
opera, del codice unico di progetto, del soggetto
attuatore, del costo complessivo, dell'entita' del
finanziamento concedibile, delle altre fonti di
finanziamento disponibili e del cronoprogramma di
realizzazione degli interventi. Il programma e' approvato,
anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con
i decreti di cui al secondo periodo sono altresi'
stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma
procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e
finali, il cronoprogramma finanziario, le modalita' di
attuazione, le modalita' di monitoraggio delle opere
indicate nel predetto elenco, nonche' le modalita' di
revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione
dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del
cronoprogramma procedurale degli interventi. Le
informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi
collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:
a) per opere essenziali, le opere
infrastrutturali la cui realizzazione e' prevista dal
dossier di candidatura o che si rendono necessarie per
rendere efficienti e appropriate le infrastrutture
esistenti individuate nel dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per
connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai
luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla
rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere
maggiormente efficace la funzionalita' del sistema
complessivo di accessibilita';
c) per opere di contesto, le opere la cui
realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai
luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre
localizzazioni che sono interessate direttamente o
indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di
valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026.
5-quater. E' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di
funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli
interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante
i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse
impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni
interessate, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale.
5-quinquies. Alle controversie relative
all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al
comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con
esclusione di quelle relative alla determinazione delle
indennita' espropriative, e alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi come individuati ai sensi del medesimo comma
5-ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".
.«.
- si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2,
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento).- Omissis
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni
in materia di finanza pubblica, per amministrazioni
pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i
soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Omissis."
 
Art. 34
Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli
enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle
Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per
esigenze connesse al PNRR

1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprieta' di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»;
b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo e' stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non puo' essere oggetto di modifica, ferma restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.»;
c) il settimo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «il nucleo e' composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»;
b) dopo il comma 417 e' inserito il seguente:
«417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL puo' istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b).».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2. (Disposizioni diverse).- Omissis
222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni
anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di
immobili da assegnare in uso fra quelli di proprieta' dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento
immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruita' del canone degli
immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1,
comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente
tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione
dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si
considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicita', trasparenza e diffusione delle
informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il
nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero
al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di
locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del
demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati
indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette
amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle
indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo
periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione
degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno
l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente
piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto
dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di
decentrare gli uffici. Per le finalita' di cui al citato
articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, le predette
amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprieta' di
terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base delle
attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del
presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio
definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il
piano di razionalizzazione viene inviato, previa
valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in
ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai
Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate
comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, alle medesime in uso governativo,
sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora
emerga l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato
non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi
rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione puo' essere esteso ad altre forme di attivo
ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di
previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche).- 1. Il limite previsto
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a
decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per
cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo
quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo
2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti
limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale
vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di
cui al presente comma non si applicano nei confronti degli
interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e
del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito dell'organo
interno di controllo verificare la correttezza della
qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi
delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento
della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120
della Costituzione, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti da
questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti
dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il
contenimento della spesa per locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli
immobili. Per le medesime finalita', gli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo
dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto
previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione
utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede
al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine
stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il
Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione
lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione
stessa pari all'8 per cento del valore di mercato
dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti
immobiliari, approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15
gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle
risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di
proprieta' di amministrazioni pubbliche, come individuate
dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva
alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni
fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di cui al precedente comma 3. Con
riferimento agli immobili di proprieta' di amministrazioni
pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di
acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di
proprieta' delle medesime per i quali non siano in corso
contratti di locazione a terzi. Ai contratti di locazione
stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai
sensi del presente comma si applica un canone annuo
determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4%
del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese
sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli
interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile
alle esigenze della amministrazione conduttrice. La
tipologia degli interventi di cui al precedente periodo e'
stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e
dalle amministrazioni dello Stato in fase di
contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non puo'
essere oggetto di modifica, ferma restando la
quantificazione degli stessi anche in un momento
successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma
non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3,
commi 4 e 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei
saldi di finanza pubblica. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4
possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali
anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad
uffici in locazione passiva alle societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, su indicazione dell'amministrazione che
esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio per
le rispettive competenze. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto
dei saldi strutturali di finanza pubblica.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:
«Omissis
417. In coerenza con il modello assicurativo di
finanziamento adottato, allo scopo di ampliare
ulteriormente le aree di intervento e di consentire
l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di
investimento, con particolare riferimento ai settori
dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilita'
sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a
poli amministrativi (federal building), l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL):
a) e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad
incrementare la propria dotazione organica di 60 unita', da
coprire tramite:
1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e
relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over, per un contingente di complessive 30 unita' di
personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti
all'area C, livello economico C1, in possesso delle
necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata
professionalita' in materia di investimenti mobiliari e
immobiliari;
2) un apposito bando di mobilita', a valere sulle
facolta' assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla
legislazione vigente qualora il personale provenga da
amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa
delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unita' di
personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non
dirigenziale in possesso delle necessarie competenze
tecnico-amministrative e di adeguata professionalita' in
materia di investimenti mobiliari e immobiliari;
b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la
funzione di assicurare il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al
monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento
disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri
volti a valorizzare la peculiarita' delle diverse tipologie
di investimento. Il nucleo e' composto da un massimo di 10
unita' selezionate, tramite un'apposita procedura di
valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di
specifica professionalita', scelti tra i dipendenti
dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando
e, nel numero massimo di 5 unita', tra soggetti esterni
alla pubblica amministrazione. Il trattamento da
corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei
rimborsi delle spese, e' fissato con determinazione del
presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica
non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di
altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in
misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui
all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012,
n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica
amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del
trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il
trattamento indennitario da riconoscere al personale con
qualifica non dirigenziale e' sostitutivo degli altri
trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al
medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento
del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione
vigente
417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni
di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL puo' istituire,
fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste,
un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di
supporto tecnico indicate al primo periodo della citata
lettera b).
Omissis."
 
Art. 35

Disposizioni in materia di digitalizzazione
del processo civile e degli atti processuali

1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non piu' soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformita' all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico.
In tali casi, si puo' procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»;
b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche.».
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti gia' pendenti a quella data.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici).
- 1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico
di un documento analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza
della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se
la loro conformita' all'originale non e' espressamente
disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e
3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico
di atti e documenti originali formati in origine su
supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari
civili definiti con provvedimento decisorio non piu'
soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad
assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla
legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne
attesta la conformita' all'originale e le inserisce nel
fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente il processo civile telematico. In
tali casi, si puo' procedere alla distruzione degli
originali analogici, secondo le modalita' previste con
decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante
per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per
l'Italia digitale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di
natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione
sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico.
6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 196-quater del
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie), come modificato dalla presente legge:
«Art. 196-quater (Obbligatorieta' del deposito
telematico di atti e di provvedimenti). - Il deposito degli
atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di
iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei
difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorita'
giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche. Con le stesse modalita' le parti depositano
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse
nominati. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
specifiche.
Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei
verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche.
Il deposito con modalita' telematiche e' effettuato
nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici.
Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con
modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il
sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di
pubblicita' provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione
del sistema.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione
della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata):
«Art. 35 (Disciplina transitoria). - (Omissis).
3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i
minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi
civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le
disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis,
127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura
civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto,
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai
medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del
titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere
dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale
data. Con uno o piu' decreti non aventi natura
regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la
funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo'
individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche
limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il
termine di cui al secondo periodo.
(Omissis).».
 
Art. 36
Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei
procedimenti di volontaria giurisdizione

1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalita' telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non e' inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.
2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso.
3. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179 «Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, cosi' recita:
«Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica). - (Omissis).
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio
personalmente la parte il cui indirizzo di posta
elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e
notificazioni relative al procedimento. In tale caso le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e
8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti sono effettuate
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.
(Omissis).».
 
Art. 37
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 41 del citato decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 41 (Disposizioni transitorie delle modifiche al
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f),
g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere
dal 30 giugno 2023.
2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro
di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre
2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono
tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa
istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione
attestante l'adeguamento ai requisiti previsti
dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del
presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi
iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal
registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
degli organismi dal registro.
3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se
intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30
aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia,
corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai
requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto
dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione
degli enti dall'elenco.
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si
applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in
procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1,
lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno
2023.».
 
Art. 38

Disposizioni in materia di crisi di impresa

1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate puo' concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.
2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore puo' depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.
4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 17, 23, 25-bis, comma 4, e
199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), cosi'
recita:
«Art. 17 (Accesso alla composizione negoziata e suo
funzionamento). - 1. L'istanza di nomina dell'esperto
indipendente e' presentata tramite la piattaforma
telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione
di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni
utili ai fini della nomina e dello svolgimento
dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 e'
definito con il decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia di cui all'articolo 13, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione
dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non gia'
depositati presso l'ufficio del registro delle imprese,
oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al
deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e
dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonche' una
situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non
oltre sessanta giorni prima della presentazione
dell'istanza;
b) un progetto di piano di risanamento redatto
secondo le indicazioni della lista di controllo di cui
all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e
sintetica sull'attivita' in concreto esercitata recante un
piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative
che intende adottare;
c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di
diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per
l'apertura della liquidazione giudiziale o per
l'accertamento dello stato di insolvenza e una
dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato
ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di
cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui
all'articolo 364, comma 1;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta
all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per
premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;
h) un estratto delle informazioni presenti nella
Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non
anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione
dell'istanza.
4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il
possesso delle competenze e della disponibilita' di tempo
necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due
giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica
all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce
nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul
possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo
16, comma 1. In caso contrario ne da' comunicazione
riservata al soggetto che l'ha nominato perche' provveda
alla sua sostituzione. L'esperto non puo' assumere piu' di
due incarichi contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza
indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una
concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle
informazioni assunte dall'organo di controllo e dal
revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa
personalmente e puo' farsi assistere da consulenti. Se
ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete
l'esperto incontra le altre parti interessate al processo
di risanamento e prospetta le possibili strategie di
intervento fissando i successivi incontri con cadenza
periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive
di risanamento, all'esito della convocazione o in un
momento successivo, l'esperto ne da' notizia
all'imprenditore e al segretario generale della camera di
commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di
composizione negoziata entro i successivi cinque giorni
lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto puo'
invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il
contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o
periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione
e' divenuta eccessivamente onerosa o se e' alterato
l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze
sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro
per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le
prestazioni alle mutate condizioni.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della
convocazione le parti possono presentare osservazioni
sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della
camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla
commissione perche', valutate le circostanze esposte e
sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla
sua sostituzione entro i successivi cinque giorni
lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se
l'imprenditore e le parti interessate formulano
osservazioni sull'operato dell'esperto.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se,
decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina,
le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua
proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle
condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. L'incarico puo'
proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le
parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure
quando la prosecuzione dell'incarico e' resa necessaria dal
ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli
articoli 19 e 22. In caso di sostituzione dell'esperto o
nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di
cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo
esperto nominato.
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una
relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica
all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure
protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al
giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli
effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo,
l'esperto ne da' comunicazione al segretario generale della
camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di
composizione negoziata.
9. In caso di archiviazione dell'istanza di cui al
comma 1, l'imprenditore non puo' presentare una nuova
istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se
l'archiviazione e' richiesta dall'imprenditore con istanza
depositata con le modalita' previste nel comma 1 entro due
mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al
primo periodo e' ridotto, per una sola volta, a quattro
mesi.
10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio
per consentire il funzionamento della procedura di
composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico
dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di
segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.».
«Art. 23 (Conclusione delle trattative). - 1. Quando
e' individuata una soluzione idonea al superamento della
situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti
possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o piu'
creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo
25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di
cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad assicurare la
continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due
anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui
all'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto
dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce
gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d),
e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da'
atto che il piano di risanamento appare coerente con la
regolazione della crisi o dell'insolvenza.
2. Se all'esito delle trattative non e' individuata
una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore
puo', in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di
cui all'articolo 56;
b) domandare l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60
e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2,
lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento
dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
c) proporre la domanda di concordato semplificato
per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo
25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente
codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui
all'articolo 25-quater, comma 4.».
«Art. 25-bis (Misure premiali). - (Omissis).
4. In caso di pubblicazione nel registro delle
imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1,
lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1,
lettera c), l'Agenzia delle entrate concede
all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta
anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un
massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e
non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla
fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta, imposta
sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attivita'
produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi
accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
sottoscrizione dell'esperto costituisce prova
dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva
difficolta'. L'imprenditore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione anche in caso di successivo
deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di
apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della
liquidazione controllata o di accertamento dello stato di
insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una
sola rata alla sua scadenza.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), cosi' recita:
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
- (Omissis).
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in
tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e'
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cosi'
recita:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
- Il testo dell'art. 199 del citato decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, cosi' recita:
«Art. 199 (Fascicolo della procedura). - 1. Con la
pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale
viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il
fascicolo informatico della procedura, nel quale devono
essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i
ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi
in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di
riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo
riservato.
(Omissis).».
 
Art. 39

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della giustizia» e le parole «, sentito il Direttore generale della giustizia penale,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 51 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale), come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 51 (Personale tecnico impiegato per la
documentazione degli atti). - 1. Quando rileva l'esigenza
di avvalersi di personale tecnico estraneo
all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli
atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138
comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria
ne fa richiesta al Presidente della Corte di appello
perche' provveda alla scelta del personale idoneo.
2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della
giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite
e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti
con imprese o cooperative di servizi specialistici.
3. Nell'ambito della politica di decentramento
amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le
procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per
ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.
3-bis. Il Ministero della giustizia, al fine di
attuare la delega di cui al comma 3, individua gli schemi
di contratto di cui al comma 2, nonche', previo
monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di
mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la
tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».
 
Art. 40

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»;
b) all'articolo 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento».
2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 291 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.
4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimita' ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali e' stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonche' dell'assenza di provvedimento di diniego.
4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.
5. Alle attivita' previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 7, e 8
della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia
di giustizia e di processo tributari), come modificati
dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - (Omissis).
7. Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale
della procedura di interpello, redatta sulla base
dell'anzianita' maturata, alla data di scadenza del termine
per l'invio della domanda di partecipazione, nella
magistratura di provenienza, alla quale e' sommata
l'anzianita' eventualmente maturata a tale data anche in
altra magistratura compresa tra quelle ordinaria,
amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio
complessivo e' ulteriormente aggiunta l'anzianita'
maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel
ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i
cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno
o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in
tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianita'. I
vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e
contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della
loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella
giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non
comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza,
in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili
nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a
mantenere il posto gia' ricoperto di giudice tributario
nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai
magistrati cosi' transitati non si applica l'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
come modificato dal comma 1 del presente articolo.
(Omissis).».
«Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n),
numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto
settantaquattro anni di eta' entro il 31 dicembre 2022,
ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta'
nel corso dell'anno 2023;
b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto
settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero
al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2024;
c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto
settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024, ovvero
al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2025;
d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto
settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero
al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso
dell'anno 2026.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2023.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere
dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, e' stabilita la misura del compenso variabile
spettante al presidente e al presidente di sezione delle
corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per
le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
5. In sede di prima applicazione della presente
legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui
all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in
ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono
eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari
e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura
prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati
che siano magistrati tributari sono, per la durata del
mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente
e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal
Parlamento.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non
inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di
euro».
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli
interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023,
anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). -
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono
in composizione monocratica le controversie di valore fino
a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore
indeterminabile.
2. Per valore della lite si intende quello
determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene
conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle
rettifiche di perdita.
3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia
tributaria di primo grado in composizione monocratica si
osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal
presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai
giudizi in composizione collegiale.».
- Si riporta il testo dei commi 197 e 198 dell'articolo
1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis
197. Le controversie definibili non sono sospese,
salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al
giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione
agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10
ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha
l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale
innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
di definizione e del versamento degli importi dovuti o
della prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e
grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo
periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del
presidente della sezione o con ordinanza in camera di
consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le
spese del processo restano a carico della parte che le ha
anticipate.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 5, comma 12, della legge 31
agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e
di processo tributari), cosi' recita:
«Art. 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione). - (Omissis).
12. In mancanza di istanza di trattazione presentata
dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla
scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e'
dichiarato estinto, con decreto del presidente.
L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di
trattazione.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 391 del codice di procedura
civile, cosi' recita:
«Art. 391 (Pronuncia sulla rinuncia). - Sulla
rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per
legge la Corte provvede con ordinanza in camera di
consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo
stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza.
Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora
fissata la data della decisione.
Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara
l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa
alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se
nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia
hanno aderito le altre parti personalmente o i loro
avvocati autorizzati con mandato speciale.».
 
Art. 41

Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti»;
b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), e' inserito il seguente:
«6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse tra loro.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana Serie Generale n. 88 del 14
aprile 2006 - Suppl. Ordinario n. 96, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. (Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle
procedure di valutazione ambientale di competenza statale
relative ai progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima, individuati
dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve
essere data precedenza, hanno in ogni caso priorita', in
ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di
potenza installata o trasportata prevista, nonche' i
progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno
verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis)
dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti
da fonti rinnovabili, ove previsti. La Commissione puo'
derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e al
quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la
Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione
di cui al comma 2-bis del presente articolo da' precedenza
ai progetti connessi alle misure relative allo stato di
emergenza.
(Omissis).»
 
Art. 42
Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per
l'approvvigionamento idrico

1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po n. 96 del 2 agosto 2022 sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 «Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2022, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico). -
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno
nazionale di prodotti agricoli nonche' di consentire di
riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per
garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la
razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando
l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al
contempo la tutela degli equilibri naturali e la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema
fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni
agroalimentari italiane, le Autorita' di bacino
distrettuale procedono al completamento delle
sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno
2025, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici
a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto
disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a
livello europeo, nazionale e regionale.»
 
Art. 43

Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresi' destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 13, del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18
luglio 2014:
«Art. 5. (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - (Omissis)
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita'
d'istituto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 13, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 114 del 17 maggio 2022 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - (Omissis)
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.».
 
Art. 44
Estensione dello stanziamento per le annualita' 2025 e 2026 delle
risorse di assistenza tecnica per il PNRR

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2022 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, come modificato dalla presente legge:
«Art. 26. (Supporto tecnico-operativo per le misure
attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di
competenza del Ministero della transizione ecologica). - 1.
Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo
necessario per l'attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza di competenza del
Ministero della transizione ecologica e' istituto nello
stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il
Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della
transizione ecologica ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una
dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024 nonche' pari a 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026.»
 
Art. 45
Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO² e supporto
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la
gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia
di contrasto all'inquinamento atmosferico

1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «dai costi di cui all'articolo 46, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente comma».
2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.».
2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, all'articolo 1 della predetta legge n. 234 del 2021, dopo il comma 488 e' inserito il seguente: «488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita' di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile».
2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche' per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacita' di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, e' istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato «Registro». I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008.
2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA per le attivita' connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).
2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attivita' di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e a definire le modalita' di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono definite le modalita' di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati. 2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 7, del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 10
giugno 2020, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23. (Messa all'asta delle quote). - Omissis.
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, "anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102";
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5,
nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di
euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da
societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini
dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
comma;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 31
dicembre 2021, come modificato dalla presente legge:
«Omissis.
498. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del
programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018,
n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle
emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, un
apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle
misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo
e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150
milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi
decreti del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e forestali, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e della salute per gli aspetti di
competenza, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche
attraverso bandi e programmi di finanziamento delle
attivita' necessarie ad attuare le misure del programma
nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Con i
medesimi decreti di cui al terzo periodo puo' essere
altresi' previsto che la gestione del Fondo di cui al primo
periodo sia affidata direttamente a societa' in house del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che
i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse
del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle
risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel
limite dell'uno per cento per gli anni successivi.»
- La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 11
giugno 2008, n. L 152.
- Il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera d), della
legge 7 luglio 2009, n. 88 «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161
del 14 luglio 2009, Suppl. Ordinario n. 110, cosi' recita:
«Art. 10 "Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa"
(Omissis)
d) in considerazione della particolare situazione
di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana,
promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
nell'area interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto
bacino.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14-ter,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58:
«Art. 30. (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - (Omissis)
14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', a
decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato l'avvio di un
programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le
effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite, con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un
contributo di pari importo. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di
parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al
periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto
ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio
dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al
periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei
lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i
commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del
comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento,
sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono
destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7
luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di
fronteggiare le criticita' dei collegamenti viari tra la
Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di
programmare immediati interventi di riqualificazione,
miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria,
diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale
della Lombardia e con il presidente della provincia di
Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in
particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la strada
statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la
ex strada statale 639 e la strada provinciale 72,in
gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto
sono altresi' stabiliti i termini, le modalita', i tempi,
l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla
realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del
Commissario straordinario con oneri a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare o da completare,
nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni
interessate nonche' di societa' controllate dalle medesime
amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per la realizzazione di tali interventi si
applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357";
b) al comma 21, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021".».
- Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la
direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle
emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e
promuovere investimenti a favore di basse emissioni di
carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo
alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146
del 10 giugno 2020.
- Il Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica
della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali
limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita'
di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in
vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul
mercato a decorrere dal 2021, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 350 del 29
dicembre 2017.
- Il Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 435 del 6
dicembre 2021.
- Il testo degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali», pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile
2018, cosi' recita:
«Art. 3. (Definizioni). - Omissis
3. Per le materie di competenza esclusiva dello
Stato, sono definite bosco le superfici coperte da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella
arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi
stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non
inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale
maggiore del 20 per cento.»
«Art. 4. (Aree assimilate a bosco).
1. Per le materie di competenza esclusiva dello
Stato, fatto salvo quanto gia' previsto dai piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a
bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o
arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione
e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle
caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute
dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano
paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici
accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai
competenti organi territoriali del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per il particolare
interesse forestale o per loro specifiche funzioni e
caratteristiche e che non risultano gia' classificate a
bosco;
b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento
per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, di
miglioramento della qualita' dell'aria, di salvaguardia del
patrimonio idrico, di conservazione della biodiversita', di
protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite
monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento
compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di
copertura arborea e arbustiva a causa di interventi
antropici, di danni da avversita' biotiche o abiotiche, di
eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni
attuate in assenza o in difformita' dalle autorizzazioni
previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di
estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che
interrompono la continuita' del bosco, non riconosciute
come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli
arborati;
f) le infrastrutture lineari di pubblica utilita' e
le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza
superiore a 20 metri che interrompono la continuita' del
bosco, comprese la viabilita' forestale, gli elettrodotti,
i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra,
soggetti a periodici interventi di contenimento della
vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria
finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e
che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio
1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al
comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti
gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge
e da specifiche disposizioni regionali.»
 
Art. 45 bis
Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione
degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attivita' ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, puo' avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilita' in merito all'attuazione degli interventi stessi nonche' delle attivita' da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attivita' previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «in house» sono inserite le seguenti: «, del GSE».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 («Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 129 del 31 maggio 2021:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). -
(Omissis)
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il
punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per
l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento
(UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla
Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La
stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale
per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e
procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche'
l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi
intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalita'
del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4. (Autorita' nazionale competente). - 1.
L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti
di esecuzione e atti delegati per il supporto nella
gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di
Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato
ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e
cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con
diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il
Vicepresidente, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo
economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita'
sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di cui due appartenenti
all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC.
I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili hanno diritto di voto
esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo.
I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno
dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
svolgono le funzioni consultive esclusivamente con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di
elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei
settori interessati dal presente decreto e non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto
alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la
insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione
della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni
sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale
comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica
di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato
provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina
di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni
e il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. Il Comitato opera collegialmente ed e'
regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti
che adottano ogni decisione con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. I membri con funzioni consultive
partecipano alle riunioni senza diritto di voto e non sono
considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo
del Comitato.
6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini
della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi
agli impianti fissi e al trasporto aereo, e' di competenza
del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, che a
tal fine istituisce nell'ambito della Direzione generale
competente per materia una Segreteria tecnica composta da
cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa
Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il
Ministero si avvale, inoltre, delle proprie societa' in
house, del GSE e di ISPRA, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni.
7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo e i
piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente,
dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di
cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite
convenzioni.
8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal
Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai
fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina
di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono
definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie
telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici
erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni
coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle
convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo
46 comma 2.
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato
svolge sia le attivita' relative al sistema EU ETS che
quelle derivanti dal sistema CORSIA.
10. Il Comitato puo' proporre al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte
a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;
b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita'
svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera;
c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la
rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed
operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti
di scambio di informazioni al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di
un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le
attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo
di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del protocollo di Kyoto;
e) supportare le aziende italiane con suggerimenti
e linee di indirizzo nella preparazione di progetti
specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo
sostenibile del Paese destinatario;
f) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di
funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di
cui al presente articolo.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono
definiti i compensi dei componenti del Comitato. Al
personale della Segreteria tecnica puo' essere riconosciuta
la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinari, per un massimo di settanta ore mensili
pro-capite.
13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di
cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.»
 
Art. 46
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni
culturali

1. Con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.
2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal Ministero della cultura»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«novanta giorni»;
2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento e' attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.».
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 245 del 20 ottobre 2001, cosi'
recita:
«Art. 3. (Definizioni degli interventi edilizi). - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti.»
- Il testo dell'articolo 21-nonies, della legge 7
agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»), pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 192
del 18 agosto 1990, cosi' recita:
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2, puo' essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a
dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,
inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai
sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti
sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci per effetto di condotte
costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione
anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al
comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale
n. 45 del 24 febbraio 2004: come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3. (Tutela del patrimonio culturale). -
Omissis.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica
anche attraverso provvedimenti volti a conformare e
regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio
culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate
conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal
Ministero della cultura.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 10, del
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale). -
Omissis.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il
provvedimento e' attribuito al Direttore generale
competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta giorni.
10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai
commi 10 e 10-bis e' valutabile ai fini della
responsabilita' disciplinare e dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n.
241».
- Il testo dell'articolo 2, comma 9, della citata legge
7 agosto 1990, n. 241 cosi' recita:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento). - Omissis.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
nei termini costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonche' di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.»
 
Art. 47
Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse»;
0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8»;
a) all'articolo 20, comma 8:
01) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»;
1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;
2) alla lettera c-quater):
2.01) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto»;
2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;
2.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;
a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilita' per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati»;
a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresi', indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1»;
b) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici). - 1. L'installazione, con qualunque modalita', di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e' considerata attivita' di manutenzione ordinaria e non e' subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.
2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto e' previamente comunicato alla competente soprintendenza.
3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilita' di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.»;
c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: «fisiche, PMI,» sono inserite le seguenti: «associazioni con personalita' giuridica di diritto privato,»;
d) all'articolo 45, comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: «unica nazionale,» sono inserite le seguenti: «definendo altresi' le relative modalita' di alimentazione,»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
1-bis. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici gia' esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) i progetti di repowering di impianti eolici gia' esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia' sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 e' abrogato. E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con le modalita' di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque»;
b) al comma 3-bis, le parole: «nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico e' pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma puo' essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o del provvedimento di VIA».
3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), primo periodo, le parole: «rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;
b) alla lettera c):
1) al numero 1), le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e' in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo e' soppresso.
4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', parita' di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilita' per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunita' energetiche rinnovabili.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora piu' comunita' energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunita' energetica rinnovabile e dell'entita' del canone di concessione offerto.
6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione».
6-bis. Al fine di aumentare la capacita' di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonche' ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purche', alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.
7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da societa' dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;».
8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gia' sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali e' prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso.
9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse».
9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, e' rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b).
9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione e' prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimita', proporzionalita' e precauzione».
9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.
9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata «Einstein Telescope», inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorita' e di categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano e' identificata come idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attivita' economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
9-sexies. Le attivita' economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalita' dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN.
10. Le comunita' energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunita' energetiche rimane nella loro disponibilita'.
11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresi' alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
c) cooperative agricole che svolgono attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.
11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purche':
a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo e' soppresso.
11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «250 kW» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2, 20,
22, 31, e 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 285 del 30 novembre 2021 -
Suppl. Ordinario n. 42, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11. (Incentivi in materia di biogas e
produzione di biometano). - Omissis.
2. Entro il 31 dicembre 2023, con uno piu' decreti
del Ministro della transizione ecologica sono definite le
modalita' di attuazione del comma 1, prevedendo le
condizioni di cumulabilita' con altre forme di sostegno,
nonche' la possibilita' di estensione del predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili
gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la produzione di
idrogeno originato dalle biomasse e la produzione di
biometano tramite gassificazione delle biomasse, nel
rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa
dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia
di aiuti di Stato.»
«Art. 20. (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del
comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
(Omissis).
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
di accumulo, che non comportino una variazione dell'area
occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale
di cui al primo periodo non si applica per gli impianti
fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter),
numero 1);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei
sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo
142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di
cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del
Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli
progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo
quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere
realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del
traffico limitando le possibili interferenze, le societa'
concessionarie autostradali affidano la concessione delle
aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa
determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo
condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi
definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato
rispetto all'oggetto della concessione e non
discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata
massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se
si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma
2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, le societa' concessionarie possono
affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
in modo da assicurare il necessario coordinamento dei
lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle
interferenze. Le societa' controllate o collegate sono
tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita',
garantendo condizioni di concorrenza effettiva.
8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di
cui al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita
utile degli impianti e degli investimenti necessari per la
realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere
superiore alla durata della concessione autostradale, salva
la possibilita' per il concessionario che subentra nella
gestione di risolvere il contratto di subconcessione
riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti
realizzati non integralmente ammortizzati.»
«Art. 22. (Procedure autorizzative specifiche per le
Aree Idonee). - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree
idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per
l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica
si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque
sulla domanda di autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per
impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica
anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,
qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili.
1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica
altresi', indipendentemente dalla loro ubicazione, alle
infrastrutture elettriche interrate di connessione degli
impianti di cui medesimo comma 1.»
«Art. 31. (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche
rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo
e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo
esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con
personalita' giuridica di diritto privato, enti
territoriali e autorita' locali, ivi incluse le
amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione,
gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di
protezione ambientale nonche' le amministrazioni locali
contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche
divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di
seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono
situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono
ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2,
lettera a);
c) per quanto riguarda le imprese, la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori, compresi
quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di
controllo e' detenuto dai soggetti aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b).
(Omissis).»
«Art. 45. (Semplificazioni in materia di
autorizzazione delle infrastrutture di ricarica). -
Omissis.
3. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro della transizione ecologica provvede a dare piena
operativita' alla Piattaforma unica nazionale, definendo
altresi' le relative modalita' di alimentazione, anche
avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE. La
Piattaforma di cui al primo periodo, per la cui
realizzazione sono utilizzate le risorse di cui
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, garantisce le funzionalita' necessarie all'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31
dicembre 2018, Suppl. Ordinario n. 62:
«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali). - (Omissis)
95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.»
- Il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22
dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la
diffusione delle energie rinnovabili, e' stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 335 del
29 dicembre 2022.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si vedano i riferimenti normativi all'art.
41.
- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita:
«Art. 20. (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal
PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi'
la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul
corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui
all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento
statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e
b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione
della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui
al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
di aree a destinazione industriale, artigianale, per
servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non
utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici
agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse
rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la
dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
il potenziale di sviluppo della rete stessa.
4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni
individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso
anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi,
ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo
programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione.
5. In sede di individuazione delle superfici e delle
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee,
non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni
dei termini dei procedimenti di autorizzazione.
7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile, in sede di
pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel
novero delle aree idonee.
8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai
decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di
modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3
e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28,
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
cui, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui
quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con
variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla
lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di
modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
accumulo di capacita' non superiore a 8 MWh per ogni MW di
potenza dell'impianto fotovoltaico;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o
abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore
sfruttamento.
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita'
delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e
dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle
societa' concessionarie autostradali.
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei
sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del
perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme
restando le necessarie verifiche tecniche da parte
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
c-ter) esclusivamente per gli impianti
fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti
di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e
le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e
agli stabilimenti, questi ultimi come definiti
dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di
cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del
Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli
progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo
quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del
citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 23. (Procedure autorizzative per impianti
off-shore e individuazione aree idonee). - (Omissis)
2. Nel rispetto delle esigenze di tutela
dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento
dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del
paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle
aree idonee per l'installazione di impianti di produzione
di energia rinnovabile off-shore, sono considerate tali le
aree individuate per la produzione di energie rinnovabili
dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di
energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre
2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1 dicembre 2017, recante "Approvazione delle linee
guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la
predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24
gennaio 2018. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto si provvede
all'adozione del piano di cui al periodo precedente con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 17 ottobre 2016 n. 201.»
- Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93 «Attuazione delle direttive 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e
ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia
elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n.148 del 28-06-2011 -
Suppl. Ordinario n. 157, cosi' recita:
«Art. 36. (Gestore dei sistemi di trasmissione). - 1.
L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia
elettrica e' riservata allo Stato e svolta in regime di
concessione da Terna Spa, che opera come gestore del
sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo
modalita' definite nella convenzione stipulata tra la
stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la
disciplina della stessa concessione.
2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale
non puo', ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare
attivita' di produzione e di fornitura di energia
elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente,
infrastrutture o impianti di produzione di energia
elettrica. Il personale del gestore della rete di
trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese
elettriche che esercitano attivita' di generazione ovvero
di fornitura di energia elettrica.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la concessione relativa alle
attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in
attuazione del divieto di cui al comma 2, nonche' al fine
di assicurare che le attivita' del gestore del sistema di
trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione,
manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il
rispetto dei principi di indipendenza, terzieta' e non
discriminazione.
4. - 5. (Omissis)
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto,
definisce e avvia la procedura ai sensi dell'articolo 10
della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del
gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base
della quale la medesima Autorita' e' tenuta ad adottare,
entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei
confronti di Terna Spa.
7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva
2009/72/CE e in particolare:
a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare
contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita
l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura e a
esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema
di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del
collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente l'impresa
all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a
esercitare direttamente o indirettamente un controllo o
diritti su un'impresa che esercita l'attivita' di
generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o
giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del
consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o
degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia
all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia
all'interno di un'impresa che esercita l'attivita' di
generazione o l'attivita' di fornitura.
7-bis. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale notifica tempestivamente all'ARERA tutte le
operazioni idonee a richiedere un riesame dell'osservanza
delle prescrizioni di cui al precedente comma.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito
della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila
sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio
della stessa.
8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di
certificazione di Terna S.p.a.:
a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis
del presente articolo;
b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto
che una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati
nei confronti del gestore della rete di trasmissione
nazionale rischia di dar luogo a una violazione delle
prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo ovvero
vi e' fondato motivo di ritenere che tale violazione si sia
gia' verificata;
c) su richiesta della Commissione europea.
8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente,
l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla
notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento
ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso
di inutile decorso del termine di quattro mesi, la
certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni
della precedente.
8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del
comma precedente deve essere notificata senza indugio alla
Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni
rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia essa
espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta
che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al
presente comma.
8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono
richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale
e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di
fornitura di energia elettrica tutte le informazioni
pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione
loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte
le informazioni commercialmente sensibili.
9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto
del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di
trasmissione nazionale sono di proprieta' di soggetti
diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari:
a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio
a Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in
particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti;
b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli
interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero
dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso
al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati,
compreso lo stesso gestore;
c) garantiscano la copertura della responsabilita'
civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della
responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita' di
Terna Spa;
d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare
il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad
eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della
lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte
di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa.
10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente
funzionamento della rete elettrica di trasmissione
nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa
unificazione della rete di trasmissione nazionale da
conseguire nei successivi 36 mesi.
11. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.a.
nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato
terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca
il controllo. Ferma restando la disciplina nazionale in
materia di poteri speciali sulle attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, l'ARERA e' tenuta a
decidere in merito alla certificazione sulla base di tali
criteri, i quali:
a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 7;
b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla
certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione
europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 7, nonche' circa gli eventuali rischi per
l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la
decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento
della richiesta di parere ad opera della Commissione;
c) consentono all'ARERA di rifiutare la
certificazione, a prescindere dal contenuto del parere
della Commissione europea, nel caso in cui il controllo
esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale
sia tale da mettere a rischio la sicurezza
dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza
dell'approvvigionamento di un altro Stato membro
dell'Unione europea.
d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la
decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa
alla Commissione europea, unitamente a tutte le
informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al
parere della Commissione, la decisione sulla certificazione
deve essere motivata e la relativa motivazione e'
pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
11-bis. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale notifica all'ARERA qualsiasi operazione o
circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del
controllo del medesimo gestore ovvero del sistema di
trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato
terzo.
12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il
31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di
adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti
nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
(PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
parere delle Regioni territorialmente interessate dagli
interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni
formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al
comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da
compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle
criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla
rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi
investimenti da realizzare nel triennio successivo e una
programmazione temporale dei progetti di investimento,
secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita'
di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al
Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento
sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti
con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre
anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei
precedenti Piani.
13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla
valutazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua
una consultazione pubblica di cui rende pubblici i
risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al
Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'emanazione
del provvedimento di cui al comma 12.
14. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in
cui Terna non realizzi un investimento in base al piano
decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere
realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre
alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la
mancata realizzazione non sia determinata da motivi
indipendenti dal controllo della societa' stessa. Restano
ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti
e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero
dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina
della concessione per l'attivita' di trasmissione e
dispacciamento dell'energia elettrica.
14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano
decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai
commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati
nell'ambito della procedura di consultazione pubblica,
altresi' con il piano decennale di sviluppo della rete
dell'Unione europea di cui all'articolo 30, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. In caso di
dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER. L'ARERA valuta
inoltre la coerenza del piano decennale con il piano
nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche
di cui al presente comma, l'ARERA puo' richiedere al
gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare
il piano decennale presentato.
15.Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e
di favorire la cooperazione regionale in un'ottica di
maggiore condivisione delle esigenze di sviluppo della
rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione sullo
stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello
sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, da cui si evincano le
caratteristiche della rete di trasmissione, le aree di
carico in cui la stessa e' funzionalmente articolata,
nonche' le criticita', le congestioni e i livelli di
sovraccarico riscontrati o previsti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139
del 31 maggio 2021 e convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30. (Interventi localizzati in aree
contermini). - 1. Al fine del raggiungimento degli
obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel
PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento
del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree
sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree
contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del
medesimo decreto legislativo.".
2. (Abrogato).»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31
gennaio 2004 - Suppl. ord. n. 17, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12. (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - Omissis.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere
per la connessione alla rete, l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di
concerto il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati
all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di
cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione
d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo
idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica,
sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata,
nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del
procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del
rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque.
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree
sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti
alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove
previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione
comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione
ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa
in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per
gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di
misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico e' pari a
novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis
che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui
al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo
periodo, il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico e' pari a sessanta giorni, al netto dei
tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale
di cui al titolo III della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i
procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
procedimento unico di cui al presente comma puo' essere
avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio
del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA o
del provvedimento di VIA.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2-quater,
del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 «Misure urgenti per
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 34 del 9 febbraio 2002 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Misure urgenti per garantire a sicurezza del
sistema elettrico nazionale). - (Omissis)
2-quater. La realizzazione degli impianti di accumulo
elettrochimico funzionali alle esigenze del settore
elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia,
i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e
accessoria, e' autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree ove sono situati impianti industriali
di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o in corso di
dismissione, o ubicati all'interno di aree ove sono situati
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano potenza
inferiore ai 300 MW termici in servizio, o ubicati presso
aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi
liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non
comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento degli
ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne'
richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati,
sono autorizzati mediante la procedura abilitativa
semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle
condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui
alla lettera b);
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati
all'interno di aree gia' occupate da impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza
maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonche' gli
impianti «stand-alone» ubicati in aree non industriali e le
eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante
autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di
impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti
impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi
liquidi e gassosi, l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi
della disciplina vigente;
c) gli impianti di accumulo elettrochimico da
esercire in combinato con impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati
opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della
normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione
o dalle province delegate o, per impianti con potenza
termica installata superiore a 300 MW termici, dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di
produzione di energia elettrica alimentato da fonti
rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili sia gia' realizzato e
l'impianto di accumulo elettrochimico comporti
l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto
esistente;
3) procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato
da fonti rinnovabili e' in esercizio ovvero autorizzato ma
non ancora in esercizio;
d) la realizzazione di impianti di accumulo
elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque
ubicati, e' attivita' libera e non richiede il rilascio di
un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli
atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' dei pareri, autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti territorialmente competenti,
derivanti da specifiche previsioni di legge vigenti in
materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli
incendi, e del nulla osta alla connessione da parte del
gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte
del gestore del sistema di distribuzione elettrica di
riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi
impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto
al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro
trenta giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui
sia richiesta una connessione alla rete elettrica
nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il
rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate
allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di
accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato
per l'Energia e il Clima. I soggetti che realizzano gli
stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al
gestore della rete di trasmissione nazionale la data di
entrata in esercizio degli impianti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.71 del 28 marzo 2011 - Suppl. Ordinario n. 81,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - (Omissis)
9-bis. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si
applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle
relative opere connesse da realizzare nelle aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree
di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino
a 10 MW, nonche' agli impianti agro-voltaici di cui
all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non piu' di 3
chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale
e commerciale. La procedura di cui al presente comma, con
edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle
relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si
applica anche qualora la pianificazione urbanistica
richieda piani attuativi per l'edificazione.»
- Il testo dell'articolo 12, comma 2, del citato
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, cosi' recita:
«Art. 12. (Misure di semplificazione). - (Omissis)
2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi
superfici di proprieta' per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel
rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche ai siti militari e alle aree militari in
conformita' con quanto previsto dall'articolo 355 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 5, del
citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Semplificazione delle procedure
autorizzative per la realizzazione di interventi di
efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili). - (Omissis)
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in
materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione,
con qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti
urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come
definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di
Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su
strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici,
ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti
all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione
delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica
nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle
relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o
adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi
edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi
di manutenzione ordinaria e non sono subordinate
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti
amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi
quelli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o
immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c),
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004, individuati mediante apposito provvedimento
amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo
restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del
medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo
periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e'
consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati
comunicati i motivi che ostano all'accoglimento
dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende
rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui
al secondo periodo puo' essere sospeso una sola volta e per
un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni
dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di
effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare
modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni del
primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai
sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai
soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle
coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai
punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui
manti siano realizzati in materiali della tradizione
locale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 193, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 300
del 29 dicembre 2014, Suppl. Ordinario n. 99, come
modificato dalla presente legge:
«(Omissis)
193. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di
trasmissione nazionale di energia elettrica e di assicurare
lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, in
considerazione della sua funzionalita' alla medesima rete
di trasmissione nazionale:
a) le reti elettriche in alta e altissima tensione
ai sensi delle norme adottate dal Comitato elettrico
italiano e le relative porzioni di stazioni di proprieta'
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di societa' dalla
stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione
nazionale di energia elettrica di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, e successive
modificazioni. L'efficacia del suddetto inserimento e'
subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei
suddetti beni da parte del gestore del sistema di
trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o di una societa' da
quest'ultimo controllata. Ad esito del perfezionamento
dell'acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti
amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti
beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a
favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario
appositamente costituito. Entro i successivi sessanta
giorni dalla data di perfezionamento della suddetta
acquisizione, il gestore del sistema di trasmissione
nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti;
a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le
infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano
direttamente funzionali all'alimentazione delle
sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono
essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o
da societa' dalla stessa controllate per la connessione di
impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalita'
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 210;
b) entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico i dati e le informazioni necessari
alle determinazioni della medesima Autorita'. Nei
successivi trenta giorni la medesima Autorita' definisce la
remunerazione del capitale investito netto, degli
ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti
spettanti alla porzione di rete di trasmissione nazionale
di cui alla lettera a), anche tenendo conto dei benefici
potenziali per il sistema elettrico nazionale, dandone
informazione al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini
della corretta allocazione del costo delle infrastrutture
ai rispettivi settori, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico definisce il capitale investito
netto riconosciuto senza dedurre il valore dei contributi
pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti
relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale di
cui alla lettera a). Il valore del capitale investito netto
riconosciuto cosi' determinato rappresenta anche il valore
contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e
altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in
capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di
rivalutazione;
c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione
di cui alla lettera a), limitatamente al valore dei
contributi pubblici di cui alla lettera b), sono destinate
alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria
nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. Il regime speciale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e
all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi alle condizioni
in vigore al momento del perfezionamento dell'acquisizione
di cui alla lettera a).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies, comma
4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto
dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici). - Omissis
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che
comportino varianti di lunghezza non superiore a metri
lineari 1.500, ovvero metri lineari 3.000 qualora non
ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette,
e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne
discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni,
conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Nel rispetto dei medesimi
limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di
inizio attivita', le varianti consistenti nel passaggio da
linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
ovvero che comportino aumenti di cubatura necessari per lo
svolgimento di attivita' o la collocazione di
apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle
stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra'
superare di piu' del 30 per cento le cubature esistenti
all'interno della stazione elettrica, fatto salvo il caso
in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla
collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al
servizio delle stazioni elettriche stesse. Tali interventi
sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a
condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed
esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche
per le costruzioni.»
- Il testo dell'articolo 10, comma 2, del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita:
«Art. 10. (Promozione dell'utilizzo dell'energia
termica da fonti rinnovabili). - Omissis
2. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede
all'aggiornamento del meccanismo di cui al comma 1.»
- Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis), e
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie Generale n.214 del 12 settembre 1988 -
Suppl. Ordinario n. 86), cosi' recita:
«Art. 5. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri). - Omissis
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
(Omissis)
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
Omissis.»
«Art. 17. (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 2135.
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.»
- Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale n. 137 del 15 giugno 2001 - Suppl. Ordinario n.
149, cosi' recita:
«Art. (Imprenditore agricolo). - Omissis.
2. Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.»
- il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita:
«Art. 8. (Regolamentazione degli incentivi per la
condivisione dell'energia). - 1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
le modalita' di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti
a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di
autoconsumo collettivo o in comunita' energetiche
rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei
seguenti criteri direttivi:
a) possono accedere all'incentivo gli impianti a
fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non
superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data
successiva a quella di entrata in vigore del presente
decreto;
b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente e comunita' energetiche
rinnovabili l'incentivo e' erogato solo in riferimento alla
quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo
connesse sotto la stessa cabina primaria;
c) l'incentivo e' erogato in forma di tariffa
incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta
dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la
condivisione e' effettuata sfruttando la rete pubblica di
distribuzione, e' previsto un unico conguaglio, composto
dalla restituzione delle componenti di cui all'articolo 32,
comma 3, lettera a), compresa la quota di energia
condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo;
e) la domanda di accesso agli incentivi e'
presentata alla data di entrata in esercizio e non e'
richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
f) l'accesso all'incentivo e' garantito fino al
raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base
quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 3.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 1 continua ad applicarsi il decreto ministeriale
adottato in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite
modalita' di transizione e raccordo fra il vecchio e il
nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli
investimenti avviati.»
- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita:
«Art. 30. (Autoconsumatori di energia rinnovabile). -
1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia
rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile
per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti
rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del
cliente finale. In tal caso, l'impianto
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei
contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti
soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia
rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un
autoconsumatore di energia rinnovabile;
2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da
quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo
restando che tali edifici o siti devono essere nella
disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente
interconnesso all'utenza del cliente finale con un
collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10
chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze
diverse da quelle dell'unita' di produzione e dell'unita'
di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto
di produzione e l'unita' di consumo, se interrata, e'
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione
dell'impianto di produzione. L'impianto
dell'autoconsumatore puo' essere di proprieta' di un terzo
o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta
dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti
di prelievo dei quali sia titolare lo stesso
autoconsumatore;
b) vende l'energia elettrica rinnovabile
autoprodotta e puo' offrire servizi ancillari e di
flessibilita', eventualmente per il tramite di un
aggregatore;
c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui
alla lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti
di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle
compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a);
nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di
incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8.
1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della
lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa
misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2)
della medesima lettera. In sede di aggiornamento e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di
produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA
stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal
primo periodo del presente comma e' applicato all'energia
autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di
cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente
articolo.
2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno
per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso
edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e
accumulare energia elettrica rinnovabile con le modalita'
di cui al comma 1, ovvero possono essere realizzati
impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per
condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti
rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
le medesime modalita' stabilite per le comunita'
energetiche dei cittadini;
d) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e
l'energia eccedentaria puo' essere accumulata e venduta
anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori
di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non
puo' costituire l'attivita' commerciale e industriale
principale delle imprese private.»
- Il punto 2, dell'allegato II alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Progetti di
competenza statale», cosi' recita:
2) Installazioni relative a:
* centrali termiche ed altri impianti di
combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
* centrali per la produzione dell'energia
idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW
incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
* impianti per l'estrazione dell'amianto, nonche'
per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto;
* centrali nucleari e altri reattori nucleari,
compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali
e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza
massima non supera 1 kW di durata permanente termica);
* impianti termici per la produzione di energia
elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica
complessiva superiore a 150 MW;
* impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto
sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o
progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il
medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di
connessione e per i quali sia gia' in corso una valutazione
di impatto ambientale o sia gia' stato rilasciato un
provvedimento di compatibilita' ambientale;
* impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10
MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a
valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti
localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo
centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione
e per i quali sia gia' in corso una valutazione di impatto
ambientale o sia gia' stato rilasciato un provvedimento di
compatibilita' ambientale;
Omissis.
b) impianti industriali non termici per la produzione
di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva
superiore a 1 MW.»
- Si riporta l'articolo 22-bis del citato decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199:
«Art. 22-bis (Procedure semplificate per
l'installazione di impianti fotovoltaici). - 1.
L'installazione, con qualunque modalita', di impianti
fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e
infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree
a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonche' in discariche o lotti di discarica chiusi e
ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non
suscettibili di ulteriore sfruttamento, e' considerata
attivita' di manutenzione ordinaria e non e' subordinata
all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di
assenso comunque denominati.
2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto e'
previamente comunicato alla competente soprintendenza.
3. La soprintendenza competente, accertata la carenza
dei requisiti di compatibilita' di cui al comma 2, adotta,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento
motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di
cui al presente articolo.»
- Si riporta il punto 2, lettera h), dell'allegato IV
alla parte seconda del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
h) impianti per la produzione di energia
idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
nella casistica di cui all'articolo 166 del presente
decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale
di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i
soli impianti idroelettrici realizzati su condotte
esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne'
del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su
edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le
superfici, non comportino modifiche alle destinazioni
d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento delle unita' immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici.»
 
Art. 47 bis
Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del
servizio di teleriscaldamento

1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 17, del
citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10. (Promozione dell'efficienza per il
riscaldamento e il raffreddamento). - Omissis.
17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare
[entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e] sulla base di indirizzi formulati
dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al
fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e
teleraffrescamento e della concorrenza:
a) definisce gli standard di continuita', qualita'
e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la
fornitura del calore e i relativi sistemi di
contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 1;
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle
tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del
teleriscaldamento e le modalita' per l'esercizio del
diritto di scollegamento;
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),
individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore,
l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature
accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla
diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del
presente articolo;
d) individua condizioni di riferimento per la
connessione alle reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di
nuove unita' di generazione del calore e il recupero del
calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo
sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in
modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali
di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse.»
 
Art. 48

Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonche' per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali e' attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attivita' di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti: «e ammodernamento».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 47.
- Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un
sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.»
- Il testo dell'art. 185, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita:
«c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove
riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno
di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute
umana.»
- La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive, come modificata dalla direttiva
2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 2018, e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. L 312 del 22 novembre 2008.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n.212 del 12 settembre
2014, abrogato a partire dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1 del presente articolo:
«Art. 8. (Disciplina semplificata del deposito
temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto
delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti
per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della
gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di
materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree
con presenza di materiali di riporto). - 1. Al fine di
rendere piu' agevole la realizzazione degli interventi che
comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino e di
semplificazione della materia secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle
disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie
per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo;
a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1,
lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e
quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce
da scavo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c) proporzionalita' della disciplina all'entita'
degli interventi da realizzare;
d) divieto di introdurre livelli di regolazione
superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in
particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
d-bis) razionalizzazione e semplificazione del
riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo
provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come
definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla
manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di
quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo
V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006, e successive modificazioni;
d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e
sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e
comunque coerenti con la normativa europea.
1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta
ad una fase di consultazione pubblica per la durata di
trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e' tenuto a pubblicare entro
trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni
pervenute.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2017, n. 120, recante «Disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164» e parimenti abrogato a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del
presente articolo, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n.183
del 7 agosto 2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 128, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali). - Omissis.
128. Al fine di garantire i lavori di
elettrificazione e ammodernamento della linea ferroviaria
Biella-Novara, e' riconosciuto un contributo straordinario
alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro
per l'anno 2019.»
 
Art. 49
Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di
impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;
b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con qualunque modalita', di impianti eolici con potenza complessiva fino a20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorita' paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed e' immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma puo' essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorita' paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessita' di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.».
2. (Soppresso).
3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attivita' agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da societa' a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali e' conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali e' riservata l'attivita' di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalita' realizzative prevedono una loro effettiva compatibilita' e integrazione con le attivita' agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione e' in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purche' oneroso, del fondo.».
4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, nonche' all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticita' riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese.
5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro,» sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» del medesimo Quadro.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, puo' essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualita' non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalita' e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3».

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
47.
- Il testo dell'art. 2 del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di
densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Serie Generale n.97 del 16 aprile 1967,
cosi' recita:
«Art. 2.
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765:
A) le parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni
di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia
inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria
della zona e nelle quali la densita' territoriale sia
superiore ad, 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi
complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle
quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti
di superficie e densita' di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi
agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il
carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle
proprieta' richieda insediamenti da considerare come zone
C);
F) le parti del territorio destinate ad
attrezzature ed impianti di interesse generale.»
- Il testo dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale
n. 45 del 24 febbraio 2004, cosi' recita:
«Art. 136. (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - Omissis.
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.»
- Il testo dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n. 192 del 18 agosto
1990, cosi' recita:
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando,
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare
nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.»
- Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e
per il rilancio delle politiche industriali» convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2022, n. 50.
- Il testo dell'articolo 20, comma 1, del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, cosi' recita:
«Art. 20. (Disciplina per l'individuazione di
superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a
fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica di concerto con il
Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti principi e criteri
omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a
quella individuata come necessaria dal PNIEC per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle
aree idonee all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita'
per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti
rinnovabili di produzione di energia elettrica gia'
installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalita' per individuare superfici,
aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree
abbandonate e marginali idonee alla installazione di
impianti a fonti rinnovabili.»
- Il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in
materia di politica energetica nazionale, produttivita'
delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 3. (Misure a supporto delle imprese colpite
dall'aumento dei prezzi dell'energia). - Omissis.
2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui
alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131
I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di
contenere gli effetti economici negativi derivanti
dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con
riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate dalla
societa' SACE S.p.A., l'ammontare garantito del
finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo'
essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidita'
per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e
per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, a condizione
che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte
consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2003/96/CE e che tale
fabbisogno sia attestato mediante apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»
- La Comunicazione della Commissione 2022/C 426/01,
recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
9 novembre 2022.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73,
S.O.
 
Art. 49 bis

Impianti alimentati a biomassa solida

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: «, prevedendo» e' sostituita dalle seguenti: «nonche' impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 4, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 («Disposizioni
urgenti sulla crisi in Ucraina»), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis. (Disposizioni per l'adozione di misure
preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale). - Omissis.
4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere
l'utilizzo degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili nonche'
impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i
soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili,
esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque
almeno fino al 31 marzo 2024, anche l'alimentazione tramite
combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3
del presente articolo. La deroga di cui al primo periodo e'
concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1
esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a
biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto
all'alimentazione a combustibile tradizionale e non
consenta l'esercizio degli impianti, considerando la
disponibilita' e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale
livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione
dei predetti incentivi e' sospesa per il periodo
emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita
di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari
per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo
emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma
1.»
 
Art. 50
Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per
l'integrazione con il PNRR

1. Al fine di assicurare un piu' efficace perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonche' di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresi' la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni gia' di titolarita' dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' le unita' di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unita' di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unita', presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorita' responsabile del Piano sviluppo e coesione. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali puo' avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.
7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che e' trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, le indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma.
8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore. Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attivita' di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorita' di audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse gia' destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto di cui al comma 5.
10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto dell'attivita' del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attivita' attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.
11. Il Nucleo per le politiche di coesione e' costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parita' di genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi dei componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo per le politiche di coesione compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo e' fino ad euro 30.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente e', altresi', determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:
a) la composizione e le modalita' di individuazione dei componenti del NUPC;
b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del NUPC;
c) le modalita' organizzative e di funzionamento del NUPC;
d) le attivita' del NUPC di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione e riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilita' del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attivita' attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorita' di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 51 del presente decreto ovvero dalle Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita' di gestione.
14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.
15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».
16. I compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilita' finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, gia' destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
17. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
17-bis. Per le stesse finalita' di cui al comma 17, le regioni, le province, le citta' metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione e' assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo del quinto comma dell'articolo 119 della
Costituzione cosi' recita:
«Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni».
- Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni), cosi' recita:
«Art. 10. (Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione). - 1. Nel quadro delle attribuzioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7,
comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al
fine di assicurare il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e
rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,
sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di
seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione
sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, in modo da garantire
complementarieta' con le risorse europee per lo sviluppo
regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le
attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) promuove le politiche e gli interventi per
assicurare l'addizionalita', rispetto agli stanziamenti
ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse
provenienti dai fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche'
dei relativi programmi di investimento;
d) promuove l'attuazione e il monitoraggio
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18;
e) cura la valutazione dei risultati delle
politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento
delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in
collaborazione con le amministrazioni statali e regionali
competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei
programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione europea, nonche' sull'attuazione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione;
f) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e
9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure
di accelerazione degli interventi necessarie ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del
2011;
g) supporta il Presidente o il Ministro delegato
nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
relativi alla fase di definizione delle politiche di
sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;
h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e
analisi in materia di sviluppo regionale;
i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare
l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di
coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni
assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione
della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle
misure di accelerazione degli interventi strategici di cui
all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.
3. L'Agenzia, tenuto conto delle direttive, delle
priorita' e degli obiettivi, anche in tema di
organizzazione interna e gestionale, cosi' come definiti
dalla autorita' politica delegata per le politiche di
coesione e ferme restando le competenze della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui al comma 2:
a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il
controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli
interventi della politica di coesione, anche attraverso
specifiche attivita' di valutazione e verifica, in raccordo
con le amministrazioni competenti, ferme restando le
funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) assicura il supporto alle attivita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei
programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei
progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;
d) fornisce assistenza tecnica alle
amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli
standard e le istruzioni operative e svolge attivita' di
formazione del personale delle amministrazioni che
gestiscono programmi europei o nazionali;
e) sostiene la realizzazione dei programmi con
azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari,
promuovendo il ricorso ai contratti istituzionali di
sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza;
f) propone le necessarie misure di accelerazione
degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e da' esecuzione
alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6,
comma 6, del medesimo decreto;
g) promuove, nel rispetto delle competenze delle
singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della
qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della
trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione
degli interventi;
h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'
di gestione di programmi finanziati con le risorse della
politica di coesione e per la conduzione di specifici
progetti, nonche' avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi
previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -
Invitalia Spa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
di nomina degli organi di direzione e del collegio dei
revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione
dei regolamenti e degli altri atti generali che
disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica
di 200 unita' di personale e gode di autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi
dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma
di compenso. All'interno del Comitato direttivo
dell'Agenzia e' assicurata una adeguata rappresentanza
delle amministrazioni territoriali attraverso la
designazione di quattro componenti da parte della
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due in
rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle
autonomie locali. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle
attivita' strumentali e di controllo interno nell'ambito
delle risorse disponibili o per il tramite della struttura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri senza oneri
aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia e'
regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delegato, e' nominato il direttore generale scelto
tra personalita' di comprovata esperienza nella materia
delle politiche di coesione, con trattamento economico non
superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento
del segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le
previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente
attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
lavoro a tempo determinato per la loro residua durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito
Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla
Direzione generale per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da
esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le
relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali
del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto il trattamento economico
complessivo gia' in godimento alla data di entrata in
vigore del presente decreto, senza che da cio' derivino,
sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il
contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in
relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo.
Al fine di consentire il piu' efficace svolgimento dei
compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti
con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo
decreto sono stabilite le procedure selettive per
l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e,
comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000
annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale
assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto
organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero
dello sviluppo economico, gli incarichi di livello
dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del
Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e
comunque fino all'effettiva operativita' dell'Agenzia e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla
normativa vigente, previa indisponibilita' della medesima
quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei
dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro
1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a
950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede
alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
alla naturale scadenza degli stessi incarichi.
10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia,
come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica assicura la continuita'
della gestione amministrativa, nonche' la tempestiva ed
efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine
del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della
programmazione 2014-2020.
10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate
dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate
con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione
di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.
11. - 14.
14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione
e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
interventi speciali, a carattere sperimentale, nonche'
nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la
politica di coesione territoriale ed il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia
per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee forme di
collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze
e prerogative di legge.»
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).
«Art. 7. (Autonomia organizzativa). - Omissis.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 2, 5-bis
e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis)
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
(Omissis)
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(Omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).»
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).
«2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente».
- Il testo del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) cosi' recita:
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta».
- Il testo del comma 4 dell'articolo 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)
cosi' recita:
«Art. 31. (Consiglieri ed esperti). - Omissis
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti
nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'
articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.»
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Omissis.
179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di
garantire la definizione e l'attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
disciplina vigente e con oneri a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al
Programma operativo nazionale Governance e capacita'
istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano
finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi
2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di
coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli
organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai
programmi operativi complementari e comunque non superiore
a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso
delle correlate professionalita' o di adeguato titolo di
studio coerente con i profili da selezionare, nel limite
massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»
- Si riporta il comma 1043 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«Omissis.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.»
 
Art. 51
Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e
altre misure in materia di fondi strutturali europei

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 e' inserito il seguente:
«56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorita' di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarita' delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ovvero dalle Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorita' di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita' di gestione.».
1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o piu' linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater.
1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalita' di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio degli interventi e' assicurato con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2020, n.
178, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 50.
- Il testo dell'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari),
cosi' recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.»
- Il comma 55 dell'articolo 1 della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178, cosi' recita:
«Omissis.
55. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo di programmazione
2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul
FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari
previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione
territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la
coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027,
nonche' degli interventi complementari finanziati dal Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e' assicurato dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto nonche' delle
procedure di attivazione degli interventi, secondo le
specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali
dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli
fondi.»
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
e' pubblicato nella GUUE del 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il comma 18 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025) cosi' recita:
«Omissis.
18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le
agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di
energia elettrica riconosciute ai clienti domestici
economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi
condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonche' la
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400
milioni di euro complessivamente tra elettricita' e gas,
con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina
le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del
valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre
2016, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della
necessita' di determinare risparmi piu' elevati per le
famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo.»
 
Art. 51 bis

Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale

1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, e' data evidenza delle spese:
a) relative alla promozione della parita' di genere attraverso le politiche pubbliche;
b) aventi natura ambientale, riguardanti attivita' di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 52

Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa», di cui all'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore generale della direzione per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 ed euro 3.837.000 nel 2027.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, e' autorizzata la spesa, in favore del Commissario di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno 2024, in euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026 e in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il programma di rigenerazione urbana e' approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto del Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».
5. La societa' Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, puo' stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative societa' in house, societa' controllate e societa' partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle aree e agli immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprieta' o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonche' in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle societa' di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la societa' Arexpo S.p.A. puo' svolgere a favore dei soggetti indicati al primo periodo attivita' di centralizzazione delle committenze e attivita' di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalita' per assicurare l'attuazione degli interventi.
5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Le azioni ordinarie della societa' Arexpo S.p.A., di proprieta' del socio regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalita' da stabilire da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalita' di cui all'articolo 2437-bis del codice civile. 5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023, nonche' alle concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «Per i citati appalti» e' inserita la seguente: «, concessioni»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Il comma 177 dell'articolo 1 della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178, cosi' recita:
«Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.»
- Si riporta il comma 10 dell'articolo 33 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 33. (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio). - Omissis.
10. Il programma di rigenerazione urbana e'
approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto
del Commissario straordinario del Governo, entro dieci
giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o
dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti
gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli
abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo
restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in
favore delle amministrazioni interessate. Costituisce
altresi' variante urbanistica automatica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza
e indifferibilita' dei lavori. Il Commissario straordinario
del Governo vigila sull'attuazione del programma ed
esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma
medesimo.»
- Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
cosi' recita:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80 del 1998). - Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.»
- Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica) cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita'
di sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo'
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) «societa'»: gli organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi
come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le
societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa'
partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
societa' a controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.»
- Il comma 1, lettera a), dell'articolo 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) cosi' recita:
«Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti;».
- Il comma 6 dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi' recita:
«Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione
per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico). - Omissis.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione
tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano
prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi
hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attivita' interessate dalla
cooperazione.»
- Per il testo del comma 177 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 52.
- Il comma 178, lettera d), dell'articolo 1 della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' recita:
«Omissis.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
(Omissis)
d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della
lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027,
definendo, ai fini della successiva proposta di
approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e
coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna
area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi,
delle azioni e degli interventi necessari per il loro
conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei
soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio.
Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di
regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani e' indicata
altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari
fino al terzo anno successivo al termine della
programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei
Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione del
CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
cosi' come risultanti dai sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi
restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita'
della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel limite
degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi
confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza
con le aree tematiche cui afferiscono;
(Omissis).»
- Il testo dell'articolo 2350 del codice civile cosi'
recita:
«Art. 2350. (Diritto agli utili e alla quota di
liquidazione) - Ogni azione attribuisce il diritto a una
parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio
netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti
stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la
societa' puo' emettere azioni fornite di diritti
patrimoniali correlati ai risultati dell'attivita' sociale
in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri
di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore,
le modalita' di rendicontazione, i diritti attribuiti a
tali azioni, nonche' (le eventuali) condizioni e modalita'
di conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori
delle azioni previste dal precedente comma se non nei
limiti degli utili risultanti dal bilancio della
societa'.».
- La legge della Regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17
(Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di
leggi regionali) e' pubblicata nel BURL n. 32 del 12 agosto
2022, Suppl.
- Il testo dell'articolo 2437-bis del codice civile
cosi' recita
«Art. 2437-bis (Termini e modalita' di esercizio) -
Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera
raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del
socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria
delle azioni per le quali il diritto di recesso viene
esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso
da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta
giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di
recesso non possono essere cedute e devono essere
depositate presso la sede sociale.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'
esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta
giorni, la societa' revoca la delibera che lo legittima
ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.»
- Il comma 6-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina), come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - Omissis.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7,
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli
180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica.»
 
Art. 53
Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7-quater, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio.

Riferimenti normativi

- Il comma 7-quater dell'articolo 44 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi) cosi' recita:
«Art. 44. (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - Omissis
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai
commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma
7, lettera b), sono definanziati.»
- Il comma 245 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2014) cosi' recita:
«Omissis.
245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui
fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonche' degli
interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo
di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242,
e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema
informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e
procedurale a livello di singolo progetto, secondo le
specifiche tecniche definite congiuntamente tra il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento per i singoli fondi. Alla messa in opera del
sistema informatico di supporto alle attivita' di
monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione
alle attivita' di previsione, gestione finanziaria,
controllo e valutazione di impatto economico e finanziario
degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei
dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi
nazionali, concorre, nei limiti delle proprie
disponibilita', il fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.»
- Per il testo del comma 177 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 52.
 
Art. 54

Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC

1. In complementarieta' con l'attuazione delle misure del PNRR di titolarita' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuita' all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e' istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
2. L'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
4. Per il funzionamento dell'Autorita' di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero e' rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unita' nell'area dei funzionari, 365 unita' nell'area degli assistenti e 8 unita' nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, per il biennio 2023-2024 e' autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unita' di personale, di cui 40 unita' da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 e' autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attivita' per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.
6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA e' articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformita' con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.
7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, e' autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA e' incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalita' di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA e' autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma e' autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, cosi' come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Riferimenti normativi

- Per il regolamento UE 2021/2115 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 45.
- Il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento Ordinario n.
112, cosi' recita:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali):
Omissis.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.»
- Il testo dell'articolo 35, comma 5, e 30, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' recita:
«Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000): [Omissis] 5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di
cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per
lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono
rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e
avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto
di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni
(RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.»
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse) (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel
caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente
infungibili dall'amministrazione cedente o di personale
assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita'
determini una carenza di organico superiore al 20 per cento
nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E'
fatta salva la possibilita' di differire, per motivate
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente
fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione
dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'
articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e' pubblicato nella
GUUE 6 dicembre 2021, n. L 435.
- Il testo dell'articolo 1, comma 457, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, recante norme sul Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.,
cosi' recita:
«Omissis.
457. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli
interventi del PNRR di competenza del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330,
programma 01, e' incrementata di 9 milioni di euro per
l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di
11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire
l'attuazione degli interventi programmati nei tempi
previsti.».
 
Art. 55

Agenzia italiana per la gioventu'

1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attivita' di cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' attivita' di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorita' abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' autorizzata a fornire supporto tecnico operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventu', organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, la gestione corrente e' assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu', da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1, comma 14, lettera a) del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 16 maggio
2008, cosi' recita:
«Art. 1.
Omissis.
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni; le funzioni gia' attribuite al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi
72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema
di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze
derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta
ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali; le funzioni in tema di contrasto e
trattamento della devianza e del disagio giovanile. Per
l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle
relative risorse finanziarie, umane e strumentali, ivi
compresi l'Osservatorio per il disagio giovanile legato
alle dipendenze ed il relativo Fondo nazionale per le
comunita' giovanili di cui al comma 556 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle risorse gia'
trasferite al Ministero della solidarieta' sociale
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti
le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre
amministrazioni;
Omissis.»
- La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio. del 15 novembre 2006 che istituisce il
programma «Gioventu' in azione» per il periodo 2007-2013,
e' pubblicata sulla G.U.U.E. del 24 novembre 2006, n. L
327/30.
- Il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+:
il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione,
la gioventu' e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n.
1288/2013, e' pubblicato sulla G.U.U.E. del 28 maggio 2021,
n. L 189/1
- Il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il
programma «corpo europeo di solidarieta'» e abroga i
regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014, e'
pubblicato sulla G.U.U.E. dell'8 giugno 2021, n. L 202/32.
- Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 27
dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il
recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e
2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito
comunitario relative all'assistenza a terra negli
aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al
prelievo venatorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2006, n. 299, cosi' recita:
«Art. 5. (Agenzia nazionale per i giovani). - 1. In
attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e'
costituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per
i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della
solidarieta' sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono trasferite all'Agenzia nazionale per
i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventu',
costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale,
che viene conseguentemente soppressa. Le risorse
dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il
perseguimento delle finalita' istituzionali alla stessa
attribuite.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2007, n. 156 (Emanazione dello statuto dell'Agenzia
nazionale per i giovani), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 settembre 2007, n. 218.
- Il testo dell'articolo 1, del Regio Decreto 30
ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), cosi' recita:
«Art. 1.
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in
giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se
organizzate ad ordinamento autonomo, spettano
all'Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.».
 
Art. 56

Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 57

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 58

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.