Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 marzo 2023
Istituzione del nuovo sistema di monitoraggio connesso alla fase 3 dell'epidemia da Sars-CoV-2 e abrogazione del decreto 30 aprile 2020.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che all'allegato 10 dettava i principi generali per il monitoraggio del rischio sanitario legato all'epidemia;
Visto il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», con il quale e' stato adottato il sistema di monitoraggio del rischio sanitario connesso al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A dell'epidemia da SARS-CoV-2 e sono stati affidati ad una apposita Cabina di regia, composta dal Ministero della salute, regioni e province autonome e l'Istituto superiore di sanita', la raccolta delle informazioni necessarie per la classificazione del rischio e la classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni e province autonome;
Visto il decreto del Ministro della salute del 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita, presso il Ministero della salute, la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS COV-2, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, nonche' i successivi decreti ministeriali 17 marzo 2021 e 4 agosto 2022 che ne integrano la composizione;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.»;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 maggio 2022, n. 52, che definisce le regole per la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali;
Viste le circolari della direzione generale della prevenzione sanitaria e della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 15279 del 30 aprile 2020 «Emergenza Covid-19: attivita' di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020» e n. 8045 del 8 aprile 2022 «Rilevazione giornaliera dati Covid-19: dati aggregati, posti letto attivati e accessi presso i servizi di pronto soccorso»;
Considerato che il progressivo aumento della copertura vaccinale e della risposta immunitaria indotta dall'infezione naturale da varianti a basso impatto clinico nella popolazione nelle diverse fasce di eta' ha determinato un'evoluzione della situazione epidemiologica dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale e che il sistema di monitoraggio del rischio sanitario vigente ha registrato una progressiva e ormai stabile diminuzione dell'impatto dell'epidemia sui servizi assistenziali in termini di saturazione dei posti letto ospedalieri, pur in presenza di fluttuazioni nel trend di incidenza;
Considerato che, facendo riferimento alle quattro fasi nella risposta alla epidemia da COVID-19 identificate dall'American Enterprise Institute, il passaggio alla fase 3 di risposta pandemica «sviluppo di immunita' e sospensione delle misure di distanziamento fisico» si e' concretizzato in Italia il 31 marzo 2022 con la cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale, ai sensi del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
Tenuto conto delle raccomandazioni espresse dalla Cabina di regia di cui al citato decreto ministeriale 30 aprile 2020 e verbalizzate a partire dalla riunione del 22 luglio 2022, in merito all'opportunita' di una semplificazione dell'attuale sistema di monitoraggio settimanale, con il superamento della valutazione del rischio strutturata per regione in base a valori soglia predefiniti e dell'utilizzo di indicatori come contact tracing e risorse umane, la cui affidabilita' nella valutazione del rischio e' limitata in questa fase di risposta epidemica;
Vista la nota prot. n. 1240493 del 19 dicembre 2022 del coordinatore della commissione salute della Conferenza delle regioni, nella quale si chiede che venga rivalutato il tracciato record rispetto ai dati che debbono essere inviati per alimentare il «Sistema di sorveglianza COVID-19», nonche' il sistema stesso degli indicatori di cui al citato decreto ministeriale 30 aprile 2020 per renderlo piu' coerente e adatto allo scenario epidemiologico attuale anche in considerazione dell'impatto organizzativo legato alle attivita' di monitoraggio;
Vista la nota prot. 0002149-20/01/2023-DGPRE, concernente la trasmissione della citata nota del coordinatore della commissione salute e la proposta per una rapida revisione tecnica e una semplificazione normativa del monitoraggio epidemico COVID-19, secondo le modalita' concordate con l'Istituto superiore di sanita';
Tenuto conto delle principali indicazioni internazionali (ECDC, EU e WHO) in merito alla transizione da una gestione di tipo emergenziale ad una gestione sostenibile, attraverso misure piu' adeguate all'attuale fase epidemica e in grado di conciliare la protezione della salute pubblica con la sostenibilita' sociale ed economica;
Ritenuto opportuno, alla luce dell'attuale situazione epidemiologica dell'infezione da SARS-CoV-2 e dell'attuale fase di risposta pandemica, modificarne il sistema di monitoraggio passando dal sistema di valutazione del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile strutturalmente definito da parametri e soglie di allerta connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A dell'epidemia, cosi' come sanciti dal decreto ministeriale 30 aprile 2020 e dal decreto-legge n. 105/2021, ad un sistema facilmente flessibile ed adattabile rispetto alla circolazione virale, maggiormente sostenibile e senza la previsione di livelli di soglia ne' di valutazione del rischio, che garantisca comunque un'attenta osservazione dell'andamento epidemico allo scopo di identificare tempestivamente i cambiamenti nelle caratteristiche della diffusione dei casi di malattia e nell'impatto sui servizi assistenziali, fornendo un'adeguata e sollecita informazione a tutti gli organi competenti;

Decreta:

Art. 1
Nuovo sistema di monitoraggio connesso alla fase 3 dell'epidemia da
SARS-CoV-2

1. Per le motivazioni indicate in premessa, con il presente decreto e' istituito il nuovo sistema di monitoraggio connesso alla fase 3 dell'epidemia da Sars-CoV-2.
2. I criteri e gli indicatori previsti dal nuovo sistema volto al monitoraggio dei cambiamenti delle caratteristiche della diffusione dei casi di malattia e dell'impatto sui servizi assistenziali connesso alla fase 3 dell'epidemia da SARS-CoV-2 sono individuati con circolare congiunta delle direzioni generali della prevenzione sanitaria e della programmazione sanitaria.
3. Il Ministero della salute, tramite la Cabina di regia - costituita con decreto ministeriale 29 maggio 2020 e successive integrazioni e composta dai rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - analizza con cadenza settimanale le informazioni relative al monitoraggio di cui al comma 2.
4. Su proposta della Cabina di regia, in considerazione dell'andamento epidemico, il Ministero della salute, con circolare congiunta delle direzioni generali della prevenzione sanitaria e della programmazione sanitaria, potra' ridefinire la cadenza del monitoraggio di cui al comma 3.
5. Il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanita', le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto e delle circolari applicative con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 2

Abrogazione decreto ministeriale 30 aprile 2020

1. Il decreto del 30 aprile 2020 recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112 e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 6 marzo 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1192