IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 11, comma 5, della deliberazione n. 52 del 2019 del Consiglio di presidenza e la successiva interpretazione dello stesso resa dal Consiglio stesso nell'adunanza del 13-14 aprile 2021 con delibera n. 120/CP/2021; Vista la proposta avanzata dal Presidente della Corte dei conti con determina n. 4 del 22 febbraio 2023 di parziale modifica del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo per effetto del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 2022, n. 204, sulla quale il Consiglio di presidenza ha espresso parere favorevole nell'adunanza 23 febbraio 2023; Visto il parere favorevole del Segretario generale, sentito l'avviso del Consiglio di amministrazione; Vista la deliberazione n. 1/DEL/2023 del 16 marzo 2023 delle Sezioni riunite in sede deliberante con la quale e' stato approvato lo schema di modifiche al vigente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; Preso atto della proposta formulata dalla Commissione per il regolamento e gli atti normativi nella odierna adunanza; Visto il verbale dell'adunanza del 23 febbraio 2023 e la sintesi dell'adunanza del 12 aprile 2023;
Ha approvato la seguente deliberazione:
Art. 1
Sono adottate le seguenti modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. All'art. 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «l. Il controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato e' esercitato, secondo i moduli procedimentali definiti dall'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche' dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza ai seguenti uffici: a) Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa; c) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze; d) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo; e) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; f) Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» All'art. 4, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «2. Per la modifica della denominazione degli uffici di controllo indicati nel comma 1 in conseguenza di disposizioni di legge sulle attribuzioni dei ministeri si provvede con decreto del Presidente della Corte dei conti, su proposta del Presidente della Sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»; All'art. 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Gli atti di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' gli atti relativi agli incarichi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti agli uffici di controllo con riferimento al Ministro che propone l'atto. Le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono attribuite all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze. Le deliberazioni dei restanti comitati interministeriali sono attribuite agli uffici di controllo competenti per materia. I provvedimenti adottati dai Commissari straordinari di Governo e da ogni altro Commissario straordinario comunque denominato, per i quali la legge prevede la loro sottoposizione al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono attribuiti agli uffici di controllo competenti per materia.». Roma, 14 aprile 2023
Il Presidente: Carlino |