Gazzetta n. 100 del 29 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 aprile 2023
Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, l'art. 22, che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire che l'utilizzo dei fondi, in relazione alle misure sostenute dal predetto dispositivo, sia conforme al diritto dell'unione e nazionale applicabile;
Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione europea e la proposta di decisione della Commissione europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021, relativa alla valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, sulla base della proposta della Commissione COM (2021) 344 del 22 giugno 2021;
Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II;
Viste le Milestone PNRR M1C2-6 «Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021» e M1C2-8 «Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021», nel cui contesto e' inserita la riformulazione della disciplina dei servizi pubblici locali, nel contesto delle riforme PNRR;
Visto in particolare che, nell'ambito delle c.d. «condizionalita'» previste dall'Allegato alla CID dell'8 luglio 2021, si prevede che, nel riformare i servizi pubblici locali, «le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350.000 abitanti»;
Visto l'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonche' l'art. 172, comma 2, del decreto medesimo, che prevede il subentro del gestore del servizio idrico integrato ai soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione;
Visto l'art. 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 inerente all'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso Ambiti territoriali ottimali (ATO) che consente il superamento della frammentazione delle gestioni;
Visto l'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1, del PNRR, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti, che prevede l'erogazione di finanziamenti, in prima istanza, in favore di enti di governo d'Ambito territoriali ottimale operativi, per essi intendendosi gli EGATO costituiti che abbiano gia' provveduto all'affidamento dei servizi di settore;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) del 24 giugno 2022, n. 257, che ha adottato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene, tra le altre, «l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra regioni ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione», al fine di razionalizzare la rete impiantistica nazionale;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che per il rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato prevede poteri sostitutivi in capo al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 22, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che, nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR, attribuisce poteri sostituivi al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'autorita' competente non provveda entro i termini prescritti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e, in particolare, l'art. 14, comma 5, concernente il divieto di soccorso finanziario;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, che dispone, al comma 4, che «Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la piu' ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilita' in piu' lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalita' e da altre ragioni di efficienza economica, nonche' relative alla specificita' territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera f) del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorita' puo' prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a piu' regioni, previa intesa tra le regioni interessate»;
Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
Visto il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 201 del 2022 che dispone che nelle citta' metropolitane, anche nel rispetto delle leggi regionali, e' sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali. A tal fine, il comune capoluogo puo' essere delegato dai comuni ricompresi nella citta' metropolitana a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica per conto e nell'interesse degli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 201 del 2022 che prevede che le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 201 del 2022 che dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alla riorganizzazione di cui ai commi l e 2, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
Visti il comma 4 dell'art. 5 e il comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 201 del 2022 in cui e' previsto che le province esercitano funzioni di supporto tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti e alle attivita' nella materia disciplinata dal presente decreto, nonche' le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'art. 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Considerato il comma 6 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 201 del 2022 che prevede che, al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente presenta alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
Considerato il comma 3-bis dell'art. 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che demanda all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di presentare alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito, a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato e a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio;
Vista l'intesa della Conferenza unificata sancita nella seduta del 27 aprile 2023;

Decreta:

Art. 1

Misure incentivanti

1. In favore degli enti locali che aderiscono o hanno aderito, ai sensi della normativa di settore vigente, alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettando i livelli minimi previsti per legge, anche attraverso aggregazioni volte a garantire il potenziamento, l'operativita' e/o l'efficientamento degli Ambiti territoriali ottimali e dei bacini di mobilita', fermi restando le discipline di settore nonche' gli incentivi di cui al comma 2 dello stesso art. 5, eventualmente previsti dalle regioni interessate, assicurando in ogni caso l'assenza di duplicazioni, sono previste le seguenti misure incentivanti:
a) nel caso di finanziamenti a carico del bilancio statale relativi al servizio oggetto di aggregazione, fermo restando l'ammontare complessivo degli stessi, introduzione della previsione che la ripartizione delle risorse preveda, tra i criteri, un incremento percentuale a favore degli enti che partecipano alle aggregazioni;
b) riconoscimento di una riserva sino al 10 per cento, nel rispetto del vincolo di coesione territoriale, nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate a carico del bilancio dello Stato per gli interventi a titolarita' degli enti locali relativi al PNRR per attivita' di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione dei medesimi interventi o anche inerenti alla politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027;
c) previsione di linee progettuali dedicate nell'ambito di iniziative di rafforzamento della capacita' amministrativa rivolte agli enti locali e finanziate con risorse a valere sui Programmi comunitari 2021-2027 o sui relativi Programmi complementari, nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure previste dai regolamenti europei e dall'Accordo di partenariato con l'Unione europea;
d) riconoscimento di una priorita' nell'accesso alle iniziative di supporto tecnico specialistico per il rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti locali poste in essere da societa' a partecipazione pubblica sulla base di accordi e convenzioni stipulate con le amministrazioni centrali dello Stato, senza oneri a carico degli enti locali;
e) incremento sino al 25 per cento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non oltre le economie di spesa conseguenti all'adesione alla riorganizzazione dei servizi regolamentata dalle regioni, come certificate dall'organo di revisione economico-finanziario, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio; conseguentemente il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, con riferimento alle unita' di personale a tempo determinato assunte in applicazione della presente lettera, e' adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa;
f) previsione, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di livelli di prestazione migliorativi rispetto ai livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale a livello di ambito o lotto di riferimento;
g) attribuzione di un minor concorso alla finanza pubblica del 10 per cento rispetto ai criteri definiti nell'ambito del riparto di cui al comma 853 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il concorso complessivo di 150 milioni annui;
h) considerazione, nell'ambito delle procedure di revisione della spesa, dell'efficientamento conseguente alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete;
i) possibilita' di ripianare le perdite delle preesistenti societa' in presenza di un piano industriale del soggetto risultante dall'aggregazione che evidenzi entro tre anni successivi il recupero dell'equilibrio economico e finanziario.
2. Le misure incentivanti di cui al comma 1 si applicano a tutti gli enti locali aderenti a forme aggregate in ambiti o bacini ottimali anche se gia' costituiti, in relazione al potenziamento delle aggregazioni in misura superiore ai livelli minimi previsti per legge.
 
Art. 2

Obblighi di comunicazione

1. Al fine di dare attuazione alle misure incentivanti di cui all'art. 1:
a) le citta' metropolitane, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre, comunicano l'elenco dei comuni che hanno delegato al comune capoluogo l'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica nonche' le eventuali variazioni successive;
b) le regioni a statuto ordinario, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono tenute a comunicare, in caso di variazione dell'organizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di propria competenza, l'elenco degli enti locali coinvolti nella riorganizzazione, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre;
c) le province, entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun semestre, sono tenute a comunicare l'elenco degli enti di governo, degli enti locali in essi coinvolti e dei soggetti gestori dei servizi pubblici di rilevanza economica locale presenti nel loro territorio, nonche' le eventuali variazioni successive.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata all'ANAC e resa accessibile attraverso la piattaforma unica gestita da ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
Roma, 28 aprile 2023

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 695