Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2023, n. 47 |
Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica» e, in particolare, l'articolo 8; Visto l'articolo 1, commi 499 e 501 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», con i quali e' stata prevista la copertura finanziaria della legge 10 febbraio 2020, n. 10 ed e' stata demandata a un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalita' per la ripartizione delle risorse assegnate; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte»; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»; Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»; Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', III sezione, adottato nella seduta dell'11 gennaio 2022; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'universita' e della ricerca;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, le modalita' e i tempi di conservazione, richiesta, trasporto, utilizzo e restituzione del corpo del defunto oggetto di disposizione post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, indica le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti, prevede le disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e detta la disciplina delle iniziative che le regioni e le Aziende sanitarie locali adottano per promuovere la conoscenza delle disposizioni della legge n. 10 del 2020 tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie e i cittadini. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, che sono garantite nel rispetto delle condizioni stabilite con priorita' temporale rispetto a quelle discendenti dall'atto di disposizione di cui alla legge n. 10 del 2020.
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) abrogato. Omissis.» - La legge 10 febbraio 2020, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55, reca «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.» - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica»: «Art. 8 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a: a) stabilire le modalita' e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura dei corpi dei defunti per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonche' le modalita' per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento; b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge; c) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 499 e 501, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: «Art. 1. - Omissis 499. Per le finalita' di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Omissis 501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attivita' oggetto di finanziamento.» - La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-9 maggio 2022, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2022, n. 19 - Prima serie speciale, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dei commi 500 e 501 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. - La legge 29 dicembre 1993, n. 578, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5, reca «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte». - La legge 1° aprile 1999, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87, reca «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti». - La legge 30 marzo 2001, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, reca «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri». - La legge 22 dicembre 2017, n. 219, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12, reca «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, S.O., reca «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O., reca «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».
Note all'art. 1: - Per l'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, si veda nelle note alle premesse. - Per la legge 1° aprile 1999, n. 91, si veda nelle note alle premesse. - Per la legge 10 febbraio 2020, n. 10, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «centri di riferimento»: strutture universitarie, aziende ospedaliere di alta specialita' e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuati per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 10 del 2020, e iscritti nell'elenco nazionale dei centri di riferimento di cui articolo 5 della medesima legge; b) «disponente»: persona che dispone del proprio corpo o dei tessuti post mortem, mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, relativa al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento; c) «fiduciario»: persona di fiducia del disponente indicata dal medesimo nella dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo o dei tessuti post mortem e incaricata di comunicare al medico che ha accertato il decesso l'esistenza dell'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem del disponente.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della citata legge 10 febbraio 2020, n. 10: «Art. 4 (Centri di riferimento). - 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialita' e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge. 2. Le attivita' dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attivita' chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede il parere del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di appartenenza.» «Art. 5. (Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti). - 1. E' istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. 2. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero della salute, e' aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale da' notizia della morte del disponente. 3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente. 4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»: «Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento). - Omissis 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. Omissis.» |
| Art. 3
Cause di esclusione dell'utilizzo
1. Ferma restando l'applicazione delle norme previste per i casi di morte violenta o quando vi e' il sospetto che la morte sia dovuta a reato, sono esclusi dall'utilizzo ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica i corpi: a) affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie spongiformi trasmissibili, infezioni correlate all'assistenza - nei casi in cui l'infezione costituisca causa esclusiva o prevalente del decesso - e infezioni correlate all'antimicrobico-resistenza, SARS-CoV-2 - inclusi i casi probabili, sospetti e confermati -, infezioni emergenti o particolari patologie in grado di esporre a grave rischio la salute degli operatori del settore; b) sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi terapeutici; c) sottoposti a riscontro diagnostico o ad autopsia giudiziaria; d) con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura post-traumatica; e) di individui suicidi; f) di individui deceduti all'estero. 2. Il centro di riferimento competente per territorio ha la facolta' di rifiutare il corpo, dandone immediatamente informazione al medico che ha accertato il decesso nei seguenti casi: a) mancato ricevimento da parte dell'Azienda sanitaria locale della certificazione medica attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive entro cinque giorni dal decesso; b) trasporto differito, che non consente l'arrivo della salma presso il centro di riferimento entro sette giorni dal decesso. |
| Art. 4
Modalita' di richiesta, trasporto e tempi di conservazione e utilizzo dei corpi
1. Il medico che accerta la morte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 10 del 2020, acquisita dal fiduciario la notizia della volonta' del disponente, individua il centro di riferimento competente per territorio, ovvero quello piu' prossimo al luogo dove e' avvenuto il decesso, attraverso l'elenco pubblicato sul sito del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 10 del 2020, e comunica la notizia della morte del disponente al centro di riferimento individuato. 2. Nel caso in cui il centro di riferimento competente per territorio individuato non e' in grado di poter accogliere il corpo per motivi contingenti connessi all'organizzazione dell'attivita' del centro medesimo, il medico che accerta la morte individua un altro centro di riferimento secondo il criterio di prossimita' di cui al comma 1. 3. Accertata da parte del centro di riferimento di cui al comma 1, la presenza presso la banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), della dichiarazione di consenso di cui all'articolo 3 della legge n. 10 del 2020, il responsabile del centro di riferimento inoltra entro le successive quarantotto ore all'Azienda sanitaria locale ove e' avvenuto il decesso la richiesta di acquisizione del corpo e provvede al prelievo del medesimo dandone notizia all'Azienda sanitaria locale di appartenenza del disponente. L'Azienda sanitaria locale del luogo del decesso autorizza la destinazione del corpo al centro di riferimento richiedente inviando, anche telematicamente, al medesimo centro la copia del certificato necroscopico, della scheda di morte ISTAT e della eventuale documentazione sanitaria relativa all'ultimo ricovero. Resta ferma la possibilita' per il responsabile del centro di riferimento di richiedere alla struttura sanitaria ove e' avvenuto il decesso o al medico di medicina generale ulteriore documentazione sanitaria finalizzata all'adeguato e corretto utilizzo del corpo. Il centro di riferimento e' tenuto a conservare la documentazione relativa all'accertamento di morte e la documentazione sanitaria per un periodo di dieci anni dal decesso del disponente. L'Azienda sanitaria locale del luogo del decesso invia al comune dove la stessa ha sede la copia dell'autorizzazione alla destinazione del corpo e richiede, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e da eventuali norme regionali, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del corpo presso il centro medesimo, dandone contestualmente comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5. 4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto resta in obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica. 5. Il centro di riferimento che riceve il corpo del disponente deve possedere i requisiti stabiliti con decreto del Ministero della salute ed essere iscritto nell'elenco nazionale dei centri di riferimento di cui articolo 5 della legge n. 10 del 2020. 6. Il centro di riferimento ricevuto il corpo provvede alla identificazione, all'attestazione dello stato del corpo e alla registrazione della relativa documentazione. Il centro di riferimento adotta misure idonee a garantire la tracciabilita' di tutte le fasi di utilizzo del corpo e delle parti anatomiche anche ai fini della successiva restituzione. 7. Le attivita' dei centri di riferimento che utilizzano il corpo, o i suoi organi o tessuti, avvengono nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 10 del 2020. 8. Dopo l'utilizzo, il corpo viene restituito in condizioni dignitose alla famiglia entro il termine di dodici mesi dalla data della consegna. Nel caso in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo al centro di riferimento, il centro medesimo provvede alla sepoltura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, o alla cremazione, nel caso in cui il defunto abbia espresso una volonta' in tal senso, ai sensi dell'articolo 79 del predetto decreto n. 285 del 1990, nonche' delle norme regionali di attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante la disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri. In entrambi i casi, il responsabile del centro di riferimento inoltra al comune del luogo ove e' avvenuto il decesso la relativa richiesta di trasporto del corpo.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 10 febbraio 2020, n. 10: «Art. 1. (Oggetto). - Omissis 3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi. Omissis.» - Per il testo dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, si veda nelle note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»: «Art. 1. - Omissis 418. E' istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacita' di autodeterminarsi, puo' esprimere le proprie volonta' in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.» - Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 10 febbraio 2020, n. 10: «Art. 3 (Manifestazione del consenso). - 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione e' consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata "fiduciario", cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente puo' indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonche' nel caso di oggettiva impossibilita' per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge. 3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto e' rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che e' comunicato al disponente. 4. L'incarico del fiduciario, nonche' del suo sostituto, puo' essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalita' prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso gia' manifestato con le forme di cui al comma 1, essa puo' essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. 6. Per i minori di eta' il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 e' espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.» - Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, si veda nelle note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: «Art. 79. - 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volonta' testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volonta' deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 2. La volonta' del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volonta' di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.» - Per la legge 30 marzo 2001, n. 130, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Raccordo con l'ordinamento dello stato civile
1. L'ufficiale dello stato civile, acquisita la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, differisce gli adempimenti relativi alle autorizzazioni all'inumazione alla tumulazione alla cremazione al temine dell'utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti. 2. Terminato l'utilizzo del corpo, per l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione e alla cremazione si rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, nonche' dalla legge n. 130 del 2001 e dalle relative norme regionali di attuazione. 3. Qualora il corpo venga restituito alla famiglia o nel caso in cui il corpo non sia stato accolto da nessun centro di riferimento nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, la relativa richiesta e' avanzata dai congiunti del disponente all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale dello stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente. 4. Nell'ipotesi in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo, il responsabile del centro di riferimento formula apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o al Sindaco-ufficiale di stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000: «Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione). - 1. Non si puo' far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa. 2. L'ufficiale dello stato civile non puo' accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato e' annotato negli archivi di cui all'articolo 10. 3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.» - Per l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, si veda nelle note all'articolo 4. - Per la legge 30 marzo 2001, n. 130, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6 Disciplina delle iniziative di informazione rivolta alle regioni e alle strutture sanitarie per dare diffusione all'informazione.
1. Le regioni e le aziende sanitarie locali, anche attraverso il coinvolgimento dei centri di riferimento, adottano le iniziative di informazione e di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 10 del 2020, tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) l'informazione del personale medico e sanitario avviene attraverso la diffusione della conoscenza della disciplina in tema di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica e, in particolare, delle relative modalita' di attuazione; b) il materiale informativo deve contenere le indicazioni necessarie per la corretta informazione dei cittadini sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica e deve esserne data diffusione sul territorio anche tramite le amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 2020, n. 10: «Art. 2 (Promozione dell'informazione). - 1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. 2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformita' alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 8, iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni della presente legge; b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.» |
| Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Schillaci, Ministro della salute
Piantedosi, Ministro dell'interno
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 987 |
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