Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 13 marzo 2023
Attuazione dell'art. 4-bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, recante i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle camere di commercio, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 10, rubricato «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione del citato art. 10, con il quale e' stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e, in particolare, l'art. 4-bis, cui e' stato aggiunto il comma 2-bis, prevedendosi che con decreto interministeriale sono determinate le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonche' dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2019, recante «Determinazione delle indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonche' dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2020);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29, e, in particolare, l'art. 5, che reca disposizioni in materia di vigilanza sulle camere di commercio, come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Siciliana 2 marzo 2010, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L, che reca l'«Approvazione del testo unico delle leggi regionali "sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano"» (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 52 del dicembre 2007);
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 1, commi da 590 a 602, della legge n. 160 del 2019, e in particolare il comma 596, ove si stabilisce che «I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
Visto ancora il citato art. 4-bis della legge n. 580 del 1993, come ulteriormente modificato e integrato dall'art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare:
a) il comma 2-bis, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonche', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e fermo restando il limite di cui all'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali;
b) il comma 2-bis.1, ove si prevede che con il decreto di cui al comma 2-bis e' prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso e che il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed e' adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'incremento del diritto annuale di cui all'art. 18 della medesima legge n. 580 del 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2001);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante il «Regolamento in attuazione dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici»;
Ritenuto di stabilire i criteri e i limiti al trattamento economico degli organi di amministrazione delle Camere di commercio, in modo da assicurare misure omogenee per ambiti dimensionali delle medesime Camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, l'art. 5, comma 3, concernente gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», non ancora convertito, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto determina i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 4-bis, commi 2-bis e 2-bis. 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in coerenza con i principi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
 
Allegato
Tabella 1 - CLASSI DIMENSIONALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Classificazione delle Camere di commercio

1. I compensi di cui all'art. 1 sono determinati sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualita' che tiene conto delle dimensioni economico - patrimoniali delle Camere di commercio, della complessita' gestionale delle stesse, del ruolo e del numero di componenti degli organi. A tal fine, le Camere di commercio sono classificate in cinque classi dimensionali, come individuate dall'Allegato Tabella A di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
2. L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indicatori economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale, ciascuno determinato con riferimento alla media aritmetica degli importi rilevati negli ultimi tre bilanci approvati.
3. A ciascun indice ottenuto ai sensi del comma 2 viene attribuito il corrispondente coefficiente dimensionale indicato nell'Allegato Tabella B di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143. La somma dei coefficienti attribuiti a ciascun indice determina l'appartenenza della Camera alla rispettiva classe dimensionale. Alle Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di cinque o piu' enti camerali viene attribuita la III Classe dimensionale economico-patrimoniale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
4. Al fine di determinare il trattamento economico spettante agli amministratori, ciascuna Camera di commercio, all'atto dell'avvio di ciascun mandato degli organi e per la sua intera durata, determina la classe dimensionale di appartenenza sulla base degli indici economici dimensionali di cui al precedente comma e ne da' comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Con provvedimento del direttore generale della Direzione competente in materia, il Ministero delle imprese e del made in Italy approva la classe di cui al precedente comma 4, ovvero ne chiede motivatamente la revisione.
 
Art. 3
Compenso del Presidente della Camera di commercio, del vice
Presidente vicario, dei componenti di giunta e dei commissari
straordinari

1. Nel rispetto della copertura di cui all'art. 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le singole Camere di commercio definiscono con deliberazione del Consiglio la spesa complessiva per gli emolumenti dei propri organi di amministrazione in base alla classe dimensionale economico-patrimoniale di appartenenza di cui all'art. 2, nelle seguenti misure:
a) fino a 125.000,00 euro per le Camere di commercio rientranti nella II classe dimensionale economico-patrimoniale e con un numero di imprese e unita' locali inferiore a 80.000;
b) fino a 165.000,00 euro per le Camere di commercio rientranti nella II classe dimensionale economico-patrimoniale e con un numero di imprese e unita' locali superiore a 80.000;
c) fino a 280.000,00 euro per le Camere di commercio rientranti nella III classe dimensionale economico-patrimoniale;
d) fino a 360.000,00 euro per le Camere di commercio rientranti nella IV classe dimensionale economico-patrimoniale.
2. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono altresi' determinati:
a) il compenso spettante al Presidente, in base alla classe dimensionale economico-patrimoniale di appartenenza di cui al comma 1, nelle seguenti misure:
per le Camere di commercio rientranti nella II Classe dimensionale, l'importo annuo del compenso del Presidente e' compreso tra 40.000,00 e 62.000,00 euro;
per le Camere di commercio rientranti nella III Classe dimensionale l'importo del compenso annuo del Presidente e' compreso tra 80.000,00 e 124.000,00 euro;
per le Camere di commercio rientranti nella IV Classe dimensionale l'importo annuo del compenso del Presidente e' compreso tra 110.000,00 e 159.500,00 euro.
b) il compenso spettante al vice Presidente vicario, nella misura massima fino al 30% del compenso del Presidente;
c) il compenso spettante ai componenti di Giunta, nella misura massima fino al 20% del compenso del Presidente;
d) le indennita' spettanti ai Consiglieri, nella misura massima di 1.500,00 euro annui per ciascun Consigliere nelle Camere di commercio di cui al comma 1, lettere a) e b), e nella misura massima di 1.800,00 euro annui per ciascun Consigliere nelle Camere di commercio di cui al comma 1, lettere c) e d). Le indennita' ai Consiglieri sono commisurate alla effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio.
3. In considerazione del riordino della disciplina delle Camere di commercio e degli accorpamenti disposti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e della particolare complessita' territoriale, la spesa massima complessiva di cui al comma 1, lettere a) e b), rientranti nella II Classe dimensionale economico - patrimoniale, puo' essere aumentata fino al 5% per le Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di due enti camerali e fino al 10% per le Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di tre o quattro enti camerali.
4. In nessun caso i compensi e le indennita' spettanti ai Presidenti, ai vice Presidenti, ai componenti di Giunta e di Consiglio sono cumulabili tra loro.
5. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, fermo restando quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 2-bis. 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dispone la proroga del divieto dei compensi degli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso, ai Commissari di cui all'art. 5, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, spettano i medesimi compensi previsti al comma 2 per il Presidente.
6. Il provvedimento di determinazione della spesa complessiva di cui al comma 1 e degli emolumenti di cui al comma 2, adottato nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio individuando le occorrenti disponibilita' finanziarie, e' trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze, allegando alla comunicazione il positivo parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto delle disposizioni del presente decreto e alla copertura finanziaria della relativa spesa.
 
Art. 4
Decorrenza dei compensi del Presidente della Camera di commercio, del
vice Presidente vicario, dei componenti di giunta e di Consiglio e
dei commissari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i compensi spettano:
a) a decorrere dal 1 ° marzo 2022 agli organi delle Camere di commercio che si sono accorpate entro tale data o che non sono tenute ad accorparsi;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2023 agli organi delle Camere di commercio che concludono i procedimenti di accorpamento successivamente al 1° marzo 2022 ed entro il 31 dicembre 2022;
c) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento per le restanti Camere di commercio.
 
Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Ferma restando la decorrenza stabilita all'art. 4, ciascuna Camera di commercio stabilisce i compensi di cui all'art. 3 all'avvio e per l'intera durata del mandato degli organi camerali.
2. Ai fini dell'individuazione della classe dimensionale di appartenenza di cui all'art. 2, le Camere di commercio costituite a seguito del perfezionamento di una procedura di accorpamento fanno riferimento, in assenza di un bilancio approvato, alla somma algebrica dei valori degli indici di cui all'art. 2, comma 2, desumibili dal bilancio di ciascuno degli enti camerali di provenienza.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto e con riferimento agli organi aventi un mandato gia' in corso alla data della sua entrata in vigore, fatta comunque salva la decorrenza di cui all'art. 4, a ciascuna Camera di commercio e' attribuita la classe dimensionale indicata nella Tabella 1 dell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Alla scadenza o cessazione del mandato, nelle more della nuova definizione della classe dell'ente e del perfezionamento del relativo iter di approvazione, di cui all'art. 2, commi 4 e 5, i compensi agli organi di cui all'art. 3 sono corrisposti in via transitoria e salvo conguaglio nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
5. I provvedimenti di determinazione dei compensi delle Camere di commercio devono dare atto del parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e alla copertura finanziaria della relativa spesa.
6. Per le Camere di commercio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 4 aprile 1995, n. 29, come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Siciliana 2 marzo 2010, n. 4, l'Assessorato regionale delle attivita' produttive della Regione Siciliana, che esercita la vigilanza sul sistema camerale negli ambiti relativi ai bilanci, all'attivita' amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi, attribuira' e comunichera' al Ministero delle imprese e del made in Italy la classe dimensionale economico - patrimoniale di appartenenza alle relative Camere di commercio. Le Camere di commercio di Trento e Bolzano, alle quali si applica l'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2007, n. 9/L, recante l'approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano della Regione Trentino-Alto Adige, non sono soggette alla disciplina del presente decreto.
7. Il presente decreto e' adottato nei limiti delle risorse disponibili per le Camere di commercio in base alla legislazione vigente.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti interamente a carico dei bilanci degli enti del sistema camerale interessati.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2023

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 435