Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2023 (vai al sommario)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNICATO
Scioglimento, per atto dell'autorita', della «Protectis societa' cooperativa», in Arco, e nomina del commissario liquidatore.


LA GIUNTA PROVINCIALE
(Omissis);

Delibera:

1) di disporre, per i motivi indicati in premessa, lo scioglimento coatto della Protectis societa' cooperativa con sede in Arco (TN) - via S. Caterina n. 4/A - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e degli articoli 34, lettera e) e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di nominare la dott.ssa Luisa Angeli (codice fiscale NGLLSU66P41L378P), con studio in Trento - via del Travai n. 46 - in qualita' di commissario liquidatore, essendovi rapporti patrimoniali da definire;
3) di dare atto che il compenso e le spese del commissario liquidatore si intendono a totale carico della procedura e saranno determinate in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 recante «Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e di scioglimento per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile»;
4) di dare atto che, in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;
6) di rendere noto che, ferma restando la possibilita' di adire la competente autorita' giurisdizionale, avverso il presente provvedimento e' possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.