Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 aprile 2023
Aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di specie agrarie ed ortive.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varieta' di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varieta' stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varieta' devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta';
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varieta' di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la possibilita' di rinnovo dell'iscrizione delle varieta' ove la coltura sia cosi' estesa da giustificarlo o abbia un interesse economico rilevante;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varieta' dal Registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varieta' dal Registro nazionale qualora la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza;
Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede, in caso di cancellazione di una varieta' la cui validita' sia giunta a scadenza, la possibilita' di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo e per la commercializzazione dei prodotti sementieri protratta al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varieta', indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varieta' indicate nel presente dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel presente dispositivo;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varieta' indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;
Visti i pareri espressi nelle riunioni del 18 dicembre 2019, del 29 luglio 2020, del 16 novembre 2021, del 21 dicembre 2021, dell'11 febbraio 2022, del 16 marzo 2022, del 6 ottobre 2022, del 16 dicembre 2022, del 20 dicembre 2022 e del 2 marzo 2023, dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varieta' in iscrizione oggetto del presente provvedimento;
Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varieta' indicate nel presente dispositivo;
Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sottoelencate.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varieta' di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» (Lista A) e le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard» (Lista B).

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le denominazioni delle varieta' di specie agrarie, iscritte nel Registro nazionale delle varieta' dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono cosi' di seguito modificate:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

1. La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto riportate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 14, primo comma del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie agrarie e ortive, delle sottoelencate varieta' iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2032:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varieta', iscritte al registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2025.

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2023

Il direttore generale: Angelini

__________
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.