Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 aprile 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 986).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal Sisma del 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonche' n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell'8 settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022, n. 959 del 17 gennaio 2023, n. 974 del 9 marzo 2023, n. 975 del 14 marzo 2023, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 e' integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;
Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonche' disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n.110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016, il quale ha rimesso all'adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile la definizione dei criteri e delle modalita' per l'attuazione dell'armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione;
Visto il protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 recante la modifica del termine previsto dall'art. 2, comma 1 dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016;
Vista la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 917 dell'8 settembre 2022 con cui, al fine di agevolare la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, erano stati unificati i termini previsti per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;
Visto l'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 20 dicembre 2022, del termine previsto dall'art. 2, comma 1 della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 941 del 4 novembre 2022, adottata al fine di riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, in considerazione della predetta proroga al 20 dicembre 2022 disposta dalla citata ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, al comma 738 dell'art. 1, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023;
Visto l'art. 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 31 gennaio 2023, del termine previsto dall'art. 2, comma 1 della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 959 del 17 gennaio 2023 che ha, tra l'altro, provveduto a riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, a seguito dell'emanazione della sopra citata ordinanza commissariale n. 131/2022;
Visti il decreto commissariale n. 44 del 1° febbraio 2023 e l'ordinanza commissariale n. 135 del 16 febbraio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 975 del 14 marzo 2023 che ha ulteriormente provveduto a riallineare al 31 maggio 2023 la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza commissariale n. 135/2023;
Considerato quanto emerso in Cabina di coordinamento Sisma 2016 del 15 febbraio e 21 marzo 2023 e nella riunione tecnica dell'8 marzo 2023 circa la definizione di un piano programmatico di riordino di tutte le scadenze inerenti la presentazione dei progetti della ricostruzione privata, con particolare riferimento a quelle riguardanti i beneficiari di misure assistenziali, nonche' in ordine all'esigenza di introdurre, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 614/2019, un limite temporale alla fruizione delle misure anche nei confronti di coloro che fruiscono del c.d. «superbonus rafforzato»;
Viste le note del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016, prot. 0013535 del 22 febbraio 2023 e prot. 0016483 del 10 marzo 2023;
Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo nella citata Cabina di coordinamento Sisma 2016 del 21 marzo 2023;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Ulteriori modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni e' aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:
«3.bis Nel caso di cui al comma 1, lettera b-bis), i comuni continuano ad erogare il contributo per l'autonoma sistemazione e a garantire le altre forme di assistenza abitativa per trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilita' della loro abitazione e comunque non oltre dieci mesi dalla data del deposito della dichiarazione di rinuncia al contributo per la ricostruzione sulla piattaforma commissariale per le abitazioni con esito di agibilita' di tipo "B" e "C" e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilita' di tipo "E".».
2. Qualora i termini di cui al precedente comma siano gia' decorsi a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto gia' eventualmente riconosciuto ai beneficiari, a partire dalla medesima data di pubblicazione cessa il diritto al contributo e alle altre forme di assistenza abitativa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio