Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 19 aprile 2023
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento. (Ordinanza n. 985).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757 del 25 marzo 2021 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico, della Provincia autonoma di Trento, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 e' stato integrato di euro 993.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 e' stato integrato di euro 9.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Considerato che gli interventi di lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stati cofinanziati per euro 460.900 con risorse del bilancio provinciale;
Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Trento;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Provincia autonoma di Trento, gia' individuata quale responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757 del 25 marzo 2021, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi conseguenti agli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento provvede al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti ed e' autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione dei termini analiticamente individuati specificatamente negli articoli 3 e 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757/2021.
3. La Provincia autonoma di Trento, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle proprie strutture organizzative, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse disponibili sul bilancio provinciale, stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, del 4 novembre 2021 e del 19 settembre 2022.
5. La Provincia autonoma di Trento puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757/2021.
6. Entro il termine di ventiquattro mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, qualora, a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 5, residuino delle risorse, la Provincia autonoma di Trento puo' sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
7. All'esito del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, le eventuali risorse finanziarie residue stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri citate in premessa presenti sul bilancio provinciale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
9. La Provincia autonoma di Trento e' tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento e fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte. A seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione conclusiva.
10. Restano ferme le modalita' di rendicontazione di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757 del 25 marzo 2021.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio