Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 10 marzo 2023
Condizioni, criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attivita' di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 di nomina dei ministri ed in particolare dell'on. Francesco Lollobrigida come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ed in particolare l'art. 1, commi 443 - 445.
Visti gli articoli 96-98 del regio decreto n. 523/1904 recante testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
Visto il regio decreto n. 1775 dell'8 gennaio 1933 recante testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
Visto il regolamento (UE) n. 995 del 20 ottobre 2010 ove vengono disposti gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante Codice della protezione civile;
Visto, altresi', il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Preso atto delle vigenti disposizioni nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato emanate in applicazione degli articoli n. 107 e n. 108 TFUE;
Acquisita l'intesa della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Agli imprenditori agricoli e' consentita l'attivita' di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.
2. Il presente decreto definisce le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per sostenere progetti relativi alla attivita' di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita'
dell'intervento

1. Il Fondo e' destinato al finanziamento di progetti, anche di formazione e comunicazione, relativi all'attivita' di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, con la finalita' di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonche' di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.
2. Sono considerati ammissibili i progetti realizzati in territori colpiti da eventi atmosferici o meteorologici, quali nubifragi, mareggiate, alluvioni, piene, frane ed esondazioni, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con provvedimento statale, come previsto dall'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oppure ai sensi delle disposizioni regionali e provinciali in materia di protezione civile, ovvero sia stata dichiarata l'allerta metereologica o lo stato di calamita' con provvedimento regionale o provinciale nei cinque anni antecedenti la data di avvio della procedura selettiva.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari del Fondo

1. Sono beneficiari del Fondo:
a) gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile ivi compresi gli imprenditori forestali, di cui al comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, singoli o associati, in cooperativa, anche in rete tra loro e i lavoratori agricoli, anche pensionati;
b) le organizzazioni agricole o associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste riconosciute ai sensi della normativa vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al punto a), per le finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 4

Modalita' e criteri di ripartizione
del Fondo

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste avvia una procedura selettiva finalizzata all'individuazione dei progetti di cui all'art. 2, entro il 31 marzo di ogni anno.
In sede di prima applicazione la procedura e' avviata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I termini e le modalita' per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti individuati all'art. 3 del presente decreto saranno previsti dall'atto di avvio della procedura. La procedura selettiva sara' realizzata dalle strutture ministeriali nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali esistenti a legislazione vigente.
2. Sono criteri di priorita' dei progetti:
a) le modalita' di impiego della biomassa legnosa raccolta, con preferenza per l'impiego in filiera corta nella produzione di energia termica o in cogenerazione o nell'autoconsumo o nella vendita;
b) le modalita' di trasporto della biomassa legnosa raccolta, con preferenza per l'utilizzo di modalita' capaci di garantire la sostenibilita' ambientale, quali il trasporto animale;
c) gli obiettivi del progetto, con preferenza per i progetti diretti a prevenire il dissesto idrogeologico;
d) la previsione di cofinanziamento pubblico o privato del progetto;
e) la capacita' del progetto di diffondere la conoscenza e la consapevolezza sull'attivita' di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, anche con riguardo alle condizioni con cui esercitarla, e/o di formare sulle modalita' piu' corrette per svolgere la raccolta e per utilizzare il materiale, con l'obiettivo della circolarita' e della sostenibilita'.
3. I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria e fino a esaurimento delle risorse.
4. Ogni progetto puo' ottenere un finanziamento massimo di 50.000 euro. Il 20 per cento dell'importo sara' erogato a titolo di acconto; la restante parte sara' liquidata con contributo a saldo.
5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.
 
Art. 5

Dotazione del Fondo

1. Le attivita' di cui al presente decreto sono finanziate mediante utilizzo delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 e iscritte sul capitolo 7727 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
 
Art. 6

Monitoraggio del progetto, revoca
e utilizzo residui

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste monitora l'effettiva attuazione del progetto, secondo le modalita' ed i tempi previsti dall'atto di avvio della procedura ai fini dell'erogazione del contributo.
2. Il contributo puo' essere revocato in tutto o in parte se, a seguito del monitoraggio, il progetto non risulta essere stato attuato nei modi e nei tempi di cui al comma 1.
3. Disposte eventuali revoche, se risultano residue risorse del Fondo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' scorrere la graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Il termine per la validita' della graduatoria e' di un anno dalla pubblicazione dalla stessa.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste informa le regioni e le province autonome degli esiti dei bandi e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti.
 
Art. 7

Cumulo

1. Gli interventi finanziati di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con gli aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/ 2472 della Commissione 14 dicembre 2022.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 10 marzo 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 454