Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 10 marzo 2023
Modalita' di attuazione della linea di attivita' diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 53, comma 16-ter;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi della quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» che prevede che «Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, agli aiuti «de minimis»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino, tra gli altri, il Codice unico di progetto (CUP);
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022, inerente la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» («Codice dei contratti pubblici») e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, concernente il «principio di unicita' dell'invio» secondo il quale «ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente»;
Visto il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 115, che demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di costituzione e le forme di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, «aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, recante «Regolamento sulle modalita' di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)» e, in particolare, l'art. 6, comma 2, lettere a) e b) con cui vengono finanziate rispettivamente le attivita' di costituzione ed avviamento delle attivita' del centro di competenza ad alta specializzazione e i progetti di innovazione;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese 29 gennaio 2018, emanato in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, che promuove la costituzione e definisce le condizioni, i criteri e le modalita' di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2018 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 («Regolamento finanziario»);
Visto il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2088/2019 e, in particolare, l'art. 9 che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17 che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, «Do not significant harm»);
Visto il decreto dei direttori generali per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 17 agosto 2020, che ha avviato la procedura di preselezione nazionale dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ai fini della identificazione dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea nell'ambito del Programma Europa digitale;
Visto che, all'esito della procedura di preselezione nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea;
Visto il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)»;
Visto il regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
Visto, in particolare, l'art. 16 del citato regolamento che prevede l'istituzione di una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs - EDIH), tramite procedura di selezione articolata su due livelli, nazionale ed europeo, allo scopo di favorire la trasformazione digitale dell'industria e della pubblica amministrazione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 77/2021, che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del predetto Piano, l'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, finalizzato a favorire la promozione dell'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese;
Viste le indicazioni riferite all'Investimento 2.3, contenute nell'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali e' specificato, tra l'altro, che l'Investimento mira a sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 50 centri (di cui 8 centri di competenza gia' esistenti), incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico;
Visti, altresi', i target e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 2.3 dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN, il quale stabilisce, in particolare, che:
a) il target M4C2-13 dell'Investimento 2.3, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, e' pari a quarantadue nuovi centri da costituire, articolati in due tipologie, centri di competenza e rete dei poli di innovazione sul campo. I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacita' di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell'attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I partner sono istituzioni quali universita', centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica, audit tecnico e banchi di prova;
b) il target M4C2-14, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, prevede che i centri debbano fornire servizi di: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale, per una quantita' di risorse pari ad almeno 600 milioni di euro;
c) il target M4C2-15, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, e' di almeno 4.500 piccole e medie imprese beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (piu' di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale. Secondo dati storici, ci si attende che ogni PMI riceva servizi per un importo di 130.000 euro, comprese risorse pubbliche e private;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» che, alla Tabella A, per l'attuazione della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» ha assegnato, in particolare, al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 350.000.000;
Visti milestone e target che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, che recano «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai target perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Considerato che il contributo dell'Investimento 2.3 all'obiettivo digitale e' pari al 100 per cento secondo la metodologia di calcolo dell'Allegato VII del regolamento UE 241/2021 e la tabella di marcatura allegata all'Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021-SWD (2021) 165 final e che l'Investimento deve rispettare specifiche esclusioni settoriali e condizioni necessarie a garantire il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do not significant harm») ai sensi del regolamento 852/2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 7911 del 10 novembre 2021 concernente il finanziamento del Programma Europa digitale e l'adozione del programma di lavoro pluriennale della rete dei poli europei di innovazione digitale per il periodo 2021-2023;
Considerato che, ai sensi della citata decisione di esecuzione C (2021) 7911, il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha indetto la prima gara ristretta per la selezione dei poli europei di innovazione digitale con indicazione, quale termine ultimo per l'invio delle candidature, il 22 febbraio 2022;
Visto che, nell'ambito del Programma Europa digitale, con documento della Commissione europea del 17 novembre 2021 (DIGITAL-2021-EDIH-01), sono state allocate per l'Italia risorse pari a 33,559 milioni di euro per il finanziamento degli EDIH nazionali;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77/2021, dell'Unita' di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarita' del Ministero stesso;
Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale dell'11 novembre 2022, n. 264;
Considerato che, ai sensi del regolamento (UE) 694/2021, e' previsto che gli Stati membri cofinanzino il predetto Programma Europa digitale;
Considerato che il citato Investimento 2.3 consente di finanziare altri centri per il trasferimento tecnologico al fine di favorire il sistema di trasferimento tecnologico in Italia;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a. «Amministrazione centrale titolare di intervento»: Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR. Ai fini del presente decreto trattasi del Ministero delle imprese e del made in Italy;
b. «Aiuto di Stato»: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»);
c. «Call for Proposal»: documento della Commissione europea del 17 novembre 2021 (DIGITAL-2021-EDIH-01) che identifica i criteri e le modalita' per la partecipazione alla gara ristretta europea da parte dei poli preselezionati dagli Stati membri;
d. «Centri per il trasferimento tecnologico»: centri incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico sostenuti tramite la Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» del PNRR; sono ricompresi in tale definizione sia i centri di competenza ad alta specializzazione (CC), sia gli EDIH (european Digital Innovation Hub);
e. «Centro di competenza ad alta specializzazione (CC)»: polo di innovazione costituito, ai sensi del decreto 12 settembre 2017, n. 214 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il modello del partenariato pubblico-privato, da almeno un organismo di ricerca e da una o piu' imprese;
f. «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o piu' misure;
g. «Convenzione di sovvenzione»: accordo stipulato tra il soggetto attuatore e il Ministero delle imprese e del made in Italy;
h. «CUP»: Codice unico di progetto, il codice che identifica un progetto di investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
i. DGPIIPMI: Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy;
j. «EDIH» (European Digital Innovation Hub): polo europeo dell'innovazione digitale come individuato dall'art. 16 del Programma Europa digitale, selezionato a valle della gara ristretta europea e definito dall'art. 2, comma 5, del programma: «un soggetto giuridico selezionato a norma dell'art. 16 per svolgere i compiti previsti dal Programma, in particolare fornire direttamente o assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria, nonche' agevolare l'accesso ai finanziamenti; e' aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle societa' a media capitalizzazione e alle scale-up, nonche' alle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione». Rientrano in tale definizione i Seal of excellence;
k. «Entita' affiliate»: entita' di cui i soggetti beneficiari possono avvalersi nella realizzazione delle attivita' di competenza e che, ai sensi dell'art. 187 del «Regolamento finanziario» possono partecipare all'attuazione di un'azione purche': a) siano individuate nella Convenzione di sovvenzione; b) si attengano alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della Convenzione di sovvenzione per quanto concerne (i) l'ammissibilita' dei costi o le condizioni che attivano il pagamento; (ii) i diritti della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti di effettuare verifiche e audit; (iii) i principi di sana gestione finanziaria; (iv) il sistema di codificazione contabile; (v) la rilevazione dei dati nel sistema informativo; (vi) il rispetto delle tempistiche relative al conseguimento di milestone e target; (vii) la conservazione documentale; eventuali rapporti tra entita' affiliate e soggetti beneficiari dovranno essere definiti da successivi accordi/ convenzioni o Atti d'obbligo;
l. «Gara ristretta»: procedura di selezione gestita dalla Commissione europea, nel quadro del Programma Europa digitale per l'individuazione degli EDIH. Ad essa sono invitati unicamente gli EDIH designati dagli Stati membri sulla base di una procedura di preselezione nazionale trasparente e competitiva;
m. «Imprese»: come definite al punto 7 della comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
n. «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 26) del regolamento (UE) 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
o. «Intervento»: specifico investimento e/o riforma previsto dal PNRR e realizzato attraverso l'attuazione dei progetti ivi finanziati;
p. «Investimento»: spesa per un'attivita', un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la societa', l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilita', sulla competitivita' a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione;
q. «M4C2 Investimento 2.3»: Missione 4 «Istruzione e ricerca» del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del predetto Piano, Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria»; si precisa che la modalita' di attuazione dell'Investimento suddetto e' a regia (si veda il Si.Ge.Co., approvato con decreto del direttore generale dell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del 20 ottobre 2022, par. 4.3);
r. «Ministero» o «MIMIT»: Ministero delle imprese e del made in Italy;
s. «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;
t. «PMI»: piccole e medie imprese come definite all'art. 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
u. «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
v. «Polo di innovazione digitale»: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto dei direttori generali per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 17 agosto 2020, «una entita' legale creata ad hoc o un consorzio, un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e privati, indipendenti e selezionato nell'ambito delle procedure previste dal Programma Europa digitale. Le competenze dei componenti del polo devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e/o della trasformazione digitale della pubblica amministrazione»;
w. «Principio DNSH»: principio «non arrecare un danno significativo» «Do No Significant Harm» definito all'art. 17 del regolamento UE 852/2020, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR secondo quanto stabilito all'art. 5 del regolamento (UE) 241/2021;
x. «Progetti di innovazione»: progetti aventi ad oggetto servizi di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno all'innovazione, innovazione dell'organizzazione, innovazione di processo, secondo le definizioni di cui al regolamento GBER;
y. «Programma Europa digitale»: Programma dell'Unione europea, di cui al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240, i cui obiettivi sono i seguenti: «sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e delle societa' europee, permettere ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese di tutta l'Unione di beneficiare dei suoi vantaggi, nonche' migliorare la competitivita' dell'Europa nell'economia digitale mondiale, contribuendo a ridurre il divario digitale in tutta l'Unione e rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione tramite un sostegno globale, intersettoriale e transfrontaliero e un maggiore contributo dell'Unione»;
z. «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
aa. «Seal of excellence»: marchio di qualita' attribuito dalla Commissione europea alle proposte degli EDIH che hanno superato la soglia stabilita nella gara ristretta, ma che non possono essere finanziate a valere sul bilancio del Programma Europa digitale dedicato a causa dell'esaurimento delle risorse allocate per lo Stato membro. Se lo Stato membro lo finanzia il Seal of excellence sara' a pieno titolo membro della rete degli EDIH;
bb. «Servizi erogati»: attivita' svolte dai centri di trasferimento tecnologico in favore delle imprese che intendono innovare utilizzando tecnologie 4.0. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: valutazione della maturita' tecnologica, prova prima dell'investimento, formazione, consulenza, progettazione e realizzazione dell'intervento di innovazione e gestione dei bandi per i progetti di innovazione per le imprese;
cc. «Sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
dd. «Soggetto attuatore»: ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»; ai fini del presente decreto il soggetto attuatore coincide con il soggetto capofila del centro di trasferimento tecnologico. I rapporti tra soggetto attuatore e soggetto beneficiario dovranno essere definiti da successivi accordi/convenzioni o Atti d'obbligo;
ee. «Soggetti beneficiari»: le imprese beneficiare dei servizi erogati e i centri di trasferimento tecnologico nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 del regolamento GBER.
ff. «Soggetto capofila»: soggetto coordinatore del centro di competenza ad alta specializzazione selezionato con la procedura di cui al decreto del direttore generale della Direzione per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese del MIMIT del 29 gennaio 2018 e soggetto coordinatore dell'EDIH che si e' aggiudicato la gara ristretta europea gestita dalla Commissione europea; ai fini del presente decreto coincide con il soggetto attuatore;
gg. «Target»: obiettivo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.
 
Allegato A

Intensita' massime dell'aiuto, da applicare alla quota di finanziamento nazionale, per servizio erogato in funzione delle attivita' e della dimensione d'impresa.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Finalita', ambito operativo e risorse

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in attuazione dell'Investimento 2.3 - «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR, - Next Generation EU, intende rafforzare e favorire sul territorio nazionale un sistema integrato del trasferimento tecnologico al fine di incoraggiare l'erogazione alle imprese, soprattutto PMI, di servizi tecnologici avanzati e innovativi focalizzandosi su tecnologie e specializzazioni produttive di eccellenza.
2. Il presente decreto definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento dei soggetti di cui al successivo comma 5.
3. I beneficiari degli aiuti di Stato sono le imprese a cui verranno erogati servizi a costi agevolati o contributi diretti alla spesa per la realizzazione di progetti di innovazione. I servizi per i quali e' prevista l'agevolazione sono: la valutazione del livello di maturita' digitale, la prova prima dell'investimento, la formazione sull'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative, le consulenze e l'assistenza su protezione della proprieta' intellettuale, sull'accesso ai finanziamenti e su innovazione di processo o di prodotto. I servizi potranno esser resi anche alle pubbliche amministrazioni.
4. Le intensita' dell'aiuto di Stato, ammissibili per ciascun servizio erogato in relazione all'attivita' e alla dimensione dell'impresa, sono definite nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.
5. Nell'ambito delle risorse stanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR, complessivamente pari a euro 350.000.000:
a) una quota, pari 33.559.000 euro, e' destinata a cofinanziare i programmi, con le risorse allocate per l'Italia dal Programma Europa digitale per la rete europea dei poli dell'innovazione digitale, nel rispetto della normativa italiana, delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 31 del regolamento GBER, del regolamento «de minimis», del principio di cofinanziamento stabilito all'art. 190 del «Regolamento finanziario» e da quanto stabilito dalla circolare Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33 relativa al divieto di doppio finanziamento;
b) una quota, pari a 13.400.000 euro, e' destinata a sostenere le spese relative al funzionamento dei CC, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 del regolamento GBER e nella forma di contributi diretti alla spesa;
c) una quota, pari a 100.000.000 euro, e' destinata ai competence center sia per la gestione di progetti innovativi rivolti alle imprese, in particolare PMI, che per coprire i costi relativi all'erogazione dei servizi di cui al comma 3, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 31 del regolamento GBER.
d) una quota, pari a 114.500.000 euro, e' destinata a finanziare i programmi dei Seal of excellence, di cui al successivo art. 6, comma 7, nel rispetto della normativa italiana, delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 31 del regolamento GBER e del regolamento «de minimis»;
e) la restante quota di risorse, non attribuita dal presente decreto, verra' destinata a soggetti e a programmi di attivita' in attuazione dell'Investimento 2.3 M4C2 del PNRR con successivi provvedimenti del direttore generale della DGPIIPMI.
6. Al fine di assicurare il corretto andamento dell'Investimento 2.3, la ripartizione delle risorse di cui al precedente comma potra' essere rideterminata con successivo provvedimento.
7. Al fine della destinazione delle risorse di cui al comma 5, per almeno il 40% alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), sono considerate sia le risorse di cui beneficiano direttamente i centri per il trasferimento tecnologico ubicati in tali regioni sia quelle erogate alle imprese ivi ubicate e destinatarie finali dei servizi.
8. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al comma precedente non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.
9. Le risorse di cui al comma 5, impegnate a favore di ciascun centro di trasferimento tecnologico, sono determinate a seguito della stipula della Convenzione di sovvenzione di cui al successivo art. 6.
 
Art. 3

Istituzione della Cabina di regia

1. Al fine di rafforzare il sistema integrato del trasferimento tecnologico, garantendo efficacia nell'attuazione dell'Investimento 2.3, e' istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una Cabina di regia con funzioni di indirizzo strategico, impulso e monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. La Cabina di regia definisce, tra l'altro, gli standard di qualita' del servizio e garantisce il coordinamento con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi oltre che i livelli minimi, in termini di indicatori di performance, sulla base dei quali vengono valutati i servizi resi dal soggetto attuatore che daranno diritto alla successiva erogazione dei benefici. Al fine di un efficace svolgimento delle attivita' della Cabina di regia potranno essere adottati strumenti operativi di supporto.
2. La Cabina di regia e' composta da cinque membri, dei quali uno designato dal Capo di Gabinetto del Ministro, uno dal segretario generale, uno dal direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali e due della DGPIIPMI. Il direttore generale della DGPIIPMI presiede la Cabina di regia e, con successivo provvedimento, nomina i componenti e definisce il funzionamento e la durata della stessa.
3. Ai componenti della Cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita' o gettone di presenza.
 
Art. 4

Soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore e' il referente unico nei confronti del Ministero e agisce in veste di mandatario dei componenti del centro di trasferimento tecnologico attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. Detto soggetto coordina il centro, ne gestisce le attivita', riceve le tranche di agevolazioni concesse, che trasferisce pro-quota ai soggetti beneficiari e alle entita' affiliate, verifica e trasmette al Ministero, con cadenza periodica, il monitoraggio e la rendicontazione delle attivita' da questi svolte, alimenta le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato ed e' responsabile per il centro di trasferimento tecnologico del rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato e alimenta il sistema informatico (ReGiS) di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. I soggetti beneficiari e le entita' affiliate non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al PNRR e al regolamento GBER, secondo quanto indicato nella Convenzione di sovvenzione.
3. I rapporti tra soggetto attuatore e gli altri componenti del centro di trasferimento tecnologico devono essere definiti attraverso accordi scritti tra le parti. Nella Convenzione di sovvenzione sono indicate, oltre agli obblighi di cui all'art. 7 del presente decreto, anche le responsabilita' del centro di trasferimento tecnologico in merito al conseguimento dei target previsti per l'Investimento 2.3 M4C2 del PNRR.
 
Art. 5

Interventi finanziabili, destinatari dei servizi
e spese ammissibili

1. Gli EDIH erogano i servizi di cui al punto 1 della decisione della Commissione europea C(2021) 7911 del 10 novembre 2021 e, nello specifico: test e sperimentazione (testing before investing); formazione e sviluppo delle competenze; sostegno all'accesso ai finanziamenti; networking e accesso agli ecosistemi dell'innovazione.
2. I destinatari finali dei servizi erogati dagli EDIH sono le imprese, in particolare PMI, nonche' le amministrazioni pubbliche, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di riferimento.
3. Il contributo nazionale alle attivita' connesse all'erogazione di servizi alle imprese da parte degli EDIH si configura come aiuto di Stato ed e' concesso nei limiti delle intensita' di aiuto massime stabilite dal regolamento GBER e dal regolamento «de minimis», nel rispetto delle condizioni e delle soglie di esenzione in essi previste, come specificatamente indicato nell'allegato A al presente decreto secondo il servizio erogato, in relazione all'attivita' e alla dimensione d'impresa.
4. Ai destinatari finali i finanziamenti sono trasferiti nella forma di servizi erogati. Alla scadenza della Convenzione di sovvenzione, di cui al successivo art. 6, viene valutato se tale condizione e' stata soddisfatta e, in caso contrario, il finanziamento concesso e' recuperato maggiorato degli interessi.
5. Il contributo nazionale riferito alle attivita' finalizzate all'erogazione di servizi alle amministrazioni del settore pubblico non concorre al raggiungimento dei target.
6. I CC erogano i servizi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 settembre 2017, n. 214 e, nello specifico: orientamento alle imprese; formazione e sviluppo delle competenze digitali; gestione dei bandi per l'attuazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese.
7. I destinatari dei servizi erogati dai CC sono le imprese, in particolare PMI, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, come specificatamente indicato nell'allegato A al presente decreto in funzione del servizio erogato.
8. Le attivita' finanziate dai CC, tra quelle previste dagli articoli 25, 27, 28 e 31 del regolamento GBER, devono essere funzionali al rafforzamento degli investimenti effettuati in termini di know-how ed attrezzature, per ampliare l'offerta di servizi offerti alle imprese in termini qualitativi e quantitativi e per raggiungere un numero maggiore di imprese, con particolare riferimento ai target previsti dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021.
9. Le attivita' finanziate dai centri di trasferimento tecnologico devono essere conformi al principio DNSH, in coerenza con l'art. 17 del regolamento (UE) 852/2020 ed alla pertinente normativa ambientale europea e nazionale. Pertanto, sono escluse le attivita' di cui al seguente elenco: i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/ 01)); ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purche' tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); iv) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attivita' conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
10. L'individuazione puntuale dei costi e delle spese ammissibili, nonche' i criteri e i termini per l'ammissibilita' delle stesse, sara' prevista nelle Convenzioni di sovvenzione, in coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, nel rispetto della corretta applicazione della normativa sia italiana sia europea gia' menzionate, nonche' nei limiti di quanto non diversamente stabilito dal PNRR e dai relativi provvedimenti attuativi.
11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non e' recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
12. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' un costo ammissibile.
13. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purche' direttamente afferente all'intervento finanziato.
14. Il progetto decorre dalla data indicata nella Convenzione di sovvenzione; nel rispetto della tempistica del PNRR il progetto deve in ogni caso concludersi entro la data del 31 ottobre 2025. Ai fini del rispetto dei target previsti dal PNRR non e' autorizzata alcuna estensione della durata del progetto oltre i termini sopra descritti.
15. Entro il termine di cui al precedente comma, le attivita' connesse al progetto finanziato devono essere concluse ed i relativi target finali conseguiti; tutte le attivita' e le spese effettivamente sostenute per il progetto devono essere rendicontate dal soggetto attuatore al Ministero, secondo le modalita' indicate nella Convenzione di sovvenzione in conformita' a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza».
16. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione europea o da altri fondi pubblici, ivi inclusi i meccanismi di natura fiscale, quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 241/2021 e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 31 dicembre 2021, n. 33.
17. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto dalla Convenzione di sovvenzione.
 
Art. 6

Fase negoziale e stipula
della Convenzione di sovvenzione

1. Al fine di massimizzare i risultati conseguibili rispetto ai target del PNRR, per ogni proposta progettuale prende avvio la fase negoziale con il Ministero.
2. La Convenzione di sovvenzione individua gli obblighi a carico del soggetto attuatore, le modalita' di realizzazione dell'attivita' programmata, le spese e i costi ammissibili, la data di avvio del progetto, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, l'obbligo di richiesta del CUP, milestone e target attesi per ogni anno, le modalita' di monitoraggio, rendicontazione e di erogazione dei contributi, le verifiche e i controlli previsti, i casi di revoca totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilita' delle variazioni soggettive e oggettive dell'accordo, nonche' ogni ulteriore elemento concordato con le parti necessario alla migliore implementazione del progetto e al suo maggiore impatto nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, comprese le circolari applicative del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Il soggetto attuatore nella fase di predisposizione della Convenzione di sovvenzione produce via PEC al Ministero tutti i documenti necessari al fine del perfezionamento della stessa, nel rispetto dei termini indicati dal Ministero.
4. La fase negoziale si conclude con la stipula della Convenzione di sovvenzione tra il soggetto attuatore e il Ministero e con il decreto di concessione del finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 5.
5. Unicamente per le proposte progettuali degli EDIH, valutate positivamente dalla Commissione europea e cofinanziate con le risorse del Programma Europa digitale, la fase di negoziazione si conclude con la redazione di due specifiche convenzioni.
a. la prima, stipulata tra l'EDIH e la Commissione europea che finanziera' il 50% delle spese ammissibili;
b. la seconda, stipulata tra l'EDIH e il Ministero, subordinata alla verifica della conformita' alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 nonche' di tutte le condizionalita' che definiscono la corretta attuazione della misura M4C2 Investimento 2.3 del PNRR, che finanziera' il restante 50% dei costi e delle spese ammissibili, al netto dei finanziamenti privati provenienti da investitori terzi.
6. Per gli EDIH valutati positivamente, che non possono essere cofinanziati con i fondi del Programma Europa digitale a causa dell'esaurimento di risorse finanziarie disponibili, che ottengono il Seal of excellence dalla Commissione europea, la fase negoziale si conclude con la stipula di un'unica Convenzione tra il soggetto attuatore e il Ministero e con un decreto di concessione del finanziamento a valere sulle risorse stanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR.
 
Art. 7

Obblighi in capo al soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore, in qualita' di soggetto capofila e coordinatore del centro di trasferimento tecnologico, e' l'unico assegnatario del finanziamento nazionale a valere sulla misura M4C2 Investimento 2.3 del PNRR e deve adempiere ai seguenti obblighi:
a. svolgere le attivita' propedeutiche e necessarie alla sottoscrizione della Convenzione;
b. concordare con la Direzione per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e con l'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MIMIT gli step attuativi del cronoprogramma procedurale che verra' pubblicato sul Sistema ReGiS.
c. avviare tempestivamente le attivita' progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendone la coerenza con il PNRR e con i target individuati nell'Allegato riveduto della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - COM(2021) 344 final - (CID);
d. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77/2021;
e. richiedere ed inoltrare al Ministero le dichiarazioni delle imprese destinatarie dei servizi, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:
i. essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel registro imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilita' di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
ii. rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER e dal regolamento «de minimis»;
iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
iv. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
v. non svolgere attivita' ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea;
vi. rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;
vii. rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabile;
f. adottare le misure piu' idonee al fine di rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel «Regolamento finanziario» e all'art. 22 del regolamento (UE) 241/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del menzionato regolamento (UE) 241/2021;
g. richiedere il CUP;
h. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarita' delle procedure e delle spese sostenute, nonche' la esatta riferibilita' al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR dei singoli costi e spese;
i. produrre alle scadenze e, secondo le modalita' indicate nella Convenzione di sovvenzione, la documentazione complessiva attestante le attivita' progettuali svolte sia dal centro di trasferimento tecnologico sia dalle imprese, con particolare riferimento al conseguimento dei target, intermedi e finali, previsti dal progetto approvato;
j. comprovare alla scadenza e, secondo le modalita' che saranno indicate nella Convenzione di sovvenzione, la realizzazione del programma, fornendo al Ministero una relazione tecnica finale unica per il centro di trasferimento tecnologico;
k. assicurare la conformita' di tutte le attivita' alla pertinente disciplina nazionale ed europea;
l. trasmettere le informazioni e i dati necessari per alimentare le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato;
m. adottare il sistema informatico (ReGiS) di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero il sistema informatico che sara' adottato dal Ministero e pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico, per ciascuna operazione, i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 241/2021;
n. assicurare il tempestivo inserimento nel sistema informatico dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilita' e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali e fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento dei target dell'intervento, valorizzando, in particolare, il valore finanziario del sostegno erogato e il numero di imprese beneficiarie finali del sostegno, comprese quelle imprese che hanno beneficiato del sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali, dando evidenza della dimensione delle imprese;
o. garantire il monitoraggio e la rendicontazione degli indicatori comuni europei per il Dispositivo di ripresa e resilienza, approvati con regolamento delegato della CE (EU)2106/2021 e associati all'investimento;
p. comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione, criticita' o ritardo che incida sulla realizzazione del Programma, chiedendo, eventualmente, la modifica della Convenzione di sovvenzione;
q. garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 al fine di salvaguardare il raggiungimento dei target associati all'Investimento 2.3 della M4C2 e fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
r. conservare la documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilita' delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorita' giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, l'ECA e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del «Regolamento finanziario»;
s. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 241/2021;
t. agevolare le verifiche da parte del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti destinatari dei finanziamenti;
u. garantire, ai fini della tracciabilita' delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative al progetto, al fine di assicurare la completa tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
v. presentare con tempestivita' al Ministero le richieste di pagamento delle quote a titolo di anticipo e a stato di avanzamento, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento ai target associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati, nei tempi e nei modi previsti nella Convenzione di sovvenzione e nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato, provvedendo alla eventuale restituzione al Ministero delle quote non dovute, nei casi previsti dal presente decreto e dalla normativa nazionale ed europea di riferimento;
w. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie relative alle linee di attivita' per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/241, nonche' qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
x. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;
y. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
z. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il rispetto del principio DNSH, a norma dell'art. 17 del regolamento (UE) 852/2020;
aa. garantire il raggiungimento dei target fissati, nonche' dell'obiettivo digitale (c.d. tagging), e del rispetto del principio del superamento dei divari territoriali e degli altri principi trasversali, ove pertinenti;
bb. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro, relazionando in maniera tempestiva al Ministero sugli stessi;
cc. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto e' finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad esempio utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU»), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea.
 
Art. 8

Obblighi in capo al Ministero

1. Il Ministero, in qualita' di amministrazione responsabile dell'intervento, vigila sull'attuazione dello stesso e verifica l'avanzamento con riferimento alle procedure, ai flussi finanziari, nonche' al conseguimento di target e milestone, nel rispetto dell'art. 29 del regolamento (UE) 241/2021.
2. Il Ministero provvede, altresi', agli obblighi in materia di controllo e rendicontazione, anche attraverso proprie strutture interne di presidio sull'attuazione degli interventi del PNRR, eseguendo le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformita' con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 241/2021.
 
Art. 9

Procedura di rendicontazione della spesa
e dei target, variazioni di progetto

1. Secondo quanto disposto dal citato decreto-legge n. 77/2021, il Ministero e' responsabile delle procedure di attuazione e rendicontazione, della regolarita' della spesa, del conseguimento degli obiettivi e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR.
2. Con riferimento alle procedure di rendicontazione della spesa e dei target, il Ministero assicura l'applicazione della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR».
3. Per ogni ulteriore determinazione relativa alle procedure di cui al precedente comma, nonche' alle eventuali variazioni di progetto, si rinvia alle Convenzione di sovvenzione di cui all'art. 6 del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta circolare.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2023

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 386