Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45 |
Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalita' di controllo. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto, in particolare, l'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cui comma 3 prevede che «Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo»; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e in particolare, l'articolo 1, recante «Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46, recante regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante il «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale», come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota 27739 del 21 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista. 2. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all'attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonche' i pozzi di emungimento per le finalita' di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell'articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. 3. L'allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis)». - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264. - Si riporta il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96: «Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica). - 1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudichino ne' interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242. 2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo. 4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati: a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne da' immediata comunicazione con le forme e le modalita' di cui all'articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalita' previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242. 4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo. 5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1998, n. 291: «Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni: a) Venezia (Porto Marghera); b) Napoli orientale; c) Gela e Priolo; d) Manfredonia; e) Brindisi; f) Taranto; g) Cengio e Saliceto; h) Piombino; i) Massa e Carrara; l) Casal Monferrato; m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); n) Pitelli (La Spezia); o) Balangero; p) Pieve Vergonte. p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche); p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali); p-quater) Pioltello e Rodano; p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare); p-sexies) Broni; p-septies) Falconara Marittima; p-octies) Serravalle Scrivia; p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico; p-decies) Orbetello area ex Sitoco; p-undecies) aree del litorale vesuviano; p-duodecies) aree industriali di Porto Torres; p-terdecies) area industriale della Val Basento; p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005; p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679; p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. 5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresi' le modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). 6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente. 7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalita' della restituzione. 8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),». 9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione. 15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare». 10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare». 12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «priorita' degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA». 13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni». 14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998». 15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto». 16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali» e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantita' conferita». 17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente». 18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole da: «Le imprese che svolgono» fino a: «anche se da essi prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti». 20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' determinare con proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonche' le condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori». 21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata. 22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «, i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46». 23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: «propri» e le parole da: «, ovvero effettuano» fino alla fine del comma. 25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale». 26. Al fine di consentire il completamento delle attivita' assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. 27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni». 28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: «1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2000.». - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. - La legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2017, n. 183. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2019, n. 132. - Si riporta il testo dell'articolo 241, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 241 (Regolamento aree agricole). - 1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.». - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2002, n. 13, S.O. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 novembre 2006, n. 308 (Regolamento recante integrazioni al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2007, n. 24, S.O.
Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - La Parte Quarta, Titolo V, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Bonifica di siti contaminati». - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis). 6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. (Omissis)». |
| Allegato
(articolo 2, comma 1, lettera d)
Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti: 1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondita' non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell'acquifero, dovendosi mantenere costantemente all'interno dell'orizzonte insaturo del terreno. In deroga al primo periodo, nell'ambito dell'orizzonte saturo del terreno e' consentito l'inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5×1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondita' pari a 1,5 m di scavo di progetto puo' essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari. Sono esclusi i pozzi di emungimento per le finalita' di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m². La condizione n. 2 non si applica: a) alle opere lineari di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonche' alle opere connesse; c) alle unita' sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Requisiti ambientali: Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali, eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere, devono essere sufficientemente rappresentative dell'estensione dell'area di intervento. Nella tabella 1 sono riportati i requisiti ambientali il cui rispetto, congiuntamente al rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, consente di qualificare gli interventi/opere come non soggetti a valutazione delle interferenze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento. Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti profondita': un campione rappresentativo del primo metro di profondita'; un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto del fondo scavo prevista per l'intervento/opera; un campione di terreno rappresentativo della frangia capillare qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondita' inferiore ai 5 metri dal piano campagna. Per soggiacenza della falda maggiore di 5 m, l'indagine puo' arrestarsi con il prelievo di un campione alla profondita' di 5 m. La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso (CSC) impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondita', la presenza di rifiuti. All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi: Tabella 1
===================================================================== | | [C] Alla | | | | CASO |profondita' del| [C] In | | | |fondo scavo di | frangia | | | | progetto | capillare | NOTE/ PRESCRIZIONI | +======+===============+=============+==============================+ | | | |L'intervento/opera non insiste| | | | |su volumi di terreno | | | | |potenzialmente contaminato, | | | | |ovvero per i suoli risulta | | | | |conforme alle CSR approvate ai| |CASO 1| <CSC | <CSC |sensi dell'articolo 242, comma| | | | |4, del decreto legislativo n. | | | | |152 del 2006, e l'intervento | | | | |da realizzare, per le sue | | | | |caratteristiche, non modifica | | | | |il modello concettuale | | | | |definitivo approvato. | +------+---------------+-------------+------------------------------+ | | | |L'intervento/opera: | | | | |a) non deve interessare la | | | | |frangia capillare e il suo | | | | |stato di potenziale | | | | |contaminazione o | | | | |contaminazione in profondita';| | | | |b) non deve prevedere la | | | | |presenza prolungata dell'uomo.| |CASO 2| <CSC | >CSC |Qualora le concentrazioni | | | | |superiori alle CSC siano | | | | |riferibili a sostanze | | | | |volatili, in fase | | | | |progettuale/esecutiva | | | | |dell'opera devono essere | | | | |previste misure di mitigazione| | | | |volte a tutelare i lavoratori | | | | |e fruitori dell'area. | +------+---------------+-------------+------------------------------+ | | | |I valori di concentrazione | | | | |sono stati riportati al di | | | | |sotto delle CSC mediante le | | | | |procedure semplificate di cui | |CASO 3| >CSC | <CSC |all'allegato 4, titolo V, | | | | |parte quarta, del decreto | | | | |legislativo n. 152 del 2006, | | | | |rimuovendo le sorgenti | | | | |secondarie afferenti | | | | |all'insaturo (1° caso). | +------+---------------+-------------+------------------------------+
[C] - concentrazione riscontrata CSC - concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso CSR - concentrazione soglia di rischio |
| Art. 2
Classificazione degli interventi e delle opere
1. Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere: a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall'articolo 4; b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall'articolo 5; c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall'articolo 6; d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalita' di cui all'articolo 7, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento; e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III. |
| Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le seguenti: a) area di intervento: area ricompresa nel sito di interesse nazionale, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere oggetto del presente regolamento; b) Autorita' procedente: amministrazione deputata per legge al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo; c) Autorita' competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; d) indagini preliminari: indagini preliminari previste dagli articoli 242-ter, comma 4, lettera a), e 252, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; e) sito gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006: sito nel quale si e' concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero, in tutti gli altri casi normativamente previsti che non prevedono l'analisi di rischio, con la definizione degli obiettivi di bonifica; f) valutazione delle interferenze: valutazione prevista dall'articolo 242-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006; g) interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali: interventi e opere che non determinano impatti, neppure potenziali, sulle matrici ambientali, non potendo pregiudicare l'esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; h) interventi di urgenza: interventi necessari per ovviare a eventi imprevedibili la cui mancata esecuzione determinerebbe situazioni di grave pregiudizio alla salute pubblica e/o all'ambiente.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 240, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o piu' concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione cosi' definiti costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito; d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o piu' valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica; g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attivita' produttive sia industriali che commerciali nonche' le aree pertinenziali e quelle adibite ad attivita' accessorie economiche, ivi comprese le attivita' di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attivita'; h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attivita' produttive; i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia; l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi; m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente; n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attivita' in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attivita'. Essi comprendono altresi' gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione delle contaminazioni all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate; o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici; p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilita' per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici; r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine; s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto; t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali e' necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosivita' o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantita' significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni». - Per la Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis). 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorita' competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attivita' d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attivita' di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 242, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). - 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attivita' ivi svolte nel tempo. 3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonche' alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione. 4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu' idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessita' a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attivita' di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. 7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualita' ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. 8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto. 9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera' necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi' autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la possibilita' di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi. 10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attivita'. 11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni. 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione e' inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4. 13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente puo' presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonche' di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo. - Si riporta il testo dell'allegato 2, alla Parte Quarta, Titolo V, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Allegato 2 (Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati) PREMESSA La caratterizzazione ambientale di un sito e' identificabile con l'insieme delle attivita' che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Le attivita' di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche Autorita' in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse. Per caratterizzazione dei siti contaminati si intende quindi l'intero processo costituito dalle seguenti fasi: 1. Ricostruzione storica delle attivita' produttive svolte sul sito. 2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti. 4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo. 6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio-calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1. La Caratterizzazione ambientale, sara' avviata successivamente alla approvazione da parte delle Autorita' Competenti del Piano di indagini di cui al punto 1 e si riterra' conclusa con l'approvazione, in unica soluzione, da parte delle Autorita' Competenti dell'intero processo sopra riportato, al termine delle attivita' di cui al punto 5 nel caso di non superamento delle CSC e al termine dell'attivita' di cui al punto 6 qualora si riscontri un superamento delle suddette concentrazioni. Nella fase di attuazione dell'intero processo, l'Autorita' competente potra' richiedere al Proponente stati di avanzamento dei lavori per ognuna delle fasi sopra riportate, rilasciando eventuali prescrizioni per ognuna delle fasi di cui sopra in un'unica soluzione. Per i Siti di interesse nazionale, i tempi e le modalita' di approvazione delle fasi di cui sopra potranno essere disciplinate con appositi Accordi di Programma. Il presente documento fa riferimento ai siti potenzialmente contaminati che non rientrano nella fattispecie a cui si applicano le procedure semplificate dell'Allegato 4. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO. Tale fase si attua attraverso: 1. Raccolta dei dati esistenti ed elaborazione del Modello Concettuale Preliminare. 2. Elaborazione del Piano di Investigazione Iniziale comprendente: indagini, campionamenti e analisi da svolgere mediante prove in sito ed analisi di laboratorio. 3. Ogni altra indagine, campionamento e analisi finalizzati alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo e dei livelli di concentrazione accettabili per il terreno e le acque sotterranee. Modello concettuale preliminare. Il modello concettuale preliminare e' realizzato sulla base delle informazioni storiche disponibili prima dell'inizio del Piano di investigazione, nonche' di eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito. Con il modello concettuale preliminare vengono infatti descritte: caratteristiche specifiche del sito in termini di potenziali fonti della contaminazione; estensione, caratteristiche e qualita' preliminari delle matrici ambientali influenzate dalla presenza dell'attivita' esistente o passata svolta sul sito; potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati. Tale modello deve essere elaborato prima di condurre l'attivita' di campo in modo da guidare la definizione del Piano di investigazione. Parte integrante e fondamentale del modello concettuale del sito e' la definizione preliminare, sulla base delle informazioni storiche a disposizione, delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili veicoli della contaminazione. Per la redazione del Modello Concettuale preliminare dovranno essere considerate le eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito, prima dell'attuazione del piano di indagini. Piano di indagini. Il piano di indagini dovra' contenere la dettagliata descrizione delle attivita' che saranno svolte in campo ed in laboratorio per la caratterizzazione ambientale del sito. Il Proponente dovra' includere in tale documento le specifiche tecniche per l'esecuzione delle attivita' (procedure di campionamento, le misure di campo, modalita' di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, metodiche analitiche, ecc.) che una volta approvate dalle Autorita' Competenti, prima dell'inizio dei lavori, costituiranno il protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito. Le fonti potenziali di inquinamento sono definite sulla base del Modello Concettuale Preliminare del sito e comprendono: luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi disperdenti, cumuli di rifiuti in contenitori o dispersi, tubazioni e fognature, ecc. Le indagini avranno l'obiettivo di: verificare l'esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee; definire il grado, l'estensione volumetrica dell'inquinamento; delimitare il volume delle aree di interramento di rifiuti; individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori; ricostruire le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area al fine di sviluppare il modello concettuale definitivo del sito; ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l'analisi di rischio sito specifica; individuare i possibili ricettori. A tal fine devono essere definiti: l'ubicazione e tipologia delle indagini da svolgere, sia di tipo diretto, quali sondaggi e piezometri, sia indiretto, come i rilievi geofisici; il piano di campionamento di suolo, sottosuolo, rifiuti e acque sotterranee; il piano di analisi chimico-fisiche e le metodiche analitiche; la profondita' da raggiungere con le perforazioni, assicurando la protezione degli acquiferi profondi ed evitando il rischio di contaminazione indotta dal campionamento; le metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati. Ubicazione dei punti di campionamento. L'ubicazione dei punti di campionamento deve essere stabilita in modo da corrispondere agli obiettivi indicati nei criteri generali. Per ogni matrice ambientale investigata (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) si possono presentare due principali strategie per selezionare l'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo: 1. la scelta e' basata sull'esame dei dati storici a disposizione e su tutte le informazioni sintetizzate nel modello concettuale preliminare e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate nel suddetto modello in termini di presenza, estensione e potenziale diffusione della contaminazione; questa scelta e' da preferirsi per i siti complessi qualora le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la localizzazione delle aree piu' vulnerabili e delle piu' probabili fonti di contaminazione [«ubicazione ragionata»] 2. la scelta della localizzazione dei punti e' effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio campionamento sulla base di una griglia predefinita o casuale; questa scelta e' da preferirsi ogni volta che le dimensioni dell'area o la scarsita' di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle piu' probabili fonti di contaminazione [«ubicazione sistematica»] A seconda della complessita' del sito, i due approcci di cui sopra possono essere applicati contemporaneamente in funzione del differente utilizzo delle aree del sito. In particolare, nella scelta dei punti di indagine si terra' conto della diversita' tra aree dismesse e/o libere da impianti e aree occupate da impianti, collocando i punti di campionamento in corrispondenza dei punti di criticita', valutando nel contempo la configurazione impiantistica e lo schema dei relativi sotto-servizi. Oltre ai criteri di cui sopra, l'applicazione di tecniche indirette di indagine, laddove applicabili (analisi del gas interstiziale del suolo, indagini geofisiche indirette, ecc.), potra' essere utilizzata al fine di determinare una migliore ubicazione dei punti di indagine diretta (prelievi di terreno e acqua) ed ottenere una maggiore copertura areale delle informazioni. In tal caso il proponente potra' presentare un piano di indagini per approfondimenti successivi utilizzando le indagini indirette per formulare il modello concettuale preliminare del sito e concordando con le Autorita' competenti modalita' di discussione ed approvazione degli stati di avanzamento delle indagini. In tal caso il piano di indagini dovra' contenere una dettagliata descrizione della validita' e della applicabilita' delle tecniche di indagine indirette utilizzate. Al fine di conoscere la qualita' delle matrici ambientali (valori di fondo) dell'ambiente in cui e' inserito il sito potra' essere necessario prelevare campioni da aree adiacenti il sito. Tali campioni verranno utilizzati per determinare i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti per ognuna delle componenti ambientali rilevanti per il sito in esame; nel caso di campionamento di suoli, la profondita' ed il tipo di terreno da campionare deve corrispondere, per quanto possibile, a quelli dei campioni raccolti nel sito. Selezione delle sostanze inquinanti da ricercare.. La selezione dei parametri dovra' avvenire essenzialmente sulla base seguente processo: Esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito (processo industriale, materie prime, intermedi, prodotti e reflui generati nel caso di un'area industriale dimessa; materiali smaltiti nel caso di una discarica; prodotti coinvolti nel caso di versamenti accidentali, eventuali analisi esistenti, etc.), per la definizione di un «set standard» di analiti (sia per le analisi dei terreni sia per quelle delle acque sotterranee) concettualmente applicabile, nel corso delle indagini, alla generalita' delle aree di interesse. Esame dello stato fisico, della stabilita' e delle caratteristiche di reale pericolosita' delle sostanze individuate nel «set standard» di analiti di cui al punto precedente per eseguire solo su queste la caratterizzazione completa di laboratorio. Nei punti distanti dalle possibili sorgenti di contaminazione si potra' inoltre selezionare un numero limitato di parametri indicatori, scelti sulla base della tossicita' e mobilita' dei contaminanti e dei relativi prodotti di trasformazione. Il percorso logico di cui sopra dovra' essere validato prima dell'inizio dei lavori con l'approvazione del Piano di Indagini presentato dal proponente. Si potra' valutare la possibilita' e l'opportunita' di modulare il piano analitico in funzione delle peculiarita' delle varie sub aree di interesse, individuando set specifici. Modalita' di esecuzione sondaggi e piezometri. I sondaggi saranno eseguiti, per quanto possibile, mediante carotaggio continuo a infissione diretta, rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo ed evitando fenomeni di surriscaldamento. I sondaggi da attrezzare a piezometro saranno realizzati, per quanto possibile, a carotaggio continuo a rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo. Campionamento terreni e acque sotterranee. Tutte le operazioni che saranno svolte per il campionamento delle matrici ambientali, il prelievo, la formazione, il trasporto e la conservazione del campione e per le analisi di laboratorio dovranno essere documentate con verbali quotidiani. Dovra' inoltre essere riportato l'elenco e la descrizione dei materiali e delle principali attrezzature utilizzati. II piano di indagini dovra' contenere una dettagliata descrizione delle procedure di campionamento dei terreni e delle acque, le misure da effettuare in campo, le modalita' di identificazione, conservazione e trasporto dei campioni, che una volta approvate dalle Autorita' Competenti, prima dell'inizio dei lavori, costituiranno l'unico protocollo applicabile per la caratterizzazione del sito. Ogni campione e' suddiviso in due aliquote, una per l'analisi da condurre ad opera dei soggetti privati, una per archivio a disposizione dell'ente di controllo. L'eventuale terza aliquota, quando richiesta, sara' confezionata in contraddittorio solo alla presenza dell'ente di controllo, sigillando il campione che verra' firmato dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo. La copia di archivio verra' conservata a temperatura idonea, sino all'esecuzione e validazione delle analisi di laboratorio da parte dell'ente di controllo preposto. Terreni. I criteri che devono essere adottati nella formazione di campioni di terreno che si succedono lungo la colonna di materiali prelevati sono: ottenere la determinazione della concentrazione delle sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di vista litologico; prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per sondaggio, materiali che si distinguono per evidenze di inquinamento o per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche. Analisi di campo e analisi semiquantitative (p.es. test in sito dello spazio di testa) potranno essere utilizzate, laddove applicabili, per selezionare tali campioni e per ottenere una maggiore estensione delle informazioni sulla verticale. I campioni relativi a particolari evidenze o anomalie sono formati per spessori superiori ai 50 cm. Per corrispondere ai criteri indicati, da ciascun sondaggio i campioni dovranno essere formati distinguendo almeno: campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna; campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare; campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due campioni precedenti. Con eccezione dei casi in cui esista un accumulo di rifiuti nella zona satura, la caratterizzazione del terreno sara' concentrata sulla zona insatura. Quando il campionamento dei terreni e' specificatamente destinato a composti volatili, non viene previsto il campionamento in doppia aliquota. Il campione dovra' essere formato immediatamente a seguito dell'estrusione del materiale dal carotiere in quantita' significative e rappresentative. Un apposito campione dovra' essere prelevato nel caso in cui si debba provvedere alla classificazione granulometrica del terreno. Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati, in particolare quando sia prevista la loro rimozione e smaltimento come rifiuto, si procedera' al prelievo e all'analisi di un campione medio del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio. I sondaggi, dopo il prelievo dei campioni di terreno, saranno sigillati con riempimento dall'alto o iniezione di miscele bentonitiche dal fondo. Acque sotterranee. Ai fini del presente documento si intende rappresentativo della composizione delle acque sotterranee il campionamento dinamico. Qualora debba essere prelevata solamente la fase separata di sostanze non miscibili oppure si sia in presenza di acquiferi poco produttivi, puo' essere utilizzato il campionamento statico. Qualora sia rinvenuto nei piezometri del prodotto surnatante in fase libera, occorrera' provvedere ad un campionamento selettivo del prodotto; sui campioni prelevati saranno condotti i necessari accertamenti di laboratorio finalizzati alla sua caratterizzazione per determinarne se possibile l'origine. Metodiche analitiche. Le attivita' analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualita'. Le metodiche analitiche applicate dovranno essere concordate fra le parti prima dell'inizio dei lavori, in fase di approvazione del piano di indagine proposto. Analisi chimica dei terreni. Ai fini di ottenere l'obiettivo di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovra' essere determinata riferendosi alla totalita' dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Analisi chimica delle acque. Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Attivita' di controllo. Le attivita' di controllo da parte della Pubblica Autorita' sara' soprattutto qualitativo e potra' essere realizzato durante lo svolgimento delle attivita' di campo, attraverso la verifica dell'applicazione delle specifiche definite nel Piano di Indagini. Le attivita' di campo, saranno descritte a cura del responsabile del sito, con la redazione del Giornale dei Lavori, che sara' verificato e validato dai Responsabili degli Enti preposti al controllo. Le attivita' di controllo da parte degli enti preposti, potra' essere realizzato durante lo svolgimento delle analisi di laboratorio, seguendone le diverse fasi. I Responsabili degli Enti preposti al controllo, potranno pertanto verificare, attraverso un sistema di controllo qualita', la corretta applicazione: delle metodiche analitiche; dei sistemi utilizzati; del rispetto delle Buone Pratiche di Laboratorio. Tutte le fasi operative di laboratorio, comprese le attivita' di controllo degli Enti preposti, saranno descritte nel giornale lavori di laboratorio, che potra' essere verificato e validato dai Responsabili degli stessi Enti. La validazione dell'intero percorso analitico, dal prelievo dal campione alla restituzione del dato, potra' essere eseguita dagli Enti di Controllo, attraverso l'approvazione dei certificati analitici. ESECUZIONE DI EVENTUALI INDAGINI INTEGRATIVE. Sulla base dei risultati del Piano di Indagini eseguito in conformita' con le specifiche in esso contenute, il Proponente potra' procedere, se ritenuto necessario, alla predisposizione di indagini integrative mirate alla migliore definizione del Modello Concettuale Definitivo del sito. Per indagini integrative si intendono quindi tutte le indagini mirate alla definizione dei parametri sito specifici necessari per l'applicazione dell'analisi di rischio ed eventualmente alla migliore calibrazione dei modelli di calcolo impiegati, che non sia stato possibile caratterizzare con le indagini iniziali. Tali indagini possono includere: campionamenti e analisi di terreno e acque sotterranee con le modalita' riportate ai paragrafi precedenti; prove specifiche per verificare la stabilita' e la mobilita' dei contaminanti (test di permeabilita', test di cessione, ecc.); prove e test in sito per verificare la naturale attenuazione dei contaminanti nel terreno e nelle acque sotterranee. Tutte le indagini integrative proposte saranno dettagliatamente descritte e motivate in un documento tecnico che sara' presentato dal Proponente, prima dell'inizio dei lavori, alla Autorita' Competenti, per eventuali prescrizioni. RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL SOTTOSUOLO. Tutti i risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine costituiscono la base di dati a cui riferirsi per definire il modello concettuale del sito e definire il grado e l'estensione della contaminazione nel sito. L'obiettivo e' quello di raccogliere e rappresentare tutti gli elementi che servono a definire: l'estensione dell'area da bonificare; i volumi di suolo contaminato; le caratteristiche rilevanti dell'ambiente naturale e costruito; il grado di inquinamento delle diverse matrici ambientali. L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere l'incertezza del valore di concentrazione determinato per ciascun campione: in considerazione della eterogeneita' delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto la deviazione standard per ogni valore di concentrazione determinato, da confrontare con i valori di concentrazione limite accettabili, dovra' essere stabilita sulla base del confronto delle metodologie che si intendono adottare per il campionamento e per le analisi dei campioni di terreno e di acqua. Nella relazione che accompagna la presentazione dei risultati delle analisi devono essere riportati i metodi e calcoli statistici adottati nell'espressione dei risultati e della deviazione standard. I risultati delle attivita' di indagine svolte sul sito e in laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi, di rappresentazioni grafiche e cartografiche, tra cui devono essere realizzate: carte geologiche, strutturali ed idrogeologiche; carte dell'ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento; carte piezometriche, con evidenziazione delle direzioni prevalenti di flusso e dei punti di misura; carte di rappresentazione della contaminazione. In particolare, carte di rappresentazione della isoconcentrazione dei contaminanti (es. curve di isoconcentrazione) potranno essere utilizzate principalmente per le acque sotterranee e applicate alla contaminazione del terreno qualora le condizioni di omogeneita' del sottosuolo lo consentano. Per i Siti di Interesse nazionale, potra' essere realizzata una banca-dati informatizzata collegata ad un Sistema Informativo Territoriale (SIT/GIS) per permettere la precisa archiviazione di tutti dati relativi al sito e dei risultati di ogni tipo di investigazione. ELABORAZIONE DI UN MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL SITO. L'elaborazione di un Modello Concettuale Definitivo del sito e' mirata alla rappresentazione dell'interazione tra lo stato di contaminazione del sottosuolo, ricostruita e rappresentata conformemente al paragrafo precedente, e l'ambiente naturale e/o costruito. II Modello Concettuale costituisce pertanto la base per l'applicazione dell'Analisi di Rischio che dovra' verificare gli scenari di esposizione in esso definiti. Il Modello Concettuale Definitivo include: le caratteristiche specifiche del sito in termini di stato delle potenziali fonti della contaminazione (attive, non attive, in sicurezza, ecc.); grado ed estensione della contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee del sito e dell'ambiente da questo influenzato; a tale fine dovranno essere individuati dei parametri specifici di rappresentazione (ad esempio; concentrazione media della sorgente secondaria di contaminazione); - percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati nello scenario attuale (siti in esercizio) o nello scenario futuro (in caso di riqualificazione dell'area). Informazioni di dettaglio sulla formulazione del Modello Concettuale Definitivo ai fini dell'applicazione dell'Analisi di Rischio sono riportate nell'Allegato 1. In particolare, nel caso di siti in esercizio, il modello concettuale dovra' inoltre includere tutte le informazioni necessarie per stabilire le priorita' di intervento per la eventuale verifica delle sorgenti primarie di contaminazione e la messa in sicurezza e bonifica del sottosuolo. Parte integrante del modello concettuale del sito e' la definizione del modello idrogeologico dell'area che descrive in dettaglio le caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi in quanto possibili veicoli della contaminazione. IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE RESIDUA ACCETTABILI. Fatto salvo quanto previsto per i casi in cui si applicano le procedure semplificate di cui in Allegato 4, la Caratterizzazione del sito si riterra' conclusa con la definizione da parte del Proponente e l'approvazione da parte delle Autorita' Competenti, dei livelli di concentrazione residua accettabili nel terreno e nelle acque sotterranee mediante l'applicazione dell'analisi di rischio secondo quanto previsto dall'Allegato 1. L'Analisi di Rischio dovra' essere sviluppata verificando i percorsi di esposizione attivi individuati dal Modello Concettuale di cui al paragrafo precedente.». - Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Attivita' libere
1. Gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiscono, ai fini del presente regolamento, attivita' libere. Rientrano in tale fattispecie: a) gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo; b) gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c); c) gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi. 2. Gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti a comunicazione agli enti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi. Tale comunicazione ha ad oggetto i motivi di urgenza, come descritti all'articolo 3, comma 1, lettera h), le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti. 3. In fase di esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata
1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti categorie di interventi: a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana; b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti; c) fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l'esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondita' dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero; d) le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondita' dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero; e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico; f) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l'intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato. 2. La tipologia di interventi e opere di cui al comma 1 e il rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati da un tecnico abilitato mediante relazione. 3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate. 4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 19, della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia):. - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (Omissis)». - Per la Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'articolo 1. - Il testo dell'articolo 242, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6 Interventi e opere in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)
1. Laddove intenda effettuare uno o piu' interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, il proponente ne da' comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attivita' di messa in sicurezza operativa del sito, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, gli interventi e le opere si intendono assentiti.
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 7 Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono realizzati mediante relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato al presente regolamento, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti attraverso le seguenti modalita': a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo; b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo; c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le attivita' di scavo da realizzarsi nei siti gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli interventi e delle opere; d) risultati del processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo. 3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata e' trasmessa all'Autorita' procedente nonche' alla provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate. 4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono conseguentemente aggiornate.
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 19, della legge n. 241 del 1990, e' riportato nelle note all'articolo 5. - Il testo dell'articolo 242-ter, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 242, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 120, del 2017: «Art. 25 (Attivita' di scavo). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attivita' di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure: a) nella realizzazione degli scavi e' analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori; b) le attivita' di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.» - Per i riferimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note alle premesse. - Per la Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'articolo 1. |
| Art. 8
Interventi soggetti a valutazione delle interferenze
1. Il presente Capo stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e le relative modalita' di controllo. 2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse - Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato nelle note all'articolo 7. |
| Art. 9
Procedure per la valutazione delle interferenze
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esprime la valutazione di cui all'articolo 8 nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti: a) secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento, per le tipologie di interventi e opere previste dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) mediante i risultati dell'analisi di rischio sito specifica approvati ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tutte le altre tipologie di interventi e opere da realizzare nei siti gia' caratterizzati. 3. Fuori dei casi di cui al comma 1, il proponente presenta l'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990. 4. Ricevuta l'istanza di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la trasmette senza indugio al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto superiore di sanita' (ISS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attivita' produttive in esercizio, e all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente. 5. Per l'istruttoria tecnica si applica l'articolo 252, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis). 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. (Omissis).». |
| Art. 10
Criteri per la valutazione delle interferenze
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica effettua la valutazione di cui all'articolo 8 tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: a) tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilita' degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda; b) compatibilita' degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti; c) compatibilita' degli interventi e delle opere con le tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata. |
| Art. 11
Modalita' di controllo
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla provincia e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'Agenzia regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). 2. La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all'articolo 5 compete all'Autorita' procedente. |
| Art. 12
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonche' con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 gennaio 2023
Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1165
Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e' riportato nelle note all'articolo 7. |
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