Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 febbraio 2023
Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso la European Public Law Organization (EPLO).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto l'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il Trattato per l'istituzione della European Public Law Organization (EPLO), siglato ad Atene il 27 ottobre 2004, e in particolare l'art. II, secondo cui «The purpose of the Organization is the creation and dissemination of knowledge in the area of public law lato sensu, including inter alia national, comparative and European public law, human rights law, environmental law, etc., and the promotion of European values through public law throughout the world. To this effect, the Organization shall organize and support scientific, research, educational, training, teaching, institution building and other activities and provide assistance for democratic institutions in Europe and worldwide»;
Vista la legge 12 luglio 2022, n. 94, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico del 23 giugno 2021;
Visto l'art. IX, comma 5, del Trattato per l'istituzione della EPLO, secondo cui «The Board shall issue the Rules for the detailed objectives and governance of the Organization, in accordance with and complementary to this agreement»;
Visto il regolamento adottato dagli organi direttivi della EPLO, avuto particolare riguardo all'art. II, comma 4, in cui si stabilisce che «Every member state shall recognize the titles of studies offered by the EPLO, the ELGS, the Academies and other educational units, etc., as equivalent to their own titles of studies of higher education and shall take all the necessary measures to that. To that effect, the EPLO shall organize its studies in the ELGS as well as in the other academic units, following the best practices and policies of the European Universities whit a structure comprising three (3) years for undergraduate studies, one (1) year for Masters 1, one year for Masters 2 and three (3) years for Ph.D studies, at least for each level of studies»;
Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e in particolare la Sezione VI;
Vista la legge 1° luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Visto in particolare l'art. 2, secondo cui «La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle universita' ed agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia»;
Considerato il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148», in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la risoluzione del Consiglio europeo del 18 febbraio 2021 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030);
Tenuto conto di quanto indicato dalla raccomandazione del Consiglio del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 10 dicembre 2018;
Vista l'istanza del 18 luglio 2022, prot. n. 22075537, con la quale la European Public Law Organization chiede il riconoscimento ufficiale dei titoli di studio a livello universitario e post-laurea emessi dalla stessa EPLO;
Tenuto conto del parere del Consiglio nazionale universitario (CUN) rilasciato in data 25 gennaio 2023 e del parere del Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) intervenuto in data 27 gennaio 2023;
Valutata l'opportunita' di dare attuazione alle previsioni del Trattato e del regolamento richiamati, anche in ossequio ai principi del Processo di Bologna e alle politiche di allineamento allo Spazio europeo della formazione superiore (EHEA), garantendo l'immediato riconoscimento sul territorio nazionale dei titoli rilasciati dalla EPLO e la loro conseguente equivalenza ai titoli della formazione superiore rilasciati da istituzioni italiane;

Decreta:

Art. 1

1. La European Public Law Organization (EPLO), avente sede in Italia, e' riconosciuta quale organizzazione internazionale operante anche nel settore della formazione superiore ai sensi del Trattato istitutivo sottoscritto anche dalla Repubblica italiana e di cui alle premesse del presente decreto.
2. Per le finalita' indicate in premessa, i titoli accademici conseguiti presso la European Public Law Organization (EPLO) nelle sole materie d'indirizzo della medesima organizzazione e corredati dal «Diploma Supplement», sono dichiarati equivalenti ai corrispondenti titoli rilasciati dalle universita' italiane e tali titoli potranno accedere alle differenti procedure di riconoscimento vigenti all'interno dell'ordinamento italiano.
3. Le istituzioni universitarie italiane potranno sottoscrivere apposite convenzioni al fine del rilascio in forma doppia o congiunta di propri titoli accademici con la European Public Law Organization (EPLO) sulla base di quanto disposto all'art. 3, comma 10, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.
 
Art. 2

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2023

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1040