Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 marzo 2023
Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022/2025.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 60 del 13 marzo 2006 in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilita' durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attivita' e qualsiasi rapporto con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e successive modifiche, che prevede che fino al 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
Visto l'art. 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come prorogato dall'art. 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha consentito, fino al 31 dicembre 2022, ai laureati in medicina e chirurgia risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, incaricati per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nelle funzioni previste dall'accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale nei dieci anni antecedenti la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di accedere al corso, con graduatoria riservata e senza borsa di studio;
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 hanno carattere del tutto speciale e pertanto non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono gia' titolari degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtu' del richiamato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero all'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 novembre 2020, n. 290, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale 2019- 2022»;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020- 2023 e 2021-2024»;
Vista la nota prot. n. 1257174 del 27 dicembre u.s. con la quale il coordinamento tecnico Area assistenza territoriale della commissione salute presso la Regione Emilia-Romagna ha formulato la richiesta di prevedere disposizioni analoghe a quelle previste dai citati decreti ministeriali 28 settembre 2020 e 14 luglio 2021, persistendo le ragioni poste a fondamento dell'emanazione dei decreti predetti;
Ritenuto pertanto di derogare anche per i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025 alle disposizioni di cui al citato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025, e' consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni del cui all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2021, n. 12, e successive modifiche.
2. Il presente decreto e' efficace dal giorno della sua adozione.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1065