Gazzetta n. 95 del 22 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola»



Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola», registrata con regolamento CE 1032/2012 della Commissione del 26 ottobre 2012, pubblicato l'8 novembre 2012 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 308/5.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP, con sede in Via dell'Agricoltura, 354 - 41058 Vignola (MO), quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste acquisito il parere positivo della Regione Emilia-Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola», cosi' come modificato. Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
 
Allegato

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Ciliegia di Vignola»

Art. 1

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Ciliegia di Vignola» designa il frutto delle seguenti cultivar di ciliegio:
precoci: Early Bigi e Lory, Bigarreau Moreau e Burlat, Mora di Vignola;
medie: Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, New Star, Black Star, Canada Giant, Van;
tardive: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, Sweet Heart, Regina, Summer Charm (Staccato);
coltivate nel territorio definito nel successivo art. 3.
Caratteristiche qualitative
La «Ciliegia di Vignola» deve rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:
polpa consistente e croccante ad esclusione della Mora di Vignola;
buccia sempre lucente ma di colore giallo e rosso brillante per la varieta' Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al rosso scuro per tutte le altre varieta';
sapore dolce e fruttato;
gradi brix non inferiori a 10° per le varieta' precoci e 12° per tutte le altre;
acidita' minima non inferiore a 5 g/l di acido malico.
In relazione alla tipologia varietale vengono definiti i seguenti calibri minimi:
20 mm: Mora di Vignola;
21 mm: Durone dell'Anella, Giorgia, Durone Nero II, Durone della Marca, Sweet Heart;
22 mm: Bigarreau Moreau e Burlat, Lapins, Van, Early Bigi e Lory, Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, New Star, Black Star, Canada Giant, Regina, Summer Charm (Staccato);
23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia.
All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere:
integri, senza danni;
provvisti di peduncolo;
puliti, privi di sostanze estranee visibili;
sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;
esenti da parassiti.
Prodotto destinato alla trasformazione
Solo per il prodotto destinato alla trasformazione i frutti possono:
essere danneggiati (es. danni da cracking o grandine cicatrizzati ed asciutti, senza problemi di marciume);
essere sprovvisti di peduncolo;
avere calibro minimo pari a 15 mm,
ferme restando le altre caratteristiche previste dal disciplinare di produzione.
Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Vignola» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

 
Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Vignola» consiste nella fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m. fino alla quota di 950 metri e comprende il territorio dei seguenti comuni delle Province di Modena e Bologna:
1) in Provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca;
2) in Provincia di Bologna: Bazzano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggio Montano, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

 
Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5

Metodo di ottenimento
Forme di allevamento
Le forme di allevamento sono palmetta libera, bandiera, vaso basso, vaso ritardato, fusetto, con densita' per ettaro fino a 2000 piante.
Concimazione
Il piano di concimazione prevede comunque di non superare annualmente le seguenti dosi massime:
azoto 100 Kg/Ha;
anidride fosforica 70 Kg/Ha;
ossido di potassio 100 Kg/Ha.
Potatura
La potatura viene effettuata durante tutto l'arco dell'anno.
Difesa fitosanitaria
La difesa dei ceraseti viene condotta:
attuando la lotta convenzionale in uso nella zona, con osservanza delle norme di buona pratica colturale dettate dalla Regione Emilia-Romagna;
attuando la lotta integrata, ottenuta nel rispetto delle norme tecniche previste dal disciplinare della Regione Emilia-Romagna;
attuando la lotta biologica, secondo il regolamento CE n. 834/2007 e successive modifiche.
Il metodo prescelto viene utilizzato in modo esclusivo per l'intero processo produttivo.
L'utilizzo di regolatori di crescita per l'incremento dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello spacco e' ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente.
E' ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per prevenire il cracking indotto dalle piogge.
Raccolta
Le varieta' precoci vengono raccolte dal 1° maggio al 30 giugno; le varieta' medie dal 15 maggio al 15 luglio e le tardive dal 25 maggio al 30 luglio.
Le ciliegie devono essere raccolte a mano provviste di peduncolo. Solo nel caso del prodotto destinato alla trasformazione e' ammessa l'assenza del peduncolo.

 
Art. 6

Legame con l'ambiente

La produzione della «Ciliegia di Vignola» e' legata a molti fattori, in connessione tra loro, pedoclimatici, tecnici, agronomici, sociali, culturali ed economici, specifici dell'areale di coltivazione.
Il range di coltivazione delle ciliegie va dai 30 metri ai 950 metri sul livello del mare. Al di fuori della zona geografica delimitata non viene coltivato ciliegio; nelle zone limitrofe infatti la coltivazione e' stata da tempo abbandonata, in quanto la produzione e la qualita' del prodotto risultavano nettamente inferiori rispetto al prodotto proveniente dall'interno della zona delimitata, tali da renderne economicamente non vantaggiosa la coltivazione.
I terreni, di origine alluvionale sono tendenzialmente sciolti, ben drenati e freschi, e sono resi particolarmente fertili dai sedimenti trasportati, durante gli episodi di alluvionamento, dal fiume Panaro e da altri corsi d'acqua minori; le caratteristiche di questi terreni fanno si' che il ciliegio cresca particolarmente rigoglioso.
Il clima e' fresco e scarsamente continentale con precipitazioni primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose. La quantita' della radiazione solare, non eccessivamente elevata, influenza positivamente l'intensita' di colorazione delle drupe e stimola la loro naturale lucentezza, permettendo di presentare sul mercato un prodotto esteticamente eccellente senza ricorrere a trattamenti particolari.
Oltre alle peculiarita' pedoclimatiche del territorio e all'eccezionalita' del microclima sopra descritto, gli altri fattori che determinano l'eccellente qualita' e la reputazione della ciliegia di Vignola sono la sapienza e la capacita' dei produttori; queste vengono tramandate da padre in figlio attraverso le generazioni, e consistono nella tecnica agronomica, nella raccolta e nel confezionamento del prodotto, effettuati esclusivamente a mano, che permettono di presentare al consumatore un prodotto unico nella sua specie.
L'assortimento varietale che nel corso del tempo si e' affermato nella zona geografica e lo sviluppo della coltivazione in un'ampia fascia altimetrica assicurano un ampliamento del calendario di raccolta e la presenza del prodotto sul mercato per l'intera stagione di produzione ottenendo regolarmente il gradimento dei consumatori e un positivo riscontro sui prezzi.
Le ciliegie di Vignola vengono selezionate con dimensioni maggiori di quelle stabilite dalle norme di commercializzazione e raggiungono calibri di oltre 28 mm. Questa particolarita' fa si che, come testimoniato da indagini di mercato e studi svolti da societa' specializzate, in mercati quali Torino, Milano, Amburgo il prezzo delle ciliegie di Vignola sia quasi sempre superiore rispetto a quello dei diretti concorrenti, e che per la maggior parte dei consumatori Vignola venga associata alla zona di produzione delle ciliegie per eccellenza.
Gli agricoltori dell'area geografica identificata da tempo concentrano l'offerta di ciliegie in Vignola, dove gia' dal 1928 era presente il Mercato ortofrutticolo di Vignola, uno dei piu' antichi d'Italia, seguito poi da altre strutture di lavorazione e commercializzazione.
L'affermazione della «Ciliegia di Vignola» ha consentito pertanto lo sviluppo di un forte indotto commerciale con un'importante ricaduta sull'intera filiera che va dalla produzione alla commercializzazione del frutto; si sono infatti sviluppate nel territorio:
circa 1.100 aziende agricole;
tre cooperative di lavorazione/commercializzazione;
un mercato ortofrutticolo che comprende quattro commissionari;
alcuni commissionari e commercianti che svolgono l'attivita' presso le loro sedi;
artigiani, produttori di imballaggio, trasportatori e raccoglitori.
Da questi dati e' evidente l'importanza sociale ed economica che la «Ciliegia di Vignola» riveste per l'intero areale di produzione.
L'importanza economica e culturale della «Ciliegia di Vignola» per il territorio che storicamente la produce e' stata testimoniata nel corso degli anni da numerose edizioni di fiere, sagre e pubblicazioni; grande importanza rivestono per Vignola la «Festa dei ciliegi in fiore», la cui prima edizione si tenne nell'aprile del 1970, e la festa «a Vignola, e' tempo di ciliegie», organizzata dal 1989. L'associazione nazionale «Citta' delle ciliegie», fondata nel giugno del 2003 , indice ogni anno un concorso nazionale «Ciliegie d'Italia» in occasione della Festa nazionale «Citta' delle ciliegie» organizzata ogni anno in una localita' differente; le ciliegie di Vignola hanno vinto il primo premio nel 2005 a Celleno (VT), nel 2006 a Orvieto (TR) e nel 2009 a Bracigliano (SA), confermando la reputazione di elevata qualita' che la «Ciliegia di Vignola» e' stata in grado di ottenere negli anni.
L'insieme di questi fattori ha determinato che i consumatori identificassero la produzione dell'area con il nome di «Ciliegia di Vignola».
Storicamente vari documenti scritti evidenziano che la coltivazione del ciliegio a Vignola risale, attraverso la presenza di alberi adulti inseriti in consociazione con la vite, gia' a meta' dell'Ottocento. Le due colture nel tempo si alternano, con prevalenza ora dell'una ora dell'altra a seconda della zona, poi emerge decisamente il ciliegio, piu' longevo e adatto alle peculiarita' pedoclimatiche della zona.
Le produzioni agricole dalla fine del secolo progrediscono progressivamente, dal secondo dopoguerra la produzione aumenta notevolmente generando un notevole indotto commerciale e artigianale tale da far diventare la «Ciliegia di Vignola» il biglietto da visita di Vignola in tutti i mercati italiani ed esteri.
«L'indagine sulla coltivazione del ciliegio in Provincia di Modena» realizzata a Vignola, nel febbraio del 1977, dalla Camera di commercio di Modena e che fa riferimento alla produzione e alla commercializzazione della «Ciliegia di Vignola» dimostra che la denominazione «Ciliegia di Vignola» e' sin da allora presente nell'uso del linguaggio comune e commerciale.

 
Art. 7

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06. L'organismo di controllo prescelto e' Agroqualita' S.p.a. P.zza Marconi, 25 - 00144 Roma. Tel. +39 0654228675 fax +39 0654228692 - e-mail: agroqualita@agroqualita.it

 
Art. 8

Etichettatura e confezionamento
Confezionamento
La «Ciliegia di Vignola» I.G.P. viene immessa sul mercato in confezioni sigillate in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo.
Tali confezioni devono essere in legno, cartone, plastica, film polimerico traspirante di peso compreso tra un minimo di gr 250 ad un massimo di kg 6. Il confezionamento verra' effettuato assicurando condizioni adeguate al mantenimento delle proprieta' e dell'integrita' dei frutti.
E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione. Il contenuto di ciascuna confezione dovra' essere omogeneo e comprendere ciliegie della stessa qualita' e varieta'; sono previste le seguenti classi di calibro:
da 20 a 24 mm;
da 24 a 28 mm;
oltre 28 mm.
Il condizionamento, cioe' la preparazione adeguata del prodotto all'imballaggio e alla confezione, nonche' il confezionamento negli imballaggi indicati, devono essere effettuati all'interno della zona di origine; la «Ciliegia di Vignola» e' un frutto particolarmente deperibile e necessita di essere manipolato il meno possibile, cosi' da evitare lesioni della polpa e/o della buccia, che determinerebbero marciumi e altri difetti che la renderebbero non commercializzabile. Una delle caratteristiche di specificita' della «Ciliegia di Vignola» e' quella che il prodotto viene lavorato e confezionato subito dopo la raccolta, direttamente in azienda o presso le cooperative del comprensorio. In questo modo il prodotto arriva al mercato e al consumatore in tempi brevi e senza ulteriori manipolazioni garantendo quindi la freschezza, l'integrita' e la maggior salubrita'.
Confezionamento prodotto destinato alla trasformazione
Il prodotto destinato alla trasformazione potra' essere confezionato anche in casse fino ad un max di kg 20 e bins fino ad un max di kg 300 che riportino, oltre alle indicazioni di cui alle seguenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Ciliegia di Vignola» I.G.P. destinata alla trasformazione.
Conservazione
E' ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle frigorifere, evitando di scendere sotto - 0.5° C e di superare il 90% di U.R.; il tempo massimo per la frigo-conservazione dei frutti e' di quattro settimane.
Norme di etichettatura
Il logo della denominazione «Ciliegia di Vignola I.G.P.» dovra' essere apposto sulle confezioni di vendita.
Sulle confezioni e' consentita l'apposizione della dicitura Emilia-Romagna; e' vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare.
Dovranno inoltre essere indicati:
nome, ragione sociale, indirizzo e/o codice di riconoscimento univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore; nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore.
Il logo della «Ciliegia di Vignola» I.G.P. e' il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

e deve essere accompagnato obbligatoriamente dal simbolo comunitario per la indicazione geografica protetta.
Il logo consiste in una fascia ripiegata suddivisa in due parti da una linea di distacco trasversale obliqua, la prima parte di colore verde, la seconda di colore rosso. Sulla parte destra di colore rosso e' riportata in bianco la parola «VIGNOLA»; sulla parte sinistra di colore verde e' riportato un rettangolo contenente nove ciliegie stilizzate di cui otto bianche dal bordo verde e l'ultima rossa a campo pieno. Le dimensioni standard sono: altezza pari a mm 24 e larghezza pari a mm 235; sulla prima parte, in campo verde separato da uno spazio bianco, il simbolo rappresentato da una cornice di larghezza pari a mm 23 e altezza mm 24 contenente nove ciliegie stilizzate a contorno verde, di cui l'ultima in basso a destra impressa a campo pieno di colore rosso; sulla seconda parte, a campo rosso, la dicitura Vignola, carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 17 in altezza, di colore bianco.
Sotto la striscia verde, sulla parte sinistra, la dicitura Ciliegia di Vignola I.G.P., carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 7 in altezza, di colore verde.
Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo mantenendo la proporzione delle dimensioni standard.
Indici colorimetrici
Pantoni:
rosso: Pantone© 032 red CV;
verde: Pantone© 355 CV.
Quadricromia:
rosso: magenta 100% giallo 100%;
verde: cyan 100% giallo 100%.