Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42
Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;
Considerato che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che e' compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformita' del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravita', portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;
Considerata la necessita' di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano Strategico Nazionale;
Considerato che il 28 aprile 2022 ed il 20 giugno 2022 si e' provveduto a consultare le pertinenti parti sociali, cosi' come stabilito all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;

Emana
il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

Oggetto, definizioni e soggetti attuatori

1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.
3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:
a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorita', ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «parcella agricola»: una unita' di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC;
b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di piu' interventi, tale superficie e' presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi;
c) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti;
d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilita' per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
f) «capo accertato»: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale e' previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in:
1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilita';
2) superficie che da' diritto al pagamento ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita';
3) superficie che da' diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito;
5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, e' presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;
h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o piu' impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o piu' infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
l) «PSP»: il Piano Strategico PAC;
m) «portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che puo' essere limitato all'azienda oppure piu' ampio;
n) «gravita'» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
o) «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilita' di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo
e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 agosto
2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199
del 26 agosto 2022:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1,
lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema
penale»:
«Art. 1 (Principio di legalita'). - Nessuno puo'
essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati».
- Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 dicembre 2021, n.
L 435.
- Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6
dicembre 2021, n. L 435.
- Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della
Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo della politica agricola comune e l'applicazione e
il calcolo delle sanzioni amministrative per la
condizionalita', e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 8 luglio 2022, n. L 183.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo nella politica
agricola comune, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 8 luglio 2022, n. L 183.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della
Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda l'applicazione delle norme
relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei
terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28
luglio 2022, n. L 199.
- Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della
Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
della Commissione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 25 luglio 2022, n. L 138.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Ambito d'applicazione

1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali e' stata accertata in via definitiva la violazione di una o piu' norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.
2. La violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note relative alle premesse.
 
Art. 3

Calcolo delle riduzioni

1. L'ammontare delle riduzioni e' calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si e' verificata l'infrazione.
2. In base alla gravita' dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione e' pari all'1 per cento, 3 per cento o 5 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per piu' di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione e' pari al 10 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.
4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione e' pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.
5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all'articolo 2, comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorita' competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorita', a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento.
6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione piu' alta.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente capo si applicano in caso di violazione dei criteri di ammissibilita', degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, prevedendone le sanzioni, in relazione ai seguenti interventi:
a) sostegno di base al reddito per la sostenibilita';
b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita';
c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
e) misure di sostegno accoppiato al reddito;
f) interventi basati sulle superfici e sugli animali, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
2. Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all'Autorita' di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Riduzione dei pagamenti
per la presentazione tardiva delle domande

1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.
2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento e' considerata irricevibile e al beneficiario non e' concesso alcun aiuto o pagamento.
3. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428 del 1990, comporta una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.
4. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto e' considerata irricevibile e al beneficiario non e' assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
il 1990)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, 12
gennaio 1991, S.O.:
«Art. 4 (Adeguamenti tecnici e provvedimenti
amministrativi di attuazione). - 1. - 2. Omissis.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi
alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri
obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento
tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e
della concorrenza, direttamente conseguenti alle
disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati
dalla Comunita' economica europea in materia di politica
comune agricola e forestale, al fine di assicurarne
l'applicazione nel territorio nazionale».
 
Art. 6

Omesse o inesatte dichiarazioni

1. Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici e' ridotto fino al 3 per cento sulla base dei criteri previsti dai decreti di cui all'articolo 25, in funzione della entita' dell'omissione.
2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilita', qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.
3. Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiari una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto e' calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale e' sottratta:
a) due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa e' superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata;
b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata e' superiore al 20 per cento;
c) se la differenza accertata e' superiore al 50 per cento, il beneficiario e' tenuto, altresi', a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato.
4. Qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata e' considerata uguale alla superficie dichiarata.
5. Al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, non superi il 10 per cento della superficie determinata, l'aiuto e' calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale e' sottratta una sola volta la differenza accertata. Tale beneficiario e' sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente.
6. Qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacita' professionale stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al reddito non e' concesso o e' revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/2220, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente o il loro valore sia stato indebitamente fissato su un valore errato, l'agricoltore interessato restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente assegnato. I diritti all'aiuto indebitamente assegnati o la parte di valore indebitamente assegnati si considerano non assegnati dal momento della loro attribuzione.
8. In caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.
9. L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, e' versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:
a) non si riscontrino piu' di tre capi non accertati;
b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
10. In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto e' cosi' ridotto:
a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione e' effettuata in tale misura;
b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione e' effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' superiore al 30 per cento, non e' concesso alcun aiuto o sostegno;
d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' superiore al 50 per cento, non e' concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario e' tenuto, altresi', a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato.

Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503, regolamento recante «Norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore
e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n.
173», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30
dicembre 1999.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013
e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e
l'applicazione negli anni 2021 e 2022, e il regolamento
(UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021
e 2022, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 28 dicembre 2020, n. L 437.
 
Art. 7

Ambito di applicazione

1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali e' stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Sanzioni per la violazione
delle regole di condizionalita'

1. L'Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalita' rafforzata di cui all'articolo 7 in base alla gravita', alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata. La gravita', la portata, la durata della violazione sono graduate sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25.
2. In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata e' pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni e' calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si e' verificata la violazione. Qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si e' verificata la violazione, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni e' calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui e' accertata la violazione. L'Organismo pagatore puo', sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all'1 per cento del totale dei pagamenti di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni. I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Il beneficiario e' tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore puo' applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'.
5. Per gli obblighi di condizionalita' controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita' rafforzata.
6. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione e' pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie in materia
di condizionalita'

1. Le regole della condizionalita' di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023.
2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalita' rafforzata.

Note all'art. 9:
- Il regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013,
n. L 347.
- Il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20
dicembre 2013, n. L 347.
- Il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.
 
Art. 10
Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione
ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata e' determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravita', all'entita', alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresi', al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.
2. Per gli anni 2023 e 2024, e' sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.
3. Qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verra' applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11
Violazioni dei criteri di ammissibilita' non connessi alla dimensione
delle superfici o al numero di animali finanziati dal Fondo europeo
agricolo per o sviluppo rurale - FEASR

1. Nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilita' non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente.
 
Art. 12

Violazione degli impegni connessi alla superficie
e agli animali finanziati dal FEASR

1. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, relativi alla concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali ovvero degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, si applica, per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno solare dell'accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la parcella di riferimento, la percentuale di unita' di bestiame adulto (UBA) o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di violazione di impegni pluriennali si applica il successivo articolo 14. La percentuale della riduzione e' fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed e' determinata in base alla gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione definite con i criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25. Nel caso di interventi pluriennali, si procede, altresi', al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13
Violazioni contestuali di piu' impegni connessi agli articoli 70, 71,
72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonche' dei pertinenti impegni di
condizionalita'

1. In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o piu' impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonche' di uno o piu' impegni pertinenti di condizionalita' ad essi ricollegabili, al beneficiario e' applicata una riduzione, determinata dall'autorita' di gestione in base alla gravita', entita', durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Ripetizione dell'inadempienza
e inadempienze gravi

1. La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
2. Una violazione si definisce grave quando e' ripetuta ed i parametri di gravita', entita' e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
3. Una violazione si definisce non grave, quando e' ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso e' applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravita', entita', durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall'articolo 25.
 
Art. 15

Violazione degli impegni dello sviluppo rurale
non connessi alla superficie e agli animali

1. Nel caso degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSP ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione e' determinata in base alla gravita', entita', durata e ripetizione, definiti con i criteri posti dai decreti di cui all'articolo 25. La percentuale di riduzione e' fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e puo' giungere sino all'esclusione.
 
Art. 16

Violazione delle regole
in materia di appalti pubblici

1. Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 17

Disposizioni transitorie in materia di misure connesse
alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale

1. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti.
2. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati, si applica, in materia di sanzioni, la disciplina definita dalle Regioni e Provincie autonome, ovvero dalle Autorita' di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, in materia di:
a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalita' individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione;
c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura.

Note all'art. 17:
- Il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio,
relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le
esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello
spazio naturale», e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 luglio
1992, n. L 215.
- Il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, che
istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure
forestali nel settore agricolo, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215.
- Il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti, e' pubblicato nella
G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 1306/2013, si
veda nelle note all'art. 9.
 
Art. 18

Inosservanza dell'Obbligo di informazione

1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori non rispetta l'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per il quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, sono state definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonche' le modalita' per la revoca del riconoscimento.
2. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante «Regolazioni dei
mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2005:
«Art. 4. - 1 - 2. Omissis.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il
controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei
produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti
per il riconoscimento. Il decreto definisce altresi' le
modalita' per la revoca del riconoscimento.
4. - 5. Omissis.».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387 recante
«Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento,
controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di
produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del
regolamento (UE) 1308/2013», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016.
 
Art. 19

Frodi

1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore delle patate e' oggetto di indagine da parte delle autorita' nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, si applica l'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 1308/2013, si
veda nelle note all'art. 9.
- Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della
Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
della Commissione, e' pubblicato nella GUUE 25 maggio 2017,
n. L 138.
 
Art. 20

Sanzione per gli importi non ammissibili

1. Il disposto dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/891, concernente la determinazione degli importi non ammissibili, riguardanti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori del settore dell'ortofrutta, e delle relative sanzioni, si applica anche alle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori del settore delle patate.

Note all'art. 20:
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2017/891, si veda nelle note all'art. 19.
 
Art. 21
Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di
ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita

1. Se, a seguito dei controlli sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita, sono riscontrate violazioni delle norme di commercializzazione o che prevedono i requisiti minimi di cui al titolo II del regolamento (UE) 2011/543, l'organizzazione di produttori interessata e' tenuta al pagamento di una sanzione cosi' calcolata:
a) se tali quantitativi sono inferiori al 10 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione e' pari all'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;
b) se tali quantitativi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione e' pari al doppio dell'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;
c) se tali quantitativi superano il 25 per cento del quantitativo effettivamente ritirato, la sanzione e' pari all'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano fatte salve le sanzioni applicate a norma dell'articolo 20.

Note all'art. 21:
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2011/543 della
Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori
degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli
trasformati, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 giugno 2011,
n. L 157.
 
Art. 22

Sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori
con riguardo alle operazioni di ritiro

1. Se i prodotti non sono stati smaltiti come stabilito dall'autorita' nazionale competente, oppure se l'operazione ha provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative, si applica una sanzione che consiste nella mancata ammissibilita' delle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 20.
 
Art. 23

Sanzioni applicabili ai destinatari
dei prodotti ritirati dal mercato

1. Se nel corso dei controlli sono riscontrate irregolarita' attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/891, in materia di ortofrutticoli e di ortofrutticoli trasformati.

Note all'art. 23:
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2017/891, si veda nelle note all'art. 19.
 
Art. 24

Pagamento degli aiuti recuperati
e delle sanzioni

1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi, e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal presente Capo.
2. Ai fini del calcolo degli interessi, si applica l'articolo 67 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
3. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.

Note all'art. 24:
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2017/891, si veda nelle note all'art. 19.
 
Art. 25

Disposizioni finali

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12, comma 2, 13, 14, 15, comma 2.
2. Le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:
a) le riduzioni previste ai Capi III, VI e VII;
b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.
 
Art. 26

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: Nordio