Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 marzo 2023
Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «Recovery and resilience facility» (di seguito il regolamento RRF);
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;
Visto in particolare l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7, 7-bis, 7-ter e 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale e' istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» (di seguito «Fondo»), con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026;
Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all' art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.»;
Tenuto conto che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 1, comma 501, ha previsto la riduzione per l'importo complessivo di 400 milioni di euro della dotazione del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
Considerato, pertanto, che la dotazione del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, e' pari a complessivi 8.400 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023 con il quale, ad esito delle verifiche condotte dalle amministrazioni statali responsabili degli interventi nonche' delle interlocuzioni con il Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato, si e' provveduto ad approvare l'elenco degli interventi, precedentemente ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali e' stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022 nonche' l'elenco degli interventi per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalita' indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo;
Considerato che, con il predetto decreto, sono state assegnate le risorse del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, come rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, per complessivi euro 5.976.350.648,54;
Visto il comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ai sensi del quale « Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione del presente comma.»
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, con il quale, ai sensi del menzionato art. 10, comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, e' stata disciplinata la procedura di accesso e di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ai soggetti i quali, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non risultano beneficiari delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022;
Tenuto conto delle domande presentate dalle stazioni appaltanti titolari dei CUP mediante l'apposita piattaforma informatica in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, nonche' delle istanze che, a seguito della verifica istruttoria sul contenuto delle domande, le amministrazioni statali hanno provveduto ad inoltrare per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del citato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, all'esito della procedura di riscontro, con decreto del Ragioniere generale dello Stato si provvede alla determinazione della graduatoria degli interventi nonche' all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti delle risorse disponibili e di quelle eventualmente derivanti dalle rinunzie espresse da parte delle stazioni appaltanti alla data del 31 dicembre 2022;
Tenuto conto degli esiti della predetta procedura di riscontro condotta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sui propri sistemi informativi ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022 nonche' delle interlocuzioni intercorse tra il predetto Dipartimento e le Amministrazioni statali istanti;
Considerato che le risorse residue del Fondo, tenuto conto esclusivamente di quelle autorizzate dall'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 e dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, che si rendono disponibili per essere destinate alla procedura prevista dal decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022 ai sensi del citato art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022 sono pari a euro 2.423.649.351,46;
Tenuto conto che le risorse disponibili sul Fondo, come precedentemente individuate, risultano sufficienti a soddisfare il fabbisogno finanziario discendente da tutte le richieste presentate secondo la procedura di cui al predetto decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, pari a complessivi euro 89.608.860,94 e che, pertanto, non si ritiene necessario provvedere alla definizione di una graduatoria degli interventi.

Decreta:

Art. 1

Approvazione dell'allegato e assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 4 del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 193 del 27 dicembre 2022, e' approvato l'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, rispettivamente per euro 61.528.492,94 per gli interventi rientranti nel PNRR e euro 28.080.368,00 per gli interventi rientranti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, i cui dati procedurali e finanziari sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti e riscontrati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sui propri sistemi informativi.
 
Art. 2

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2023

Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta

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Avvertenza:
Il testo del decreto, comprensivo dell'allegato, sara' disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitora ggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo _opere_indifferibili/