Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 23 febbraio 2023 |
Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti; Visto il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione, del 5 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1228 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di camere di commercio, e, in particolare, l'art. 3, comma 4, che ha innovato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni della relativa disciplina siano adottate mediante decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai criteri stabiliti al medesimo comma; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero delle attivita' produttive di avvalersi degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello Statuto ppeciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Regione e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activites Liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, del 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 1 del 2 gennaio 2004, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e, in particolare, l'art. 3, comma 7, ove si prevede che le modalita' e le condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 novembre 2021, n. 242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 34 del 10 febbraio 2022, regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, del 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 296 del 14 dicembre 2021, recante «Adeguamenti normativi sulle modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri»; Visto il decreto del Ministero dei trasporti del 20 giugno 2007, recante «Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni». Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 198 del 27 agosto 2007, concernente le modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 162 del 12 luglio 2008, Supplemento ordinario n. 167, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, di approvazione del «regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare»; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche; Considerata la necessita' di dettare disposizioni nazionali uniformi nella materia, in applicazione dei principi di semplificazione e di sussidiarieta' da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Considerato di dare piena attuazione al principio euro-unitario di libera concorrenza per assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e di favorire un assetto maggiormente concorrenziale nel settore del montaggio e dell'esecuzione degli interventi tecnici sui tachigrafi digitali; Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 20 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di omologazione dei tachigrafi, dei loro componenti e delle carte tachigrafiche, installati sui veicoli, nel settore dei trasporti su strada cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006, nonche' i requisiti che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799, i Centri tecnici devono possedere per l'installazione, l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi intelligenti, di cui all'Allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799, e il controllo periodico, la calibratura e la riparazione dei tachigrafi digitali e analogici, di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 e all'Allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio. 2. Gli Allegati 1 («Requisiti per l'autorizzazione dei Centri tecnici»), 2 («Requisiti minimi dei Centri di formazione, dei formatori e dei programmi di formazione»), 3 («Variazioni aziendali»), 4 («Frontespizio registro cartaceo dei montaggi e delle riparazioni cronotachigrafi CEE»), 5 («Legenda delle voci contenute nel Registro dei montaggi e delle riparazioni»), 6 («Fac-simile pagine interne del registro dei montaggi e delle riparazioni da 1 a 100») e 7 («Disciplinare per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e informativa») costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Allegato 1
Requisiti per l'autorizzazione dei Centri tecnici
Il presente decreto dispone che tutti i soggetti operanti sui tachigrafi di ogni generazione assumano la definizione di «Centro tecnico» e siano conformi ai requisiti generali di cui al presente allegato, al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare nel sistema tachigrafi. A tali requisiti si conformano anche le imprese autorizzate ad operare sui cronotachigrafi CEE, di cui all'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 nei tempi e modi di cui all'art. 26 del presente decreto. 1. Requisito di buona reputazione 1.1. Gli installatori e i Centri tecnici rispondono a requisiti di affidabilita' e buona reputazione per poter essere ammessi ad operare nel sistema dei tachigrafi. 1.2. Il Centro tecnico, all'atto della presentazione di un'istanza, deve produrre apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione, sottoscritte, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto istante e dagli altri soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attestanti l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo. 1.3. Il Centro tecnico, all'atto della presentazione di un'istanza, deve produrre la seguente documentazione, sottoscritta con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: a. dichiarazione con la quale i tecnici nell'organigramma del Centro, attestano i. di non essere sospesi senza riabilitazione all'esercizio dell'attivita' di intervento tecnico sui tachigrafi; ii. di impegnarsi a seguire le procedure di corretta esecuzione degli interventi stabilite nei relativi manuali di qualita'; b. dichiarazione con la quale il legale rappresentante/amministratore dell'impresa, ai fini del mantenimento dei requisiti formativi, si impegna a fornire adeguata formazione ai tecnici inseriti nell'organigramma del Centro. 1.4. La Camera di commercio provvede all'accertamento della veridicita' del contenuto delle dichiarazioni di cui al precedente punto. 1.5. Nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, la comunicazione antimafia non e' oggetto di trasmissione a Unioncamere. 2. Requisiti tecnici generali 2.1 Il Centro tecnico facente parte di un'organizzazione con funzioni diverse dall'intervento tecnico su tachigrafi e' identificato all'interno di tale organizzazione. 2.2 Il Centro tecnico e' in grado di effettuare, con i propri mezzi, tutti gli interventi tecnici a cui si riferisce il presente decreto e per i quali e' autorizzato. 2.3 Il Centro tecnico e' ubicato in luoghi di facile accesso e nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito nella zona. 2.4 Il Centro tecnico dispone di uno spazio definito e adeguato all'esecuzione degli interventi tecnici. All'interno di questo spazio, e' presente una zona delimitata con accesso riservato al personale del Centro. La zona ad accesso riservato dispone di: a) Un armadio di sicurezza o una cassaforte o un locale con serratura di sicurezza dove custodire: - le apparecchiature di taratura, i sigilli, il materiale per la sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di montaggio quando non utilizzati; - l'archivio di tutti i documenti concernenti l'attivita', il personale e le apparecchiature, nonche' gli stampati da utilizzarsi dopo gli interventi tecnici; - tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza degli stessi concernenti il trasferimento di dati nel caso dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto. b) Una procedura documentata per la regolamentazione dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo delle serrature degli armadi, delle casseforti e dei locali. Lo spazio dedicato alle operazioni di prova e' ad uso esclusivo del Centro tecnico durante l'esecuzione delle stesse ed e' realizzato in modo tale da garantire la riservatezza e lo svolgimento al riparo dalle intemperie. 2.5 Il Centro tecnico dispone di sistemi telematici per la trasmissione di informazioni relative agli interventi tecnici effettuati. 2.6 Il Centro tecnico espone le seguenti informazioni per la consultazione da parte degli utenti: a) Copia del documento d'autorizzazione in corso di validita'; b) Nome del o dei responsabili tecnici e dei tecnici abilitati per gli interventi; c) Copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo; d) Orari di lavoro; e) Tariffe applicate; f) Eventuali restrizioni di peso o di qualsiasi altro genere per i veicoli che possono essere sottoposti ad intervento tecnico. 2.7 Il Centro tecnico, nelle persone del titolare, dei legali rappresentanti e di eventuali soggetti delegati, risponde dell'imparzialita' per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che sono resi a tutti coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni. 2.8 Il Centro tecnico, nelle persone del titolare, dei legali rappresentanti e di eventuali soggetti delegati, nonche' del personale tecnico garantisce la riservatezza per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi. 2.9 Il Centro tecnico dispone di almeno due persone stabilmente dedicate alla specifica attivita', un responsabile tecnico e un tecnico, che risultino nell'organigramma del Centro, anche attraverso forme flessibili di lavoro previste dall'ordinamento italiano, purche' mantenga nel tempo i requisiti di indipendenza e disponga della necessaria documentazione di attestazione di formazione di cui all'art. 12 del decreto. Tali soggetti possono disporre di un'unica carta tachigrafica officina. 2.10 Il Centro tecnico stabilisce nei suoi manuali della qualita' le procedure per valutare periodicamente la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevedendo cosi' interventi correttivi fino alla sospensione dallo svolgimento dell'attivita' di coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto. 2.11 I requisiti di conoscenza tecnica da parte del personale tecnico comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le specifiche tecniche aggiornate dell'apparecchio di controllo, il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di intervento tecnico, la loro parametrizzazione e la loro sigillatura. 2.12 I soggetti che erogano la formazione comunicano al Ministero i nominativi delle persone in possesso dei requisiti di conoscenza tecnica di cui all'art. 12 del presente decreto, declinati in dettaglio al successivo allegato 2 e tengono un registro con detti nominativi e la ragione sociale del Centro tecnico presso il quale operano. 3. Requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature 3.1 I Centri tecnici dispongono di mezzi e di apparecchiature di intervento tecnico idonei e adeguati a compiere tutte le attivita' per cui sono autorizzati. Il Centro tecnico gestisce un elenco dei mezzi e delle apparecchiature di intervento tecnico utilizzati e lo tiene costantemente aggiornato con i dati riferiti ai controlli sugli stessi effettuati. 3.2 I Centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi analogici dispongono delle seguenti dotazioni, fatta salva la possibilita' di prevedere dotazioni diverse in relazione all'attivita' effettivamente svolta: - Banco prova tachigrafi; - Tester elettronico digitale atto a determinare il coefficiente W e a rilevare la costante K; - Strumento di riferimento per il controllo interno del tester (es. multimetro); - Lettore analogico a dischi diagrammali o strumentazione equivalente; - Dispositivo per il gonfiaggio dei pneumatici e manometro; - Un manometro di riferimento; - Misura lineare per la determinazione della lunghezza della circonferenza delle ruote; - Fogli di registrazione (dischi) con riferimento ai modelli di tachigrafi analogici esistenti; - Pista da 20 metri o, in alternativa, banco a rulli o diverso strumento che permetta di realizzare, in condizioni di equivalente precisione, la prova di movimento del veicolo ad una velocita' di 50 ± 5km/h; - Un registro degli interventi tecnici eseguiti, ai sensi degli Allegati 4, 5 e 6 del presente decreto. 3.3 I Centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi digitali di ogni generazione dispongono di mezzi e apparecchiature di intervento tecnico che comprendono almeno: - Una pista di almeno 1.000 metri oppure in mancanza di essa un banco di prova o strumento che permetta di realizzare, in condizioni di equivalente precisione, la prova di movimento del veicolo ad una velocita' di 50 ± 5km/h; - Un'apparecchiatura per il controllo dei parametri e la calibratura dei tachigrafi digitali (tester); - Un'apparecchiatura per il controllo ed eventualmente la sincronizzazione dell'orologio dei tachigrafi digitali; - Un'apparecchiatura compatibile per lo scarico dei dati e un supporto per archiviarli; - Strumento di riferimento per il controllo interno del tester (es. multimetro); - Un manometro per la misurazione della pressione degli pneumatici; - Un manometro di riferimento; - Dispositivi per la realizzazione di una nuova targhetta di montaggio con il dettaglio di piu' elementi. Nel caso in cui le apparecchiature di intervento tecnico non siano state approvate per svolgere la funzione di determinazione della circonferenza degli pneumatici «L», il Centro dispone di: - una zona in piano che permetta di determinare la circonferenza degli pneumatici su almeno 1 giro della ruota e secondo quanto disposto dalle procedure del Centro tecnico; - una misura materializzata della lunghezza per la rilevazione dello sviluppo a terra pneumatici. 3.4 I Centri tecnici che operano sui tachigrafi di ultima generazione sono dotati di strumentazione tecnica idonea a operare con il tachigrafo intelligente e possiedono dispositivi per eseguire le seguenti attivita': - verifica del sistema GNSS (localizzazione satellitare connessa al tachigrafo); - verifica del sistema DSRC (diagnosi precoce remota dedicato ai controlli su strada); - tracciamento del numero di sigillo utilizzato durante il controllo periodico. 3.5 Le apparecchiature utilizzate per gli interventi tecnici sono identificate anche in apposito elenco e provviste della documentazione di cui alla Tabella 1. 3.6 I Centri tecnici garantiscono che le apparecchiature di intervento tecnico siano utilizzate, conservate e custodite in modo tale da garantirne l'idoneita' permanente per l'uso a cui sono destinate. 3.7 Le apparecchiature di intervento tecnico sono protette da possibili manipolazioni. 3.8 La strumentazione rispetta il seguente schema di requisiti e controlli riportato nella tabella 1:
Parte di provvedimento in formato grafico
3.9 Unioncamere definisce nelle linee guida di cui all'art. 19 comma 5 le indicazioni operative riguardanti le modalita' di esecuzione e di attestazione delle verificazioni periodiche eseguite dalle Camere di commercio sugli strumenti dei Centri tecnici. 3.10 Il Centro tecnico dispone di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature di intervento tecnico difettose o fuori dell'errore massimo ammesso. Queste ultime sono messe fuori servizio separandole dalle altre e contrassegnandole con etichette o marchi visibili. Dette apparecchiature prima di essere messe di nuovo in servizio sono sottoposte a controllo conformemente alle disposizioni di cui al punto 3.8. 3.11 Qualora si rilevi l'impiego di apparecchiature di intervento tecnico difettose, il Centro tecnico valuta tempestivamente gli effetti sugli interventi realizzati in precedenza con queste apparecchiature e si attiva per il ripristino della conformita', informandone il cliente e, se del caso, la Camera di commercio. 3.12 Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il processo di intervento tecnico e' garantita la compatibilita' dei programmi con i tachigrafi per i quali si e' ottenuta l'autorizzazione. 3.13 Il Centro tecnico cura l'integrita' dell'etichetta apposta sulle apparecchiature di intervento tecnico dal laboratorio di taratura e indica in modo chiaro, tramite etichette, la data in cui e' stato effettuato il controllo interno e quella del controllo successivo previsto. 3.14 Il Centro tecnico tiene i registri dei controlli interni, delle verifiche periodiche e delle tarature eseguite. 4. Codice del Centro tecnico (art. 13, comma 1) 4.1 Il codice e' composto come segue:
I3 YYY ZZZZ
dove «YYY» rappresenta un numero di codifica delle province, in base all'ubicazione del Centro tecnico secondo il seguente elenco e «ZZZZ» rappresenta il numero d'ordine corrispondente nel registro.
Parte di provvedimento in formato grafico
4.2 Nel caso dei Centri tecnici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 del presente decreto, qualora limitino la propria attivita' alla prima installazione e all'attivazione dei tachigrafi, al codice di cui al punto 4.1 dopo «I3» e prima di «YYY ZZZZ», viene aggiunta una sigla alfabetica composta da due lettere. 5. Registro degli interventi tecnici (art. 15, comma 1) 5.1 Il registro riporta i seguenti dati: a) Ragione sociale o denominazione del Centro tecnico e indirizzo della sede operativa; b) Codice assegnato. 5.2 Per ciascun intervento tecnico effettuato, si registrano i seguenti dati, se pertinenti: a) Il numero di ordine; b) La data; c) Il tipo di intervento tecnico; d) Intervento di * Calibratura, * Controllo periodico, * Riparazione; e) Trasferimento dati / certificazione di intrasferibilita' dati; f) La marca del tachigrafo; g) Il contrassegno di omologazione del tachigrafo; h) Il numero di fabbricazione del tachigrafo; i) La lettura dell'odometro; l) Il numero di immatricolazione del veicolo; m) La categoria del veicolo; n) La marca del veicolo; o) La circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote, espressa con «l =...mm»; p) Le dimensioni degli pneumatici montati; q) Il coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con «w =... imp/km»; r) La costante del tachigrafo digitale, espressa con «k = .... imp/km»; s) Il valore della velocita' massima impostata sul tachigrafo, espresso con «v =... km/h». Sul registro e' indicato il nome del tecnico che ha effettuato l'intervento tecnico. 6. Targhetta di montaggio 6.1 La targhetta di montaggio ha le seguenti caratteristiche: a) dimensioni minime: 50mm x 80 mm; b) materiale: metallo, plastica o carta plastificata. 6.2 Oltre ai dati richiesti dall'Allegato IB del regolamento (CEE) N. 3821/85 e IC al regolamento di esecuzione 2016/799, sulla targhetta e' riportato il codice del Centro tecnico. 6.3 Nella targhetta di montaggio sono riportate almeno le indicazioni seguenti, compatibilmente alla generazione del tachigrafo: a) nome, indirizzo o denominazione commerciale del Centro tecnico autorizzato; b) coefficiente caratteristico del veicolo, in forma di «w = ... imp/km»; c) costante dell'apparecchio di controllo, in forma di «k = ... imp/km»; d) circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote, in forma di «l = ... mm»; e) dimensioni degli pneumatici; f) data in cui sono stati misurati il coefficiente caratteristico del veicolo e la circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote; g) numero di identificazione del veicolo; h) presenza (o meno) di un dispositivo GNSS esterno; i) numero di serie del dispositivo GNSS esterno; l) numero di serie del dispositivo di comunicazione remota; m) numero di serie di tutti i sigilli apposti; n) parte del veicolo su cui e' montato l'adattatore, se presente; o) parte del veicolo su cui e' montato il sensore di movimento, se non e' collegato alla scatola del cambio o se non viene utilizzato un adattatore; p) descrizione del colore del cavo che collega l'adattatore e la parte del veicolo che fornisce gli impulsi in entrata; q) numero di serie del sensore di movimento incorporato dell'adattatore. 7. Sigilli 7.1 I sigilli di protezione da applicare sulle apparecchiature di intervento tecnico e sul tachigrafo si distruggono al distacco o all'apertura. 7.2 I sigilli summenzionati apposti sul tachigrafo possono essere tolti: - in caso d'emergenza; - per installare, regolare o riparare un limitatore di velocita' o qualsiasi altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare in modo affidabile e corretto e sia risigillato da un Centro tecnico autorizzato immediatamente dopo l'installazione del limitatore di velocita' o di un altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale, oppure entro sette giorni negli altri casi; - per la loro sostituzione preventiva in caso di controlli periodici sui tachigrafi intelligenti indicati nell'Allegato IC la cui apposizione e' responsabilita' delle officine. L'eventuale rimozione dei sigilli e' oggetto di una giustificazione scritta, tenuta a disposizione dell'autorita' competente, e la loro sostituzione avviene previo controllo del tachigrafo da parte di un'officina autorizzata. 7.3 Relativamente ai sigilli sui tachigrafi, sono sigillate le seguenti parti: a) qualsiasi connessione che, se scollegata, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili (cio' puo', ad esempio, valere per il sensore di movimento montato sul cambio, per l'adattatore per i veicoli delle categorie M1/N1, per il dispositivo GNSS esterno o per l'unita' elettronica di bordo); b) la targhetta di montaggio, a meno che non sia affissa in modo da non poter essere rimossa senza distruggere le iscrizioni poste sulla stessa. 7.4 I sigilli da apporre sui tachigrafi intelligenti hanno un numero di identificazione assegnato dal fabbricante con le seguenti caratteristiche: a) il numero e' unico e diverso da qualsiasi altro numero di sigillo assegnato da altri fabbricanti di sigilli; b) il numero d'identificazione unico del sigillo e' cosi' composto: MM NNNNNNNN, con iscrizione indelebile, dove MM e' l'identificazione unica del fabbricante (registrazione nella banca dati gestita dalla Commissione europea) e NNNNNNNN il valore alfanumerico del sigillo, unico nel settore del fabbricante; c) i sigilli hanno uno spazio libero in cui i Centri tecnici autorizzati aggiungono un marchio speciale rappresentato dal codice identificativo assegnato dal Ministero, in conformita' all'art. 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 e tale marchio non copre il numero di identificazione del sigillo; d) i fabbricanti di sigilli sono registrati in una banca dati dedicata e rendono pubblici i loro numeri di identificazione dei sigilli attraverso una procedura che sara' stabilita dalla Commissione europea; e) i Centri tecnici autorizzati ad operare sui tachigrafi intelligenti, nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014, usano esclusivamente sigilli dei fabbricanti elencati nella banca dati di cui al punto 7.4 d) del presente Allegato; f) i fabbricanti di sigilli e i loro distributori conservano i documenti attestanti la completa tracciabilita' dei sigilli venduti, da utilizzare nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014 e li presentano alle autorita' nazionali competenti, ove richiesto; g) i numeri di identificazione unici dei sigilli sono visibili sulla targhetta di montaggio. 8. Modello di rapporto tecnico 8.1 Il rapporto tecnico e' predisposto secondo il seguente schema: a) Data del rapporto; b) Ragione sociale del Centro tecnico; c) Codice assegnato; d) Indirizzo completo; e) Tecnico che ha effettuato l'intervento (nome e cognome); f) Tipo di intervento effettuato: ( ) Installazione di un tachigrafo, ( ) Attivazione di un tachigrafo, ( ) Calibratura di un tachigrafo, ( ) Controllo periodico di un tachigrafo, ( ) Riparazione di un tachigrafo, ( ) Trasferimento di dati di un tachigrafo; g) Identificazione ed altri dati del veicolo; h) Numero di immatricolazione; l) Marca; m) Proprietario; n) Lettura dell'odometro; o) Dimensione degli pneumatici montati; p) Valore di regolazione del limitatore di velocita, espresso con «v = .... km/h». 8.2 Identificazione del tachigrafo: a) Marca; b) Modello; c) Contrassegno di omologazione; d) Numero di serie. 8.3 Dati dei sigilli: a) numero di identificazione assegnato dal fabbricante; b) numero d'identificazione unico. 8.4 Misurazioni effettuate: a) Circonferenza effettiva degli pneumatici delle ruote, espressa con «1 = ... mm»; b) Coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con «w = .... imp/km»; c) Costante del tachigrafo digitale, espressa con «k = .... imp/km». 8.5 In caso di controllo periodico del tachigrafo indicare il risultato: ( ) Positivo; ( ) Negativo. 8.6 In ogni rapporto tecnico i Centri indicano gli eventuali casi di rimozione dei sigilli o di rilevazione di dispositivi di manipolazione. 8.7 Il rapporto tecnico e' completato con le eventuali osservazioni, la firma del tecnico, il timbro del Centro e la firma dell'utente. 8.8 Il rapporto tecnico e' redatto in duplice originale, di cui un esemplare e' consegnato al cliente e l'altro e' conservato dal Centro tecnico per almeno due anni dalla sua esecuzione e messo a disposizione delle autorita' competenti ove richiesto. 9. Modello di rapporto sul trasferimento dati Il rapporto sul trasferimento dei dati contiene i seguenti elementi. 9.1 Dati del Centro tecnico: - ragione sociale del Centro, indirizzo, codice assegnato; - informazioni riportate sulla carta dell'officina; - nome del tecnico che ha effettuato l'intervento. 9.2 Dati del veicolo: - numero di immatricolazione, numero di telaio, fabbricante, modello; - nome o ragione sociale e indirizzo dell'impresa di trasporto, informazioni riportate sulla carta tachigrafica dell'impresa di trasporto. 9.3 Dati dell'unita' elettronica di bordo: - marca, modello, numero di serie, anno di fabbricazione; - posizione dell'unita' nella cabina; - numero di omologazione. 9.4 Dati dei sigilli: - numero di identificazione assegnato dal fabbricante; - numero d'identificazione unico; - numero assegnato dal Centro tecnico. 9.5 Dettagli del trasferimento Indicare se: E' stato possibile visualizzare i dati SI/NO E' stato possibile stampare i dati SI/NO E' stato possibile trasferire i dati SI/NO E' stato possibile scaricare i dati SI/NO I dati sono stati inviati all'impresa SI/NO Data di trasferimento dei dati dell'unita elettronica di bordo. Indicare: Valore hash/ firma digitale dei dati trasferiti o anomalia di registrazione; Valore hash/ firma digitale dei dati forniti. 9.6 Il rapporto contiene le seguenti dichiarazioni: «Il presente documento attesta che e' stato possibile / non e' stato possibile trasferire i dati nell'unita elettronica di bordo sopra identificata a seguito della richiesta scritta della ditta di trasporti. Il presente documento attesta, inoltre, che non e' stato possibile spedire i dati alla ditta di trasporti e viene rilasciato come certificato di intrasferibilita', in conformita' quanto previsto dagli allegati tecnici relativi diverse generazioni di tachigrafo.» ovvero «I dati sopra identificati sono stati inviati alla ditta di trasporti, in conformita' di quanto stabilito dagli allegati tecnici relativi alle diverse generazioni di tachigrafo. Il presente documento e' stato rilasciato in conformita' delle procedure stabilite dall'autorita' competente della Repubblica italiana.» 9.7 Il rapporto e' completato con la firma del tecnico che ha effettuato l'intervento e' conservato per i due anni successivi alla sua esecuzione. 10. Controlli periodici 10.1 I tachigrafi montati sugli autoveicoli sono sottoposti a controlli almeno ogni due anni. Tali controlli possono essere effettuati anche in occasione delle ispezioni tecniche complessive dei veicoli. 10.2 Per i tachigrafi analogici sono verificati i seguenti elementi: - il corretto funzionamento dell'apparecchio; - la presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio; - la presenza della targhetta di montaggio; - l'integrita' dei sigilli dell'apparecchio e degli altri elementi di montaggio; - la circonferenza effettiva degli pneumatici. 10.3 I controlli periodici degli apparecchi hanno luogo anche dopo ogni riparazione degli stessi, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici, dopo un periodo di ora UTC errata di oltre venti minuti, dopo la modifica del VRN (numero di immatricolazione del veicolo). 10.4 Per i tachigrafi digitali e per i tachigrafi intelligenti il controllo riguarda: a) lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio di controllo, compresa la funzione di memorizzazione di dati nelle carte tachigrafiche e la comunicazione con i lettori di comunicazione remota; b) la conformita' alle disposizioni dei punti 3.2.1 e 3.2.2 dell'Allegato IC (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii.) relative alle tolleranze massime in sede di installazione; c) la conformita' alle disposizioni dei punti 3.2.3 e 3.3 dell'Allegato IC (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e successive modificazioni ed integrazioni; d) la presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio di controllo; e) che siano apposte la targhetta di montaggio, quali definite nei requisiti degli Allegati rispettivi IB (al regolamento 3821/85) e IC (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii); f) le dimensioni degli pneumatici e la circonferenza effettiva degli stessi; g) che l'apparecchio non sia collegato ad alcun dispositivo di manipolazione; h) che i sigilli siano correttamente collocati, integri e leggibili e che i loro numeri di identificazione siano validi (fabbricante dei sigilli presente nella banca dati della CE) e corrispondano alle iscrizioni sulla targhetta di montaggio. 10.5 Se, dopo l'ultima verifica effettuata, si riscontra il verificarsi una delle anomalie elencate al punto 3.9 (Rilevamento di anomalie e/o guasti) dell'Allegato IC (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii.) e se i fabbricanti del tachigrafo e/o le autorita' nazionali ritengono che essa possa comportare rischi per la sicurezza dell'apparecchio, il Centro tecnico: a) confronta i dati di identificazione del sensore di movimento collegato alla scatola del cambio con quelli del sensore di movimento registrati nell'unita' elettronica di bordo ad esso accoppiata; b) verifica se le informazioni riportate sulla targhetta di montaggio corrispondono a quelle contenute nell'unita' elettronica di bordo; c) verifica se il numero di serie e il numero di omologazione del sensore di movimento, se stampati sul corpo del sensore stesso, corrispondono alle informazioni memorizzate nella memoria di dati dell'apparecchio di controllo; d) confronta gli eventuali dati di identificazione apposti sulla targhetta segnaletica del dispositivo GNSS esterno con quelli memorizzati nella memoria di dati dell'unita' elettronica di bordo; e) redige apposita relazione di controllo nella quale annota le risultanze dei controlli eseguiti e riporta le eventuali effrazioni di sigilli o il rinvenimento di dispositivi di manipolazione; f) conserva i rapporti di controllo redatti per almeno due anni e li pone a disposizione delle competenti Autorita' a richiesta di quest'ultime. 10.6 I controlli di cui al punto precedente comportano una calibratura e una sostituzione preventiva dei sigilli, la cui applicazione e' sotto la responsabilita' dei Centri tecnici. |
| Allegato 2
Requisiti minimi dei Centri di formazione, dei formatori e dei programmi di formazione (Art. 12 - Formazione del personale dei Centri tecnici)
Disposizioni generali 1. La formazione del personale dei Centri tecnici di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto si articola in un corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata complessiva di almeno venti ore, in almeno tre giornate, per l'attivita' sui tachigrafi digitali di ogni generazione (prima autorizzazione) e di ulteriori quattro ore per l'attivita' su ogni diversa tipologia di tachigrafi (estensioni di attivita' a diverse generazioni di tachigrafi). 2. Per il personale tecnico dei Centri gia' operanti sui soli tachigrafi analogici e' necessario presentare, entro i termini di cui all'art. 26 del presente decreto, l'attestazione di avvenuta frequenza di un corso di formazione di almeno otto ore sulla normativa vigente e sulle caratteristiche tecniche degli strumenti, nonche' su una prova pratica relativa alle operazioni sul tachigrafo analogico. 3. Per il personale tecnico dei Centri gia' operanti sui tachigrafi digitali e, eventualmente, analogici, e' necessario presentare, entro i termini di cui all'art. 26 del presente decreto, l'attestazione di avvenuta frequenza di un corso teorico di formazione di almeno quattro ore (anche a distanza) sulla normativa vigente e sulle caratteristiche tecniche degli strumenti, nonche' un modulo di quattro ore di adeguamento al crono CEE (ove richiesto) con una prova pratica relativa alle operazioni sul tachigrafo analogico. 4. Estensioni delle autorizzazioni - Qualora si intenda ampliare l'attivita' a successive generazioni di tachigrafi e' necessario frequentare un corso di formazione ulteriore come indicato al comma 1 del presente allegato. 5. In caso di aggiornamento della normativa comunitaria o nazionale successivo all'entrata in vigore del presente decreto e relativo all'attivita' per cui e' autorizzato, il Centro tecnico provvede a far eseguire al proprio personale tecnico un corso di formazione di almeno otto ore sulle materie oggetto di innovazione. 6. La periodicita' dell'aggiornamento del personale dei Centri tecnici e' fissata, in ogni caso, ogni trentasei mesi dalla data del rilascio dell'ultimo attestato ottenuto. 7. La documentazione che attesta i requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico, rilasciata ai sensi della normativa previgente, mantiene la propria validita', ai fini della presentazione delle nuove domande di autorizzazione, per i trentasei mesi successivi al suo rilascio. 1. Centri di formazione 1.1 I soggetti che erogano la formazione dei responsabili tecnici e dei tecnici di cui all'art. 12 del presente decreto sono in possesso dell'attrezzatura didattica prevista al successivo punto 3. 1.2 L'insegnamento presso i soggetti formatori e' reso da tecnici formatori che rispondono ai requisiti previsti al successivo punto 5. 2. Sede di formazione 2.1 Ogni Centro di formazione dispone di una o piu' sedi di formazione idonee allo svolgimento del Corso teorico-pratico, ciascuna dotata dell'attrezzatura didattica prevista al punto 3. 3. Attrezzatura didattica 3.1 La sede di formazione e' dotata di un'aula attrezzata con sistema di video proiezione e, per ogni coppia di partecipanti, di: a) un personal computer e/o un tablet con software che possa eseguire l'attivita' di scarico dei dati, stampa dei rapporti di intervento tecnico; b) idoneo dispositivo per lo scarico dei dati; c) strumentazione di diagnostica per le fasi di calibrazione del tachigrafo; d) un tachigrafo digitale di ogni generazione con apposita strumentazione che ne possa simulare la velocita' variabile; e) strumentazione idonea a realizzare i test pratici dei sistemi DSRC e GNSS ed eventuali nuovi moduli che dovessero essere oggetto di nuove versioni di tachigrafi. 3.2 Il Centro di formazione puo' avvalersi di un Centro tecnico autorizzato per il tachigrafo digitale di ultima generazione e attrezzato con sistemi di misura conformi alla tab.1 del presente allegato, al fine di effettuare esercitazioni pratiche di misura, rilevazione degli errori e calibrazione di tachigrafi digitali di ogni generazione. 3.3 Il programma del corso (di base o di aggiornamento), i nominativi dei docenti e il calendario con le sedi dei corsi sono inviati preliminarmente alle Camere di commercio nel cui territorio i corsi hanno luogo. La Camera potra' effettuare visite nelle giornate in cui sono previsti i corsi, segnalando all'ente di certificazione e al Ministero delle imprese e del made in Italy eventuali violazioni alle diposizioni del decreto. 4. Corso teorico / pratico 4.1 La formazione si articola nei seguenti moduli formativi: 1° modulo (per tutte le prime autorizzazioni): durata ore quattro Normativa vigente Responsabilita' e obblighi legali Panoramica tipologia tachigrafi Requisiti degli ambienti e idoneita' degli strumenti di controllo Procedure e modulistica relative alle autorizzazioni e ai rinnovi Gli adempimenti e gli obblighi del Centro tecnico 2° Modulo «Il tachigrafo digitale + intelligente»: durata ore sedici Il tachigrafo digitale Carte tachigrafiche Pittogrammi Sigilli di sicurezza Stampe, scarico e gestione dati Installazione Pre-programmazione Attivazione Prima taratura Controllo periodico Esercizi pratici su diagnostica omologata Altri interventi tecnici Gestione della strumentazione necessaria per gli interventi Esame conoscenze teoriche-pratiche Le novita' tecniche del tachigrafo intelligente Funzionalita' dei moduli GNSS e DSRC Il sensore di movimento Interventi tecnici sul tachigrafo intelligente La diagnostica - prove pratiche - test DSRC e GNSS La sigillatura dell'impianto - gestione dei sigilli Emissione rapporto tecnico di intervento 3° Modulo «Il tachigrafo intelligente»: estensione durata ore quattro Le novita' tecniche del tachigrafo intelligente Funzionalita' dei moduli GNSS e DSRC Il sensore di movimento Interventi tecnici sul tachigrafo intelligente La diagnostica - prove pratiche - test DSRC e GNSS La sigillatura dell'impianto - gestione dei sigilli Emissione rapporto tecnico di intervento Esame conoscenze teoriche e pratiche 4° Modulo «Il cronotachigrafo CEE»: estensione durata ore quattro Il tachigrafo analogico e relativi modelli Gestione della strumentazione necessaria per gli interventi Sigilli di sicurezza Esame dei fogli di registrazione Intervento tecnico Riparazione Esame conoscenze teoriche-pratiche 4.2 La formazione minima necessaria per svolgere attivita' sui tachigrafi e' articolata come segue: - per attivita' sui tachigrafi digitali di ogni generazione: venti ore (1° modulo + 2° modulo) + modulo formativo di almeno quattro ore per ogni generazione successiva all'intelligente; - per attivita' sui soli crono CEE: otto ore (1° modulo + 4° modulo). 4.3 Limitatamente alla parte teorica, i corsi possono essere erogati anche a distanza, purche' in modalita' sincrona. 4.4 Il Centro di formazione tiene il registro delle presenze del corso. Per l'ottenimento dell'attestato delle conoscenze e' richiesta una frequenza obbligatoria minima pari al 90% delle ore programmate. 4.5 I corsi di formazione e aggiornamento sono svolti da docenti in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5 del presente Allegato. 4.6 La verifica delle conoscenze e' effettuata dal Tecnico formatore a completamento di ciascun modulo del corso teorico-pratico mediante l'esecuzione di un test teorico con almeno venti domande a risposta multipla, formulate casualmente in modo da garantire la diversita' delle stesse tra i vari partecipanti, nonche' tramite l'esecuzione di esercizi pratici, tra cui almeno una procedura di calibrazione. Il corso s'intende superato laddove il partecipante abbia risposto correttamente ad almeno sedici domande e abbia eseguito correttamente gli esercizi pratici richiesti. All'esito del superamento positivo del corso, il Tecnico formatore rilascia al partecipante un'attestazione, sottoscritta dal Tecnico formatore stesso e dal legale rappresentante del Centro di formazione, da cui risultino le generalita' del partecipante, la dichiarazione di avvenuto superamento del corso, il luogo e la data. 5. Formazione dei tecnici formatori 5.1 I tecnici formatori posseggono i seguenti requisiti. 5.1.1 Per i temi di inquadramento normativo o di natura tecnico amministrativa: a) personale specializzato di fabbricanti di tachigrafi o di fabbricanti di strumenti per operare sui tachigrafi; b) soggetti gia' abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai Regolamenti 561/2006 e 165/2014 nei corsi per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) che abbiano acquisito competenze inerenti il ruolo e le attivita' dei Centri tecnici; c) soggetti in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado, purche' negli ultimi tre anni abbiano svolto docenze in almeno 9 corsi di formazione destinati al rilascio degli attestati di formazione ai sensi del presente decreto; d) ispettori e assistenti metrici delle Camere di Commercio e funzionari ministeriali che abbiano svolto attivita' amministrativa e di controllo sui Centri tecnici negli ultimi tre anni; e) soggetti accreditati dal Ministero competente ai sensi del decreto direttoriale n. 215 del 12 dicembre 2016 che abbiano acquisito competenze inerenti il ruolo e le attivita' dei Centri tecnici. 5.1.2 Per le materie di natura tecnica afferenti alle operazioni da eseguire sui tachigrafi: a) personale specializzato di fabbricanti di tachigrafi o di fabbricanti di strumenti per operare sui tachigrafi; b) i soggetti di cui al punto 5.1.1 lettere b), c), d), e), purche' abbiano conseguito un corso di specializzazione con rilascio di attestato. Tale corso e' tenuto da fabbricanti di tachigrafi ed e' cosi' articolato: b.1) durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore, di cui una parte teorica sulle attivita' dei Centri tecnici e una parte operativa da tenersi presso locali debitamente attrezzati o presso un Centro tecnico. b.2) accertamento delle conoscenze per i Tecnici formatori che prevede, per la parte teorica, l'esecuzione di un test a risposta multipla composto da almeno trenta domande, e, per la parte tecnica, l'esecuzione di esercizi pratici, tra cui almeno una procedura di intervento tecnico e una simulazione di insegnamento; Il corso s'intende superato se il Tecnico formatore ha risposto esattamente ad almeno ventuno delle domande ed eseguito gli esercizi pratici richiesti con esito positivo. b.3) I Tecnici formatori, di cui al presente punto, seguono almeno ogni trentasei mesi dalla data del rilascio dell'ultimo attestato di specializzazione ottenuto, o comunque a seguito di intervenute modifiche tecnico-giuridiche nel sistema tachigrafo, un corso di aggiornamento della durata minima di 8 ore. Tale corso di aggiornamento e' svolto con le medesime modalita' e si intende superato con gli stessi criteri di cui al punto b.2). 5.2 I soggetti che erogano la formazione di cui al punto 5.1.2, lettera b) precedente inviano ogni tre mesi al Ministero e all'Unioncamere le generalita' dei Tecnici formatori abilitati, unitamente alla data dell'abilitazione o dell'avvenuto rinnovo, specificando i moduli frequentati e l'abilitazione/aggiornamento ottenuto. |
| Allegato 3
Variazioni aziendali (Art. 11)
1. Il Ministero, in qualita' di Autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, su istanza presentata dal Centro tecnico interessato per il tramite della Camera di commercio competente per territorio, ricorrendone i presupposti di cui al presente decreto, apporta modifiche al provvedimento autorizzativo precedentemente emesso. 2. Nel caso avvengano variazioni della sola sede legale, non coincidente con la sede operativa, o della toponomastica dei luoghi interessati o si e' in presenza del recesso di uno piu' soci, senza variazioni di ragione o denominazione sociale, il Ministero, acquisendo la documentazione da parte della Camera di commercio competente, prende atto della variazione, non essendo mutati elementi essenziali che hanno determinato la concessione dell'autorizzazione. 3. Qualora nel Centro tecnico autorizzato intervengano variazioni di elementi essenziali che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, quali il mutamento della titolarita' dell'impresa, della natura giuridica, della sede operativa, la cessione o l'affitto di ramo d'azienda inerente l'attivita' del Centro tecnico, la donazione o l'acquisizione per eredita', il Centro tecnico presenta telematicamente specifica istanza di variazione al Ministero, per il tramite della Camera di commercio competente, contenente la relativa documentazione che, a seconda dei casi, consistera' in: a) Copia dell'atto notarile di cessione o affitto (da cui si desuma, fra l'altro, la continuita' aziendale); b) Copia dell'atto di successione o donazione; c) Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato I del presente decreto; d) Altre dichiarazioni necessarie in relazione alla natura della variazione. 4. Nei casi di cui al precedente punto 3, il Centro tecnico autorizzato sospende la propria attivita' sino al pronunciamento espresso del Ministero. |
| Allegato 4 Frontespizio Registro cartaceo dei Montaggi e delle Riparazioni Cronotachigrafi CEE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5
Legenda delle voci contenute nel Registro dei montaggi e delle riparazioni (da inserire all'inizio del registro)
Categorie dei veicoli A. - Veicoli immatricolati a partire dal 1 gennaio 1975, non adibiti al trasporto di merci pericolose. B. - Veicoli con data qualsiasi di immatricolazione, destinati al trasporto di merci pericolose. C. - Veicoli con cronotachigrafo sottoposto volontariamente alla verificazione. Coefficiente caratteristico del veicolo (giri/km oppure imp/km) W = valore all'atto della verificazione. W1 = valore prima dell'eventuale correzione. Pneumatici montati sulle ruote motrici L = sviluppo al suolo in condizioni normali d'impiego, espresso in mm. P = caratteristiche: dati riportati per impressione a rilievo sul fianco dello pneumatico e comprendenti la larghezza dello pneumatico stesso e il diametro del cerchio. Nella colonna «Osservazioni» si deve indicare se e' stata sostituita la targhetta riportante le seguenti indicazioni: - nome, indirizzo o marchio dell'officina autorizzata - coefficiente caratteristico del veicolo con 3 decimali sotto forma « w - . . . giri/km » o « w . . . imp/km » - circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma « 1 = . . . mm » - data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote. |
| Allegato 6
FAC-SIMILE PAGINE INTERNE DEL REGISTRO DEI MONTAGGI E DELLE RIPARAZIONI DA 1 A 100
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 7
Disciplinare per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e informativa
1. Ambito di applicazione e definizioni Il presente documento definisce i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle procedure previste dal decreto ministeriale cui e' allegato, di seguito «Decreto», di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, di seguito «Ministero», delle camere di commercio e dell'Unioncamere. A tal fine, sono identificati quali soggetti interessati gli istanti nei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell'autorizzazione ad operare sui tachigrafi, di seguito «Autorizzazione», nonche' i soggetti coinvolti negli altri procedimenti di cui al decreto, in particolare quelli di ispezione e sorveglianza. Per tutto quanto non previsto dal presente documento e per le definizioni terminologiche, si fa rinvia al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito «GDPR» e alla ulteriore disciplina sul trattamento dei dati personali applicabile. 2. Identita' del titolare del trattamento e relativi dati di contatto Il Ministero, la camera di commercio e l'Unioncamere sono, ciascuno per i procedimenti di propria competenza, come individuati e descritti dal decreto, titolari del trattamento dei dati personali. Il Ministero e le camere di commercio rendono pubblici i propri dati di contatto nei modi di legge, attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali e nelle informative rese agli interessati. 3. Responsabili della protezione dei dati («RPD») I Responsabili della protezione dei dati sono: per il Ministero il soggetto designato ai sensi dell'art. 37 GDPR individuato sulla base dell'organizzazione interna dello stesso, i cui dati di contatto sono resi disponibili nelle forme di legge sul sito internet dell'amministrazione, ed esercita i poteri e le funzioni allo stesso attribuiti dalle norme vigenti; per ciascuna camera di commercio e per Unioncamere i soggetti designati ai sensi dell'art. 37 GDPR, i cui dati di contatto sono resi disponibili nelle forme di legge sul sito internet di ogni amministrazione e che esercitano i poteri e le funzioni allo stesso attribuiti dalle norme vigenti. I dati di contatto dei responsabili della protezione dei dati sono altresi' indicati nell'ambito delle informative rese agli interessati. 4. Finalita' e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati da parte del Ministero e delle camere di commercio avverra' esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza previsti dal decreto e per lo svolgimento delle attivita' necessarie all'applicazione dello stesso. La base giuridica, per i dati ordinari, e' definita nell'ambito di quanto disposto dall'art. 6, par. 1, lettera c) ed e), del GDPR. Per il trattamento di eventuali dati relativi a condanne penali o reati, di cui all'art. 10 del GDPR, si fara' riferimento alle previsioni contenute nell'art. 2-octies del decreto legislativo n. 196/2003. 5. Interessati al trattamento dei dati personali ed esercizio dei rispettivi diritti Sono individuati quali interessati i soggetti istanti nei procedimenti di competenza del Ministero e delle camere di commercio di cui al decreto, nonche' coloro i quali siano oggetto dei controlli previsti nel corso delle rispettive istruttorie. I suddetti soggetti, in sede di presentazione dell'istanza ovvero di comunicazione d'avvio del procedimento, sono destinatari di specifica «Informativa» riguardante il trattamento dei dati personali, resa ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia del trattamento dei dati personali. 6. Flussi, titolarita' e responsabilita' del trattamento Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati acquisiti con riferimento ai procedimenti di propria competenza ed in particolare quelli disciplinati dai seguenti articoli: art. 4 (Omologazioni); art. 8 (Autorizzazione dei Centri tecnici), art. 10 (Estensione dell'autorizzazione); art. 11 (Variazioni dei Centri tecnici); art. 20 (Sorveglianza straordinaria); art. 21 (Sospensione o revoca dell'autorizzazione). Le camere di commercio sono titolari del trattamento dei dati acquisiti con riferimento: a) alle attivita' funzionali ai procedimenti e provvedimenti di competenza del Ministero, secondo quanto indicato in precedenza; b) ai procedimenti ad esse interamente delegati dall'art. 3 del decreto e disciplinati dagli articoli 9 (rinnovo dell'autorizzazione) e19 (sorveglianza), nonche' per i dati acquisiti ai fini del rilascio delle carte tachigrafiche. L'Unioncamere e' titolare del trattamento dei dati personali, ove presenti, al fine della gestione dell'Elenco di cui all'art. 13 del decreto. L'Unioncamere sottoscrive, altresi', in nome per conto delle camere di commercio, la designazione, del gestore del sistema informativo, quale responsabile del trattamento. 7. Modalita' e garanzie del trattamento Il conferimento da parte dell'interessato dei dati necessari alla realizzazione delle finalita' del decreto richiamate al punto 4 del presente documento, risponde a criteri di proporzionalita' ed ai principi di minimizzazione ed esattezza dei dati, nonche' ad ogni altro criterio individuato e previsto dal GDPR. Nell'ambito di tali finalita', i dati degli interessati, ad esclusione di quelli per i quali e' prevista la pubblicazione nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, del decreto, saranno trattati esclusivamente nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 12, 19, 20 e 21 dello stesso e non saranno pertanto divulgati a soggetti diversi da quelli istituzionalmente individuati per lo svolgimento delle attivita' ad essi inerenti ed alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali, sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile. Tutti i dati sono trattati nel rispetto dei principi e delle previsioni del GDPR e di ogni altra norma in materia, esclusivamente nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 4 del presente documento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. Per quanto di competenza, il Ministero applica i protocolli e le misure di sicurezza previsti in materia di trattamento dei dati personali dalle «Politiche di sicurezza e conduzione dei sistemi informativi del Ministero dello sviluppo economico», o atto equivalente del Dicastero. Le camere di commercio, per quanto di competenza, adottano, nell'ambito delle rispettive policy di sicurezza, le misure di seguito descritte. Il sistema informativo in utilizzo alle CCIAA viene erogato da Infocamere, societa' in house delle stesse, dotata di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni certificato ISO 27001, nonche' ulteriori certificazioni. Il suddetto sistema di gestione della sicurezza delle informazioni comprende un insieme articolato di processi aziendali finalizzato a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative in tutti gli ambiti previsti dallo standard ISO 27001; tra queste, figurano l'adozione dell'analisi dei requisiti di sicurezza e privacy "by design" e "by default", le gestione controllata degli accessi logici (con minimizzazione delle abilitazioni secondo il "need to access"), la gestione degli incidenti (comprensiva di una gestione specializzata per le violazioni di dati personali / "data breach"), un'analisi periodica dei rischi di sicurezza con relativi piani di trattamento dei rischi non accettabili, il controllo degli accessi fisici, la continuita' operativa (con certificazione ISO 22301), i salvataggi delle informazioni, la tracciatura (log) delle attivita', gli strumenti di contrasto ai tentativi di intrusione dalla rete e molti altri strumenti e procedure finalizzati proteggere la riservatezza, l'integrita' e la disponibilita' delle informazioni e a supportare una gestione dei dati conforme alle normative applicabili. E' inoltre prevista la formazione del personale su detti temi in relazione ai singoli applicativi impiegati. Le camere di commercio svolgono le funzioni di controllo previste dalla normativa sulla metrologia legale attraverso lo strumento informatico «Servizio Metrico (Eureka)», tra le funzioni del quale rientra la tenuta della Banca dati officine autorizzate per i tachigrafi. Il suddetto sistema informativo «Servizio metrico (Eureka)» e' protetto tramite i sistemi di identity management, autenticazione e autorizzazione, utilizzati da Infocamere a difesa della maggior parte dei servizi erogati, ivi incluso il servizio di rilascio delle Carte tachigrafiche e del ciclo di vita dei dispositivi, erogato attraverso l'applicativo denominato TACHO. Gli operatori camerali, opportunamente abilitati, possono accedere al «Servizio metrico» attraverso le proprie credenziali: in merito alla funzionalita' specifica di gestione Banca dati officine autorizzate (funzionale al sistema tachigrafi digitali), l'utente, sulla base del livello di abilitazione assegnato, potra' accedere in sola visualizzazione ovvero in modifica dei dati specifici. 8. Durata del trattamento ed eliminazione dei dati I dati personali verranno conservati per tutta la durata dei procedimenti e per il periodo di cui al comma 3 dell'art. 24 del decreto, strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalita' del trattamento. Decorso il suddetto termine, tutti i dati non soggetti a pubblicazione e/o conservazione sulla base delle norme vigenti, saranno definitivamente cancellati. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e di cui all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, si intende per: a) «Ministero» o «MIMIT»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; b) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) «Camera di commercio competente per territorio» o «CCIAA»: la Camera di commercio in cui si trova la sede operativa del Centro tecnico (officina/carrozzeria/impianto di produzione); d) «organismo nazionale di accreditamento» l'unico organismo che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del reg. CE 765/2008; e) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle camere di commercio; f) «gestore del sistema informativo»: la societa' InfoCamere S.C.p.A. - Societa' consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni; g) «Autorita' di controllo»: le autorita' di controllo deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; h) «buona reputazione»: requisito soggettivo minimo che deve essere posseduto dai soggetti che operano nell'ambito dei Centri tecnici, necessario a garantire competenza e affidabilita', la cui disciplina e' definita al paragrafo 1 dell'Allegato 1 del presente decreto; i) «Centro tecnico»: il soggetto autorizzato ad eseguire l'installazione (ove ammessa), l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti, in accordo con il regolamento (UE) n. 165/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799; j) «DSRC (Dedicated Short Range Communication)»: la comunicazione dedicata a corto raggio in modalita' wireless, progettata per consentire di comunicare con altre tecnologie dell'infrastruttura nel sistema di trasporto intelligente (ITS); k) «GNSS» (Global Navigation Satellite System): il sistema per la geo-localizzazione; l) «intervento tecnico»: una qualsiasi delle operazioni successive alla prima installazione, eseguite a cura degli installatori, delle officine o dei costruttori di veicoli previste dall'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 165/2014, dall'Allegato 1B al regolamento (CE) n. 3821/85 e dall'Allegato 1C del regolamento di attuazione (UE) n. 2016/799. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresi', per: a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020; b) «regolamento di esecuzione»: il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, e sue successive modificazioni; c) «decreto Carte»: il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, del 19 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 296 del 14 dicembre 2021, recante «Adeguamenti normativi sulle modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri». |
| Art. 3
Deleghe
1. Il Ministero, in quanto autorita' competente per il rilascio delle autorizzazioni dei Centri tecnici, delega alle camere di commercio l'esecuzione dei seguenti compiti e funzioni: a) l'attivita' ispettiva finalizzata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero; b) il rinnovo dell'autorizzazione, di cui all'art. 9, e dei provvedimenti conseguenti; c) l'attivita' di sorveglianza di cui agli articoli 10, 11 e 19. |
| Art. 4
Omologazioni
1. L'omologazione di un tachigrafo o di un suo componente e delle carte tachigrafiche, di cui al regolamento, e' rilasciata dal Ministero secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, in conformita' alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento e dell'Allegato IC del regolamento di esecuzione, 2. Il fabbricante presenta al Ministero, anche tramite un mandatario, la richiesta di omologazione, contenente il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del mandatario. 3. Il Ministero rilascia la scheda di omologazione per il tachigrafo e per i suoi componenti, secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento e conformemente al modello di cui all'Allegato II del regolamento di esecuzione. 4. La scheda di omologazione viene rilasciata dal Ministero a seguito del rilascio dei certificati previsti dall'Allegato IC, paragrafo 8.1, punto 427) del regolamento di esecuzione. 5. Il fabbricante e' tenuto ad eseguire almeno ogni due anni le verifiche previste dall'art. 20 del regolamento, al fine di garantire la sicurezza e l'invulnerabilita' del tachigrafo e dei suoi componenti e informa il Ministero di qualsiasi anomalia rilevata per l'adozione delle misure conseguenti. |
| Art. 5
Soggetti autorizzabili
1. Possono essere autorizzati ad operare quali Centri tecnici per l'esecuzione degli interventi sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti, di cui all'art. 2, in conformita' alle specifiche degli allegati tecnici di ogni apparecchio di controllo, i seguenti soggetti: a) i fabbricanti dell'Unione europea di veicoli soggetti all'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia; b) i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo; c) i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonche' le officine concessionarie aventi sedi in Italia; d) le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico. |
| Art. 6
Conflitto di interesse e criteri di indipendenza
1. Al fine di evitare conflitti di interesse, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 4, del regolamento, i Centri tecnici autorizzati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere c) e d) non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui gli stessi o i soggetti del Centro elencati al comma 2 siano titolari, ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili. 2. Ai sensi del regolamento, l'assenza o la presenza di potenziali conflitti di interesse nei termini di cui al primo comma sono oggetto di apposita dichiarazione da parte dei seguenti soggetti: a) i titolari di imprese individuali; b) i soci amministratori delle societa' di persone; c) i legali rappresentanti della societa' di capitali e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega; d) per le societa' di capitali con numero di soci pari o inferiore a 4, anche il socio di maggioranza ovvero il socio unico; e) nel caso sub d), in presenza di socio di maggioranza o unico che sia persona giuridica, i legali rappresentanti e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega della suddetta persona giuridica; f) nel caso di gruppo d'imprese, anche i legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa controllante; g) il responsabile tecnico e i tecnici del Centro tecnico. In caso di partecipazione ad imprese dotate di mezzi soggetti all'obbligo di installazione di un tachigrafo, la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma include l'indicazione della denominazione delle predette imprese. 3. I Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), sono autorizzati esclusivamente alla prima installazione di tachigrafi nei nuovi veicoli e alla loro attivazione. Essi possono conseguire l'estensione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto all'art. 10. 4. E' vietato al Centro tecnico affidare a terzi le operazioni per le quali e' stato autorizzato. 5. Il personale tecnico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) puo' possedere un'unica carta officina nominativa e puo' essere impiegato in un solo Centro autorizzato. |
| Art. 7
Requisiti dei Centri tecnici
1. I soggetti di cui all'art. 5 sono autorizzati come Centri tecnici dal Ministero a condizione che siano iscritti nel Registro delle imprese e che abbiano presentato la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del requisito di buona reputazione di cui al paragrafo 1 dell'Allegato 1 al presente decreto. 2. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) svolgono unicamente attivita' di prima installazione e di attivazione dei tachigrafi. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche delle attivita' svolte relativamente all'installazione dei tachigrafi. 3. I soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lettere c) e d) sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai commi precedenti, della certificazione del sistema di gestione della qualita' (EN ISO 9001), comprendente l'attivita' oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 1. 4. Nelle more del conseguimento della certificazione EN ISO 9001, i soggetti di cui al comma 3 forniscono, all'atto della presentazione dell'istanza di prima autorizzazione, copia dell'accettazione formale dell'offerta economica dell'ente di certificazione. La certificazione e' presentata alla camera di commercio competente per territorio e al Ministero entro centoventi giorni dalla data di ricezione della notifica del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attivita' in qualita' di Centro tecnico. 5. Entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione, di sorveglianza, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e di rinnovo, gli organismi di certificazione inviano al Ministero e alla camera di commercio competente per territorio un rapporto contenente almeno i seguenti elementi informativi: a) ragione sociale e indirizzo sede operativa del Centro tecnico; b) numero dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero e codice identificativo; c) risultanze della visita ispettiva; d) elenco del personale operante sui tachigrafi; e) elenco della strumentazione con relativi numeri di matricola; f) elenco della documentazione del sistema della qualita'; g) estremi dell'ultimo rinnovo rilasciato dalla camera di commercio competente. 6. Entro cinque giorni dalla data di adozione di provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione rilasciata, l'ente di certificazione ne da' comunicazione al Ministero e alla camera di commercio, per il seguito di competenza. 7. Il Ministero segnala all'ente unico di accreditamento eventuali inosservanze da parte dell'ente di certificazione, per il seguito di competenza. |
| Art. 8
Autorizzazione dei Centri tecnici
1. Le istanze di nuova autorizzazione come Centri tecnici sono presentate per le attivita' sui tachigrafi digitali di ogni generazione e, eventualmente, possono ricomprendere anche le attivita' sui tachigrafi analogici. 2. L'istanza di autorizzazione ad operare come Centro tecnico e' sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e presentata, con modalita' telematica, al Ministero per il tramite della camera di commercio competente per territorio. 3. I soggetti istanti versano il diritto di segreteria con le modalita' previste per il pagamento alle pubbliche amministrazioni in favore della camera di commercio competente per territorio, nella misura stabilita con il decreto di cui all'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e sono tenuti ad assolvere l'imposta di bollo. 4. La CCIAA valuta i requisiti per la procedibilita' dell'istanza, accerta la completezza della documentazione, richiedendone, se del caso, l'integrazione e redige il verbale della verifica ispettiva. A seguito dell'esito positivo dell'esame istruttorio preliminare, da completarsi entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la camera di commercio invia al Ministero l'istanza di autorizzazione completa dei relativi allegati richiesti e corredata dal verbale. 5. In caso di esito negativo dell'istruttoria preliminare di cui al comma 4, la CCIAA trasmette al Ministero la documentazione acquisita, corredata del proprio motivato parere negativo, per le determinazioni di competenza. 6. Al ricevimento dell'istanza di autorizzazione, accompagnata dall'esito positivo dell'istruttoria preliminare di cui al comma 4, il Ministero rilascia il codice identificativo del Centro tecnico e lo comunica alla camera di commercio, nonche' all'Unioncamere per i successivi adempimenti connessi alla gestione dell'elenco, conformemente a quanto disposto dall'art. 13. 7. Il Ministero, accertata la completezza documentale dell'istanza e il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti previsti dal regolamento e dal presente decreto, rilascia l'autorizzazione a operare in qualita' di Centro tecnico, notificandola, esclusivamente con mezzi telematici, all'impresa istante e dandone contestuale comunicazione alla camera di commercio e all'Unioncamere. Il Centro tecnico espone l'atto autorizzativo previo assolvimento dell'imposta di bollo, dandone evidenza alla camera di commercio. 8. Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i soggetti istanti possono presentare domanda per il rilascio delle carte tachigrafiche, ai sensi del decreto Carte. In tal caso la CCIAA avvia il procedimento per la produzione delle carte tachigrafiche, che saranno consegnate al Centro tecnico solo successivamente alla notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero. 9. L'autorizzazione ha durata biennale a far data dal suo rilascio ed e' rinnovabile per periodi di pari durata. 10. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione per mancato rinnovo, fatto salvo il caso di istanza tardiva, ovvero revoca della stessa, ai fini dell'eventuale rilascio di nuovo provvedimento autorizzativo al medesimo Centro tecnico, quest'ultimo dimostra di aver sanato le cause del mancato rinnovo o della revoca suddette. |
| Art. 9
Rinnovo dell'autorizzazione
1. Il Centro tecnico presenta l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione nei novanta giorni antecedenti la sua scadenza, presentando domanda alla camera di commercio con le stesse modalita' telematiche previste per l'istanza dell'autorizzazione. 2. L'istanza, redatta secondo il modello predisposto dal Ministero, e' accompagnata da due distinte autodichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritte rispettivamente dal rappresentante legale e dal responsabile tecnico del Centro tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, fatte salve le sanzioni penali per falsita' in atti o dichiarazioni mendaci. 3. L'istanza e' corredata dall'attestazione di versamento del diritto di segreteria con le modalita' previste per il pagamento alle pubbliche amministrazioni, in favore della camera di commercio nella misura stabilita con il decreto di cui all'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previo assolvimento dell'imposta di bollo. 4. La camera di commercio, nell'esercizio dei poteri delegati dal Ministero, provvede al rinnovo dell'autorizzazione sulla base degli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato presso il Centro tecnico, purche' non antecedente a centoventi giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, ovvero di una nuova visita ispettiva presso il Centro tecnico finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio delle attivita' autorizzate. 5. La camera di commercio, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa in tutte le sue parti, notifica all'istante il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell'istanza di rinnovo e lo comunica al Ministero e all'Unioncamere. Fatte salve ulteriori fattispecie, costituiscono sempre causa ostativa al rinnovo dell'autorizzazione: a) l'accertata falsita' o mendacita' delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero di rinnovo, di estensione o di variazione dell'autorizzazione rilasciata, quando, in assenza delle suddette dichiarazioni, il provvedimento non sarebbe stato adottato; b) la falsa attestazione dell'esecuzione degli interventi tecnici; c) la mancata conformazione, entro il termine assegnato, a seguito di non conformita' rilevate in fase di rinnovo o sorveglianza. Il mancato rinnovo comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione. 6. In caso di presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione nei sessanta giorni antecedenti la data della sua scadenza, l'eventuale mancata conclusione del procedimento da parte della camera di commercio entro il predetto termine di validita' comporta l'obbligo per il Centro tecnico di sospendere l'attivita' fino alla notifica del provvedimento di rinnovo. 7. La presentazione dell'istanza di rinnovo in data antecedente ai termini di cui al comma 1 ne determina l'irricevibilita'. La scadenza dell'autorizzazione, in assenza di istanza di rinnovo, comporta per il Centro tecnico l'obbligo di restituzione/presentazione delle carte tachigrafiche, unitamente alle pinze, ai punzoni e ai sigilli, alla camera di commercio competente. La camera prende atto della decadenza e informa il Ministero e Unioncamere della sopravvenuta scadenza senza rinnovo al fine della cancellazione dall'elenco di cui all'art. 13. |
| Art. 10
Estensione dell'autorizzazione
1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), che intendono effettuare anche operazioni di riparazione e intervento tecnico successivo alla prima installazione, chiedono l'estensione della propria autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' completa, attestando il rispetto dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 7 e ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 1. 2. I Centri tecnici che intendono svolgere attivita' sui tachigrafi di generazione piu' recente rispetto a quella cui si riferisce l'autorizzazione gia' rilasciata chiedono l'estensione della stessa, attestando il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 1. 3. I Centri tecnici gia' autorizzati a operare sui tachigrafi digitali di ogni generazione possono chiedere l'estensione a operare anche sui tachigrafi analogici. 4. L'istanza di estensione e' presentata, con modalita' telematica, al Ministero per il tramite della camera di commercio competente per territorio, allegando la ricevuta del pagamento del diritto di segreteria con le modalita' previste all'art. 8, comma 3. 5. La camera di commercio, valutati i requisiti per la procedibilita' dell'istanza, accerta la completezza e l'adeguatezza della documentazione prevista, richiedendo le integrazioni eventualmente necessarie, e procede ad apposita verifica ispettiva, di cui redige il relativo verbale, che deve necessariamente contenere un'analisi puntuale dei requisiti richiesti dal presente decreto. Solo a seguito del positivo esito, debitamente attestato dalla camera di commercio competente, dell'esame istruttorio preliminare, da completarsi entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la suddetta camera invia al Ministero l'istanza di estensione dell'autorizzazione, completa dei relativi allegati richiesti e corredata dal verbale d'ispezione. 6. Il Ministero, accertata la completezza documentale dell'istanza e il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti previsti dal regolamento e dal presente decreto, rilascia provvedimento di estensione dell'autorizzazione originaria, mantenendo il numero identificativo rilasciato e la scadenza di quest'ultima, notificando il suddetto provvedimento di estensione, esclusivamente con mezzi telematici, all'impresa istante e dandone contestuale comunicazione alla camera di commercio e all'Unioncamere. 7. Il Centro tecnico espone l'atto autorizzativo previo assolvimento dell'imposta di bollo, dandone evidenza alla camera di commercio. |
| Art. 11
Variazioni dei Centri tecnici
1. Nei casi individuati nell'Allegato 3, punto 3, il Centro tecnico presenta telematicamente, per il tramite della camera di commercio, istanza di mantenimento dell'autorizzazione al Ministero, allegando la ricevuta di pagamento del diritto di segreteria con le modalita' previste all'art. 8, comma 3. 2. La CCIAA valuta i requisiti per la procedibilita' dell'istanza, accerta la completezza della documentazione prevista, richiedendone, se del caso, l'integrazione e redige, laddove necessario, il verbale della verifica ispettiva finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi nella sede operativa del Centro istante. A seguito dell'esito positivo dell'esame istruttorio preliminare, da completarsi entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la camera di commercio invia al Ministero l'istanza di variazione dell'autorizzazione, completa dei relativi allegati richiesti e corredata dal verbale. 3. Il Ministero, ricevuta l'istanza e gli atti istruttori dalla camera di commercio, in esito alla valutazione positiva in merito alle variazioni intervenute, rilascia una nuova autorizzazione, mantenendo il codice identificativo e la scadenza previsti nel provvedimento autorizzativo originariamente rilasciato. 4. Il Ministero, esclusivamente con mezzi telematici, notifica al Centro tecnico l'autorizzazione e ne da' contestuale comunicazione alla CCIAA e all'Unioncamere. Il Centro tecnico espone l'atto autorizzativo previo assolvimento dell'imposta di bollo, dandone evidenza alla camera di commercio. 5. Il legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), nel caso di nomina di un nuovo responsabile tecnico o di un nuovo tecnico successiva al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, trasmette alla camera di commercio IAA la documentazione di cui all'art. 12, comma 1, unitamente alla documentazione attestante il possesso del requisito di buona reputazione, secondo quanto previsto nell'Allegato 1. Contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta, il Centro tecnico restituisce la carta tachigrafica dei soggetti non piu' in servizio o non piu' autorizzati a operare sul tachigrafo e presenta domanda per il rilascio della carta dell'officina ai nuovi tecnici. A seguito di esito positivo, gli atti sono trasmessi dalla camera di commercio al Ministero. |
| Art. 12
Formazione del personale dei Centri tecnici
1. I titolari o i legali rappresentanti dei Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), al momento della prima richiesta, dei successivi rinnovi, delle estensioni e di variazioni attinenti al personale tecnico, presentano idonea documentazione che attesti il superamento, da parte del responsabile tecnico e di ciascun tecnico, dei corsi di formazione di cui all'Allegato 2. 2. In relazione agli adeguamenti tecnici derivanti dall'introduzione dei tachigrafi di nuova generazione, oggetto di istanza di estensione dell'autorizzazione, il personale tecnico dei Centri tecnici e' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento sulle nuove strumentazioni e modi d'uso di tutte le apparecchiature necessarie ad operare sui suddetti tachigrafi. Gli attestati di frequenza relativi ai corsi di formazione di cui al presente comma sono allegati all'istanza di estensione di cui al primo periodo; gli attestati di frequenza relativi ai corsi di aggiornamento di cui al presente comma sono allegati alla prima istanza utile successiva al loro conseguimento. 3. I corsi di formazione e aggiornamento disciplinati dal presente decreto sono erogati dai seguenti soggetti, purche' dispongano di un sistema di gestione per la qualita' (EN ISO 9001) per l'attivita' di formazione specifica (Codice settore EA 37), rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di formatori specializzati e della necessaria attrezzatura didattica, secondo quanto previsto all'Allegato 2: a) le camere di commercio, anche mediante le proprie strutture specializzate e accreditate nella formazione alle imprese ovvero le proprie Aziende speciali; b) i fabbricanti dei tachigrafi intelligenti e digitali, che possono erogare corsi di formazione e aggiornamento esclusivamente per la generazione di tachigrafi che producono; c) i fabbricanti di strumenti di controllo per i tachigrafi digitali e intelligenti, che possono erogare corsi di formazione e aggiornamento esclusivamente per la generazione di tachigrafi a cui gli strumenti di loro produzione sono destinati; d) organismi di formazione professionale in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme statali e regionali. 4. I soggetti di cui al comma 3 presentano al Ministero e all'Unioncamere una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, circa il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'erogazione dei corsi di formazione. L'Unioncamere forma l'elenco dei soggetti che erogano la formazione e lo pubblica sul proprio sito web. 5. Gli organismi di certificazione inviano, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero e all'Unioncamere. 6. I requisiti minimi dei programmi di formazione e aggiornamento sono definiti nell'Allegato 2. |
| Art. 13
Codici ed elenco dei Centri tecnici
1. Il codice identificativo assegnato al Centro tecnico autorizzato e' conforme alle specifiche di cui al paragrafo 4 dell'Allegato 1. 2. Sulla base delle comunicazioni del Ministero e delle Camere, l'Unioncamere forma l'elenco dei Centri tecnici autorizzati di cui all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. L'elenco e' pubblico, reso liberamente consultabile mediante la pubblicazione sul sito web dell'Unioncamere e contiene i seguenti dati: a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare del Centro tecnico autorizzato; b) indirizzo della sede operativa del Centro tecnico; c) codice identificativo assegnato; d) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata; e) tipo di interventi (prima installazione, interventi tecnici) e tipologia di tachigrafi (analogico, digitale, intelligente o altra generazione) per i quali il Centro e' autorizzato. |
| Art. 14
Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei Centri tecnici
1. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), che limitano la propria attivita' alla prima installazione e all'attivazione del tachigrafo, le carte tachigrafiche dell'officina recano soltanto la denominazione o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione, sotto propria responsabilita', permette l'uso da parte del personale delle carte ottenute. 2. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), che operano sui tachigrafi, nonche' a quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma che intendano estendere l'attivita' agli interventi tecnici, sono nominative, recando l'indicazione del nominativo del responsabile tecnico o del tecnico. 3. Le carte tachigrafiche di cui al comma 2 possono essere utilizzate unicamente dalle persone fisiche nominativamente indicate su di esse, esclusivamente nelle aree del Centro tecnico appositamente adibite all'esecuzione delle operazioni sui tachigrafi e soltanto per l'esercizio dell'attivita' per la quale il Centro e' stato autorizzato. 4. Il Centro tecnico e' responsabile dell'utilizzo delle carte tachigrafiche in relazione all'uso consentito dall'autorizzazione di cui e' titolare, nonche' della loro conservazione. Il Centro restituisce alla camera di commercio le carte tachigrafiche nominative del personale cessato entro cinque giorni dalla data di cessazione; restituisce alla camera di commercio, altresi', le carte tachigrafiche difettose ai fini della relativa sostituzione. 5. Ciascun responsabile tecnico e ciascun tecnico, all'atto della domanda della carta tachigrafica, firma un documento di accettazione delle sue condizioni di uso e di conservazione, impegnandosi a non divulgare il codice PIN che gli e' stato assegnato e a informare tempestivamente il Centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, smarrimento o furto della carta tachigrafica. 6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al Centro tecnico sono custodite presso il Centro stesso, salvo nei casi eccezionali di cui all'art. 16, comma 4, e sono a disposizione per le verifiche da parte della CCIAA, del Ministero e delle autorita' di controllo. 7. Il Centro tecnico utilizza esclusivamente le carte che gli sono state assegnate dalla camera di commercio. 8. In caso di cessazione dell'impresa e/o dell'attivita', il Centro tecnico provvede tempestivamente alla restituzione delle carte tachigrafiche, pinze, punzoni e sigilli alla camera di commercio, la quale ne informa il Ministero e Unioncamere. |
| Art. 15
Registro degli interventi tecnici
1. I Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), nonche' i soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma che hanno ottenuto l'estensione della propria attivita' agli interventi tecnici sui tachigrafi digitali e intelligenti, annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, da tenersi con strumenti informatici, redatto in conformita' a quanto specificato nel paragrafo 5 dell'Allegato 1. 2. I Centri tecnici che operano sui tachigrafi analogici annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, vidimato dall'ufficio metrico della CCIAA competente per territorio, conforme nel frontespizio e nei singoli fogli intercalari ai modelli rappresentati negli Allegati 4, 5 e 6 al presente decreto. L'esaurimento di un registro comporta la presentazione di altro registro all'ufficio metrico della CCIAA per la prescritta vidimazione. 3. Il Centro tecnico, ove richiesto, invia alla camera di commercio i dati estratti dal registro degli interventi tecnici di cui ai commi 1 e 2. |
| Art. 16
Installazione e interventi tecnici
1. L'installazione e gli interventi tecnici sui tachigrafi sono effettuati conformemente a quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento e dall'Allegato I al medesimo regolamento, dall'Allegato IB al regolamento (CEE) n. 3821/85 e dall'Allegato IC al regolamento di esecuzione. 2. Dopo l'installazione o l'esecuzione di interventi tecnici che richiedono la rimozione di sigilli, il Centro tecnico applica una targhetta di montaggio conforme alle caratteristiche di cui al paragrafo 6 dell'Allegato 1. 3. I collegamenti del tachigrafo sono sigillati e contrassegnati dal Centro tecnico ai sensi dell'art. 22 del regolamento. I sigilli di protezione sono applicati in conformita' a quanto specificato al paragrafo 7 dell'Allegato 1. 4. Tutti gli interventi tecnici, nonche' l'applicazione dei sigilli di protezione, sono effettuati nei locali del Centro tecnico. In casi eccezionali, su richiesta motivata da parte del titolare del Centro tecnico, previa autorizzazione del Ministero e conforme parere della camera di commercio, gli interventi tecnici possono essere effettuati in locali esterni. 5. Il titolare del Centro tecnico e' responsabile della custodia dei sigilli, nonche' delle carte tachigrafiche del Centro, necessarie per gli interventi tecnici, e ne comunica tempestivamente al Ministero e alla camera di commercio l'eventuale smarrimento o furto, allegando alla comunicazione copia della relativa denuncia alle Autorita' di pubblica sicurezza. 6. Per ciascun intervento tecnico effettuato, salvo il caso di installazione di tachigrafi durante la fabbricazione di veicoli o delle carrozzerie o della loro attivazione, il Centro rilascia un rapporto conforme al modello riportato al paragrafo 8 dell'Allegato 1. 7. Il Centro tecnico effettua lo scarico periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e la conservazione dei registri archiviati nella memoria delle carte tachigrafiche dell'officina, senza perdita di informazioni, per le finalita' di controllo di cui al presente decreto. I dati sono conservati per almeno tre anni successivi all'operazione di scarico. 8. La strumentazione del Centro tecnico rispetta i criteri di idoneita' stabiliti nel paragrafo 3 dell'Allegato 1. |
| Art. 17
Controlli periodici
1. I controlli periodici dei tachigrafi installati sui veicoli hanno luogo dopo ogni riparazione degli stessi, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici, dopo un periodo di ora UTC errata di oltre venti minuti, dopo la modifica del VRN (numero di immatricolazione del veicolo) e comunque almeno ogni due anni a decorrere dall'ultimo controllo. I controlli da eseguire a cura dei Centri tecnici e le relative modalita' sono definiti al paragrafo 10 dell'Allegato 1. |
| Art. 18
Trasferimento dei dati della memoria dell'apparecchio di controllo
1. I Centri tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), possono eseguire i trasferimenti di dati contenuti nella memoria dell'apparecchio di controllo al solo fine di renderli disponibili all'impresa di trasporti cui sono destinati. 2. Il trasferimento di dati di cui al comma precedente e' effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell'unita' elettronica di bordo di un tachigrafo attivo installato su un veicolo. Per ciascun trasferimento e' realizzata una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto il trasferimento, il Centro tecnico accerta che i dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticita' e integrita', secondo le disposizioni di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1. 3. Il Centro tecnico conserva e custodisce i file informatici dei trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza secondo le disposizioni di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1. 4. Trascorso un anno dalla data del trasferimento, i file di cui al comma 3 sono distrutti. Per ciascun file distrutto il Centro tecnico redige un documento in cui figuri: a) la data di distruzione; b) il numero di immatricolazione del veicolo (VRN) da cui i dati sono stati trasferiti; c) il numero di identificazione del veicolo (VIN) da cui sono stati trasferiti; d) il numero di serie dell'unita' elettronica di bordo da cui sono stati trasferiti; e) il valore hash/firma digitale del file informatico distrutto; f) il metodo di distruzione; g) la persona che ha effettuato la distruzione. 5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi quelli non conclusi o non andati a buon fine, sono annotati nel registro di cui all'art. 15, con le modalita' previste per gli interventi tecnici. Per il trasferimento dei dati sono utilizzate apparecchiature compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l'intervento, che consentono la protezione con una chiave digitale dell'accesso all'apparecchiatura informatica utilizzata e, ove i dati siano trasferiti ad un archivio, dell'accesso ad esso. 6. Dopo averne effettuato il trasferimento, il Centro tecnico comunica all'impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati la disponibilita' degli stessi. La consegna dei dati trasferiti avviene a seguito di richiesta scritta inoltrata attraverso una delle seguenti modalita', a scelta del richiedente: a) consegna nelle mani del responsabile dell'impresa ovvero di un suo delegato; b) invio per posta elettronica certificata; c) raccomandata con ricevuta di ritorno. I dati sono spediti solo previa richiesta scritta da parte dell'impresa di trasporti che ha effettuato l'ultimo blocco di dati o di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta dell'autorita' di controllo. L'invio dei dati trasferiti avviene secondo modalita' che garantiscano la sicurezza delle informazioni. Il Centro tecnico rilascia un rapporto sul trasferimento di dati secondo il modello di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1, in duplice copia, una delle quali viene trasmessa all'impresa di trasporti, con invio per posta elettronica certificata. 7. Per ciascun invio dei dati trasferiti effettuato, il Centro tecnico conserva un file con le seguenti informazioni: a) richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti; b) rapporto sui dati trasferiti; c) dettagli sulla carta tachigrafica dell'impresa di trasporti alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica, nome dell'impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato la carta, periodo di validita'); d) data di invio; e) tipo di invio; f) conferma di ricevimento. 8. Nel caso in cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione, il Centro tecnico invia all'impresa di trasporti per posta elettronica certificata un certificato di intrasferibilita' secondo il modello di cui al paragrafo 9 dell'Allegato 1 e ne conserva copia per un periodo di cinque anni. 9. I dati trasferiti, i documenti formati durante questa attivita' e i registri degli stessi sono a disposizione delle autorita' di controllo. |
| Art. 19
Sorveglianza
1. La sorveglianza sul Centro tecnico, finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione e la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto, e' esercitata dalla camera di commercio: a) in occasione del rinnovo dell'autorizzazione; b) mediante verifiche tecniche a sorpresa, con l'obiettivo di garantire su base annuale i controlli su almeno il dieci per cento dei soggetti iscritti nell'elenco dei Centri tecnici situati nel territorio di propria competenza. 2. Il Centro tecnico e' tenuto a consentire l'accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, nonche' a fornire la necessaria collaborazione e tutte le informazioni dovute, tra le quali, a titolo esemplificativo, la documentazione tecnica, i dati relativi agli interventi tecnici annotati nel registro di cui all'art. 15, nonche' la documentazione relativa al sistema di qualita' e i dati contenuti nelle carte tachigrafiche officina, eventualmente mediante l'utilizzo di strumentazione in dotazione al Centro. 3. La camera di commercio rilascia al Centro tecnico un rapporto della visita ispettiva, trasmettendone copia entro quindici giorni al Ministero. Il Centro conserva il rapporto per due anni e, ove richiesto, lo mette a disposizione dell'ente di certificazione. 4. Nelle ipotesi in cui la sorveglianza di cui al comma 1, lettera b) abbia dato esito negativo o il Centro tecnico non abbia sanato le eventuali non conformita' indicate dalla camera entro il termine all'uopo assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, la camera di commercio ritira in via cautelare le carte tachigrafiche, ove applicabile, nonche' i punzoni e i sigilli. La camera comunica al Ministero l'esito conclusivo della sorveglianza per gli eventuali provvedimenti di competenza. 5. L'Unioncamere, sentito il Ministero, provvede a emanare apposite linee guida inerenti all'esecuzione dell'attivita' di sorveglianza da parte delle camere di commercio, al fine di assicurare l'armonizzazione sui territori. |
| Art. 20
Sorveglianza straordinaria
1. Il Ministero dispone ispezioni straordinarie di Centri tecnici, avvalendosi a tal fine delle camere di commercio. 2. La camera di commercio trasmette entro quindici giorni l'esito della sorveglianza al Centro tecnico e al Ministero, per il seguito di competenza. 3. Nelle ipotesi in cui la sorveglianza straordinaria abbia dato esito negativo o il Centro tecnico non abbia sanato le eventuali non conformita' indicate dalla camera entro il termine all'uopo assegnato, comunque non inferiore a trenta giorni, la camera di commercio ritira in via cautelare le carte tachigrafiche, ove applicabile, nonche' i punzoni e i sigilli. La camera comunica al Ministero l'esito conclusivo della sorveglianza per gli eventuali provvedimenti di competenza. 4. Il Ministero dispone, inoltre, ove necessario, attivita' di sorveglianza nei confronti di uno o piu' Centri tecnici per l'adozione di misure urgenti, anche avvalendosi a tal fine delle camere di commercio. |
| Art. 21
Sospensione o revoca dell'autorizzazione
1. Il Ministero sospende l'autorizzazione del Centro tecnico, d'ufficio o su segnalazione della camera di commercio, degli organismi di certificazione o delle Autorita' di controllo, quando siano accertate una o piu' delle seguenti violazioni: a) mancata ottemperanza alle prescrizioni della camera di commercio in sede di sorveglianza o di rinnovo ovvero dell'organismo di certificazione in sede di audit o del Ministero; b) mancato rispetto o alterazione delle condizioni e dei requisiti sulla base dei quali e' stata rilasciata l'autorizzazione, il suo rinnovo o la sua estensione; c) mancata conformita' o mancata rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione; d) accertata mancata esecuzione o parziale esecuzione degli interventi tecnici annotati nel registro di cui all'art. 15; e) grave o ripetuto impedimento alle attivita' di sorveglianza. 2. La sospensione dura fino all'accertamento della cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi. 3. Il Ministero revoca l'autorizzazione del Centro tecnico quando: a) e' decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia cessata la causa che aveva determinato il provvedimento di sospensione di cui al comma 1; b) sia accertata la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1; c) accertata falsita' delle attestazioni contenute nei rapporti tecnici di cui all'Allegato 1, punto 8; d) sia accertata la falsita' o mendacita' delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero rinnovo, di estensione o di variazione dell'autorizzazione rilasciata, quando in assenza di esse il provvedimento non sarebbe stato adottato. 4. Salvo il caso in cui sussistano specifiche ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' e ferma restando l'ipotesi di assunzione di provvedimenti cautelari, il Ministero comunica al Centro tecnico l'avvio del procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione rilasciata. Il provvedimento motivato di sospensione o di revoca dell'autorizzazione e' adottato dal Ministero, previo contraddittorio col Centro tecnico, e reca l'indicazione del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere. 5. Il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma 4 e' notificato al Centro tecnico e i suoi effetti decorrono dalla data di notifica. Il provvedimento e', inoltre, contestualmente comunicato alla camera di commercio, all' Unioncamere, che provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'art. 13, nonche' all'organismo di certificazione o all'Autorita' di controllo da cui e' provenuta l'eventuale segnalazione. 6. Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione al Centro tecnico ovvero di sospensione o cessazione dal servizio del responsabile tecnico o del tecnico, il Centro, nel termine di cinque giorni, restituisce le carte tachigrafiche, unitamente alle pinze, ai punzoni e ai sigilli, alla camera di commercio, la quale informa il Ministero dell'avvenuta consegna. 7. Fatte salve le ulteriori sanzioni o misure di natura penale, la mancata consegna delle carte tachigrafiche, delle pinze e dei punzoni e sigilli comporta: a) nel caso di sospensione dell'autorizzazione, il venir meno della possibilita' di riprendere l'attivita' decorsi trenta giorni dalla fine della sospensione; b) nel caso di revoca, il divieto a ripresentare istanza di autorizzazione ai sensi del presente decreto per un periodo di tempo pari a sessanta giorni decorrenti dalla notifica della revoca; c) nel caso di sospensione o cessazione dal servizio del responsabile tecnico o del tecnico, il venir meno della possibilita' di riprendere le attivita' decorsi trenta giorni dal ripristino delle condizioni di abilitazione all'esercizio dell'attivita'. |
| Art. 22
Modulistica
1. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni, estensioni e variazioni di cui al presente decreto, sono presentate avvalendosi della modulistica predisposta dal Ministero e resa disponibile mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 2. Le istanze relative ai rinnovi di cui al presente decreto sono presentate avvalendosi della modulistica predisposta dalle camere di commercio, d'intesa con il Ministero, e resa disponibile sui siti istituzionali delle stesse, nonche' sul sito del gestore del sistema informativo. 3. La modulistica di cui ai precedenti commi 1 e 2 comprende anche le necessarie informative sul trattamento dei dati personali. |
| Art. 23
Tipologie di trattamento
1. Per le finalita' di cui al presente decreto, in base alle competenze attribuite a ciascuna amministrazione e nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 24, sono individuati i seguenti trattamenti di dati personali: a) Il Ministero effettua, nel corso delle fasi procedimentali di competenza di cui agli articoli 4, 8, 10, 12, 20 e 21, il trattamento dei dati personali necessari per le proprie determinazioni e per l'adozione dei rispettivi provvedimenti. Ai fini degli accertamenti inerenti all'attivita' istituzionale correlata al sistema tachigrafo, ha accesso ai necessari dati del sistema camerale. b) La camera di commercio territorialmente competente effettua il trattamento dei dati personali, ivi compresa, laddove prevista, la trasmissione degli stessi al Ministero, nella misura necessaria all'espletamento delle funzioni attribuite in relazione alle fasi procedimentali di cui agli articoli 8, 10, 12, 20 e 21, ai procedimenti interamente delegati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, nonche' per il rilascio delle carte tachigrafiche. c) L'Unioncamere effettua il trattamento dei dati personali, ove presenti, al fine della gestione dell'elenco di cui all'art. 13. |
| Art. 24
Disposizione in materia di protezione dei dati personali
1. Il Ministero, le camere di commercio territorialmente competenti e Unioncamere, nell'ambito dei procedimenti e sub procedimenti di propria competenza previsti dal presente decreto, agiscono in qualita' di titolari del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 1, punto n. 7, del regolamento UE 2016/679, e, in tale veste, applicano le misure tecniche ed organizzative di sicurezza di cui all'Allegato 7 al presente decreto, nonche' le ulteriori misure da ciascuno definite nelle proprie fonti di riferimento, in modo tale da garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi al trattamento. 2. I trattamenti di dati personali, nel rispetto dei requisiti di liceita' di cui all'art. 6 del regolamento UE 2016/679, sono effettuati, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalita' previste nella normativa di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e n. 165/2014, posta alla base del presente provvedimento. In ogni fase del trattamento sono osservati i principi di liceita', correttezza e trasparenza, limitazione della finalita', minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, adeguata sicurezza, integrita' e riservatezza, secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679. 3. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679, i dati personali sono conservati, dai soggetti indicati all'art. 23, per cinque anni dalla data della loro acquisizione, in funzione delle diverse finalita' per cui sono trattati. Decorso tale termine i dati personali sono cancellati, fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione nei limiti e secondo quanto previsto da disposizioni legislative o regolamentari. |
| Art. 25
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2007, recante «Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 30 ottobre 2003, n. 361», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 198 del 27 agosto 2007; b) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 1979, recante «Condizioni e modalita' per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi CEE, disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalla relativa legge di attuazione 13 novembre 1978, n. 727», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 185 del 7 luglio 1979. c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 225 del 16 maggio 1987, recante «Disposizioni sulle caratteristiche normalizzate del marchio particolare da applicare sui sigilli dei cronotachigrafi, nonche' sui tempi e le modalita' per la sostituzione dei marchi gia' in dotazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09 giugno 1987. |
| Art. 26
Norma transitoria
1. Salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, le autorizzazioni a operare sui tachigrafi analogici rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, qualora relative a Centri tecnici autorizzati ai sensi delle norme previgenti, decadono automaticamente allo scadere del termine di cui al comma 2, terzo periodo. Negli altri casi, le stesse decadono trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I Centri tecnici autorizzati ai sensi della normativa previgente rilasciano alla camera di commercio competente per territorio, in occasione e ai fini del primo procedimento di rinnovo dell'autorizzazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di impegno ad adeguarsi ai requisiti dallo stesso previsti, da allegare alla relativa istanza. La CCIAA, all'esito del procedimento di cui al primo periodo ed in caso di positiva conclusione dello stesso, comunica al Ministero l'accoglimento dell'istanza di rinnovo ed il relativo provvedimento autorizzativo acquisisce durata biennale. Al termine delle attivita' di adeguamento, da concludersi necessariamente entro la scadenza del termine per il rinnovo successivo a quello di cui al primo periodo, costituendo requisito essenziale ai fini dell'accoglimento della relativa istanza, il Centro tecnico ne da' formale comunicazione alla CCIAA competente per territorio, la quale, dopo avere verificato l'effettiva realizzazione di quanto dichiarato ai sensi del primo periodo, attesta gli esiti positivi del controllo e ne cura la trasmissione al Ministero, eventualmente in allegato alle comunicazioni di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto. 3. I Centri tecnici autorizzati ad operare anche sui tachigrafi analogici in forza della normativa previgente, ai fini della prosecuzione della suddetta attivita', presentano, entro il termine di cui al terzo periodo del comma 2, apposita istanza per il rilascio di un'autorizzazione unica, comprensiva di tutte le attivita' precedentemente autorizzate, siano esse relative ai tachigrafi digitali o analogici, alla camera di commercio competente per territorio, corredata della dichiarazione di cui al comma 2, attestante l'avvenuto adeguamento ai requisiti di cui al presente decreto, relativa a tutte le suddette attivita'. La CCIAA, dopo aver eseguito le opportune verifiche, trasmette al Ministero l'istanza e le dichiarazioni di cui al primo periodo, redatte secondo modalita' appositamente prescritte, nonche' copia di tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate al Centro tecnico. All'atto del ricevimento dell'istanza e della documentazione di cui ai periodi precedenti, laddove nulla osti, il Ministero assegna un unico codice identificativo al Centro tecnico e rilascia un'autorizzazione onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, con contestuale decadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi a far data dal suddetto rilascio. Nelle more del predetto procedimento, il Centro tecnico continua ad operare sui tachigrafi analogici in forza dei precedenti provvedimenti autorizzativi, integrati dalla relativa dichiarazione di adeguamento, rilasciata nei tempi e modi di cui al comma 2, terzo periodo. 4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, fermo restando che non sono rilasciate nuove autorizzazioni per operazioni sui soli tachigrafi analogici, le imprese autorizzate in tal senso sulla base della normativa previgente e in regola con quanto prescritto nella stessa e nei relativi provvedimenti autorizzativi, ai fini della prosecuzione della suddetta attivita' e previo adeguamento alle prescrizioni di cui al presente decreto, presentano, entro il termine del periodo di transizione di cui al secondo periodo del comma 1, apposita istanza di conformazione nei termini, tempi e modi di cui all'art. 8 dello stesso. Alla suddetta istanza sono allegati i documenti comprovanti l'adeguamento alle prescrizioni di cui al presente decreto, segnatamente le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 dell'allegato 1, nonche' la certificazione del sistema di gestione della qualita' (EN ISO 9001), comprendente l'attivita' oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ovvero copia dell'accettazione formale dell'offerta economica dell'ente di certificazione. Al termine del procedimento, laddove nulla osti, il Ministero assegna un codice identificativo e rilascia idonea autorizzazione ai sensi del presente decreto, con contestuale decadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi a far data dal suddetto rilascio. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata in assenza della certificazione del sistema di gestione della qualita', questa e' presentata alla CCIAA competente per territorio e al Ministero entro centoventi giorni dalla data di ricezione della notifica del rilascio dell'autorizzazione. 5. I procedimenti di rinnovo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono debitamente integrati secondo quanto prescritto dal comma 2 e le autorizzazioni rinnovate acquisiscono durata biennale. 6. I procedimenti di nuova autorizzazione, estensione e variazione pendenti durante il periodo di transizione di cui al comma 1, ancorche' conseguenti a istanze presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, vengono integrati alla luce dei nuovi requisiti richiesti ed i relativi provvedimenti autorizzativi sono emessi ai sensi di quest'ultimo. 7. Il rilascio di nuovi provvedimenti autorizzativi comporta, in ogni caso, l'automatica decadenza di quelli precedentemente rilasciati al medesimo Centro tecnico per la stessa tipologia di operazioni. 8. A seguito della decadenza delle autorizzazioni ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 7 del presente articolo, i possessori hanno l'onere di restituire gli originali delle stesse e di tutti i provvedimenti collegati, ovvero di presentare relativa denuncia di smarrimento, alla CCIAA competente per territorio, la quale ne cura la trasmissione al Ministero. 9. I soggetti che erogano la formazione in base alla previgente normativa si conformano ai requisiti di cui all'art. 12 del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Fino alla suddetta data, ai fini della conformazione ai requisiti di cui al presente decreto, vengono considerati adeguati gli attestati rilasciati dai suddetti soggetti sulla base delle norme previgenti, fatto salvo il successivo adeguamento da parte del Centro tecnico sulla base della dichiarazione di impegno di cui al presente articolo, comma 2, secondo periodo. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 febbraio 2023
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 340 |
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