Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 20 febbraio 2023, n. 40
Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4 che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
Visto l'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' allo smaltimento dei rifiuti» che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le modalita' di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 che attua la disposizione di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e, in particolare, l'allegato 1 che individua i raggruppamenti nei quali, presso i centri di raccolta, confluiscono i RAEE;
Vista la direttiva (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» e in particolare l'allegato II che elenca in modo indicativo le AEE;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che ha disposto che i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici provenienti da nuclei domestici siano conferiti ai centri di raccolta nel raggruppamento n. 4 dell'allegato 1 del regolamento n. 185 del 2007;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 49 del 2014, che prevede che, dal 15 agosto 2018, le disposizioni ivi contenute si applichino a tutte le AEE come classificate nelle categorie del suo Allegato III e elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del medesimo decreto, e che, pertanto, a partire da tale data, l'allegato II del citato decreto, sia sostituito dall'allegato IV dello stesso;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di ridefinire i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, alla luce dell'allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota prot. n. 6665 del 29 marzo 2022;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3119 del 28 marzo 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta dell'11 maggio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 febbraio 2023

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 1164

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica
assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 35:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della
transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e
dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le
seguenti: "e alla sicurezza energetica";
2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste";
2.3. alla lettera b), dopo le parole:
"provvedimenti ad essi inerenti;" sono inserite le
seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a
garantire la sicurezza, la flessibilita' e la continuita'
degli approvvigionamenti di energia e a promuovere
l'impiego delle fonti rinnovabili;";
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Attribuzioni)";
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica".
3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della
transizione ecologica" e "Ministero della transizione
ecologica".
3-bis. In relazione alle accresciute attivita'
connesse agli interventi per la sicurezza energetica
nazionale e per la promozione della produzione di energia
da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata
la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a
975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della transizione ecologica.».
- La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96,
reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 8, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione
della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e
della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei
rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2005, n. 175, S.O.:
«Art. 13 (Obblighi di informazione). - (Omissis)
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' di funzionamento del Registro di cui
all'art. 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione
delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di
costituzione e di funzionamento di un centro di
coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per
l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi
collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi
condizioni operative.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'allegato 1, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 25 settembre 2007, n. 185 (Istituzione e modalita' di
funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati
al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento
per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei
sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo
sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma
8, e 15, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2007, n.
257:
«Allegato 1
(art. 9, comma 3 e art. 10 comma 2, lettere a e h)
Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati
dai centri di raccolta di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, fatto salvo il disposto
di cui all'art. 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti
pericolosi.
Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale
raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.17.
Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in
tale raggruppamento le seguenti categorie di cui
all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n.
151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor.
Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics,
apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti
luminose). PED e altro: rientrano in tale raggruppamento le
seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle
rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie
non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al
presente allegato.
Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in
tale raggruppamento le seguenti categorie di cui
all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151: da 5.2 a 5.5.».
- La direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE), e'
pubblicata nella G.U.C.E. del 24 luglio 2012, n. L 197.
- Si riporta il testo dell'allegato II, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O.:
«Allegato II (Elenco indicativo di AEE che rientrano
nelle categorie dell'Allegato I)
1. Grandi elettrodomestici
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione
1.2 Frigoriferi
1.3 Congelatori
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la
refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
1.5 Lavatrici
1.6 Asciugatrici
1.7 Lavastoviglie
1.8 Apparecchi di cottura
1.9 Stufe elettriche
1.10 Piastre riscaldanti elettriche
1.11 Forni a microonde
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la
cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento
1.14 Radiatori elettrici
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per
riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
1.16 Ventilatori elettrici
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti
dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE
dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le
modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione,
l'estrazione d'aria e il condizionamento
2. Piccoli elettrodomestici
2.1 Aspirapolvere
2.2 Scope meccaniche
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria,
macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per
stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
2.6 Tostapane
2.7 Friggitrici
2.8 Frullatori, macina caffe' elettrici e
apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare
contenitori o pacchetti
2.9 Coltelli elettrici
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli,
spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi
per massaggi e altre cure del corpo
2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e
apparecchiature per misurare, indicare e registrare il
tempo
2.12 Bilance
3. Apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni
3.1. Trattamento dati centralizzato:
3.1.1. Mainframe
3.1.2 Minicomputer
3.1.3. Stampanti
3.2. Informatica individuale:
3.2.1. Personal computer (unita' centrale, mouse,
schermo e tastiera inclusi)
3.2.2. Computer portatili (unita' centrale, mouse,
schermo e tastiera inclusi)
3.2.3. Notebook
3.2.4 Agende elettroniche
3.2.5. Stampanti
3.2.6 Copiatrici
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed
elettroniche
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri
prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare,
elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi
elettronici
3.2.9 Terminali e sistemi utenti
3.2.10 Fax
3.2.11 Telex
3.2.12 Telefoni
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento
3.2.14 Telefoni senza filo
3.2.15 telefoni cellulari
3.2.16 Segreterie telefoniche
e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere
suoni, immagini o altre informazioni mediante la
telecomunicazione
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
4.1 Apparecchi radio
4.2 Apparecchi televisivi
4.3 Videocamere
4.4 Videoregistratori
4.5 Registratori hi-fi
4.6 Amplificatori audio
4.7 Strumenti musicali
4.8 altri prodotti o apparecchiature per registrare o
riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre
tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse
dalla telecomunicazione
4.9 Pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
5.1 Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione
dei lampadari delle abitazioni
5.2 Tubi fluorescenti
5.3 Lampade fluorescenti compatte
5.4 Lampade a scarica ad alta densita', comprese
lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad
alogenuro metallico
5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per
diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade
a incandescenza
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione
degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
6.1 Trapani
6.2 Seghe
6.3 Macchine per cucire
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare,
carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare,
trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per
procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o
rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere,
disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o
gassose con altro mezzo
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita' di
giardinaggio
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e
lo sport
7.1 Treni elettrici o automobiline da corsa
giocattolo.
7.2 Console di videogiochi portatili
7.3 Videogiochi
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee,
corsa, canottaggio, ecc.
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici
o elettronici
7.6 Macchine a gettoni
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i
prodotti impiantati e infettati)
8.1 Apparecchi di radioterapia
8.2 Apparecchi di cardiologia
8.3 Apparecchi di dialisi
8.4 Ventilatori polmonari
8.5 Apparecchi di medicina nucleare
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in
vitro
8.7 Analizzatori
8.8 Congelatori
8.9 Test di fecondazione
8.10 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire,
monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o
disabilita'
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
9.1 Rivelatori di fumo
9.2 Regolatori di calore
9.3 Termostati
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione
ad uso domestico o di laboratorio
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati
in impianti industriali (ad esempio nei pannelli di
controllo)
10. Distributori automatici
10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per
la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica
di cibi o di:
a) bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
b) di prodotti solidi
10.2 Distributori automatici di denaro contante
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi
tipo di prodotto.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera
qq), e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 4 (Definizioni). - (Omissis)
qq) "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici":
sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i
rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in
impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti
pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel
raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25
settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da
pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza
nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE
professionali.
(Omissis).».
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - (Omissis)
b) a tutte le apparecchiature elettriche ed
elettroniche, come classificate nelle categorie
dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo
nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'allegato III e IV, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Allegato III (Categorie di AEE rientranti
nell'ambito di applicazione del presente decreto nel
periodo indicato nell'articolo 2, comma 1 , lettera b).
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di
schermi con una superficie superiore a 100 cm 2
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno
una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non
solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari;
apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed
elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo
libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di
monitoraggio e di controllo; distributori automatici;
apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature
appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna
dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non
solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo;
lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed
elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo
libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di
monitoraggio e di controllo; distributori automatici;
apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
Questa categoria non include le apparecchiature
appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore
a 50 cm).».
«Allegato IV (Elenco non esaustivo di AEE che
rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III)
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
1.1 Frigoriferi
1.2 congelatori
1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente
prodotti freddi,
1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,
1.5 radiatori a olio
1.6 altre apparecchiature per lo scambio di
temperatura con fluidi diversi dall'acqua.
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di
schermi di superficie superiore a 100 cm2
2.1 Schermi
2.2 televisori
2.3 cornici digitali LCD
2.4 monitor,
2.5 laptop, notebook.
3. Lampade
3.1 Tubi fluorescenti
3.2 lampade fluorescenti compatte
3.3 lampade fluorescenti
3.4 lampade a scarica ad alta densita', comprese
lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad
alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa
pressione
3.5 LED.
4. Apparecchiature di grandi dimensioni
4.1 Lavatrici
4.2 asciugatrici
4.3 lavastoviglie
4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre
riscaldanti elettriche
4.5 lampadari
4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini,
apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne
installati nelle chiese)
4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,
4.7 mainframe
4.6 grandi stampanti
4.9 grandi copiatrici
4.10 grandi macchine a gettoni
4.11 grandi dispositivi medici
4..12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
4.13 grandi apparecchi che distribuiscono
automaticamente prodotti e denaro
4.14 pannelli fotovoltaici.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni
5.1 Aspirapolvere
5.2 scope meccaniche
5.3 macchine per cucire
5.4 lampadari
5.5 forni a microonde
5.6 ventilatori elettrici
5.7 ferri da stiro
5.8 tostapane
5.9 coltelli elettrici
5.10 bollitori elettrici
5.11 sveglie e orologi
5.12 rasoi elettrici
5.13 bilance
5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la
cura del corpo
5.15 calcolatrici
5.16 apparecchi radio
5.17 videocamere, videoregistratori
5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali,
apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
5.19 giocattoli elettrici ed elettronici
5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo,
immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,
5.21. rivelatori di fumo, regolatori di calore,
termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici,
piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di
monitoraggio e di controllo,
5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono
automaticamente prodotti
5.23 piccole apparecchiature con pannelli
fotovoltaici integrati.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore
a 50 cm)
6.1 Telefoni cellulari
6.2 navigatori satellitari (GPS),
6.3 calcolatrici tascabili
6.4 router
6.5 PC
6.6 stampanti
6.7 telefoni.».

Note all'art. 1:
- L'Allegato 1 del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
185 del 2007, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Allegato

"Allegato 1 (articolo 9, comma 3)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.


+-------------------------------------------------------------------+ |Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura | |con fluidi | |Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, | |4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, | |di seguito elencate: | | - 1.1 Frigoriferi; | | - 1.2 congelatori; | | - 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti | | freddi; | | - 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore; | | - 1.5 radiatori a olio; | | - 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con | | fluidi diversi dall'acqua; | | - 4.2 asciugatrici. | +-------------------------------------------------------------------+ |Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi | |Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV| |del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: | | - 4.1 Lavatrici; | | - 4.3 lavastoviglie; | | - 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre | | riscaldanti elettriche; | | - 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle | | elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto | | legislativo 14 marzo 2014, n. 49. | +-------------------------------------------------------------------+ |Raggruppamento 3 - TV e Monitor | |Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di | |superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 | |dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di | |seguito elencati: | | - 2.1 Schermi; | | - 2.2 televisori; | | - 2.3 cornici digitali LCD; | | - 2.4 monitor; | | - 2.5 laptop, notebook; | +-------------------------------------------------------------------+ |Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di | |illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro | |Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 | |dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, | |tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le | |apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le| |piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni | |(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al | |paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di | |seguito elencate: | | - 4.5 lampadari; | | - 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, | | apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne | | installati nelle chiese); | | - 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria; | | - 4.7 mainframe; | | - 4.6 grandi stampanti; | | - 4.9 grandi copiatrici; | | - 4.10 grandi macchine a gettoni; | | - 4.11 grandi dispositivi medici; | | - 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo; | | - 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente | | prodotti e denaro; | | - 5.1 aspirapolvere; | | - 5.2 scope meccaniche; | | - 5.3 macchine per cucire; | | - 5.4 lampadari; | | - 5.5 forni a microonde; | | - 5.6 ventilatori elettrici; | | - 5.7 ferri da stiro; | | - 5.8 tostapane; | | - 5.9 coltelli elettrici; | | - 5.10 bollitori elettrici; | | - 5.11 sveglie e orologi; | | - 5.12 rasoi elettrici; | | - 5.13 bilance; | | - 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del | | corpo; | | - 5.15 calcolatrici; | | - 5.16 apparecchi radio; | | - 5.17 videocamere, videoregistratori; | | - 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature | | per riprodurre suoni o immagini | | - 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici; | | - 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, | | immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.; | | - 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, | | piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli | | dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di | | controllo; | | - 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente | | prodotti; | | - 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici | | integrati; | | - 6.1 telefoni cellulari; | | - 6.2 navigatori satellitari (GPS); | | - 6.3 calcolatrici tascabili; | | - 6.4 router; | | - 6.5 PC; | | - 6.6 stampanti; | | - 6.7 telefoni; | | - altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche | | informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei | | paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo | | 14 marzo 2014, n. 49. | +-------------------------------------------------------------------+ |Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici" | |I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 | |dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di | |seguito elencati: | | - 4.14 pannelli fotovoltaici | +-------------------------------------------------------------------+ |Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose | |Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del | |decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: | | - 3.1 Tubi fluorescenti; | | - 3.2 lampade fluorescenti compatte; | | - 3.3 lampade fluorescenti; | | - 3.4 lampade a scarica ad alta densita', comprese lampade a | | vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro | | metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione; | | - 3.5 LED. | +-------------------------------------------------------------------+"