IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2023, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Gianfrancesco Romeo e' stato nominato direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580; Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati; Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»; Visto l'atto della Commissione europea 2019/C 360/05, recante «Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione», predisposto ai sensi dell'art. 31, paragrafo 10, della citata direttiva (UE) 2015/849, nel quale il Governo italiano ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai trust, l'istituto del mandato fiduciario; Visto il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust»; Visti, in particolare, l'art. 3 del decreto 11 marzo 2022, n. 55, ove si prevede che la comunicazione della titolarita' effettiva sia inviata all'ufficio del registro delle imprese utilizzando il modello di comunicazione unica e con le specifiche tecniche adottate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli richiamati in premessa, nonche' l'art. 4 che definisce i contenuti della comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarita' effettiva; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico; Visto il decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy), recante «Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza, quale tipologia esclusiva di conferimento di incarico da fiduciante a societa' fiduciaria», che individua nell'istituto del mandato fiduciario l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a societa' fiduciaria; Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa', prot. n. 231035 del 20 luglio 2022, con la quale sono state chieste le integrazioni alle specifiche tecniche per la redazione della modulistica elettronica ai fini della implementazione della sezione relativa agli istituti affini al trust, in particolare per quanto riguarda le societa' fiduciarie; Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, nel senso di prevedere, nella versione cosi' modificata, che gli Stati membri provvedano affinche' le informazioni sulla titolarita' effettiva delle societa' e delle altre entita' giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico; Atteso che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale dalla richiamata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno con essa contrastanti; Preso atto, pertanto, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, della conseguente disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55; Considerato inoltre che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, appare necessario limitare l'accesso ai dati sulla titolarita' effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini dall'art. 21, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a quanto previsto per le imprese e le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nel testo vigente prima della modifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125; Considerata la necessita' di apportare modifiche al tracciato b95_fd70 per l'introduzione del nuovo modulo TE da utilizzare per la comunicazione della titolarita' effettiva da parte di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private e di trust o istituti giuridici affini; Considerata altresi' la necessita' di integrare le specifiche tecniche con la creazione di nuove tabelle («tabella CTE», «tabella RTE») da utilizzare esclusivamente per la valorizzazione di determinati campi all'interno del modulo TE e con l'aggiornamento conseguente della «tabella di decodifica» per includere le nuove decodifiche di tabella; Considerata la necessita' di aggiornare le specifiche per la preparazione del «file-Pratica» (Filespe70) alla versione 7.0, accludendo il nuovo modulo di cui al precedente; Valutata inoltre l'importanza di introdurre controlli automatici in fase di spedizione della pratica di comunicazione della titolarita' effettiva al fine di verificare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica conformemente ai vincoli tecnico-strutturali previsti nelle specifiche tecniche; Considerata infine la necessita' di aggiungere alla circolare ministeriale n. 3689/C del 6 maggio 2016 contenente le «Istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicita' legale verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA)» con «l'appunto 1685/A - istruzioni modulo TE»; Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle specifiche tecniche
1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto direttoriale 6 luglio 2022, elencate nell'allegato A al presente decreto. 2. Viene approvato l'«appunto 1685/A - istruzioni modulo TE», che aggiorna la circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016 e che ne costituisce parte integrante. 3. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza da quanto previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55, che attesta l'operativita' del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva. A partire da tale data non potranno piu' essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali. 4. La pubblicazione delle tabelle variate e della modulistica e' eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, www.mise.gov.it Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e reso disponibile sul citato sito internet del Ministero. Roma, 12 aprile 2023
Il direttore generale: Romeo |