Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
DIRETTIVA 7 febbraio 2023 |
Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert. |
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IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17; Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, il comma 1 dell'art. 110 concernente il Sistema di allarme pubblico; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 28 che ha regolato, tra l'altro, in via di prima applicazione, l'attuazione del Sistema di allarme pubblico di cui alla richiamata direttiva (UE) 2018/1972; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 2, comma 1, lettere ee), gg), bbb), ooo), uuu) e 98-vicies-ter; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto lo standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System(EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, n. 110, recante «Modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio IT- Alert», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, recante «Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert» con la quale si e' provveduto sia all'aggiornamento delle disposizioni in materia di allertamento contenute nelle richiamate direttive presidenziali, sia alla regolazione, in fase di prima applicazione, del Sistema di allarme pubblico in conformita' a quanto previsto dall'art. 28 del richiamato decreto-legge n. 32 del 2019 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno·2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile; Considerato che con il richiamato decreto legislativo n. 207 del 2021 sono state apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche riguardanti, tra l'altro il Sistema di allarme pubblico, allo scopo di allinearne il contenuto alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, che: il comma 2-bis dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del Sistema di allarme pubblico oggi definito dall'art. 2, comma 1, lettera uuu), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, quale sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; l'art. 2, comma 1, lettera ee), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, definisce il messaggio IT-Alert quale messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal Sistema di allarme pubblico IT-Alert, non limitandone piu' l'ambito di applicazione alle sole esigenze del Servizio nazionale della protezione civile; con riferimento alle attivita' di protezione civile, la fattispecie gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso e' riconducibile alla tipologia di eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato Codice di protezione civile, ossia le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24; Ravvisata la necessita' di adeguare le disposizioni di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2020, in particolare relativamente alle parti afferenti la regolazione del Sistema di allarme pubblico in riferimento alle attivita' di protezione civile, al novellato Codice delle comunicazioni elettroniche, nelle more dell'estensione delle finalita' d'uso del sistema di allarme pubblico anche alle altre fattispecie previste e non riferita ad eventi di protezione civile; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2023;
Emana la seguente direttiva:
Art. 1
Finalita'
1. La presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvede all'aggiornamento della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante «Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert», ed in particolare della disciplina della sperimentazione del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert» in riferimento alle attivita' di protezione civile, allo scopo di allinearla alle modifiche introdotte al Codice delle comunicazioni elettroniche dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, nelle more della conclusione del previsto periodo di sperimentazione e della conseguente fase di valutazione. 2. Le modifiche apportate alla direttiva del 23 ottobre 2020 sono indicate agli allegati A (elenco delle modifiche) e B (testo coordinato della direttiva del 23 ottobre 2020 con le modifiche di cui all'allegato A), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente direttiva. |
| Allegato A MODIFICHE ALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 OTTOBRE 2020
1. Modifiche al titolo. 1.1. Le parole «di protezione civile» sono eliminate. 1.2. Sono aggiunte, in fine, le parole «in riferimento alle attivita' di protezione civile». 2. Modifiche al preambolo. 2.1. Dopo le parole da «Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» a «e della qualifica di operatore nazionale;» sono inserite le seguenti: «Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica"»; 2.2. Dopo le parole «Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018, recante "Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018;» sono inserite le seguenti: «Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante "Indirizzi operativi inerenti all'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 256 del 4 novembre 2014; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, di attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2O19, n. 117; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2022 recante "Adozione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, previsto dal comma 2 dell'art. 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101"; Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. DPC/EME/53056 del 7 dicembre 2021 di trasmissione del "Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico sull'isola di Vulcano"; Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 40675/2015 di trasmissione del "Piano nazionale di emergenza per l'isola di Stromboli a fronte di eventi vulcanici di rilevanza nazionale"»; 2.3. Dopo le parole: «Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020» sono inserite le seguenti: «n. 110» e dopo le parole «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020;» sono inserite le seguenti: «Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione); Considerato che con il richiamato decreto legislativo n. 207 del 2021 sono state apportate modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche riguardanti, tra l'altro il Sistema di allarme pubblico, allo scopo di allinearne il contenuto alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, che: il comma 2-bis dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico oggi definito dall'art. 2, comma 1, lettera uuu), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, quale sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; l'art. 2, comma 1, lettera ee), del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, definisce il messaggio IT-Alert quale messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert, non limitandone piu' l'ambito di applicazione alle sole esigenze del Servizio nazionale della protezione civile; il comma 2 dell'art. 98-vicies-ter del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003 dispone che i messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service; il comma 4 del richiamato art. 98-vicies-ter del decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede che gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dal servizio di rete Cell Broadcast Service e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacita' di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata; con riferimento alle attivita' di protezione civile, la fattispecie gravi emergenze o catastrofi imminenti in corso e' riconducibile alla tipologia di eventi emergenziali suscettibili di presentare le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato Codice di protezione civile, ossia le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24 del medesimo codice;». 2.4. Dopo le parole «Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta dell '8 ottobre 2020» sono aggiunte le seguenti «e del 26 gennaio 2023». 3. Modifiche al paragrafo 1.1 «Finalita'». 3.1. Alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in riferimento alle attivita' di protezione civile». 3.2. Il periodo da «IT-Alert e'» a «in relazione a situazioni di rischio.» e' sostituito con il seguente: «IT-Alert e' invece il sistema di allarme pubblico - istituito ai sensi dell'art. 98-vicies-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, permette ai fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero di diffondere allarmi pubblici agli utenti finali interessati, attraverso la trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-Alert". I messaggi IT-Alert possono essere diffusi anche attraverso ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale, quali le applicazioni mobili e sistemi di erogazione di messaggi "machine to machine" richiamati al punto 4.3, in modo da poterli divulgare, anche in maniera ridonante, al maggior numero di persone.» 4. Modifiche al paragrafo 1.2 «Caratteristiche e limite del sistema di allertamento di protezione civile e di IT-Alert» della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020. 4.1. Il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In conformita' a quanto previsto dall'art. 17 del Codice della protezione civile, l'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile e il sistema di allarme pubblico sono articolati in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.» 4.2. Al secondo periodo, dopo le parole «le attivita' di allertamento» sono inserite le seguenti: «ivi comprese» dopo le parole «di allarme pubblico» sono inserite le seguenti «in riferimento alle attivita' di protezione civile». 4.3. Al terzo periodo, dopo le parole «il Sistema d'allertamento di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e il sistema di allarme pubblico» e dopo le parole «misure di prevenzione» sono inserite le seguenti:«, autoprotezione». 4.4. Al quarto periodo dopo le parole «all'allarme pubblico» sono inserite le seguenti: «in riferimento alle attivita' di protezione civile». 4.5. Al quinto periodo, le parole «all'allertamento e all'allarme pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «all'utilizzo del sistema di allarme pubblico in riferimento alle attivita' di protezione civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il sistema di allarme pubblico IT-Alert sara' oggetto di successive indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5, che ne definiranno le procedure, i contenuti tecnico-operativi di dettaglio, i limiti di applicabilita' necessari al fine di garantirne l'omogeneita' a livello nazionale.» 4.6. Al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'allarme pubblico in riferimento alle attivita' di protezione civile». 4.7. Al settimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo dell'Osservatorio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018». 5. Modifiche al paragrafo 2 «Termini e definizioni». 5.1. Dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) Esercitazione. Strumento di cui al paragrafo 5 dell'allegato tecnico alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 e che ha lo scopo di verificare quanto riportato nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, di testare la validita' dei modelli organizzativi e di intervento, nonche' di favorire la diffusione della conoscenza dei contenuti dei piani da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare della popolazione.» 5.2. Alla lettera f) dopo le parole «da una allerta» sono inserite le seguenti: «e/o da un evento» e le parole «devono porre» sono sostituite dalla seguente: «pongono»; 5.3. La lettera g) e' sostituita con la seguente: «g) Sistema IT-Alert. Piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 - Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service e altri standard correlati ad esso come ES TS 123 041, e' realizzato in Italia il Sistema di allarme pubblico definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ooo), del decreto legislativo n. 259 del 2003.». 5.4. Dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) Messaggio IT-Alert. Messaggio riguardante gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso, riconducibili alla tipologia di eventi emergenziali di cui al paragrafo 4.1. g-ter) Servizio CBS - Cell Broadcast Service Servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o piu' celle delle reti mobili pubbliche come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera bbb), del decreto legislativo n. 259 del 2003.» 5.5. La lettera j) e' soppressa; 5.6. La lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) Pericolosita'. Probabilita' di occorrenza, in una specifica area geografica ed in uno specifico intervallo temporale (Periodo di riferimento) di un evento avverso potenzialmente dannoso di origine naturale o antropica di assegnata intensita'. Quest'ultima puo' essere codificata variamente in funzione delle caratteristiche dell'analisi di rischio.» 5.7. Alla lettera o) dopo le parole «consente di prevedere» sono aggiunte le seguenti: «,con variabili margini di approssimazione,». 5.8. Alla lettera p): le parole «Potenziale perdita» sono sostituite con le seguenti: «Potenziali perdite»; dopo la parola «lesioni» sono aggiunte le seguenti «, distruzione o danneggiamento di beni»; le parole «o beni distrutti o danneggiati» sono soppresse. 6. Modifiche al paragrafo 3 «Organizzazione del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile». 6.1. Al secondo periodo dopo le parole «risultati di modelli» e' inserita la seguente: «numerici,». 7. Modifiche al paragrafo 3.1 «Fase di previsione». 7.1. Al primo periodo, dopo la parola «probabilistica» sono aggiunte le seguenti: «, ove possibile,» e le parole da «In tale fase» fino a «fenomeni in esame.» sono sostituite dalle seguenti: «In tale fase vengono analizzati i dati osservati e vengono effettuate valutazioni probabilistiche anche attraverso modelli previsionali, numerici, empirici o matematici, che simulano la possibile evoluzione deifenomeni in esame». 7.2. Al terzo periodo dopo le parole «e di modelli:» sono aggiunte, le seguenti: «previsionali, numerici, empirici o matematici:». 7.3. Il quarto periodo e' soppresso. 8. Modifiche al paragrafo 3.2 «Fase di monitoraggio e sorveglianza». 8.1. Al secondo periodo dopo le parole «e di modelli:» sono aggiunte, le seguenti: «previsionali, numerici, empirici o». 8.2. Il terzo periodo e' soppresso. 9. Modifiche al paragrafo 3.3 «Livelli di allerta e fasi operative dei piani di protezione civile». 9.1. Il terzo periodo e' soppresso. 9.2. Al quarto periodo dopo le parole «Il livello di allerta comporta» sono eliminate le seguenti: «per i comuni» e le parole: «nel proprio piano» sono sostituite dalle seguenti: «dalle pianificazioni»; 9.3. Al sesto periodo: le parole da «seguenti direttive e decreti» fino alla fine del paragrafo («Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016.») sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni rispettivamente vigenti, adottate con gli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 1 del 2018 e ai relativi aggiornamenti che potranno intervenire successivamente alla presente direttiva.» 10. Modiche al paragrafo 4 «Organizzazione di IT-Alert». 10.1. Al titolo del paragrafo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in riferimento alla attivita' di protezione civile e ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale». 10.2. I paragrafi da 4.1 a 4.6 sono sostituiti dai seguenti: «4.1. Scopi. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso suscettibili di presentare le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Servizio nazionale della protezione civile integra le modalita' di informazione e comunicazione gia' previste dalla normativa vigente con il sistema IT-Alert per informare la popolazione allo scopo di favorire l'adozione delle misure di autoprotezione di cui al paragrafo 4.5, in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento. Le componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, durante la fase sperimentale di cui al paragrafo 4.6 potranno utilizzare IT-Alert per trasmettere, quando compatibili con la tipologia di rischio identificato, "messaggi IT-Alert" alla popolazione attraverso la tecnologia "cell broadcast" limitatamente a eventi imminenti o in atto suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 configuranti, ai fini della direttiva UE 2018/1972, gravi emergenze e catastrofi, in relazione alle seguenti tipologie di rischi di protezione civile, come disciplinati in premessa: maremoto generato da un sisma; collasso di una grande diga; attivita' vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli; incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica; incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; precipitazioni intense. In relazione alle precipitazioni intense di cui al precedente elenco, nelle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, verranno definiti, in particolare, principi tecnici per determinare preventivamente e in via generale soglie ed altri elementi utili per identificare i fenomeni in questione oltre che per la delimitazione degli areali e delle tempistiche di interesse affinche' il sistema operi in via automatica. La progressiva estensione dell'utilizzo in via sperimentale del sistema IT-Alert in relazione ad ulteriori fattispecie di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso di rilievo nazionale, con riferimento a scenari connessi ad ulteriori tipologie di rischio, puo' essere avviata, con le modalita' di intesa previste al paragrafo 5, in correlazione con gli esiti della fase di sperimentazione di cui al paragrafo 4.6, nonche' con lo sviluppo delle capacita' operative e previsionali del Servizio nazionale della protezione civile. 4.2. Interoperabilita'. IT-Alert adotta lo standard internazionale "Common Alerting Protocol" (CAP) per garantire la completa interoperabilita' con altri sistemi, nazionali e internazionali. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprie indicazioni operative adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5, definisce il profilo italiano del CAP, denominato "CAP-IT" che, rispettando lo standard internazionale, lo allinea alle specifiche e alle necessita' del Servizio nazionale della protezione civile. 4.3. Ulteriori strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale. Al fine di favorire la massima diffusione, anche ridondante, delle informazioni disponibili nell'ambito del Sistema di allertamento nazionale ai livelli di allerta, alle misure di comportamento ed autoprotezione e delle buone pratiche in materia di prevenzione dei rischi di protezione civile, possono essere impiegati anche progressivamente o in via sperimentale, a livello territoriale o nazionale, ulteriori strumenti tecnologici sulla base delle innovazioni del settore, quali, ad esempio: "App" per "smartphone", attraverso le quali le informazioni vengono ricevute da un cellulare sul quale sia stata installata la "App" stessa, e in presenza di connessione dati; canale pubblico "Machine to Machine" (M2M), attraverso il quale altre "App" e altri sistemi possono essere alimentati onde favorire la massima circolazione e diffusione delle informazioni. Allo scopo di raggiungere il maggior numero di utenti potenzialmente interessati, i messaggi It-Alert di cui al paragrafo 4.5, all'occorrenza possono essere ulteriormente diramati anche mediante gli strumenti tecnologici integrati nel sistema di allertamento nazionale di cui al presente paragrafo. 4.4. Organizzazione per attivita' di protezione civile. Relativamente a eventi imminenti o in corso suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e con particolare riferimento alle tipologie di rischi di protezione civile di cui al paragrafo 4.1, un "messaggio IT-Alert" e' inviato dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni operative di cui al paragrafo 5, in applicazione di procedure definite secondo i principi di cui alla presente direttiva, assicurando che nelle singole procedure siano previsti sistemi di tracciabilita' immodificabili e modelli di segnalazione anonima di eventuali criticita' nell'operativita' di IT-Alert, anche allo scopo di introdurre possibili correttivi o misure di adeguamento, nonche' per assicurare una comunicazione il piu' possibile omogenea a scala nazionale, nel rispetto dei principi di precauzione, sussidiarieta' e omogeneita' organizzativa. Le procedure sono individuate sulla base delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalita' di cui al paragrafo 5.» 4.5. Messaggi IT-Alert e misure di autoprotezione. I messaggi IT-Alert sono diramati attraverso il canale di comunicazione istantaneo "cell broadcast", in conformita' alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gestito in autonomia da ciascun operatore nazionale di telefonia mobile per le celle telefoniche di propria competenza, attraverso cui i messaggi sono ricevuti dalla popolazione sui "terminali utente" presenti in una determinata area geografica individuata dalla copertura locale delle reti mobili (ad esempio, i telefoni cellulari, smartphone, tablet). In riferimento a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nei limiti di quanto riportato al paragrafo 1.2 della presente direttiva, il "messaggio IT-Alert", fermi restando gli obblighi comunicativi e di informazione preventiva e in corso di evento su scenari di rischio e di pianificazione di protezione civile, posti in capo alle diverse autorita' competenti dalle norme di settore oltre che i comportamenti consapevoli da attuare da parte della popolazione, ha lo scopo di contribuire a informare la popolazione di situazioni previste o in atto suscettibili di presentare le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 in relazione alla messa in atto di specifiche misure di autoprotezione e azioni di tutela della collettivita' e del singolo. Il sistema IT-Alert e i suoi messaggi si adeguano ai principi di trasparenza, di sussidiarieta', di autoresponsabilita', di autoprotezione e di omogeneita' comunicativa, e costituiscono, fermi restando i vincoli tecnologici, strumentali, e i modelli previsionali adottati, nonche' il riferimento alla locale pianificazione di protezione civile, una ulteriore modalita' di informazione della popolazione, in supporto a quelle previste dalla legislazione vigente e dalla locale pianificazione di protezione civile. 4.6. Sperimentazione di IT-Alert - protezione civile. Per l'avvio del Sistema di allarme pubblico IT-Alert, si rende necessaria la progressiva sperimentazione, mediante utilizzo in casi reali o in esercitazioni, del sistema per trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, in relazione ai casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, concernenti i rischi elencati al paragrafo 4.1, e un monitoraggio periodico, anche in relazione alla verifica della sicurezza ed adeguatezza dell'infrastruttura, secondo i requisiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le componenti del Servizio nazionale della protezione civile, potra' valutare l'estensione della sperimentazione, anche in correlazione con gli esiti della stessa, ad altri scenari di rischio. Nel periodo di sperimentazione, per le tipologie di rischi di cui al paragrafo 4.1, sono predisposte e adottate, con le modalita' previste dal paragrafo 5, indicazioni operative che contengano, per ciascuno degli scenari di rischio ivi previsti: gli obiettivi; le modalita' di invio; i soggetti responsabili dell'invio dei messaggi; l'area da allertare; la tracciabilita'; i contenuti del "messaggio IT-Alert". Nel periodo di sperimentazione, sono altresi progettate ed avviate campagne di informazione per le amministrazioni e per la popolazione in merito agli scopi, al funzionamento e ai limiti di IT-Alert per le attivita' di protezione civile. Per valutare tecnicamente gli esiti della sperimentazione e la possibilita' del passaggio all'operativita' del sistema il Dipartimento della protezione civile procede al confronto con gli enti territoriali coinvolti nella specifica attivita', con gli operatori di telefonia e il settore della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi competente per la tipologia di rischio oggetto della fase della sperimentazione svolta. Sulle risultanze di tale valutazione tecnica, articolata per le tipologie di rischio di cui al paragrafo 4.1, anche solo per alcuni scenari di rischio, ovvero l'esigenza di prorogare ulteriormente il periodo di sperimentazione, il Dipartimento acquisisce l'intesa della Conferenza unificata». 11. Modiche al paragrafo 5 «Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile». 11.1. Il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: «5. Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile. In relazione agli ambiti specifici disciplinati dalla presente direttiva, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana apposite indicazioni operative ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulle quali, in coerenza con l'architettura del Sistema di allertamento nazionale e con l'attribuzione delle funzioni di informazione e comunicazione alla popolazione previste dalla legislazione vigente, viene acquisita l'intesa della Coriferenza unificata». |
| Allegato B
Per la consultazione del testo coordinato della direttiva del 23 ottobre 2020 si veda sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile. |
| Art. 2
Adeguamenti normativi
1. In considerazione delle modifiche alla direttiva del 23 ottobre 2020 di cui all'art. 1, si provvedera', in attuazione dell'art. 98-vicies-ter, comma 3, del novellato Codice delle comunicazioni elettroniche, alle necessarie modifiche e allineamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, alle nuove disposizioni in materia di allarme pubblico-IT-Alert riconfigurato come stabilito dal testo vigente del Codice delle comunicazioni. |
| Art. 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva disciplina l'utilizzo del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert» per le sole attivita' di protezione civile. L'eventuale utilizzo di IT-Alert per ulteriori finalita' sara' disciplinato con propri provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2023
Il Ministro: Musumeci
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 886 |
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