Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2023 (vai al sommario) |
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
DELIBERA 28 marzo 2023 |
Regolamento per l'istituzione dell'Ufficio ispettivo. (Delibera n. 440/2023). |
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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Nella seduta del 28 marzo 2023, composto come da verbale in pari data; Sentiti i relatori Alberto Liguori ed Angela Tomasicchio; Richiamata la delibera n. 233 del 14 febbraio 2023 di approvazione della risoluzione n. 2/2023 concernente il «Regolamento per l'istituzione dell'Ufficio ispettivo»; Considerata la presenza di errori materiali nel testo del regolamento di cui sopra; Ritenuto opportuno e necessario, provvedere alla rettifica parziale della delibera n. 233 del 14 febbraio 2023 e del relativo regolamento mediante le seguenti correzioni: espunzione della dicitura: «Risoluzione n. 2/2023»; eliminazione trattino presente sulla prima riga dell'art. 1, comma 3; volgimento al plurale delle parole «misura cautelare», presenti nell'art. 3, comma 2, lettera c); eliminazione della locuzione «il direttore ed i componenti decadono di diritto» presente nell'art. 3, comma 2, ultimo rigo della lettera c);
Delibera:
Per i motivi di cui in premessa, di provvedere alla rettifica parziale della delibera n. 233 del 14 febbraio 2023, concernente l'approvazione del «Regolamento per l'istituzione dell'Ufficio ispettivo», che, viene cosi' di seguito riportato:
«Regolamento per l'istituzione dell'Ufficio ispettivo»
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 1, lettera q) della legge 31 agosto 2022, n. 130, e' istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di «svolgere attivita' presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.». 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) Consiglio di Presidenza: il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; b) Comitato di Presidenza: il Comitato di Presidenza istituito dal regolamento interno del Consiglio di Presidenza; c) Ufficio ispettivo: l'Ufficio ispettivo previsto dal precedente comma 1; d) Ministero: Ministero dell'economia e delle finanze; e) Dipartimento: il Dipartimento delle finanze presso il Ministero. 3. L'Ufficio ispettivo e' composto di sei magistrati o giudici tributari esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria. 4. l'Ufficio ispettivo opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri uffici del Consiglio di Presidenza. 5. La competenza all'adozione di provvedimenti conseguenti agli esiti delle attivita' di ispezioni, inchieste, indagini conoscitive o segnalazioni dell'Ispettorato spetta al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, su proposta della Commissione per i provvedimenti disciplinari e per le incompatibilita'. 6. L'Ufficio ispettivo svolge funzioni di controllo dell'operato di soggetti appartenenti alla giustizia tributaria, nei limiti posti dalla legge a salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale, mediante attivita' di accertamento imparziale ed obiettivo di situazioni e comportamenti oggetto di segnalazione o rilevati in via autonoma, nonche' della regolarita' delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio. 7. L'Ufficio ispettivo puo' svolgere attivita' congiunte presso le Corti di giustizia tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza, sulla base di appositi protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle finanze. |
| Art. 2
1. Le principali attivita' dell'Ufficio ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria. Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative. 2. L'ispezione ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza. Essa e' affidata all'Ufficio ispettivo, coadiuvato da funzionari-ispettori del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entita' e tempestivita' del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia. 3. L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta del Consiglio di Presidenza anche su proposta del direttore dell'Ufficio ispettivo, quando siano state riscontrate dagli ispettori, o siano state comunque segnalate, deficienze o irregolarita' che richiedono approfondimento ulteriore. Nei casi di urgenza, anche su sollecitazione della Commissione disciplina o di almeno cinque Consiglieri, il Consiglio di Presidenza puo' disporre inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario puo', anche senza l'osservanza di particolari formalita', chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti al giudice o magistrato interessato, e poi riferire in merito al Consiglio. 4. I Presidenti delle Corti di giustizia tributaria possono avvalersi del servizio ispettivo per lo svolgimento di specifici accertamenti a supporto delle attivita' di vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita', al fine di segnalare le risultanze al Dipartimento delle finanze per i provvedimenti di competenza. 5. Al termine di ogni attivita' svolta, l'ispettore redige una dettagliata relazione, alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti. 6. Il direttore dell'Ufficio ispettivo trasmette al Consiglio di Presidenza la propria relazione formulando, se del caso, proposte circa i provvedimenti da adottare. 7. La relazione e' conservata dall'Ufficio per almeno dieci anni. 8. Le attivita' dell'Ufficio ispettivo si svolgono nel rispetto dei principi generali che disciplinano l'azione amministrativa. E' garantita la massima riservatezza in relazione al patrimonio di dati e notizie di cui l'Ufficio ispettivo viene a conoscenza. 9. Nello svolgimento delle sue attivita', l'Ufficio ispettivo e' coadiuvato dai funzionari del Consiglio di Presidenza. |
| Art. 3
1. La nomina dei componenti dell'Ufficio ispettivo e' effettuata, ai sensi dell'art. 4, sulla base dei curricula dei candidati e di elementi comprovanti l'esperienza professionale. 2. Costituiscono requisito per la nomina a componente dell'Ufficio ispettivo: a) lo status di magistrato tributario o giudice tributario; b) una anzianita' anagrafica compatibile con la permanenza in servizio nell'anno successivo alla nomina; c) l'assenza di sanzioni disciplinari i cui effetti non siano stati sospesi o che siano state annullate, o di misure cautelari applicate a seguito di procedimento iniziato dopo la nomina. 3. Costituiscono titoli preferenziali: a) l'esperienza specifica nell'attivita' disciplinare e/o ordinamentale della giustizia tributaria; b) il possesso di un'anzianita' di servizio pari ad almeno sette anni effettivi, anche non continuativi. Costituisce esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali anche quello svolto per mandato consiliare per ius receptum; c) l'esperienza specifica, nell'attivita' disciplinare e/o ordinamentale, maturata all'interno degli organi di autogoverno di giurisdizioni diverse da quella tributaria, della Corte di cassazione, della pubblica amministrazione e degli Ordini e dei collegi professionali; d) l'aver effettuato pubblicazioni e svolto docenze in materia disciplinare e/o ordinamentale; e) eventuali ulteriori titoli che attestino l'attinenza al profilo richiesto, determinati e resi pubblici dal Consiglio di Presidenza prima dell'interpello di cui all'art. 4. 4. A parita' di titoli preferenziali prevale l'anzianita' di servizio. |
| Art. 4
Procedimento di nomina dei componenti dell'Ufficio ispettivo
1. Il Consiglio di Presidenza pubblica sul proprio portale istituzionale modalita' e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'Ufficio ispettivo. 2. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono nominati dal Consiglio di Presidenza, tra i magistrati tributari e i giudici tributari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 3. Possono partecipare alla selezione i consiglieri del Consiglio di Presidenza non di nomina parlamentare. Nel caso in cui essi siano nominati componenti dell'Ufficio ispettivo, all'atto della presa di possesso delle funzioni di componente dell'Ufficio ispettivo, essi decadono dalla carica di Consiglieri del Consiglio di Presidenza. 4. In caso di perdita dello status di magistrato tributario o di giudice tributario, i componenti dell'Ufficio ispettivo decadono immediatamente dalla carica. 5. Il direttore dell'Ufficio ispettivo e' nominato a rotazione dal Consiglio di Presidenza tra i sei componenti e svolgera' le funzioni direttive per due anni al termine dei quali subentra un altro componente. 6. Il direttore dell'Ufficio ispettivo e i componenti durano in carica sei anni, non rinnovabili. Essi possono essere revocati e sostituiti dal Consiglio di Presidenza solo in caso di impedimento sopravvenuto o di gravi mancanze. 7. Al direttore dell'Ufficio ispettivo e ai componenti e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di Presidente di Corte di giustizia tributaria. 8. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria. |
| Art. 5
Coordinamento dell'Ufficio ispettivo
1. Il direttore coordina le attivita' dell'Ufficio ispettivo, assicurando il rispetto dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 2. Per garantire l'efficacia di ciascun accertamento ispettivo, nonche' l'omogeneita' e la qualita' dell'attivita' da svolgere, il direttore organizza apposite riunioni preparatorie, alle quali partecipano tutti i componenti del Gruppo ispettivo, in incluso il personale amministrativo di supporto. 3. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio ispettivo si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Consiglio di Presidenza nei limiti delle somme destinate a bilancio, nonche' di un contingente di personale amministrativo in servizio presso il medesimo Consiglio di Presidenza, con possibilita' di stipula di contratti di collaborazione per specifiche figure. A tal fine il Segretario generale del Consiglio di Presidenza individua, previo concerto con il Comitato, il personale da assegnare al servizio sulla base delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite dagli interessati, ed attribuisce gli stanziamenti per le missioni. 4. Il coordinamento del personale e' affidato, con provvedimento del Segretario generale, ad un dirigente di seconda fascia. |
| Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Nel regolamento vigente per il procedimento disciplinare (delibera n. 2980/2015), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015, integrato con la modifica dell'art. 15 approvata con delibera n. 739/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021, le parole: «commissioni tributarie regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado». 2. Nell'art. 1 del citato regolamento e' soppresso l'inciso «affidandone l'incarico ad uno o piu' dei suoi componenti». Si comunichi: ai Presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Corti; alla Direzione della giustizia tributaria. La presente delibera sara' pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio. Roma, 28 marzo 2023
Il Presidente: Leone |
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