Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2023 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trabectedina Sun»


Estratto determina n. 270/2023 del 3 aprile 2023

Medicinale: TRABECTEDINA SUN.
Titolare A.I.C. Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.
Confezioni:
«0,25 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049506013 (in base 10);
«1 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049506025 (in base 10).
Composizione:
principio attivo:
trabectedina.
Officine di produzione:
produttori responsabili del rilascio dei lotti:
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. - Polarisavenue 87 - 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi;
Terapia S.A., Str. Fabricii nr. 124 - 400632 Cluj-Napoca Romania.
Indicazioni terapeutiche:
«Trabectedina Sun» e' indicato nel trattamento dei pazienti adulti con sarcoma dei tessuti molli in stato avanzato dopo il fallimento della terapia con antracicline e ifosfamide, o che non sono idonei a ricevere tali agenti. I dati sull'efficacia si basano soprattutto su pazienti con liposarcoma e leiomiosarcoma.
«Trabectedina Sun» in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), e' indicato nel trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezioni:
«0,25 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049506013 (in base 10) - classe di rimborsabilita': H - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 371,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 612,30;
«1 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049506025 (in base 10) - classe di rimborsabilita': H - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 1.395,80 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.303,63.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Trabectedina Sun» (trabectedina) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilita', ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trabectedina Sun» (trabectedina) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e', altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.