Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2023 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 13 febbraio 2023 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara, concluso, in data 1° ottobre 2022, con le Segreterie territoriali di Novara-VCO delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA (Pos. 1341/22). (Delibera n. 23/27). |
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LA COMMISSIONE
Su proposta del Commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri, Premesso che: l'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara svolge attivita' di trasporto pubblico nei bacini di Novara, Pavia e Verbania-Cusio-Ossola; in data 1° ottobre 2022, l'Azienda e le segreterie territoriali di Novara-VCO delle organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente di S.T.N. S.r.l. di Novara; con la sottoscrizione di detto accordo aziendale, le parti si sono impegnati a dare completa attuazione alle previsioni contenute nell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto pubblico locale, nonche' nella regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Art. 9) e rarefazione (Art. 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2018, n. 115), come di seguito riepilogato: le fasce orarie durante le quali dovra' essere garantito il servizio completo - coincidenti con i periodi di massima richiesti dell'utenza per le quali il servizio si pone come essenziale - sono state cosi' individuate: invernale scolastico (1° settembre - 15 giugno): 1ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29; 2ª fascia: dalle ore 12,15 alle ore 15,14; estivo (16 giugno - 31 agosto): 1ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29; 2ª fascia: dalle ore 15,30 alle ore 18,29; tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all'ora di inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri. Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovra' rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede; i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non dovranno compromettere il regolare svolgimento del servizio programmato e la completa funzionalita' dello stesso nelle fasce garantite di cui alla lettera d), nonche' l'effettiva e pronta riattivazione del servizio medesimo al termine dello sciopero. Il ritorno del servizio a regime ordinario dovra' essere garantito con la prima partenza prevista all'orario di conclusione dello sciopero stesso e/o all'orario di inizio delle sopraindicate fasce di garanzia; al fine di consentire di effettuare il rispristino del servizio al termine dello sciopero, potranno essere effettuati trasferimenti di uomini e mezzi «in fuori servizio» in orario di sciopero; tali rientri e/o spostamenti verranno retribuiti con le medesime modalita' aziendali previste per i «trasferimenti»; in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 del citato accordo nazionale del 28 febbraio 2018, l'effettuazione dl ogni astensione dal lavoro dovra' avere riguardo alla sicurezza degli utenti, degli impianti e dei mezzi. Dovranno, inoltre, essere assicurati i presidi quali servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio. Il personale indispensabile a garantire quanto sopra, sara' cosi' individuato: un'unita' per ogni turno previsto dall'ufficio movimento; un'unita' per ogni turno previsto per l'officina. Il personale non viaggiante, ad esclusione del personale amministrativo, potra' effettuare lo sciopero in coincidenza con l'inizio o la fine del turno di lavoro mattutino o pomeridiano; nel caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del C.C.N.L. (art. 16 del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018), saranno esclusi da ogni possibile astensione dal lavoro tutti i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporto persone diversamente abili e/o alunni delle scuole materne, elementari); In occasione delle suddette manifestazioni, il servizio durante le fasce orarie sara' assicurato mediante l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalita' logistica che, secondo la valutazione aziendale, assume preminente importanza (inclusi i collegamenti con le stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.). Sara' garantita, pertanto, l'effettuazione di eventuali servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, quale il trasporto disabili e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari; Premesso, altresi', che: con nota del 28 ottobre 2022, l'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara ha trasmesso copia del predetto accordo aziendale alla Commissione di garanzia per gli adempimenti di competenza; con nota del 13 dicembre 2022, prot. n. 16274/TPL, il testo dell'accordo aziendale e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro trenta giorni dalla ricezione della medesima nota; decorso tale termine, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al suddetto accordo aziendale; Considerato che: lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto pubblico locale, nonche' dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Art. 9) e Rarefazione (Art. 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2018, n. 115); l'art. 11, lettera A), del citato accordo nazionale del 28 febbraio 2018 stabilisce, altresi', che «L'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.»; l'art. 17 della citata regolamentazione provvisoria, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali «con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL autoferrotranvieri le seguenti modalita' operative: i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12.»; Rilevato che: le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo aziendale oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: invernale scolastico (1° settembre - 15 giugno): 1ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29; 2ª fascia: dalle ore 12,15 alle ore 15,14; estivo (16 giugno - 31 agosto): 1ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29; 2ª fascia: dalle ore 15,30 alle ore 18,29; Precisato che per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati dall'accordo aziendale in esame, restano in vigore le regole contenute nella disciplina del settore; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale concluso, in data 1° ottobre 2022, con le segreterie territoriali di Novara-VCO delle organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA, riguardante le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara;
Dispone:
La trasmissione della presente delibera all'Azienda S.T.N. S.r.l. di Novara, alle segreterie territoriali di Novara-VCO delle organizzazioni sindacali FILT CGIL e UGL FNA, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Novara, al Prefetto di Pavia ed al Prefetto di Verbania-Cusio-Ossola; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 13 febbraio 2023
Il Presidente: Santoro-Passarelli |
| Allegato
ACCORDO SULLO SCIOPERO
Premesso che la materia e' regolamentata dalle disposizioni di legge e dalla normativa di settore di seguito indicata: legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge n. 83/2000 e Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, come modificato e integrato dalla regolamentazione provvisoria adottata con deliberazione della Commissione di garanzia n. 18/138 del 23 aprile 2018; Conviene quanto segue: a) nella proclamazione e nell'effettuazione dello sciopero le OO.SS. si impegnano a rispettare le disposizioni e le procedure dettate dalle sopra richiamate norme; b) l'Azienda si impegna a dare completa attuazione alle procedure di raffreddamento e conciliazione come previste dalle medesime disposizioni, nonche' agli obblighi di informazione all'utenza; c) le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero sono individuate dalla vigente normativa sopra richiamata e da quanto sotto specificato; d) dovra' essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce come di seguito specificate per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesti dell'utenza per le quali il servizio si pone come essenziale: invernale scolastico - 1° settembre - 15 giugno 1ª fascia garantita: dalle ore 5,30 alle ore 8,29, 2 ª fascia garantita: dalle ore 12,15 alle ore 15,14; estivo - 16 giugno - 31 agosto 1 ª fascia: dalle ore 5,30 alle ore 8,29, 2 ª fascia: dalle ore 15,30 alle ore 18,29; e) tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all'ora di inizio dello sciopero, dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri. Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovra' rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede; f) i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere il regolare svolgimento del servizio programmato e la completa funzionalita' dello stesso nelle fasce garantite di cui alla lettera d), nonche' l'effettiva e pronta riattivazione del servizio medesimo al termine dello sciopero; Il ritorno del servizio a regime ordinario dovra' essere garantito con la prima partenza prevista all'orario di conclusione dello sciopero stesso e/o all'orario di inizio delle fasce di garanzia di cui alla lettera d). Onde pertanto consentire di effettuare il rispristino del servizio al termine dello sciopero, possono essere effettuati trasferimenti di uomini e mezzi - «in fuori servizio» in orario di sciopero; tali rientri e/o spostamenti verranno retribuiti con le medesime modalita' aziendali previste per i «trasferimenti». Ai sensi dell'art. 16 dell'A.N. 28 febbraio 2018, nel caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL, sono esclusi da ogni possibile astensione dal lavoro a causa di scioperi, tutti servizi: specializzati di particolare rilevanza sociale (trasporto persone diversamente abili e/o alunni delle scuole materne, elementari) l) in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 della succitata deliberazione della Commissione di garanzia, l'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, degli impianti, e dei mezzi. Devono inoltre essere assicurati i presidi quali servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio. Il personale indispensabile a garantire quanto sopra, e' cosi' individuato: una unita' per ogni turno previsto dall'ufficio movimento; una unita' per ogni turno previsto per l'officina; Il personale non viaggiante, ad esclusione del personale amministrativo, puo' effettuare sciopero in coincidenza con l'inizio o la fine del turno di lavoro mattutino o pomeridiano; m) in occasione delle azioni di sciopero proclamate ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili di cui alla deliberazione n. 02/13 della Commissione di garanzia e successive modificazioni, il servizio durante le predette fasce e' assicurato mediante l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalita' logistica che secondo la valutazione aziendale, assumono preminente importanza (inclusi i collegamenti con le stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.). E' garantita altresi', l'effettuazione di eventuali servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, quale il trasporto disabili e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari; Il presente accordo e' stato sottoscritto tra l'Azienda S.T.N S.r.l. e le Segreterie territoriali UGL FNA Novara - VCO e FILT CGIL Novara - VCO. La presente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e' trasmessa alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali al fine della valutazione prevista per legge. Novara, 1° ottobre 2022
FILT CGIL (Firmato)
UGL FNA (Firmato) S.T.N. S.r.l. a socio unico (Firmato) |
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