Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico». |
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti Classico», come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 del 19 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 293 del 20 novembre 2018, e successiva comunicazione di rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 373 del 5 novembre 2019; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio tutela vino Chianti Classico con sede in Barberino - Tavernelle (FI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti Classico», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare; Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato. |
| Allegato Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico».
Al disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Chianti Classico», come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 del 19 novembre 2018, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: all'art. 2 (Base ampelografica), i seguenti comma 1 e 2: «1. Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese dall'80% fino al 100%. 2. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo schedario viticolo. Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.»; sono sostituiti con il seguente testo: «1. Il vino "Chianti Classico" ed il vino Chianti Classico con menzione Riserva devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese dall'80% fino al 100%; possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta. Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 2. il vino Chianti Classico con menzione Gran Selezione deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese dal 90% fino al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo, Mammolo, Pugnitello, Malvasia Nera, Foglia Tonda, Sanforte, insieme o disgiuntamente nella misura massima del 10% della superficie. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a partire dalla quinta vendemmia successiva alla data di approvazione della presente modifica del disciplinare. Fino a tale data sono da ritenere idonei alla produzione del vino Chianti Classico Gran Selezione anche i vigneti conformi al comma 1.»; all'art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione), il seguente ultimo periodo del comma 3 e' cancellato: «E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.»; all'art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione), il seguente comma 4: «4. E' consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino e' stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponimi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.»; e' sostituito con il seguente testo: «4. Per il vino «Chianti Classico» con menzione Gran Selezione e' consentito inoltre l'uso in etichetta di una delle seguenti unita' geografiche aggiuntive riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino e' stato ottenuto e la cui delimitazione territoriale e' definita nell'allegato 3 al presente disciplinare: 1. Castellina; 2. Castelnuovo Berardenga; 3. Gaiole; 4. Greve; 5. Lamole; 6. Montefioralle; 7. Panzano; 8. Radda; 9. San Casciano; 10. San Donato in Poggio; 11. Vagliagli. Le unita' geografiche Lamole, Montefioralle e Vagliagli sono utilizzabili in etichetta a decorrere dalla fine del terzo anno dall'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare. Alla conclusione di tale periodo, le aziende con vigneti ricadenti nelle predette unita', che per almeno una vendemmia nel triennio precedente abbiano utilizzato in etichetta i nomi delle rispettive unita' Greve o Castelnuovo Berardenga, possono continuare tale esclusivo utilizzo in via definitiva, a condizione che tale scelta sia comunicata al consorzio di tutela ed all'organismo di certificazione competente. Nella etichettatura e presentazione dei vini Chianti Classico di cui all'art. 1, e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o collettivi, purche' non si confondano con le unita' geografiche aggiuntive, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo e non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia. E' consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo Nella etichettatura e presentazione del vino Chianti Classico Gran Selezione, il nome dell'unita' geografica aggiuntiva dovra' essere riportato in etichetta nel medesimo campo visivo delle indicazioni obbligatorie. L'unita' geografica aggiuntiva dovra' seguire la menzione tradizionale «Gran Selezione». I caratteri per l'indicazione delle unita' geografiche aggiuntive devono avere un'altezza non superiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Chianti Classico e la menzione Gran Selezione.». |
| Allegato 3 1. U.G.A. Castellina I confini della UGA di Castellina coincidono con i confini amministrativi del Comune di Castellina in Chianti. 2. U.G.A. Castelnuovo Berardenga Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in localita' Pianella, il confine della U.G.A. segue, direzione nord est, quello amministrativo del Comune di Castelnuovo Berardenga e quindi quello della zona di produzione del vino Chianti Classico DOCG fino a raggiungere il torrente Arbia a sud dell'abitato di Pianella. Da qui il confine segue per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord fino al ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia. 3. U.G.A. Gaiole I confini della UGA di Gaiole coincidono con i confini amministrativi del Comune di Gaiole in Chianti. 4. U.G.A. Greve Partendo dalla confluenza del «Fosso delle Spugne» nel fiume «Greve», il confine dell'UGA risale il corso del fiume «Greve», in direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino al toponimo Molino (delle due Colte); risale il borro della Luicella in direzione nord-est fino all'imbocco di un sentiero che procede in direzione ovest fino all'incrocio fra la strada Comunale di Lamole e la strada vicinale per Casole, a sud ovest dell'abitato di Castellinuzza. Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel bosco, in direzione nord, che si congiunge alla vecchia strada «Comunale delle Corti» alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di Prenzano; segue quindi il percorso della strada «Comunale delle Corti» in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato di Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo la casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora la strada «Comunale delle Corti» il confine arriva fino al «Borro dell'Anderiglia»; risale il corso del «Borro dell'Anderiglia» e il corso del «Borro delle Palacce» in direzione est; dall'origine del borro, proseguendo per circa 50 metri in direzione est il confine raggiunge la strada poderale posta a valle del toponimo «Poggio Corvo» e seguendo detta strada in direzione sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in prossimita' del Piano di Lettieri, ad ovest del toponimo «Fattoria di San Michele». Il confine prosegue quindi su un sentiero, che sempre in direzione sud - est si congiunge alla strada vicinale da Lamole a S. Michele a una quota di 839 metri; da li' segue in direzione sud - ovest la strada vicinale da Lamole a S. Michele per circa 700 metri fino all'imbocco di una strada poderale che, procedendo in direzione sud - est, si ricongiunge con la strada vicinale di Pian dell'Ospedale, che segue in direzione sudest fino al ricongiungimento con i confini amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui, segue il confine amministrativo in verso antiorario fino alla confluenza del fosso delle Spugne nel torrente Greve. 5. U.G.A. Lamole Il confine della U.G.A di Lamole, partendo dal toponimo «Il Sodo», segue la strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per circa 350 metri per poi seguire in direzione nord est il fosso che si immette come primo affluente di sinistra nel Torrente Greve in prossimita' di Casa Le Volpaie. Da qui segue quindi il percorso del torrente Greve in direzione nord fino all'immissione del «Borro della Luicella» in prossimita' del toponimo Molino (delle due Colte) e risale il borro della Luicella in direzione nord-est fino all'imbocco di un sentiero che procede in direzione ovest fino all'incrocio fra la strada Comunale di Lamole e la strada vicinale per Casole, a sud ovest dell'abitato di Castellinuzza. Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel bosco, in direzione nord e che si congiunge alla vecchia strada Comunale delle Corti alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di Prenzano. Il confine segue quindi il percorso della strada Comunale delle Corti in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato di Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo la casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora il tracciato della strada Comunale delle Corti il confine arriva fino al Borro dell'Anderiglia. Da questo punto il confine risale il corso del Borro dell'Anderiglia e quindi il corso del Borro delle Palacce in direzione est. Dall'origine del borro, proseguendo per circa 50 metri in direzione est, il confine raggiunge la strada poderale posta a valle del toponimo Poggio Corvo e seguendo detta strada in direzione sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in prossimita' del Piano di Lettieri, ad ovest della Fattoria di San Michele. Il confine prosegue su un sentiero, che sempre in direzione sud - est si congiunge alla strada vicinale da Lamole a S. Michele a una quota di 839 metri; da li' segue in direzione sud - ovest la strada vicinale da Lamole a S. Michele per circa 700 metri fino all'imbocco di una strada poderale che, procedendo in direzione sud - est, si ricongiunge con la strada vicinale di Pian dell'Ospedale, che segue in direzione sudest fino al ricongiungimento con i confini amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui, seguendo il confine amministrativo in direzione sudovest raggiunge il toponimo «Il Sodo». 6. U.G.A. Montefioralle Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della S.P. 118 «Panzano - Testalepre» e la S. C. «del Castello di Montefioralle», il confine della U.G.A. di Montefioralle segue in direzione nord ovest il confine amministrativo del Comune di Greve in Chianti, rappresentato dalla S.P. 118 «Panzano - Testalepre», dal fosso delle Fontanelle e poi dal Fosso delle Spugne, fino alla sua confluenza nel Torrente Greve. Da qui il confine dell'UGA risale il corso del Torrente Greve, in direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino al toponimo «Ponte nuovo», in corrispondenza del Borro della Rimbecca. Segue quindi il corso del Borro della Rimbecca per tutta la sua lunghezza e, una volta raggiunto il punto iniziale continua in linea retta fino a trovare il sentiero che si snoda in prossimita' del crinale di Punta Pernano, fra i toponimi Panzanello e Pernano e costeggia il lato esposto a nord ovest di «Punta Pernano», per poi ricongiungersi alla Strada Provinciale 118 a sud del toponimo Santa Teresa. Il confine prosegue lungo la S.P. 118 per circa 1,4 km in direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale dell'Acquadiaccia fino a raggiungere, con una strada poderale, il toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada interpoderale in direzione nord- ovest per circa 120 metri per poi svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su strada interpoderale per circa 100 metri; quindi svolta in direzione nord ovest e procede seguendo la strada poderale che delimita il bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta, raggiunge lo spigolo nord est del fabbricato ovest del toponimo «Le Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla strada Comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento in direzione ovest fino al ricongiungimento alla S.P. 118 in prossimita' di Casa La Paurosa. 7. U.G.A. Panzano Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della S.P. 118 «Panzano - Testalepre» e la S. C. «del Castello di Montefioralle», il confine della U.G.A. di Panzano procede in direzione ovest seguendo il confine amministrativo del Comune di Greve in Chianti e continuando a seguire il confine comunale in direzione sud ed est fino a raggiungere il toponimo «Il Sodo», sulla strada «comunale di Bracciano». Da questo punto il confine segue la strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per circa 350 metri per poi seguire in direzione nord est il fosso che si immette come primo affluente di sinistra nel torrente «Greve» in prossimita' di Casa Le Volpaie. Da qui il confine segue verso nord il percorso del torrente Greve fino al toponimo «Ponte Nuovo», in corrispondenza dell'immissione del «Borro della Rimbecca». Segue quindi il corso del borro della Rimbecca per tutta la sua lunghezza e, una volta raggiunto il punto iniziale continua in linea retta fino a trovare il sentiero che si snoda in prossimita' del crinale di Punta Pernano, fra i toponimi Panzanello e Pernano, costeggia il lato esposto a nord ovest di «Punta Pernano», per poi ricongiungersi alla Strada Provinciale 118 a sud del toponimo Santa Teresa. Il confine prosegue lunga la S.P. 118 per circa 1,4 km in direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale dell'Acquadiaccia e fino a raggiungere, con una strada poderale, il toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada interpoderale in direzione nord- ovest per circa 120 metri per poi svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su strada interpoderale per circa 100 metri , quindi svolta in direzione nord ovest e procede seguendo la strada poderale che delimita il bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta, raggiunge lo spigolo nord est del fabbricato ovest del toponimo «Le Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla strada Comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento in direzione ovest fino al ricongiungimento alla S.P. 118 in prossimita' di Casa La Paurosa. 8. U.G.A. Radda I confini della UGA di Radda coincidono con i confini amministrativi del Comune di Radda in Chianti. 9. U.G.A. San Casciano I confini della UGA di San Casciano coincidono con i confini della zona di produzione del vino Chianti Classico DOCG compresa nei limiti amministrativi del Comune di San Casciano in Val di Pesa. 10. U.G.A. San Donato in Poggio I confini della UGA di San Donato coincidono con i confini della zona di produzione del vino Chianti Classico DOCG compresa nei limiti amministrativi dei comuni di Barberino Tavarnelle e Poggibonsi. 11. U.G.A. Vagliagli Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in localita' Pianella e procedendo in direzione nordovest, i confini della U.G.A. di Vagliagli seguono i confini del limite amministrativo Comunale per la parte ovest del territorio comunale, fino alla confluenza del Borro di Querciola nel Torrente Arbia. Da qui il confine della U.G.A. segue per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord fino a ricongiungersi al limite comunale al ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia. |
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