Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2023 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 77 del 31 marzo 2023).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Parte di provvedimento in formato grafico
 


N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- Si riporta l'articolo 76 della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, e' pubblicata nella G.U.U.E.
28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94.
- La direttiva n. 2014/25/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE, e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10.
- La legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in
materia di contratti pubblici), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2022, n. 146.
- Si riporta l'articolo 1 della citata legge 21 giugno
2022, n. 78:
«Art. 1 (Delega al Governo in materia di contratti
pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina
dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al
diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e
semplificare la disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' al
fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte
della Commissione europea e di giungere alla risoluzione
delle procedure avviate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza
alle direttive europee, mediante l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a
quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma
rimanendo l'inderogabilita' delle misure a tutela del
lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro
irregolare, della legalita' e della trasparenza, al fine di
assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto
competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei
servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle
micro, piccole e medie imprese, tenendo conto delle
specificita' dei contratti nei settori speciali e nel
settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase
esecutiva, nonche' di assicurare la riduzione e la
razionalizzazione delle norme in materia di contratti
pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina
secondaria, in relazione alle diverse tipologie di
contratti pubblici, ove necessario;
b) revisione delle competenze dell'Autorita'
nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici,
al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore
e di supporto alle stazioni appaltanti;
c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina
in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti,
afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al
fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonche'
l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche
mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle
centrali di committenza e delle stazioni appaltanti
ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche;
definizione delle modalita' di monitoraggio
dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni
appaltanti; potenziamento della qualificazione e della
specializzazione del personale operante nelle stazioni
appaltanti, anche mediante la previsione di specifici
percorsi di formazione, con particolare riferimento alle
stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza
che operano a servizio degli enti locali;
d) previsione, al fine di favorire la
partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di
criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel
rispetto dei principi unionali di parita' di trattamento e
non discriminazione tra gli operatori economici, della
possibilita' di procedere alla suddivisione degli appalti
in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi,
con obbligo di motivare la decisione di non procedere a
detta suddivisione, nonche' del divieto di accorpamento
artificioso dei lotti, in coerenza con i principi dello
Small Business Act, di cui alla comunicazione della
Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25
giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di
prossimita';
e) semplificazione della disciplina applicabile ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel
rispetto dei principi di pubblicita', di trasparenza, di
concorrenzialita', di rotazione, di non discriminazione, di
proporzionalita', nonche' di economicita', di efficacia e
di imparzialita' dei procedimenti e della specificita' dei
contratti nel settore dei beni culturali, nonche'
previsione del divieto per le stazioni appaltanti di
utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da
invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro
metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in
presenza di situazioni particolari e specificamente
motivate;
f) semplificazione delle procedure finalizzate alla
realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e
digitali, in innovazione e ricerca nonche' in innovazione
sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilita' degli
investimenti pubblici e delle attivita' economiche secondo
i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
previsione di misure volte a garantire il rispetto dei
criteri di responsabilita' energetica e ambientale
nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, in particolare attraverso la definizione di
criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente,
differenziati per tipologie ed importi di appalto e
valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento,
e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli
obiettivi energetico-ambientali; in seguito all'emanazione
di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri
ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con
tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;
g) previsione dell'obbligo per le stazioni
appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e
inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti
pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e
non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta,
compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei
contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle
prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente,
stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto
meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle
risorse disponibili del quadro economico degli interventi e
su eventuali altre risorse disponibili per la stazione
appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure
contabili di spesa;
h) previsione della facolta', per le stazioni
appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori
economici il cui scopo principale sia l'integrazione
sociale e professionale delle persone con disabilita' o
svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni
appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti,
tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare
ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi
dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le
quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta,
criteri orientati tra l'altro a:
1) garantire la stabilita' occupazionale del
personale impiegato;
2) garantire l'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo
conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle
prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di
quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, nonche' garantire le stesse tutele
economiche e normative per i lavoratori in subappalto
rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro
irregolare;
3) promuovere meccanismi e strumenti anche di
premialita' per realizzare le pari opportunita'
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le
persone con disabilita' o svantaggiate;
i) promozione, nel rispetto del diritto europeo
vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a
forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi
terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria
rispetto al valore totale dei prodotti; previsione, nel
caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti
all'Unione europea, di misure atte a garantire il rispetto
di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori,
anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei
confronti degli operatori economici europei;
l) previsione del divieto di prestazione gratuita
delle attivita' professionali, salvo che in casi
eccezionali e previa adeguata motivazione;
m) riduzione e certezza dei tempi relativi alle
procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche
attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorita'
nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di
lavori e servizi di ingegneria e architettura, e
all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la
digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la
piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico,
il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle
commissioni giudicatrici, il rafforzamento della
specializzazione professionale dei commissari all'interno
di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri
documentali ed economici a carico dei soggetti
partecipanti, nonche' di quelli relativi al pagamento dei
corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli
operatori economici, in relazione all'adozione dello stato
di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle
forniture e dei servizi;
n) razionalizzazione e semplificazione delle cause
di esclusione, al fine di rendere le regole di
partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie
che configurano l'illecito professionale di cui
all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014;
o) revisione e semplificazione della normativa
primaria in materia di programmazione, localizzazione delle
opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le
relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni
della comunita', nonche' di rendere piu' celeri e meno
conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento
dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti
nelle scelte stesse;
p) previsione, in caso di affidamento degli
incarichi di progettazione a personale interno alle
amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di
apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi
di natura professionale, con oneri a carico delle medesime
amministrazioni;
q) semplificazione delle procedure relative alla
fase di approvazione dei progetti in materia di opere
pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di
progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento
delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la
razionalizzazione della composizione e dell'attivita' del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
r) definizione, nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenzialita' e tenuto conto delle
esigenze di semplificazione richieste dalla specificita'
dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina
applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da
parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonche' della disciplina applicabile alle ipotesi di
collaborazione tra organismi di ricerca;
s) revisione e semplificazione del sistema di
qualificazione generale degli operatori, valorizzando
criteri di verifica formale e sostanziale delle capacita'
realizzative, delle competenze tecniche e professionali,
dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico,
delle attivita' effettivamente eseguite e del rispetto
della legalita', delle disposizioni relative alla
prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla
prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere,
anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello
centrale che riducano le incertezze in sede di
qualificazione degli operatori nelle singole procedure di
gara e considerando la specificita' del settore dei beni
culturali;
t) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni
appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella
valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le
stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini
dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del
costo, con possibilita' di escludere, per i contratti che
non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale
determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici,
tenendo conto anche della specificita' dei contratti nel
settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i
costi della manodopera e della sicurezza siano sempre
scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;
u) ridefinizione della disciplina delle varianti in
corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento
europeo, in relazione alla possibilita' di modifica dei
contratti durante la fase dell'esecuzione;
v) revisione della disciplina relativa ai servizi
sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonche' a quelli di servizio ad alta intensita'
di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e
gli inviti devono contenere la previsione di specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilita'
occupazionale del personale impiegato, prevedendo come
criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione
esclusivamente quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
z) forte incentivo al ricorso a procedure
flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato
per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di
accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione,
per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga
durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza
e di concorrenzialita';
aa) razionalizzazione, semplificazione, anche
mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo,
ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato,
con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla
finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilita', anche al fine di rendere
tali procedure effettivamente attrattive per gli
investitori professionali, oltre che per gli operatori del
mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi
resi in concessione, garantendo la trasparenza e la
pubblicita' degli atti;
bb) precisazione delle cause che giustificano la
stipulazione di contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza e specificazione delle
relative modalita' attuative;
cc) revisione del sistema delle garanzie
fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei
contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per
i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo,
in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti,
la possibilita' di sostituire le stesse mediante
l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata
all'importo del contratto in occasione del pagamento di
ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi
dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive
europee e semplificazione della disciplina giuridica ad
essi applicabile;
ee) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni
appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi
restando il possesso della necessaria qualificazione per la
redazione dei progetti nonche' l'obbligo di indicare nei
documenti di gara o negli inviti le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista, da parte delle
medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati
espressamente in sede di offerta dall'operatore economico,
al netto del ribasso d'asta;
ff) divieto di proroga dei contratti di
concessione, fatti salvi i principi europei in materia di
affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina
sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo
stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi
dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei
contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entita'
dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di
inadempimento grave;
gg) razionalizzazione della disciplina concernente
le modalita' di affidamento dei contratti da parte dei
concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina
specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione
di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse
economico generale; disciplina delle concessioni in essere
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 1 e non affidate con la formula della finanza
di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza
pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con
specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste
l'obbligo, secondo criteri di gradualita' e
proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni e dei
caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di
assegnazione della concessione, della sua durata, del suo
oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi,
mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei
contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle
medesime concessioni, garantendo la stabilita' e la
salvaguardia delle professionalita' del personale
impiegato;
hh) razionalizzazione della disciplina concernente
i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a
incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici
da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne
l'ambito di applicazione;
ii) semplificazione e accelerazione delle procedure
di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del
corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri
amministrativi a carico delle imprese;
ll) estensione e rafforzamento dei metodi di
risoluzione delle controversie alternativi al rimedio
giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del
contratto.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano
espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e
comunque quelle con essi incompatibili e recano le
opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle
disposizioni non abrogate o non modificate, nonche' le
necessarie disposizioni transitorie e finali.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
competenti e previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema
di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo'
comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto
legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si
pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni
parlamentari indichi specificamente talune disposizioni
come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui
alla presente legge, il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale
termine il decreto legislativo puo' essere comunque
emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di
cui al presente articolo, intenda esercitare la facolta' di
cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine
della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di
tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e
rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale
dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo
gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli
schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il
parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo puo' apportarvi le correzioni e
integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od
opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente
articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti dal presente
articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
tre mesi.
5. I decreti legislativi di cui alla presente legge
sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati
solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta l'articolo 14, numero 2°, del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato):
«Art. 14 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638) - Il Consiglio di Stato:
(Omissis)
2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che
gli vengono commessi dal Governo.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'articolo 6
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 2 agosto
2017, S.O. n. 43.
- Si riportano gli articoli 55, 56 e 57 del Titolo VII
(Dei rapporti con gli enti pubblici) del citato decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo
settore). - 1. In attuazione dei principi di
sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicita', omogeneita', copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.»
«Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione «Amministrazione
trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione.»
«Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di
emergenza e urgenza). - 1. I servizi di trasporto sanitario
di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria,
oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni
di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete
associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate
ai sensi della normativa regionale in materia, ove
esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica
del servizio, l'affidamento diretto garantisca
l'espletamento del servizio di interesse generale, in un
sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale
e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in
condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche'
nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi
2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.».
Note all'articolo 7
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2022, n. 304.
Note all'articolo 12
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Note all'articolo 13
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n.
210.
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (Testo A):
«Art. 16 (L) (Contributo per il rilascio del permesso
di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35,
comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n.
457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e
c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11
marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n.
448, art. 61, comma 2). - (Omissis)
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 28, comma 5, della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
«Art. 28 (Lottizzazione di aree). - (Omissis)
5. L'autorizzazione comunale e' subordinata alla
stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di
una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i
quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui
al precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla convenzione.
(Omissis).».
Note all'articolo 14
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 15
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 17
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».
Note all'articolo 18
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
- Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E del 28
agosto 2014, n. L 257/73.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, S.O. n.3.
Note all'articolo 19
- Per i riferimenti del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si veda nelle note all'articolo 18.
- Si riporta l'articolo 117, comma 2, lettera r), della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 117. (Omissis)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
(Omissis)
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
(Omissis).».
Note all'articolo 20
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Note all'articolo 21
- Per i riferimenti del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si veda nelle note all'articolo 18.
- Si riporta l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega
al Governo in materia di normativa antimafia):
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti
dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono
essere successivamente reintegrati mediante bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita'
delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
Note all'articolo 22
- Si riporta l'articolo 60 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1.
Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme
delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle
pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e
contenuto e la cui conoscenza e' rilevante per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre
pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici,
nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e
possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali
sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di
sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono
realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le
vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili
delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno
utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di
gestione definiti nelle Linee guida e mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter.
2-ter. - 3.
3-bis. In sede di prima applicazione, sono
individuate le seguenti basi di dati di interesse
nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di
cui all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di
immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui
all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli
articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e
delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali
delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri
enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi,
elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese di cui all'articolo 6-quater.
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai
regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica
l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale,
ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria
dal comma 3-bis.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo
si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».
Note all'articolo 23
- Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e
la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il
completamento della revisione della struttura del bilancio
dello Stato, per il riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico
in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143.
- Si riportano gli articoli 2, comma 2, 18-bis, 50,
50-ter e 62-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). -
(Omissis)
2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui
all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le
autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le
societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico
interesse;
c) alle societa' a controllo pubblico, come
definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella
categoria di cui alla lettera b).
(Omissis).»
«Art. 18-bis (Violazione degli obblighi di
transizione digitale). - 1. L'AgID esercita poteri di
vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto
delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra
norma in materia di innovazione tecnologica e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi
comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore
civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni
da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e
ogni altra informazione strumentale e necessaria. La
mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o
informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
trasmissione di informazioni o dati parziali o non
veritieri e' punita ai sensi del comma 5, con applicazione
della sanzione ivi prevista ridotta della meta'.
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta
che sono state commesse una o piu' violazioni delle
disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione
nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine
perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e
per chiedere di essere sentito.
3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle
violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo
termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla
gravita' della violazione, per conformare la condotta agli
obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le
violazioni all'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari di ciascuna amministrazione, nonche' ai
competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID
pubblica le predette segnalazioni su apposita area del
proprio sito internet istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini
della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comportano
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50,
50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di
dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo
periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati
parziali o non veritieri, nonche' di violazione degli
obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2
e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5,
64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo
65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.
217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di
cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di
conformare la condotta nel termine di cui al comma 3,
l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel
minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si
applica, per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n.
689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50
per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei
casi di violazione delle norme specificamente indicate al
comma 5, nonche' di violazione degli obblighi di cui
all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione
alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida
ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la
propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina
vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato
al tipo e alla gravita' della violazione, avvisandolo che,
in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i
poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il
termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, valutata la gravita' della
violazione, puo' nominare un commissario ad acta incaricato
di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o
ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede
all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli
117, quinto comma, e 120, secondo comma, della
Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le
procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e
irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla
presente disposizione.
8. All'attuazione della presente disposizione si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' previste a legislazione vigente.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri
sanzionatori attribuiti dalla legge.»
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi
dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti
da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi
restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita'
si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le
Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti
detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la
fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad
accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati
assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
dati da essa custoditi, con le modalita' di cui
all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.
3.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato
e del trattamento, ferme restando le responsabilita' delle
amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita'
di titolari autonomi del trattamento.
3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili i dati ai sensi del presente articolo
costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.»
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel «catalogo API»
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle
materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di
politiche pubbliche basate sui dati, separata
dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i
dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
alla titolarita' del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore
della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' previsti dalla legislazione vigente.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti
pubblici). - 1. Per favorire la riduzione degli oneri
amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed
assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in
tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione
della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche
al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire
della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di
corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei
contratti pubblici» (BDNCP) gestita dall'Autorita'
Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
- Per il testo dell'articolo 60 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note
all'articolo 22.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
Note all'articolo 24
- Per il testo dell'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note
all'articolo 23.
Note all'articolo 25
- Per il testo dell'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note
all'articolo 23.
Note all'articolo 28
- Per i riferimenti del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, si veda nelle note all'articolo 23.
Note all'articolo 29
- Per i riferimenti del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si veda nelle note all'articolo 18.
- Si riporta l'articolo 47 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti tra le pubbliche
amministrazioni). - 1. Le comunicazioni di documenti tra le
pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo
della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una
volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento
puo' essere, altresi', reso disponibile previa
comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo
stesso.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al
comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per
danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di
cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne
altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente o dalle Linee guida. E' in ogni caso
esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.».
Note all'articolo 32
- Si riporta l'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2000):
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica. Ove
previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere
stipulate con una o piu' imprese alle stesse condizioni
contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto
nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate
per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per
specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo si applica
anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai
sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione
gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
Note all'articolo 35
- Si riportano gli articoli 3-bis, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per
conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti
informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati.»
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di
accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti
di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le
sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1,
2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso
di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da
parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella
previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a
quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere
i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.»
«Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di
accesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22
si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e
dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.»
«Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso). - 1.
Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano
le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in
corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e
gli atti interni connessi all'espletamento del relativo
mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.»
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla
presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente
puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello
stesso termine e nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza
e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27 nonche' presso
l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.
5-bis. - 6.»
«Art. 26 (Obbligo di pubblicazione). - 1.
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27
e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa
sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati
nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dieci membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i
professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di
diritto della Commissione il capo della struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di
esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei
presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute
consecutive ne determina la decadenza.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7.»
«Art. 28 (Modifica dell'articolo 15 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio). - 1.
L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve
mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi
non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero
notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue
funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito
delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di
ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».»
«Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresi',
alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.
Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,
commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di
assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa,
nonche' quelle relative alla durata massima dei
procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e
comunicazioni, la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.»
«Art. 30 (Atti di notorieta'). - 1. In tutti i casi
in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di
notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a
due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e
alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di
pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
quando si tratti di provare qualita' personali, stati o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.».
- Si riportano gli articoli 5 e 5-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). - 1.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto
di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non
e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di
accesso civico identifica i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza
puo' essere trasmessa per via telematica secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ed e' presentata
alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni
o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione
nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito
istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con
raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla
richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai
controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso
fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede
sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi
con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati. In caso di accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel
caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al
richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso
di accoglimento della richiesta di accesso civico
nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i
casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne
da' comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti
non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa
comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto,
il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti
dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli
uffici della relativa amministrazione informazioni
sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso
o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6,
il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a),
il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso,
fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per
un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso
la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di
richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il
richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del
Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni
delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo'
altresi' presentare ricorso al difensore civico competente
per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita
al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo
comunica all'amministrazione competente. Se questa non
conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico,
l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso
si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui
all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo
amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela
degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera
a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro
il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere
dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia
del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere
del Garante e comunque per un periodo non superiore ai
predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di
accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta di
riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al
difensore civico ai sensi del comma 8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto,
il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di
cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso
degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241.»
«Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico).
- 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e'
rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed
economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e'
altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare
un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita'
con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della
corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una
persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta'
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
2-bis. Al fine di semplificare le procedure in
materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il
Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi,
tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una
distinta partizione della sezione 'Amministrazione
trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti e comunque
detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi
destinati al consumo umano provenienti dai Paesi
dell'Unione europea nonche' da Paesi terzi, anche con
riguardo ai dati identificativi degli operatori economici
che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita,
transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione
del presente articolo il Ministero della salute provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e'
escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di
divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi
compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni,
modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai
commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti
del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso
agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano
unicamente per il periodo nel quale la protezione e'
giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso
civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli
interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all'accesso civico di cui al presente articolo,
l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il
Garante per la protezione dei dati personali e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.».
- Si riporta l'articolo 326 del Codice penale:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.».
Note all'articolo 36
- Si riportano gli articoli 55 e 116 dell'Allegato 1
(Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo):
«Art. 55 (Misure cautelari collegiali). - 1. Se il
ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e
irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla
decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure
cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via
provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, piu'
idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con
ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare
derivino effetti irreversibili, il collegio puo' disporre
la prestazione di una cauzione, anche mediante
fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego
della misura cautelare. La concessione o il diniego della
misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali
della persona o ad altri beni di primario rilievo
costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne
indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro
cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il
ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle
altre parti.
4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non
e' presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di
merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia
nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo
giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario,
dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal
deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e
documenti fino a due giorni liberi prima della camera di
consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la
notificazione e' effettuata a mezzo del servizio postale,
il ricorrente, se non e' ancora in possesso dell'avviso di
ricevimento, puo' provare la data di perfezionamento della
notificazione producendo copia dell'attestazione di
consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza
nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova
contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono
costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano
richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo
sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni,
puo' autorizzare la produzione in camera di consiglio di
documenti, con consegna di copia alle altre parti fino
all'inizio della discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla
valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili
che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole
previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede
cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano
apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con
la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con
ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso
nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio
di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di
riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione
dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura
cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel
merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il
Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura
cautelare, dispone che il tribunale amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con
priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della
segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il
collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti
necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e
l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari
solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi
degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi
dell'articolo 15, comma 4.»
«Art. 116 (Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi). - 1. Contro le determinazioni e contro il
silenzio sulle istanze di accesso ai documenti
amministrativi, nonche' per la tutela del diritto di
accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di
trasparenza il ricorso e' proposto entro trenta giorni
dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si
applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di
ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di
accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo'
essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso principale,
previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza
separatamente dal giudizio principale, ovvero con la
sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e
difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei
documenti richiesti, entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative
modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai giudizi di impugnazione.».
Note all'articolo 37
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 38
- Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
si veda nelle note all'articolo 12.
- Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riportano gli articoli 14, comma 5 e 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - (Omissis)
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.»
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».
- Si riporta l'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
«Art. 11 (L). (La partecipazione degli interessati).
- 1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre
il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1,
almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici,
si osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in
vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici. (L)».»
Note all'articolo 39
- Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno
2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114:
«Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi). - 1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo
III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi
finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176,
comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n.
163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e le
procedure, anche informatiche, individuate dalla
deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A
tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti
generali di propria competenza alle modalita' di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45
del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni
contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare
ai sensi del comma 3.
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle
indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto
articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le
modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne
definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto
previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228,
e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124
del 2012.
4. Alla copertura degli oneri necessari per
l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario
di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per
l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del
fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
assegnata per la medesima annualita' con le procedure di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131.
5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo
176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno
2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e
fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota
dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi
stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui
complessivi, allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di
gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente
articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo
di spesa da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all'articolo 40
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 41
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
- Si riporta l'articolo 28, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Articolo 28 (Misure cautelari e preventive). -
(Omissis)
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la verifica di cui
all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui
all'articolo 13, il soprintendente puo' richiedere
l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente.».
- La legge 29 aprile 2015, n. 57 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione del
patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio
1992), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio
2015, n. 108.
- Si riporta l'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (Testo A):
«Art. 19 (L). (L'approvazione del progetto). - 1.
Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle
previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore
puo' essere disposta con le forme di cui all'articolo 10,
comma 1, ovvero con le modalita' di cui ai commi seguenti.
(L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o
definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce
adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto
di approvazione del progetto preliminare o definitivo da
parte della autorita' competente e' trasmesso al consiglio
comunale, che puo' disporre l'adozione della corrispondente
variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o
l'ente da questa delegato all'approvazione del piano
urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso
entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla
ricezione della delibera del consiglio comunale e della
relativa completa documentazione, si intende approvata la
determinazione del consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L).».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111:
«Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e
censimento di immobili pubblici). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di
immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da
parte delle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del
servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero degli
affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei
saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali
pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al
comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di
operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 e'
effettuata anche sulla base della documentata
indispensabilita' e indilazionabilita' attestata dal
responsabile del procedimento. La congruita' del prezzo e'
attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle
spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi
stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del
procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate
all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del
prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.
1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), non possono
acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare
contratti di locazione passiva salvo che si tratti di
rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per
acquisire, a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita'
di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per
continuare ad avere la disponibilita' di immobili venduti.
Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per
i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e
15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Sono fatte salve, altresi', le operazioni di
acquisto di immobili gia' autorizzate con il decreto
previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto.
1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni
recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica e le finalita' di contenimento della spesa
pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare
le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale
pubblica.
1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate
dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in
attuazione di programmi e piani concernenti interventi
speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo
economico e la coesione sociale e territoriale, di
rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona in conformita' al
quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e
finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi
manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,
effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso
per finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello
Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero
della difesa, il Ministero degli affari esteri e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Restano altresi' esclusi dalla disciplina
del presente comma gli istituti penitenziari.
Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli
immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte,
nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio. Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di
edilizia penitenziaria;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio
le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) sono attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo
stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici
pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di
spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a
cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi
dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni
immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali
interventi e' tempestivamente comunicata all'Agenzia del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le
attivita' dalla stessa poste in essere ai sensi del
presente articolo;
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Fermo
restando quanto previsto dal periodo precedente,
nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni e'
fatta salva la possibilita' di finanziare e realizzare
l'esecuzione anche di interventi relativi alla messa a
norma degli impianti o correlati alle norme in materia di
prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento
degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria da eseguire ai sensi delle lettere a) e b)
del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di
promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei relativi costi, l'Agenzia del demanio o i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o
maggiori oneri, l'esecuzione degli interventi di cui al
periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili
gia' oggetto di finanziamenti per lavori nell'ambito di
piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia.
Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con
l'Agenzia del demanio, l'esecuzione degli interventi
ascritti ai piani di intervento dell'Agenzia del demanio
nei casi in cui questi riguardino immobili gia' oggetto di
finanziamento nell'ambito del Sistema accentrato delle
manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente
dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati
all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del
necessario coordinamento con le attivita' poste in essere
ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili
in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni
contrattuali in materia.
2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili
esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita'
del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri,
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della
guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione
all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi
specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai
competenti programmi degli stati di previsione del
Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e
delle finanze gli importi occorrenti per le finalita' di
cui al primo periodo.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano
inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali
sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di
spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i
restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia
su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive, nonche' alla riqualificazione energetica
degli stessi edifici. Per le medesime finalita', l'Agenzia
del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale
puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed
imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie
rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove
non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui
l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.
Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai
sensi del presente comma non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.
L'esecuzione degli interventi manutentivi e' curata, previa
sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli
interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione
straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore
a 100.000 euro, di cui al comma 2, lettere a) e b), e'
curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle
amministrazioni utilizzatrici degli immobili. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al
sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti
relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio
sono controllati secondo le modalita' previste dalla
propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i
quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui
al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai
fini della copertura dei costi degli interventi comunicati
ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui
al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente
provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i
lavori gia' appaltati alla data della stipula degli accordi
o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi
continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni
interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla
normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai
nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne
assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi di
cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi
nel piano generale degli interventi. Successivamente alla
stipula dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo
ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e
straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta
eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la
protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo
quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministero della giustizia con
riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonche' i beni
immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari
esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di
interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi
comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi
elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, sono definite, per l'attuazione della
presente norma senza nuovi o maggiori oneri, le attivita'
dei Provveditorati per le opere pubbliche e le modalita',
termini, criteri e risorse disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure
per razionalizzare la gestione e la dismissione del
patrimonio residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi."
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
luglio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
«rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43 e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite
dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".»
Note all'articolo 43
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 45
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 46
- Per i riferimenti delle direttive n. 2014/24/UE e n.
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 47
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 50
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 54
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 56
- Si riporta l'articolo 2, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche) [Testo post-riforma 2021]:
«Art. 2 (Definizioni (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice
2003)). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice: il «Codice delle comunicazioni
elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti
radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro,
l'accesso agli elementi della rete e alle risorse
correlate, che puo' comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso,
in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle
risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite
la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra
cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti
sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
l'accesso a sistemi informativi o banche dati per
l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura,
l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale:
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a
tutela degli interessi nazionali nel campo della
cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia
di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale
di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito
denominata Agenzia;
d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
f) Application Programming Interface (API):
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da
emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
 


g) Autorita' nazionale di regolamentazione:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorita';
h) apparecchiature terminali: apparecchiature
terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del
decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;
i) attribuzione di spettro radio: la designazione
di una determinata banda di spettro radio destinata a
essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni
specificate;
l) autorizzazione generale: il regime giuridico che
garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici
per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi
specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica,
conformemente al presente decreto;
m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
«PSAP» (public safety answering point): un luogo fisico,
sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o di un
organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
inizialmente una comunicazione di emergenza;
o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di
raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per
la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul
territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su
base regionale secondo le modalita' stabilite con appositi
protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero
dell'interno;
p) chiamata: la connessione stabilita da un
servizio di comunicazione interpersonale accessibile al
pubblico che consente la comunicazione vocale
bidirezionale;
q) comunicazione di emergenza: comunicazione
mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un
utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e
ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o
chiede di utilizzare un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale,
artigianale o professionale svolta;
s) fornitura di una rete di comunicazione
elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o
la messa a disposizione di tale rete;
t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User
Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro da uno
stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da
giustificare esigenze interne di comunicazione confinata,
soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di
comunicazione elettronica;
u) incidente di sicurezza: un evento con un reale
effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei
servizi di comunicazione elettronica;
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante:
i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti
dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che
indicano la posizione geografica delle apparecchiature
terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica
fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di
rete;
z) interconnessione: una particolare modalita' di
accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica
mediante il collegamento fisico e logico delle reti
pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla
medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli
utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della
medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi
offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano
forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno
accesso alla rete;
aa) interferenza dannosa: un'interferenza che
pregiudica il funzionamento di un servizio di
radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che
deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente
alle normative internazionali, dell'Unione Europea o
nazionali applicabili;
bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito
da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
cc) libero uso: la facolta' di utilizzo di
dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;
dd) mercati transnazionali: mercati individuati
conformemente all'articolo 65 del codice europeo delle
comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una
parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato
membro;
ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal
sistema di allarme pubblico IT-Alert;
ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo
economico;
gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in
essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le
conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi
imminenti o in corso;
hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano
di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un
indicativo geografico per instradare le chiamate verso
l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del
piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i
numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e
i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
ll) operatore: un'impresa che fornisce o e'
autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione
elettronica, o una risorsa correlata;
mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle
autorita' competenti per coprire le comunicazioni di
emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di
emergenza di un certo tipo;
nn) punto di accesso senza fili di portata
limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete
di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata
limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o
spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
due, che puo' essere utilizzata come parte di una rete
pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di
una o piu' antenne a basso impatto visivo, che consente
agli utenti un accesso senza fili alle reti di
comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia
di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa;
oo) punto terminale di rete: il punto fisico a
partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete
pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di
reti in cui abbiano luogo la commutazione o
l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di rete
specifico correlabile a un numero di utente finale o a un
nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni
mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
pp) rete ad altissima capacita': una rete di
comunicazione elettronica costituita interamente da
elementi in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito oppure una rete di
comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni
di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini
di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink,
resilienza, parametri di errore, latenza e relativa
variazione; le prestazioni di rete possono essere
considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita'
di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche
intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si
collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
qq) rete locale in radiofrequenza o «RLAN» (radio
local area network): un sistema di accesso senza fili a
bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di
interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in
prossimita' da altri utenti, che utilizza su base non
esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;
rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai
segnali di comunicazione elettronica che collega il punto
terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
ss) Rete privata o Rete di comunicazione
elettronica ad uso privato: rete di comunicazione
elettronica con la quale sono realizzati servizi di
comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare
della relativa autorizzazione. Una rete privata puo'
interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica
tramite uno o piu' punti terminali di rete, purche' i
servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete
privata non siano accessibili al pubblico.
tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una
rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
rete;
uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi,
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il
trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
zz) risorse correlate: servizi correlati,
infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati
a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici
o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le
antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le
condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi
di distribuzione;
aaa) RSPG: il gruppo «Politica dello spettro
radio»;
bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service:
servizio che consente la comunicazione unidirezionale di
brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in
una determinata area geografica coperta da una o piu' celle
delle reti mobili pubbliche;
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a
una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che
permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la
fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o
servizio, o e' potenzialmente in grado di farlo, e
comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi
che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi
(electronic programme guides - EPG), nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza;
ddd) servizio di comunicazione da macchina a
macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in
cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo
prevalentemente automatizzato tra dispositivi e
applicazioni con nessuna o marginale interazione umana.
Tale servizio puo' essere basato sul numero e non consente
la realizzazione di un servizio interpersonale;
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: servizio svolto in una rete privata senza
l'utilizzo neanche parziale di elementi della rete
pubblica. Il servizio e' svolto esclusivamente
nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di
un'autorizzazione generale, ovvero beneficiario del
servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella
quale il servizio ad uso privato e' svolto sia
interconnessa con la rete pubblica il traffico non
attraversa il punto terminale di rete;
fff) servizio di comunicazione elettronica: i
servizi, forniti di norma a pagamento su reti di
comunicazioni elettroniche, che comprendono, con
l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
tipi di servizi seguenti:
1) servizio di accesso a internet quale definito
all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento
(UE) 2015/2120;
2) servizio di comunicazione interpersonale;
3) servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali come i
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina e per la diffusione
circolare radiotelevisiva;
ggg) servizio di comunicazione interpersonale
basato sul numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente - ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu'
numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale;
hhh) servizio di comunicazione interpersonale
indipendente dal numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che non si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente, ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale, o che non consente la comunicazione con uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione
nazionale o internazionale;
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un
servizio di norma a pagamento che consente lo scambio
diretto interpersonale e interattivo di informazioni
tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero
limitato di persone, mediante il quale le persone che
avviano la comunicazione o che vi partecipano ne
stabiliscono il destinatario o i destinatari e non
comprende i servizi che consentono le comunicazioni
interpersonali e interattive esclusivamente come elemento
accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un
altro servizio;
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente di effettuare e ricevere, direttamente o
indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un
piano di numerazione nazionale o internazionale;
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio
di conversazione multimediale in tempo reale che consente
il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di
immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali
e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu'
localita';
nnn) servizio di emergenza: un servizio,
riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e
rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un
rischio immediato per la vita o l'incolumita' fisica, la
salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta'
privata o pubblica o l'ambiente;
ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con
cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900
V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL),
European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell
Broadcast Service, e' realizzato in Italia il sistema di
allarme pubblico;
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico:
un servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un
servizio televisivo che si compone esclusivamente o
parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere
visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il
rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
servizi televisivi in formato panoramico;
rrr) servizio universale: un insieme minimo di
servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti
gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica
e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la
capacita' delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica di resistere, a un determinato livello di
riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la
riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati,
trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o
accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;
ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi
misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo
i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a un
abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione
preliminare individuale;
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di
diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali
interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in
corso;
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio
per il quale sono state definite condizioni armonizzate
relative alla sua disponibilita' e al suo uso efficiente
mediante misure tecniche di attuazione conformemente
all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati
radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di
radioastronomia ovvero per svolgere un'attivita' di
comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in
particolare, viene classificata sulla base del servizio o
dell'attivita' alle quali partecipa in maniera permanente o
temporanea;
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso
da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo delle stesse
bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di
condivisione definito, autorizzato sulla base di
un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali
dello spettro radio o di una combinazione dei due, che
include approcci normativi come l'accesso condiviso
soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di
una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di
tutte le parti interessate, conformemente alle norme di
condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro
radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di
condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva
l'applicazione del diritto della concorrenza;
cccc) utente finale: un utente che non fornisce
reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a
gruppi chiusi di utenti;
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che
utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a
un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o
giuridiche all'uopo autorizzate.».
- Si riporta l'articolo 1 del Titolo I (Esercizio in
Italia, da parte degli avvocati degli altri Stati membri
delle Comunita' europee, di attivita' professionali a
titolo di prestazione di servizi), della legge 9 febbraio
1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli
avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita'
europee):
«Art. 1 (Qualifica professionale). - Sono considerali
avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati
nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie
attivita' professionali con una delle seguenti
denominazioni: avocat-advocaat (Belgio); advokat
(Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di
Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avoue' (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito); δικηγoρος
(Grecia); abogado (Spagna); advogado (Portogallo);
rechtsanwalt (Austria); asianajaja/advokat (Finlandia);
advokat (Svezia); advokat (Repubblica ceca); vandeadvokaat
(Estonia); δικηγoρος (Cipro); zvêrinâts/advokâts
(Lettonia); advokatas (Lituania); ügyved (Ungheria);
avukat/prokoratur legali (Malta); adwokat/radca prawny
(Polonia); odvetnik/odvetnica (Slovenia); advokat/komercný
pravnik (Slovacchia); АДВОКАТ (Bulgaria); avocar (Romania);
Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia).».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. n. 52.
- Si riporta l'allegato A della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):
«Allegato A (Articolo 25, comma 7).
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al
limite delle acque territoriali.
Pantelleria.
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la
meta' della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per
un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo
Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo
Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio,
Tavolara, Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
nelle altre direzioni.
Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala
e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di
Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e
per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino,
Tinetto.
Mare: fino alla costa della punta di San Pietro
all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola.».
Note all'articolo 58
- Si riporta l'articolo 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - 1. Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Note all'articolo 61
- Si riporta l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n.
68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
«Art. 1 (Collocamento dei disabili). - 1. La presente
legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e
della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori
di handicap intellettivo, che comportino una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla
tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per
minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata
dalla Organizzazione mondiale della sanita', nonche' alle
persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidita' superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui
alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili
di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per
non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o
hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad
entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono
per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5
marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971,
n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le
norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di
cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli
insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge
20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di
cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al
sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e'
effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati
nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi
giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita'
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
verifica della residua capacita' lavorativa derivante da
infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e'
ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione
rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d),
l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle
disposizioni del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono
tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a
quei soggetti che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul
lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.».
- Si riporta l'articolo 4 della legge 8 novembre 1991,
n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali):
«Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle
cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate
gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti
di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di
difficolta' familiare, le persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano
inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari
sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
periodo successivo alla cessazione dello stato di
detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o
del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.».
- Si riporta l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli
scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere
disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei
condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro
deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene
esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di
sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e
la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13
dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati possono essere
assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle
vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni
caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti
e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del
presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di
cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto
compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 62
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
- Si riporta l'articolo 30 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno
specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo
Stato e la regione, nelle materie di propria competenza,
possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra
enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.».
- Si riporta l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - 1.
Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo
decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili
per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con
riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non
allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla
quale il Comitato guida puo' esprimere proprie
osservazioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1,
commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma
3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita
l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre
di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate
dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita'
nazionale anticorruzione non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma,
non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono,
altresi', individuate le relative modalita' di attuazione.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a
ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano
disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita'
nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo
di gara (CIG).
4. - 4-bis.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della
spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni
costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014,
ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto
previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei
soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non
puo' essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e
ferma restando la facolta' per le regioni di costituire
centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni
secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono
stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di
centrale di committenza per gli enti del territorio
regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n 111, l'Autoriota' nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,
tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi
beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche
un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni
di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I
prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla
stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito
territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione
dei prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di
procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo, che tengono conto anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida
fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.».
Note all'articolo 63
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, si veda nelle note
all'articolo 62.
Note all'articolo 64
- Il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 20006, relativo a un
gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e'
pubblicato nella G.U.U.E del 31 luglio 2006, n. L 210.
Note all'articolo 65
- La legge 25 giugno 1909, n. 422 (Concernente la
costituzione di Consorzi di cooperative per appalti di
lavori pubblici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
luglio 1909.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
cooperazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
gennaio 1948, n. 17, e' stato ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1951, n. 106.
- La legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per
l'artigianato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
agosto 1985, n. 199.
- Si riportano gli articoli 2602 e 2615-ter del codice
civile:
«Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - 1. Con il
contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
2. Il contratto di cui al precedente comma e'
regolato dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni delle leggi speciali.»
«Art. 2615-ter (Societa' consortili). - 1. Le
societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V
possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati
nell'articolo 2602.
2. In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire
l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
(Omissis)
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate
per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme
per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo
all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
- GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto
1991, n. 182.
Note all'articolo 66
- I Capi II, III e IV del Titolo V (Delle societa'),
del Libro Quinto (Del lavoro) del codice civile, recano,
rispettivamente: «Della societa' semplice», «Della societa'
in nome collettivo» e «Della societa' in accomandita
semplice».
- Il Capo I del Titolo VI (Delle societa' cooperative e
delle mutue assicuratrici), del Libro Quinto (Del lavoro)
del codice civile reca «Delle societa' cooperative».
- I Capi V, VI e VII del Titolo V (Delle societa'), del
Libro Quinto (Del lavoro) del codice civile, recano,
rispettivamente: «Societa' per azioni», «Della societa' in
accomandita per azioni» e «Della societa' a responsabilita'
limitata».
Note all'articolo 70
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 71
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'art. 81
- Per i riferimenti della direttiva 26 febbraio 2014,
n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si
veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 84
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'art. 86
- La direttiva n. 89/665/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative all'applicazione
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea
30 dicembre 1989, n. L 395.
Note all'art. 89
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'art. 93
- Il codice penale e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251.
- Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165):
«Art. 7 (Obbligo di astensione). - 1. Il dipendente
si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero
di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge
o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione
decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.».
Note all'art. 94
- Si riportano gli articoli 416, 416-bis e
452-quaterdieces del codice penale:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre
o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le
campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602,
nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' agli articoli
22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile
1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e'
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto
anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.»
«Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita' economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare
il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.»
«Art. 452-quaterdecies (Attivita' organizzate per il
traffico illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di
conseguire un ingiusto profitto, con piu' operazioni e
attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione
di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che
servirono a commettere il reato o che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a
persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile,
il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta
persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.».
- Si riporta l'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza):
«Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14,
comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). -
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo
70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati
e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di
beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato
previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale):
«Art. 291-quater (Associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) -
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo
291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono,
organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per
cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione da un anno a sei anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu'.
Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le
circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2
dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione
da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del
presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi
previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata
quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il
conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e
dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta'
nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri,
si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando
concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura
degli autori del reato o per la individuazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.».
- La Decisione 24/10/2008, n. 2008/841/GAI (Decisione
quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la
criminalita' organizzata), e' pubblicata nella GUUE n. L300
dell'11 novembre 2008.
- Si riportano gli articoli 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,
354, 355 e 356 del codice penale:
«Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della
sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o
altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici
anni.»
«Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
promessa e' punito con la reclusione da tre a otto anni.»
«Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un
terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa,
e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.».
«Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). - Se i
fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per
favorire o danneggiare una parte in un processo civile,
penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno
alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e'
della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva
l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni
o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a
venti anni.
«Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o
promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei
mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a
tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni
quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori
a euro 100.000.»
«Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio). - Le disposizioni degli articoli 318 e
319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico
servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore a un terzo.»
«Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le pene
stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo
319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e
nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli
articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da' o promette
al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio il denaro od altra utilita'.»
«Art. 322 (Istigazione alla corruzione). - Chiunque
offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta
di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio
che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate
dall'articolo 319.»
«Art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri
delle Corti internazionali o degli organi delle Comunita'
europee o di assemblee parlamentari internazionali o di
organizzazioni internazionali e di funzionari delle
Comunita' europee e di Stati esteri). - Le disposizioni
degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto
comma, e 323 si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita'
europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'
europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate
ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.»
«Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). -
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui
all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni
esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare
o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita',
come prezzo della propria mediazione illecita verso un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,
ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della
reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o
promette denaro o altra utilita'.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente
fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra
utilita' riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al
compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o
all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e'
diminuita.
«Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). -
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la
gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per
conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli
offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano
anche nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.»
«Art. 353-bis (Turbata liberta' del procedimento di
scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con
doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba
il procedimento amministrativo diretto a stabilire il
contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di
condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte
della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro
1.032.»
«Art. 354 (Astensione dagli incanti). - Chiunque, per
denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra
utilita' a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal
concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati
nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione sino
a sei mesi o con la multa fino a euro 516.»
«Art. 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche
forniture). - Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli
derivano da un contratto di fornitura concluso con lo
Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa
esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', fa
mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano
necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico
servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena e' aumentata se la fornitura concerne:
1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od
opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o
per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o
all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune
pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la
reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a
euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori,
ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando
essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto
mancare la fornitura.»
«Art. 356 (Frode nelle pubbliche forniture). -
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di
fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi
contrattuali indicati nell'articolo precedente, e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non
inferiore a euro 1.032.
La pena e' aumentata nei casi preveduti dal primo
capoverso dell'articolo precedente.».
- Si riportano gli articoli 2635, 2621 e 2622 del
codice civile:
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
di societa' o enti privati che, anche per interposta
persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri,
denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la
promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi
nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle
proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o
da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura
della confisca per valore equivalente non puo' essere
inferiore al valore delle utilita' date, promesse o
offerte.»
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.»
«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle
societa' quotate). - Gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa'
emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se'
o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai
soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti
materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti
materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre
a otto anni.
Alle societa' indicate nel comma precedente sono
equiparate:
1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i
quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di
altro Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano;
3) le societa' che controllano societa' emittenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
4) le societa' che fanno appello al pubblico
risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano
beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
terzi.».
- La Convenzione 26 luglio 1995 (Convenzione elaborata
in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee), e' pubblicata nella GUCE n. C 316 del
27 novembre 1995.
- Si riportano gli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale:
«Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»
«Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con
l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al quarto
comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.»
«Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). - Si applica la
pena della reclusione da due a otto anni e della multa da
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della
loro provenienza delittuosa.
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel
minimo a sei mesi.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo
comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono
da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di
cui all'articolo 416-bis.1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono
punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre
utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale.
La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di
altra attivita' professionale.
La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia
efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano
portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove
del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle
altre utilita' provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e
reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei
Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale,
in attuazione della direttiva 2005/60/CE):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) amministrazioni interessate: gli enti preposti
alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle
autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti
alla vigilanza sul possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita', prescritti dalla
pertinente normativa di settore;
b) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di
movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o
gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o
qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
c) congelamento di risorse economiche: il divieto,
in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa
nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di
ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia;
d) finanziamento del terrorismo: qualsiasi
attivita' diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla
raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse
economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad
essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
utilizzati per il compimento di una o piu' condotte con
finalita' di terrorismo, secondo quanto previsto dalle
leggi penali, cio' indipendentemente dall'effettivo
utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la
commissione delle condotte anzidette;
e) finanziamento dei programmi di proliferazione
delle armi di distruzione di massa: la fornitura o la
raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo
realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a
sostenere o favorire tutte quelle attivita' legate
all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a
sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o
batteriologica;
f) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona
fisica o giuridica, compresi a titolo meramente
esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari,
le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri
soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e
privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti
nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le
garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e
gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione
in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento
delle esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami
vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice
delle assicurazioni private;
g) legge antiriciclaggio: il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
h) regolamenti comunitari: i regolamenti (CE) n.
2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n.
881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive
modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli
articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, adottati al fine di prevenire,
contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo
internazionale, della proliferazione delle armi di
distruzione di massa e l'attivita' dei paesi che minacciano
la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione
di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
i) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili,
ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o
indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o
giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte
di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o
sotto la direzione di questi ultimi;
l) soggetti designati: le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come
destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale;
m) UIF: l'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia.».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
(Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani
e alla protezione delle vittime, che sostituisce la
decisione quadro 2002/629/GAI) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 13 marzo 2014, n. 60.
- Si riportano gli articoli 34-bis, 67 e 84, quarto
comma, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende). -
1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo
34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche
d'ufficio, il controllo giudiziario delle attivita'
economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se
sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il
pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a
condizionarne l'attivita'. Nel caso in cui risultino
applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il
tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il
provvedimento di cui al comma 2, lettera b).
2. Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale
per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a
tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale
puo':
a) imporre nei confronti di chi ha la proprieta',
l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui
al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo
di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero
del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di
residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta
di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di
pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli
incarichi professionali, di amministrazione o di gestione
fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati
dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del
valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al
reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari
dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci
giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
precedente;
b) nominare un giudice delegato e un amministratore
giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno
bimestralmente, gli esiti dell'attivita' di controllo al
giudice delegato e al pubblico ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del
comma 2, il tribunale stabilisce i compiti
dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attivita'
di controllo e puo' imporre l'obbligo:
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la
ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli
organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non
compiere fusioni o altre trasformazioni, senza
l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla
lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore
giudiziario;
c) di informare preventivamente l'amministratore
giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della
societa' da parte dei soci o di terzi;
d) di adottare ed efficacemente attuare misure
organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni;
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa
finalizzata a prevenire specificamente il rischio di
tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
4. Per verificare il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3, il tribunale puo' autorizzare
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad
accedere presso gli uffici dell'impresa nonche' presso
uffici pubblici, studi professionali, societa', banche e
intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e
copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui
venga accertata la violazione di una o piu' prescrizioni
ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1
dell'articolo 34, il tribunale puo' disporre
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
5. Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al
controllo giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In
tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni
dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui
all'articolo 127 del codice di procedura penale.
All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico
ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia
interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che
abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento
del prefetto, possono richiedere al tribunale competente
per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo
giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente
articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale
competente, il prefetto che ha adottato l'informazione
antimafia interdittiva nonche' gli altri soggetti
interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice
di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne
ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base
della relazione dell'amministratore giudiziario, puo'
revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i
presupposti, disporre altre misure di prevenzione
patrimoniali.
7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione
giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo
giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli
effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e'
comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto
della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini
dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e'
valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di
cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.»
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1.
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire
lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo
68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.»
«Art. 84 (Definizioni). - (Omissis)
4. Le situazioni relative ai tentativi di
infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione
dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3
sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di
applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo
4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa
denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero
di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra
provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del
prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della societa' nonche' nella
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con
i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle
lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni,
il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei subentranti, denotino l'intento di
eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2001, n.
140.
- Si riporta l'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - (Omissis)
2. Le sanzioni interdittive sono:
(Omissis)
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per
il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le
attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far
cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare,
l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento
di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti
occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi
occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla
normativa, nonche', a prescindere dal settore di
intervento, in caso di gravi violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui
all'Allegato I. Con riferimento all'attivita' dei
lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attivita'
autonome occasionali intermediate dalle piattaforme
digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, al fine di svolgere attivita' di monitoraggio
e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale
tipologia contrattuale, l'avvio dell'attivita' dei suddetti
lavoratori e' oggetto di preventiva comunicazione
all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per
territorio, da parte del committente, mediante modalita'
informatiche. Si applicano le modalita' operative di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al
secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da
euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore
autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la
comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124. Il provvedimento di sospensione e' adottato in
relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale
interessata dalle violazioni o, alternativamente,
dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6
dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione
l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche
misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o
per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto
divieto all'impresa di contrattare con la pubblica
amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite
dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il
provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli
aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da
parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di
lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a
versare i relativi contributi ai lavoratori interessati
dall'effetto del provvedimento di sospensione.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i
provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio
personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti
nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro
sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi
di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in
cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In
ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono
essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita'.
5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in
occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di
prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei
vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli
organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche
rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione
incendi, ne danno segnalazione al competente Comando
provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi
delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione
della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco prevista dall'articolo 46 del presente decreto,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e
20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai
servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in
materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle
violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento
di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano
impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a
5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque
lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il
pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto
indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna
fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e)
del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei
cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la
medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento
di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto
delle condizioni di cui al comma 9, la revoca e' altresi'
concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento
della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo,
maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi
dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso
di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo
residuo entro detto termine, il provvedimento di
accoglimento dell'istanza di cui al presente comma
costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale
prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere
d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha
adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo
regionale ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato
nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1
adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e'
ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato
interregionale del lavoro territorialmente competente, il
quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica
del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il
provvedimento di sospensione perde efficacia.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per le violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per
l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del
comma 1, a seguito della conclusione della procedura di
prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza
dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini
della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche
il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9,
lettera d).».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
«Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le
imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente
alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.».
- Il regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che
istituisce uno strumento di sostegno tecnico, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Si riporta l'articolo 46 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246):
«Art. 46 (Rapporto sulla situazione del personale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e
4)). - 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre
cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto
ogni due anni sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.
1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano
fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria,
redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalita'
previste dal presente articolo.
2. Il rapporto di cui al comma 1 e' redatto in
modalita' esclusivamente telematica, attraverso la
compilazione di un modello pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di
parita', che accedono attraverso un identificativo univoco
ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende
aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano
i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o
al consigliere nazionale di parita', al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei
ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso
attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei
rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai
consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
con riferimento alle aziende aventi sede legale nei
territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione
del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle
aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di
quelle che non lo hanno trasmesso.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, di
concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita',
definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al
comma 1:
a) le indicazioni per la redazione del rapporto,
che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori
occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero
dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di
gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e
maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le
differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di
ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione
svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con
riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei
contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonche'
l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle
componenti accessorie del salario, delle indennita', anche
collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio
in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano
stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I
dati di cui alla presente lettera non devono indicare
l'identita' del lavoratore, del quale deve essere
specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre
specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi'
essere raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni
e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui
processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per
l'accesso alla qualificazione professionale e alla
formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi
disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a
garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e
sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei
dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda
interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali,
al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del
presente decreto.
3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce
altresi' le modalita' di trasmissione alla consigliera o al
consigliere nazionale di parita', entro il 31 dicembre di
ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle
aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri
di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31
dicembre di ogni anno.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui
al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione
regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di
cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora
l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e'
disposta la sospensione per un anno dei benefici
contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro,
nell'ambito delle sue attivita', verifica la veridicita'
dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto
mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.».
- Si riporta l'articolo 95 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155):
«Art. 95 (Disposizioni speciali per i contratti con
le pubbliche amministrazioni). - 1. Fermo quanto previsto
nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione,
stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono
per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono
inefficaci eventuali patti contrari.
2. Il deposito della domanda di accesso al concordato
preventivo non impedisce la continuazione di contratti con
le pubbliche amministrazioni, se il professionista
indipendente ha attestato la conformita' al piano, ove
predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento. Di
tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei
requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o
conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti
siano trasferiti, purche' in possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto.
Il giudice delegato, all'atto della cessione o del
conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e
trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata
ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista
indipendente attesta che la continuazione e' necessaria per
la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.
3. Successivamente al deposito della domanda di cui
all'articolo 40, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata
dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla
gara previo deposito di una relazione del professionista
indipendente che attesta la conformita' al piano, ove
predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento del
contratto.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in
concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento
temporaneo di imprese, purche' non rivesta la qualita' di
mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese
aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una
procedura concorsuale.».
- Si riporta l'articolo 186-bis, commi 4 e 5, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale).
- (omissis)
Successivamente al deposito della domanda di cui
all'articolo 161, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata
dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce
la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d), che attesta la conformita' al piano e la ragionevole
capacita' di adempimento del contratto;
b).
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
(omissis).».
- Si riporta l'articolo 179, settimo comma, del codice
penale:
«Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione). -
(omissis)
La riabilitazione concessa a norma dei commi
precedenti non produce effetti sulle pene accessorie
perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni
dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e'
dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta.».
Note all'art. 95
- Per i riferimenti della direttiva 26 febbraio 2014,
n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si
veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 96
- Si riporta l'articolo 317-bis, primo comma, primo e
secondo periodo, del codice penale:
«Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i
reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e
346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
e l'incapacita' in perpetuo di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la
reclusione per un tempo non superiore a due anni o se
ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo
323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e
il divieto temporanei, per una durata non inferiore a
cinque anni ne' superiore a sette anni.
(omissis).».
- Si riporta articolo 407-bis, comma 1, del codice di
procedura penale:
«Art. 407-bis (Inizio dell'azione penale. Forme e
termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve
richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale,
formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II,
III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di
rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o
richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto
la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini
preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di
cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine e' di
nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.».
- Si riporta l'articolo 240-bis del codice penale:
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies,
518-sexies e 518-septies, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con
l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare,
640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto
comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del
codice civile, o per taluno dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui
il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. In ogni caso il
condannato non puo' giustificare la legittima provenienza
dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale,
salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai
sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.».
- Si riportano gli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 20 (Sequestro). - 1. Il tribunale, anche
d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei
beni dei quali la persona nei cui confronti e' stata
presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente
o indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita'
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti
indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il
reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34
e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il
tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni
sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e
seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli
adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto
partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a
tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli
2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro
avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale
indica in modo specifico i conti correnti e i beni
costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e
seguenti del codice civile ai quali si estende il
sequestro.
2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le
misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare
l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo
proponente quando ritiene che le indagini non siano
complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali
indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti
di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle
misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.
3. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando
risulta che esso ha per oggetto beni di legittima
provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre
direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui
e' respinta la proposta di applicazione della misura di
prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le
trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici
registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti
nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo
19.
5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di
revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati,
anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo
110 subito dopo la loro esecuzione.»
«Art. 24 (Confisca). - 1. Il tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui
confronti e' instaurato il procedimento non possa
giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulti essere
titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita'
economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni
caso il proposto non puo' giustificare la legittima
provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
Se il tribunale non dispone la confisca, puo' applicare
anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis
ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di
partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca
anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel
decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni
sociali il tribunale indica in modo specifico i conti
correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli
articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si
estende la confisca.
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se
il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la
confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione
in possesso dei beni da parte dell'amministratore
giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi
patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo
puo' essere prorogato con decreto motivato del tribunale
per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si
tiene conto delle cause di sospensione dei termini di
durata della custodia cautelare, previste dal codice di
procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta
sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia
necessario procedere all'espletamento di accertamenti
peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti e'
iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente. Il termine resta altresi'
sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva
sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per
il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta
durante il procedimento, fino all'identificazione e alla
citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2,
nonche' durante la pendenza dei termini previsti dai commi
10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7.
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di
annullamento definitivi del decreto di confisca e' ordinata
la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.
3. Il sequestro e la confisca possono essere
adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17,
commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo
l'applicazione di una misura di prevenzione personale.
Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione personale, con le forme
previste per il relativo procedimento e rispettando le
disposizioni del presente titolo.».
Note all'art. 98
- Si riporta l'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale):
«Art. 17 - 1. - 2.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, sono, altresi', definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti
aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che
queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla
richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a
comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni
del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla
cancellazione dall'Albo stesso.».
- Per il testo dell'articolo 317 del codice penale si
veda nelle note all'articolo 94.
- Si riportano gli articoli 629 e 416-bis.1 del codice
penale:
«Art. 629 (Estorsione). - Chiunque, mediante violenza
o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere
qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sette a venti anni e
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.»
«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti
per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti
punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un
terzo alla meta'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui
al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per
quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei
reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della
reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono
diminuite da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le
disposizioni di cui al primo e secondo comma.».
- Si riporta l'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita').
- Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
necessita' o di legittima difesa.
Se la violazione e' commessa per ordine
dell'autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale
che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunita' montane e i loro
consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le
istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario
nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano
l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e
gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni
lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro
subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre
1997.».
- Si riporta l'articolo 348 del codice penale:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). -
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza
e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha
commesso il reato eserciti regolarmente una professione o
attivita', la trasmissione della sentenza medesima al
competente Ordine, albo o registro ai fini
dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei
confronti del professionista che ha determinato altri a
commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto
l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato
medesimo.».
- Si riportano gli articoli 216, 217, 218 e 220 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 216 (Bancarotta fraudolenta). - E' punito con
la reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato
fallito, l'imprenditore che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto
o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo
scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passivita' inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto
o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i
libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in
guisa da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore,
dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare,
commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma
precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o
le altre scritture contabili.
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il
fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno
dei fatti previsti nel presente articolo importa per la
durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una
impresa commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad
esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.»
«Art. 217 (Bancarotta semplice). - E' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato
fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti
nell'articolo precedente:
1) ha fatto spese personali o per la famiglia
eccessive rispetto alla sua condizione economica;
2) ha consumato una notevole parte del suo
patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente
imprudenti;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per
ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi
dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o
con altra grave colpa;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un
precedente concordato preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i
tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento
ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una
minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture
contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera
irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III,
titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa fino a due anni.»
«Art. 218 (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli
amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli
imprenditori esercenti un'attivita' commerciale che
ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di
fuori dei casi di cui agli articoli precedenti,
dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette
alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV,
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I,
titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa
l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa fino a tre anni.»
«Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre
inosservanze da parte del fallito). - E' punito con la
reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale,
fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco
nominativo dei suoi creditori denuncia creditori
inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri
beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli
obblighi imposti dagli art. 16, nn. 3 e 49.
Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la
reclusione fino ad un anno.».
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 31 marzo 2000, n. 76.
- Si riportano gli articoli 2621, 2622, 2625, 22626,
2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634,
2635, 2635-bis, 2636, 2637 e 2638 del codice civile:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.»
«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle
societa' quotate). - Gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa'
emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano o di altro Paese
dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se'
o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai
soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti
materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti
materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre
a otto anni.
Alle societa' indicate nel comma precedente sono
equiparate:
1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i
quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di
altro Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano;
3) le societa' che controllano societa' emittenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
4) le societa' che fanno appello al pubblico
risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano
beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
terzi.»
«Art. 2625 (Impedito controllo). - Gli amministratori
che, occultando documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle
attivita' di controllo legalmente attribuite ai soci o ad
altri organi sociali, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
 


Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si
applica la reclusione fino ad un anno e si procede a
querela della persona offesa.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»
«Art. 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti).
- Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno.»
«Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle
riserve). - Salvo che il fatto non costituisca piu' grave
reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti
su utili non effettivamente conseguiti o destinati per
legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non
costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle
riserve prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio estingue il reato.»
«Art. 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della societa' controllante). - Gli
amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,
cagionando una lesione all'integrita' del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti
con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che,
fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societa'
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o
delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti
prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta
in essere la condotta, il reato e' estinto.»
«Art. 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori).
- Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni
di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra societa' o scissioni,
cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato.»
«Art. 2629-bis (Omessa comunicazione del conflitto
d'interessi). - L'amministratore o il componente del
consiglio di gestione di una societa' con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano
derivati danni alla societa' o a terzi.»
«Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per
legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in
un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,
denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella
corrispondenza e nella rete telematica le informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e
quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un
terzo.»
«Art. 2631 (Omessa convocazione dell'assemblea). -
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare
l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo
statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.
Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un
termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa
si considera omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni
dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a
conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione
dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di
un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per
effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.»
«Art. 2632 (Formazione fittizia del capitale). - Gli
amministratori e i soci conferenti che, anche in parte,
formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all'ammontare del capitale
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa'
nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno.»
«Art. 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori). - I liquidatori che, ripartendo i
beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a
soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato.»
«Art. 2634 (Infedelta' patrimoniale). - Gli
amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che,
avendo un interesse in conflitto con quello della societa',
al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto
o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti
di disposizione dei beni sociali, cagionando
intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono
puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in
relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa'
per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
patrimoniale.
In ogni caso non e' ingiusto il profitto della
societa' collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi,
conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal
collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si
procede a querela della persona offesa.»
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
di societa' o enti privati che, anche per interposta
persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri,
denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la
promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi
nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente
privato esercita funzioni direttive diverse da quelle
proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o
da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono
raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura
della confisca per valore equivalente non puo' essere
inferiore al valore delle utilita' date, promesse o
offerte.»
«Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra
privati). - Chiunque offre o promette denaro o altra
utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori,
di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi
un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni
direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione
degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi
di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati,
nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con
l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se'
o per altri, anche per interposta persona, una promessa o
dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la
sollecitazione non sia accettata.»
«Art. 2636 (Illecita influenza sull'assemblea). -
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o
ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.»
«Art. 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie
false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati
o per i quali non e' stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento
che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di
banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.»
«Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle autorita' pubbliche di vigilanza). - Gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle
comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla
legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita',
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis Agli effetti della legge penale, le autorita' e
le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento
della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e
alle funzioni di vigilanza.».
- Si riportano gli articoli da 513 a 517 del codice
penale:
«Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del
commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p.
392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a
querela della persona offesa, se il fatto non costituisce
un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e
con la multa da euro 103 a euro 1.032.»
«Art. 513-bis (Illecita concorrenza con minaccia o
violenza). - Chiunque nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti
di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza
riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed
in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.»
«Art. 514 (Frodi contro le industrie nazionali). -
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in
circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria
nazionale e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state
osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprieta' industriale,
la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni
degli articoli 473 e 474.»
«Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). -
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una
cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza,
qualita' o quantita', diversa da quella dichiarata o
pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un
piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
euro 103.»
«Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine
come genuine). - Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari
non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a euro 1.032.»
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a ventimila euro.»
«Art. 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni
realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). -
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque,
potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta'
industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o
altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta'
industriale o in violazione dello stesso e' punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai
consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui
al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili sempre che siano state osservate le norme delle
leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta'
intellettuale o industriale.».
- Si riporta l'articolo 44, comma 1, lettere b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia):
«Art. 44 (L) (Sanzioni penali (legge 28 febbraio
1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298)). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
(Omissis)
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a
103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a
103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a
scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo
30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformita' o in assenza del
permesso.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2001, n.
140.
- Per il testo dell'articolo 407-bis, comma 1, del
codice di procedura penale si veda nelle note all'articolo
96.
Note all'art. 99
- Per il testo dell'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo del 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) si veda nelle note
all'articolo 23.
Note all'art. 100
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 17.
Note all'art. 104
- Si riporta l'articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.
E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori
ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un
Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero,
ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e
delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica
cinque anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e) - f).
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque
anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita'
di raccolta, di trasporto, di commercio e di
intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita'
medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis,
procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale
gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni
regionali e provinciali il necessario supporto tecnico
operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con
l'utenza e la riscossione dei contributi.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per
l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti
senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla
prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello
Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento
nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla
data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano
la modalita' e gli importi previsti dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come
modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data
23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 148
del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della
regione territorialmente competente per ogni intervento di
bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono
ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa
corrente funzionamento registro) dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20. - 28.».
Note all'art. 105
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'art. 106
- Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia. (638)
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta l'articolo 8-ter, comma 1, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione):
«Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri
distribuiti e smart contract). - 1. Si definiscono
"tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e
i protocolli informatici che usano un registro condiviso,
distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche,
tali da consentire la registrazione, la convalida,
l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che
ulteriormente protetti da crittografia verificabili da
ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce "smart contract" un programma per
elaboratore che opera su tecnologie basate su registri
distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due
o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle
stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della
forma scritta previa identificazione informatica delle
parti interessate, attraverso un processo avente i
requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con
linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico
attraverso l'uso di tecnologie basate su registri
distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione
temporale elettronica di cui all'articolo 41 del
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard
tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti
debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di
cui al comma 3.».
- Si riporta l'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile:
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
(Omissis)
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 84 (Definizioni). - 1. La documentazione
antimafia e' costituita dalla comunicazione antimafia e
dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste
nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67.
3. L'informazione antimafia consiste
nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67, nonche', fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della
sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
delle societa' o imprese interessate indicati nel comma 4.
4. Le situazioni relative ai tentativi di
infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione
dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3
sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di
applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo
4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa
denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero
di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra
provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del
prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della societa' nonche' nella
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con
i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle
lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni,
il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei subentranti, denotino l'intento di
eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c),
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve
essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente alla prefettura della provincia in
cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le
persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o
i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano
destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui
alla lettera b) dello stesso comma 1.»
«Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire
l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla
legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia
di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche
forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi
indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di
acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione
di servizi o forniture pubbliche.
1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta
nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali
che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro
valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei per un importo superiore a 25.000 euro.
2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento
dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni
compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente
articolo.
3. La richiesta dell'informazione antimafia deve
essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica
al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta
giorni prima della stipula del subcontratto.
4. L'informazione antimafia e' richiesta dai soggetti
interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono
indicare:
a) la denominazione dell'amministrazione, ente,
azienda, societa' o impresa che procede all'appalto,
concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare il
subcontratto, la cessione o il cottimo;
b) l'oggetto e il valore del contratto,
subcontratto, concessione o erogazione;
c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o
della concessione ovvero del titolo che legittima
l'erogazione;
d) le complete generalita' dell'interessato e, ove
previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la
sede, nonche' le complete generalita' degli altri soggetti
di cui all'articolo 85;
e).
5. Il prefetto competente estende gli accertamenti
pure ai soggetti che risultano poter determinare in
qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per
le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti
nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal
fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo
67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla
documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito
dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.
6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo
di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche
non definitiva per reati strumentali all'attivita' delle
organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da
cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in modo
indiretto, agevolare le attivita' criminose o esserne in
qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione
prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo
92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
sono individuate le diverse tipologie di attivita'
suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di
impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre
obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo
67.
7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori
provvedimenti di competenza di altre amministrazioni,
l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in
esito all'esercizio dei poteri di accesso, e'
tempestivamente comunicata anche in via telematica:
a) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma
1, e 17, comma 1;
b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede
legale l'impresa oggetto di accertamento;
d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia
diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia
interdittiva;
e) all'osservatorio centrale appalti pubblici,
presso la direzione investigativa antimafia;
f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini
dell'inserimento nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
g) all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per le finalita' previste dall'articolo 5-ter del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
i) al Ministero dello sviluppo economico;
l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,
competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei
cui confronti e' stato richiesto il rilascio
dell'informazione antimafia.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'art. 107
- Per i riferimenti della direttiva 26 febbraio 2014,
n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si
veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 110
- Per i riferimenti della direttiva 26 febbraio 2014,
n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 107 [Testo post Trattato di Lisbona] (ex art.
87 del TCE). - 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati,
sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in
cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai
singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione, nonche' quello delle regioni di cui
all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione
strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la
realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».
Note all'art. 114
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, Supplemento ordinario.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
- Per il testo dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, si veda nelle note all'articolo 62.
- Per il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si veda nelle note all'articolo 62.
Note all'articolo 116
- Si riporta l'articolo 1669 del codice civile:
«Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). -
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili
destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso
di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo
o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno
dalla denunzia.».
- Si riporta l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa
ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - (Omissis).
9. Il 50 per cento del compenso spettante al
dipendente pubblico per l'attivita' di componente o di
segretario del collegio arbitrale e' versato direttamente
ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto
importo e' riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
(Omissis).».
Note all'articolo 117
- Si riporta l'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile:
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
(Omissis).
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
(Omissis).».
Note all'articolo 119
- Si riporta l'articolo 1, comma 52, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma
53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria
da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche
in via telematica, di apposito elenco di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione
mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229:
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini
dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto delle infiltrazioni della criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito
del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di
missione, d'ora in avanti denominata "Struttura", diretta
da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al
rilascio, da parte della stessa Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza
funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di
indirizzo delle sopra-richiamate attivita', in stretto
raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle Province interessate dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche
antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida
adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata
del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio,
nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche
finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e'
composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze, del Dipartimento della programmazione economica e
finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri,
della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della
Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la
composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali
della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede
per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui
all'articolo 4, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda,
in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto o in
data successiva in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto
nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda.
Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in
data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore
del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta
subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le
modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta
dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti
all'operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e
subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del
relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute
nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie,
in altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento
finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma
13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore
economico per le violazioni delle norme di capitolato
ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attivita' di cantiere definite dalla Struttura in
conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma
3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
verifiche e la migliore interazione dei controlli
soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati
avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4,
lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati
sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla
Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita'
nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su
iniziativa dell'operatore economico interessato, previo
aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali
ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o
approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione
medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe
riguarda un operatore economico titolare di un contratto,
di un subappalto o di un subcontratto in corso di
esecuzione, la Struttura ne da' immediata notizia al
committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
pena di nullita', ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli
interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159
del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di
cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare
altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso
positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il
relativo provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni
degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo
86, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del
2011, e' assolto mediante comunicazione al prefetto
responsabile della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi
agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si
applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei
pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la
realizzazione di interventi pubblici di particolare
rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle
disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136
del 2010, e' sempre competente all'applicazione delle
eventuali sanzioni il prefetto responsabile della
Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al
comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti
dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si
intende risolto di diritto e la Struttura dispone
l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa
disposizione si applica anche in caso di cessione di
azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a
conseguire il trasferimento del contratto a soggetto
diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i
contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento
sono nulli relativamente al contratto di appalto per
affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le
iniziative per il risanamento ambientale delle aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale nonche' delle
aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo
33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
comportano di regola l'esecuzione delle attivita'
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190
del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la
partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e
forniture connessi ad interventi per il risanamento
ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano
riservate ai soli operatori economici iscritti negli
appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della
legge n. 190 del 2012.».
- Per il testo dell'allegato A della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si veda nelle note all'articolo 56.
Note all'articolo 120
- Si riporta l'articolo 1, comma 511, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
«(Omissis). - 511. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, anche con riferimento ai
contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici
relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o
periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in
cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia
collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati,
qualora si sia verificata una variazione nel valore dei
predetti beni, che abbia determinato un aumento o una
diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore
al 10 per cento e tale da alterare significativamente
l'originario equilibrio contrattuale, come accertato
dall'autorita' indipendente preposta alla regolazione del
settore relativo allo specifico contratto ovvero, in
mancanza, dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno
facolta' di richiedere, con decorrenza dalla data
dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una
riconduzione ad equita' o una revisione del prezzo
medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i
soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a
tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato
raggiungimento dell'accordo le parti possono
consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto
alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del
contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1467 del codice civile. Le parti possono chiedere
all'autorita' che provvede all'accertamento di cui al
presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla
richiesta, le indicazioni utili per il ripristino
dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato
accordo, per la definizione di modalita' attuative della
risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.
(Omissis).».
- La legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della
cessione dei crediti di impresa), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1991, n. 47.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'articolo 121
- Si riporta l'art. 1382 del codice civile:
«Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La
clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento
o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto
a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata
convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.».
Note all'articolo 122
- Si riporta l'art. 258 del Trattato 25 marzo 1957 sul
funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 258 (ex art. 226 del TCE).
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro
abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in
virtu' dei trattati, emette un parere motivato al riguardo,
dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue
osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
parere nel termine fissato dalla Commissione, questa puo'
adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda nelle note all'art. 94.
Note all'articolo 123
- Si riportano gli articoli 88, comma 4-ter, e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 88 (Termini per il rilascio della comunicazione
antimafia). - (Omissis).
4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis
si applicano anche quando la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto,
alla concessione di lavori o all'autorizzazione al
subcontratto.
(Omissis).»
«Art. 92 (Procedimento di rilascio delle informazioni
antimafia). - (Omissis).
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
(Omissis).».
Note all'articolo 124
- Per il testo dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), si veda nelle note all'articolo 123.
- Si riporta l'art. 44, comma 1, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155):
«Art. 44 (Accesso a uno strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di
documentazione). - 1. Il debitore puo' presentare la
domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione
prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale
caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:
a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta
giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di
giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura
della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta
giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di
concordato preventivo con il piano, l'attestazione di
veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione
di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di
omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti,
con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1,
oppure la domanda di omologazione del piano di
ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la
documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;
b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che
questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto
di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero
su ogni circostanza o condotta del debitore tali da
pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica
l'articolo 49, comma 3, lettera f);
c) dispone gli obblighi informativi periodici,
anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e
all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della
proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con
periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del
commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine
fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima
periodicita', il debitore deposita una relazione sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro
il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle
imprese su richiesta del cancelliere;
d) ordina al debitore il versamento, entro un
termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una
somma per le spese della procedura, nella misura necessaria
fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma
1, lettera a).
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 95 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155), si veda nelle note all'articolo 94.
- Si riporta l'art. 32 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114:
«Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno
e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione). - 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita'
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.,
346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad
un'impresa aggiudicataria di un appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture,
nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un
concessionario di lavori pubblici o ad un contraente
generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati
anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente in
relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,
alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o
della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa anche limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto ovvero
dell'accordo contrattuale o della concessione;
b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i
pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui
alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile
derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel
10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi
del comma 7, in un apposito fondo.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero
dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato
d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e'
conferita a soggetti in possesso di curricula che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e
cessano comunque di produrre effetti in caso di
provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del
procedimento. L'autorita' giudiziaria conferma, ove
possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori, o dalle stazioni
appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis), e'
accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito
ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei
giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10,
dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma, anche laddove sia stato concluso
e interamente eseguito il contratto di appalto e' disposta
la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il
Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le
modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o piu'
esperti, in numero comunque non superiore a tre, in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con
il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio
dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono
all'impresa, ovvero anche alle imprese che sulla medesima
esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonche' alle
imprese dalle stesse controllate, prescrizioni operative,
elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di
trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema
di controllo interno e agli organi amministrativi e di
controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel
caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni
soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di
soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte
illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del
Servizio sanitario nazionale.».
Note all'articolo 125
- Si riportano gli articoli 4, comma 6, 5 e 6 del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):
«Art. 4 (Termini di pagamento). - (Omissis).
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
(Omissis).»
«Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi
moratori sono determinati nella misura degli interessi
legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese
e' consentito alle parti di concordare un tasso di
interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce
il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di
quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si
riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di
quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da'
notizia del tasso di riferimento, curandone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.»
«Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero) - 1.
Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto
anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle
somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a
titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova
del maggior danno, che puo' comprendere i costi di
assistenza per il recupero del credito.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3. - 3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
Note all'articolo 127
- Per i riferimenti della direttiva 2014/24/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 128
- Per i riferimenti della direttiva 2014/24/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 129
- Per i riferimenti della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 130
- Per i riferimenti della direttiva 2014/24/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 4, comma 5-quater, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128:
«Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole). -
(Omissis).
5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la
gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole
secondarie di primo e di secondo grado e alle altre
strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e
giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti
appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata
quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari
provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e
comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita',
nonche' l'attribuzione di un punteggio per le offerte di
servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale
denominato "dieta mediterranea", consistente in
un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di
fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali,
frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi,
nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e
yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e
zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresi'
un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste
di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 6, comma 1, della legge 18
agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura
sociale):
«Art. 6 (Interventi di sostegno). - 1. Le istituzioni
pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere
possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura,
criteri di priorita' per l'inserimento di prodotti
agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura
sociale.
(Omissis).».
Note all'articolo 131
- Si riporta l'articolo 2409-bis del codice civile:
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La
revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da
un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».
- Si riporta l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 132
- Per i riferimenti del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si veda nelle note all'articolo 41.
- Il Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento
dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio
2008, n. C 115.
Note all'articolo 133
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 13.
Note all'articolo 134
- Si riportano gli articoli 101 e106, comma 2-bis, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato
dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da
una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,
una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche'
i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»
«Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). -
(Omissis).
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma
2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione
del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento
garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del
bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione
d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo.
Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni
per la migliore conservazione del bene.».
Note all'articolo 135
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'articolo 136
- Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della
difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva
2009/81/CE):
«Art. 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche.
Utilizzo delle esclusioni). - 1. Il presente decreto non si
applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un
accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno
o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri
e uno o piu' Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un
accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernenti imprese
stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di
un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per
le proprie finalita'; non si applica altresi' a contratti
che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante
appartenente allo Stato italiano in conformita' a tali
norme.
2. Il presente decreto non si applica altresi' ai
seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi
alla produzione o al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio
della Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano
destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo
Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l'applicazione delle
disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato
italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e'
considerata contraria agli interessi essenziali della sua
sicurezza, previa adozione del provvedimento di
segretazione;
c) ai contratti per attivita' d'intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un
programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo,
condotto congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato
membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove
possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo
di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un
siffatto programma di cooperazione unicamente tra l'Italia
e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla
Commissione europea l'incidenza della quota di ricerca e
sviluppo in relazione al costo globale del programma,
l'accordo di ripartizione dei costi nonche', se del caso,
la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo,
anche per commesse civili, quando le forze operano al di
fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative
richiedono che siano conclusi con operatori economici
localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono
considerate commesse civili i contratti diversi da quelli
di cui all'articolo 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a
un altro governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di
materiale sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale
materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente
militari, o lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi
assicurativi;
l) ai contratti d'impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da
quelli i cui benefici appartengono esclusivamente
all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a
condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi,
accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo'
essere utilizzata allo scopo di non applicare le
disposizioni del presente decreto.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'articolo 137
- Il Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento
dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio
2008, n. C 115.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208, si veda nelle note all'articolo 136.
Note all'articolo 138
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208, si veda nelle note all'articolo 136.
Note all'articolo 139
- Si riporta l'articolo 42 della legge 3 agosto 2007,
n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le
classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni
classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e'
necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza
(NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica
il rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini
l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia
opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati
all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne cura la
conservazione con modalita' che ne tutelino la
riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel
procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.».
Note all'articolo 140
- Si riportano gli articoli 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spese). - (Omissis).
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a
terzi, su proposta del responsabile del procedimento,
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento
della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194,
comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura
finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica
incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato
entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta
da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e'
data contestualmente all'adozione della deliberazione
consiliare.
(Omissis).»
«Art. 194 (Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio). - 1. Con deliberazione consiliare di cui
all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicita'
stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali
riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
(Omissis).
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191,
nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed
arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 7, 24 e 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)). - 1. Ai
fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
2, gli eventi emergenziali di protezione civile si
distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili,
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva
potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro
intensita' o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.»
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107
e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma
5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo
14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
comma 422, legge 147/2013)). - 1. Al verificarsi degli
eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta
dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei
dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le
Regioni e Province autonome interessate, presentano i
requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o
Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane
l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo
nazionale, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con riferimento alla natura e
alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle
ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La
delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella
direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie
da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e
assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti
di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle
more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni
e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).»
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5
e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge
196/2009)). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate
acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
all'articolo 100.
Note all'articolo 142
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 143
- Il Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento
dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio
2008, n. C 115.
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 149
- Il regolamento (CE) 24 settembre 2008, n. 1008/2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme
comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita'
(rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2008,
n. L 293.
- Il regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007,
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi
pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e' pubblicato nella G.U.U.E. 3
dicembre 2007, n. L 315.
Note all'articolo 151
- Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
(Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1999, n. 182.
- La direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni
per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali
comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio,
e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1998, n. L 15.
Note all'articolo 164
- Per i riferimenti della direttiva 2014/24/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 167
- Per i riferimenti della direttiva 2014/25/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 170
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione (rifusione), e' pubblicato
nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.
Note all'articolo 171
- Per i riferimenti della direttiva 2014/25/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 173
- Per i riferimenti della direttiva 2014/24/UE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il Titolo VII decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 (Codice del Terzo settore), si veda nelle note
all'articolo 6.
Note all'articolo 174
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'articolo 175
- Si riportano gli articoli 2, comma 7, e 16, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis).
7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
(Omissis).»
«Art. 16 (Attivita' consultiva). - (Omissis).
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - (Omissis).
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
(Omissis).».
Note all'articolo 176
- Per i riferimenti al decreto legislativo 23 dicembre
2022, n. 201, si veda nelle note all'articolo 7.
Note all'articolo 180
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 181
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 182
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 183
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 184
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 186
- Per il testo dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 ((Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), si veda nelle note all'articolo 62.
Note all'articolo 189
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 190
- Per i riferimenti della direttiva n. 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note
all'articolo 122:
- Si riporta l'articolo 1453 del codice civile:
«Art. 1453 (Risolubilita' del contratto per
inadempimento). - Nei contratti con prestazioni
corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione puo' essere domandata anche quando il
giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma
non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata
domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione
l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria
obbligazione.».
Note all'articolo 191
- Si riporta l'articolo 23 del decreto legislativo 23
dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica):
«Art. 23 (Regime del subentro in caso di scadenza
dell'affidamento o cessazione anticipata). - 1. Alla
scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione
anticipata, all'esito del nuovo affidamento, il nuovo
gestore subentra nella disponibilita' delle reti degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali
per lo svolgimento del servizio. Si applicano le
disposizioni in tema di indennizzo del gestore uscente di
cui all'articolo 19, comma 2.».
Note all'articolo 193
- Si riporta l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 32 (Riorganizzazione della disciplina fiscale
dei fondi immobiliari chiusi). - (Omissis).
3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati
esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti:
a) Stato o ente pubblico;
b) Organismi d'investimento collettivo del
risparmio;
c) Forme di previdenza complementare, prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 nonche' enti di previdenza
obbligatoria;
d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli
investimenti destinati alla copertura delle riserve
tecniche;
e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a
forme di vigilanza prudenziale;
f) Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti
lettere costituiti all'estero in paesi o territori che
consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad
individuare i beneficiari effettivi del reddito o del
risultato della gestione e sempreche' siano indicati nel
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all' articolo 168-bis, comma 1, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917;
g) enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalita' indicate nell' articolo 1,
comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153
nonche' societa' residenti in Italia che perseguano
esclusivamente finalita' mutualistiche;
h) veicoli costituiti in forma societaria o
contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per
cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere.
(Omissis).».
- Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo
europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di
consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di
investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n.
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli
investimenti strategici, e' pubblicato nella G.U.U.E. 1°
luglio 2015, n. L 169.
Note all'articolo 195
- Si riportano gli articoli 2412, 2413, 2414-bis, commi
primo e secondo, da 2415 a 2420, e 2483 del codice civile:
«Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa'
[c.c. 2365, 2410, 2424, n. 10, 2479-bis] puo' emettere
obbligazioni al portatore o nominative per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci
attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato
se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e
non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione
di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma
concorrono gli importi relativi a garanzie comunque
prestate dalla societa' per obbligazioni emesse da altre
societa', anche estere.
I commi primo e secondo non si applicano alle
emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di
acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.»
«Art. 2413 (Riduzione del capitale). - Salvo i casi
previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo
2412, la societa' che ha emesso obbligazioni non puo'
ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire
riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora
in circolazione il limite di cui al primo comma
dell'articolo medesimo non risulta piu' rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria,
o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non
possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
non eguagli la meta' dell'ammontare delle obbligazioni in
circolazione.»
«Art. 2414-bis (Costituzione delle garanzie). - La
deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la
costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori
deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori,
compia le formalita' necessarie per la costituzione delle
garanzie medesime.
Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli
obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414.
(Omissis).»
«Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti) -
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del
prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e
di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di gestione o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che
ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la
validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel
primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda
convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che
rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non
estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di
gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al
voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata
dalle leggi speciali.
La societa', per le obbligazioni da essa
eventualmente possedute, non puo' partecipare alle
deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza.»
«Art. 2416 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea
degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli
articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo
2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del
prestito obbligazionario e alla circostanza che le
obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale,
nella cui giurisdizione la societa' ha sede, in
contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.»
«Art. 2417 (Rappresentante comune). - Il
rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori degli
obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone
giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento nonche' le societa' fiduciarie. Non possono
essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori,
i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro
che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo
2399.
Se non e' nominato dall'assemblea a norma
dell'articolo 2415, il rappresentante comune e' nominato
con decreto dal tribunale su domanda di uno o piu'
obbligazionisti o degli amministratori della societa'.
Il rappresentante comune dura in carica per un
periodo non superiore a tre esercizi sociali e puo' essere
rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il
compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua
nomina il rappresentante comune deve richiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese.»
«Art. 2418 (Obblighi e poteri del rappresentante
comune). - Il rappresentante comune deve provvedere
all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi
nei rapporti con la societa' e assistere alle operazioni di
sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere
all'assemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della
societa' debitrice.»
«Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti).
- Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono
le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che
queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'articolo 2415.»
«Art. 2420 (Sorteggio delle obbligazioni). - Le
operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni
devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del
rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.»
«Art. 2483 (Emissione di titoli di debito). - Se l'atto
costitutivo lo prevede, la societa' puo' emettere titoli di
debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la
relativa competenza ai soci o agli amministratori
determinando gli eventuali limiti, le modalita' e le
maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono
essere sottoscritti soltanto da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di
debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della
societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della societa'
medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le
condizioni del prestito e le modalita' del rimborso ed e'
iscritta a cura degli amministratori presso il registro
delle imprese. Puo' altresi' prevedere che, previo consenso
della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa'
possa modificare tali condizioni e modalita'.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.».
- Si riportano gli articoli 1, commi 6-bis e 6-bis.2, e
6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 1 (Definizioni). - (Omissis).
6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,
le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.
(Omissis)
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa
controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22
della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di
un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa
controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
imprese.
(Omissis).»
«Art. 6 (Poteri regolamentari). - (Omissis).
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) i clienti professionali privati;
b) i criteri di identificazione dei soggetti
privati che su richiesta possono essere trattati come
clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento:
a) i clienti professionali pubblici;
b) i criteri di identificazione dei soggetti
pubblici che su richiesta possono essere trattati come
clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 3-bis del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo
restando il termine di cui al primo periodo del presente
comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del
servizio in ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di
servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini
territoriali ottimali gia' prevista in attuazione di
specifiche direttive europee nonche' ai sensi delle
discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
regionali che abbiano gia' avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque
tali da consentire economie di scala e di differenziazione
idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile
2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai
predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure
entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione
dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai
sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Le
deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono
validamente assunte nei competenti organi degli stessi
senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o
successive da parte degli organi degli enti locali. Nel
caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari
procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare
pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni
triennio, una somma pari all'impegno finanziario
corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio
nonche' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto
affidatario in house.
 


2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a
seguito di operazioni societarie effettuate con procedure
trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo
restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti
inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza
motivata del gestore, il soggetto competente accerta la
persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di
procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione,
anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di
tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa
verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, effettuata dall'Autorita' di
regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche
con riferimento al programma degli interventi definito a
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della
normativa e della regolazione di settore.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura
di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche
con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le
relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o
l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui
l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso
sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o
dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano
deliberato operazioni di aggregazione societaria.
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni
in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno.
5. - 6.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le
altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale,
in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.».
- Si riportano gli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 9 (Definizione di rete nazionale di gasdotti e
di rete di trasporto regionale). - 1. Si intende per rete
nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai
gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed
esportazione e relative linee collegate necessarie al loro
funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti
collegati agli stoccaggi, nonche' dai gasdotti funzionali
direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas.
La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori
connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo
aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di
un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti
di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti
l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza
regionale.
1-bis. Possono essere classificati come reti facenti
parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i
gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che
soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili
hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una
rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto
del Ministero dello sviluppo economico.»
«Art. 11 (Attivita' di stoccaggio). - 1. L'attivita'
di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita'
geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di
durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai
richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica,
economica ed organizzativa e che dimostrino di poter
svolgere, nel pubblico interesse, un programma di
stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente
decreto. La concessione e' accordata, sentito il comitato
tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le
condizioni del giacimento o delle unita' geologiche lo
consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile
1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il
disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel
quale sono stabiliti le modalita' di espletamento delle
attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i
poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti.
2. Nel caso in cui un titolare di concessione di
coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il
conferimento di quest'ultima comprende la concessione di
coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che
pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente
all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione
contabile, gestionale e societaria delle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di
concessione di coltivazione, all'atto della domanda di
concessione di stoccaggio, indica al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui
attribuire la relativa concessione di stoccaggio.
3. E' fatta salva la possibilita' per il
concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da
livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle
produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto
della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla
disciplina del presente decreto, si intendono confermate
per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le
relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi
diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare
alla stessa data.
5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile
1974, n. 170, le parole: "ai titolari di concessioni di
coltivazione" sono sostituite dalle seguenti "ai
richiedenti".».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, si veda nelle note all'articolo 56.
- Si riporta l'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222:
«Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi
relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali
esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione
demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la
successiva adozione e l'aggiornamento delle relative
condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei
competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1
siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n.
84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1
e' rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore
portuale.».
Note all'articolo 197
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 agosto 2001, n. 189, Supplemento ordinario.
Note all'articolo 199
- Si riportano gli articoli 1153, 1524, secondo comma,
e 2745 del codice civile:
«Art. 1153 (Effetti dell'acquisto del possesso). -
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi
non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante
il possesso, purche' sia in buona fede al momento della
consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della
proprieta'.
La proprieta' si acquista libera da diritti altrui
sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la
buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di
usufrutto, di uso e di pegno.»
«Art. 1524 (Opponibilita' della riserva di proprieta'
nei confronti di terzi). - (Omissis).
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e'
superiore a euro 15,49, la riserva della proprieta' e'
opponibile anche al terzo acquirente, purche' il patto di
riservato dominio sia trascritto in apposito registro
tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione
del quale e' collocata la macchina, e questa, quando e'
acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la
trascrizione e' stata eseguita.
(Omissis).»
«Art. 2745 (Fondamento del privilegio). - Il
privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della
causa del credito. La costituzione del privilegio puo'
tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione
delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari
forme di pubblicita'.».
Note all'articolo 201
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
Note all'articolo 204
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si veda nelle note
all'articolo 197.
- Per il testo dell'articolo 2412 del codice civile, si
veda nelle note all'articolo 195.
Note all'articolo 209
- Si riportano gli articoli 120, 121 e 124, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), come
modificati dal presente decreto legislativo:
«Art. 120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a)). - 1. Gli atti delle
procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n.
78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e
concorsi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano
relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i
provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione in
materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i
provvedimenti del giudice e' indicato il codice
identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata
indicazione il giudice procede in ogni caso e anche
d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi
dell'articolo 86, comma 1.
2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente
articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il
termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi
aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del
2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a
disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del
medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice
una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre
dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso
incidentale e' disciplinato dall'articolo 42.
3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso e' comunque proposto entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o
della determinazione di procedere all'affidamento in house
al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza
del termine l'avviso deve contenere la motivazione
dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il
contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del
sito dove sono visionabili gli atti e i documenti
presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di
cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle
prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo' essere proposto
non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di
stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge n. 78 del 2022.
4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente e'
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e'
notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai
soli fini della operativita' della sospensione obbligatoria
del termine per la stipulazione del contratto.
5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare
la decisione all'esame di un'unica questione, nonche' in
ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa
di tutte le parti in relazione alla complessita' della
causa, il giudizio e' di norma definito, anche in deroga al
comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in esito
all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne
ricorrano i presupposti, e, in mancanza, e' comunque
definito con sentenza in forma semplificata a una udienza
fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il
deposito dei documenti e delle memorie. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della
segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso
di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il
contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del merito e' rinviata, con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni.
6. In caso di istanza cautelare, all'esito
dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di
rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari
approfondimenti istruttori.
7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di
gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza
pagamento del contributo unificato.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e
dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119.
9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare
non derivino effetti irreversibili, il collegio puo'
subordinare la concessione o il diniego della misura
cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di
una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto
e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.
La durata della misura subordinata alla cauzione e'
indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal
comma 3 dell'articolo 119.
10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto
di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e
delle esigenze imperative connesse a un interesse generale
all'esecuzione del contratto, dandone conto nella
motivazione.
11. Il giudice deposita la sentenza con la quale
definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
discussione. Quando la stesura della motivazione e'
particolarmente complessa, il giudice pubblica il
dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando
anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro
trenta giorni dall'udienza.
12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5,
6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di
Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza
o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di
revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre
appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione
prima della pubblicazione della sentenza.
13. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo
stesso atto.».
«Art. 121 (Inefficacia del contratto nei casi di
gravi violazioni). - 1. Il giudice che annulla
l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al
comma 2 dell'articolo 120 dichiara l'inefficacia del
contratto nei seguenti casi:
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a)). - 1. Gli atti delle
procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n.
78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e
concorsi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano
relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i
provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione in
materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente
mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i
provvedimenti del giudice e' indicato il codice
identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata
indicazione il giudice procede in ogni caso e anche
d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi
dell'articolo 86, comma 1.
2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente
articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il
termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi
aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del
2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a
disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del
medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice
una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre
dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso
incidentale e' disciplinato dall'articolo 42.
3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso e' comunque proposto entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o
della determinazione di procedere all'affidamento in house
al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza
del termine l'avviso deve contenere la motivazione
dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il
contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del
sito dove sono visionabili gli atti e i documenti
presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di
cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle
prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo' essere proposto
non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di
stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge n. 78 del 2022.
4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente e'
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e'
notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai
soli fini della operativita' della sospensione obbligatoria
del termine per la stipulazione del contratto.
5. Se le parti richiedono congiuntamente di
limitare la decisione all'esame di un'unica questione,
nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze
di difesa di tutte le parti in relazione alla complessita'
della causa, il giudizio e' di norma definito, anche in
deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in
esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove
ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, e' comunque
definito con sentenza in forma semplificata a una udienza
fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni
dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il
deposito dei documenti e delle memorie. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della
segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso
di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il
contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del merito e' rinviata, con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni.
6. In caso di istanza cautelare, all'esito
dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di
rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari
approfondimenti istruttori.
7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura
di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti,
senza pagamento del contributo unificato.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e
dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119.
9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare
non derivino effetti irreversibili, il collegio puo'
subordinare la concessione o il diniego della misura
cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di
una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto
e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore.
La durata della misura subordinata alla cauzione e'
indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal
comma 3 dell'articolo 119.
10. Nella decisione cautelare il giudice tiene
conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e
122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse
generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella
motivazione.
11. Il giudice deposita la sentenza con la quale
definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di
discussione. Quando la stesura della motivazione e'
particolarmente complessa, il giudice pubblica il
dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando
anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro
trenta giorni dall'udienza.
12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo,
5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio
di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la
sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di
revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre
appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione
prima della pubblicazione della sentenza.
13. Nel caso di presentazione di offerte per piu'
lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo
stesso atto.».
«Art. 121 (Inefficacia del contratto nei casi di
gravi violazioni). - 1. Il giudice che annulla
l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al
comma 2 dell'articolo 120 dichiara l'inefficacia del
contratto nei seguenti casi:
Inefficacia del contratto nei casi di gravi
violazioni). - 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione o
gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo
120 dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi:
a) se l'aggiudicazione e' avvenuta senza
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale
pubblicazione e' prescritta dal codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022;
b) se l'aggiudicazione e' avvenuta con procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori
dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione
della pubblicita' del bando o avviso con cui si indice una
gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale
pubblicazione e' prescritta dal codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022;
c) se il contratto e' stato stipulato senza
rispettare il termine dilatorio stabilito dall'articolo 18
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022,
qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del
contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a
vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle
possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza
rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso
giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 18, comma 4, del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della
legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione,
aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia
influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere
l'affidamento.
2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni
delle parti e della valutazione della gravita' della
condotta della stazione appaltante o dell'ente concedente e
della situazione di fatto, se la declaratoria di
inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire
alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa
opera in via retroattiva.
3. Il contratto resta efficace, anche in presenza
delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato
che il rispetto di esigenze imperative connesse a un
interesse generale imponga che i suoi effetti siano
mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra
l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di
altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi
contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore
attuale. Gli interessi economici sono presi in
considerazione come esigenze imperative solo quando
l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze
sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei
casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta
l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze
imperative gli interessi economici legati direttamente al
contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti
dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla
necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione,
dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di
legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
4. A cura della segreteria, le sentenze che
provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee.
5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto
e' considerato efficace o l'inefficacia e' temporalmente
limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui
all'articolo 123.
6. La inefficacia del contratto prevista dal comma
1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione
appaltante o l'ente concedente ha seguito la seguente
procedura:
2. Il giudice precisa, in funzione delle
deduzioni delle parti e della valutazione della gravita'
della condotta della stazione appaltante o dell'ente
concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria
di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se
essa opera in via retroattiva.
3. Il contratto resta efficace, anche in presenza
delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato
che il rispetto di esigenze imperative connesse a un
interesse generale imponga che i suoi effetti siano
mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra
l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di
altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi
contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore
attuale. Gli interessi economici sono presi in
considerazione come esigenze imperative solo quando
l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze
sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei
casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta
l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze
imperative gli interessi economici legati direttamente al
contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti
dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla
necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione,
dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di
legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
4. A cura della segreteria, le sentenze che
provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee.
5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto
e' considerato efficace o l'inefficacia e' temporalmente
limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui
all'articolo 123.
6. La inefficacia del contratto prevista dal
comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione
appaltante o l'ente concedente ha seguito la seguente
procedura:
a) con atto motivato anteriore all'avvio della
procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura
senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice
una gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e' consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del
2022;
b) rispettivamente per i contratti di rilevanza
europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso
volontario per la trasparenza preventiva ai sensi
dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del
2022, in cui manifesta l'intenzione di concludere il
contratto;
c) il contratto non e' stato concluso prima dello
scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di
cui alla lettera b).».
«Art. 124 (Tutela in forma specifica e per
equivalente). - 1. L'accoglimento della domanda di
conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto e'
comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del
contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se
non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice
dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e
provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie
e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante
nei confronti dell'operatore economico che, con un
comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito
della gara illegittimo.
2. La condotta processuale della parte che, senza
giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al
comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel
contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo
1227 del codice civile.
3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice
individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un
termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare
una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della
proposta nel termine assegnato o la significativa
differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello
liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di
ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini
della regolamentazione delle spese di lite in tale
giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91,
primo comma, del codice di procedura civile.».
«Art. 124 (Tutela in forma specifica e per
equivalente). - 1. L'accoglimento della domanda di
conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto e'
comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del
contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se
non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice
dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e
provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie
e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante
nei confronti dell'operatore economico che, con un
comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito
della gara illegittimo.
2. La condotta processuale della parte che, senza
giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al
comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel
contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo
1227 del codice civile.
3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice
individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un
termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare
una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della
proposta nel termine assegnato o la significativa
differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello
liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di
ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini
della regolamentazione delle spese di lite in tale
giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91,
primo comma, del codice di procedura civile.».
2. La condotta processuale della parte che, senza
giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al
comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel
contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo
1227 del codice civile.
3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice
individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un
termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare
una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della
proposta nel termine assegnato o la significativa
differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello
liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di
ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini
della regolamentazione delle spese di lite in tale
giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 91,
primo comma, del codice di procedura civile.».
- Si riporta l'articolo 123, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo), come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 123 (Sanzioni alternative). - 1. Nei casi di
cui all' articolo 121, comma 5, il giudice amministrativo
individua le seguenti sanzioni alternative da applicare
alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della
stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore
del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato - con
imputazione al capitolo 2301, capo 8 «Multe, ammende e
sanzioni amministrative inflitte dalle autorita'
giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle
aventi natura tributaria» - entro sessanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione;
decorso il termine per il versamento, si applica una
maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni
semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e'
comunicata, a cura della segreteria, al Ministero
dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla
pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove
possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo
del cinquanta per cento della durata residua alla data di
pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni
assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e
ne determina la misura in modo che siano effettive,
dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla
gravita' della condotta della stazione appaltante e
all'opera svolta dalla stazione appaltante per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3.
In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni
non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le
sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1
anche qualora il contratto e' stato stipulato senza
rispettare il termine dilatorio stabilito per la
stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza
rispettare la sospensione della stipulazione derivante
dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia
privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di
mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e
non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di
ottenere l'affidamento.».
Note all'articolo 213
- Per il testo dell'articolo 2359 del Codice civile, si
veda nelle note all'articolo 58.
- Si riportano gli articoli 281-sexies, 351, 815 e 825
del Codice di procedura civile:
«Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - 1. Se non dispone a norma dell'articolo
281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni,
puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e
pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con
la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.
3. Al termine della discussione orale il giudice, se
non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza
nei successivi trenta giorni.»
«Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria). - 1. Sull'istanza prevista dal primo e dal
secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con
ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla
corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se
nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al
collegio.
2. La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere
che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte d'appello
il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
3. Il presidente del collegio o il tribunale, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle
parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti
all'istruttore o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se
ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia
esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso,
con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito
dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il
tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con
ordinanza non impugnabile.
4. Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma,
se ritiene la causa matura per la decisione, puo'
provvedere ai sensi dell'articolo 281 sexies. Davanti alla
corte di appello, se l'udienza e' stata tenuta
dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta
i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza
davanti a se' per la precisazione delle conclusioni e la
discussione orale e assegna alle parti un termine per note
conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione e'
stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice
fissa apposita udienza per la decisione della causa nel
rispetto dei termini a comparire.»
«Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). - 1. Un
arbitro puo' essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute
dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o
societa' di cui sia amministratore, ha interesse nella
causa;
3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al
quarto grado o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti, di un rappresentante legale di una delle
parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o
grave inimicizia con una delle parti, con un suo
rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se e' legato ad una delle parti, a una societa'
da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a
societa' sottoposta a comune controllo, da un rapporto di
lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne
compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o
curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa
ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o
vi ha deposto come testimone;
6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di
convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o
sull'imparzialita' dell'arbitro.
2. Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa ha
nominato o contribuito a nominare se non per motivi
conosciuti dopo la nomina.
3. La ricusazione e' proposta mediante ricorso al
presidente del tribunale indicato nell'articolo 810,
secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente
pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro
ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni.
4. Con ordinanza il presidente provvede sulle spese.
Nel caso di manifesta inammissibilita' o manifesta
infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte
che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte,
di una somma equitativamente determinata non superiore al
triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro
singolo in base alla tariffa forense.
5. La proposizione dell'istanza di ricusazione non
sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa
determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e'
accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con
il suo concorso e' inefficace.»
«Art. 825 (Deposito del lodo). - 1. La parte che
intende far eseguire il lodo nel territorio della
Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in
originale o in copia conforme, insieme con l'atto
contenente la convenzione d'arbitrato, in originale o in
copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui
circondario e' la sede dell'arbitrato. Il tribunale,
accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a
trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali
sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il
medesimo contenuto.
2. Del deposito e del provvedimento del tribunale e'
data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi
stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.
3. Contro il decreto che nega o concede
l'esecutorieta' del lodo, e' ammesso reclamo mediante
ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla
comunicazione; la corte, sentite le parti, sentite le
parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.».
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'articolo 214
- Si riporta l'articolo 53, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi (Art. 58 del D. Lgs n. 29 del 1993, come
modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del
1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art.
1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16
del D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Resta ferma per tutti i
dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita'
dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo
23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 18, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
(Omissis)».
- Per il testo dell'articolo 815, del Codice di
procedura civile, si veda nelle note all'articolo 213.
Note all'articolo 215
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
- Si riporta l'articolo 808-ter del Codice di procedura
civile:
«Art. 808-ter (Arbitrato irrituale). - Le parti
possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire
che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la
controversia sia definita dagli arbitri mediante
determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le
disposizioni del presente titolo.
Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice
competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o
gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano
dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata
nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le
forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non
poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole
imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
5) se non e' stato osservato nel procedimento
arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo
contrattuale non si applica l'articolo 825.».
Note all'articolo 216
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
Note all'articolo 217
- Per il testo dell'articolo 808-ter, del Codice di
procedura civile, si veda nelle note all'articolo 215.
Note all'articolo 220
- Per il testo dell'articolo 120, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), si
veda nelle note all'articolo 209.
Note all'articolo 221
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 13.
Note all'articolo 222
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981.
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici):
«Art 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, di seguito denominata
"Commissione", opera quale Autorita' nazionale
anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
In particolare, la Commissione:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri,
con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai
sensi del comma 2-bis;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di
direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione in materia di conformita' di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di
autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
lettera l), del presente articolo;
f) esercita la vigilanza e il controllo
sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi
4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste
dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
disposizioni vigenti;
f-bis);
g) riferisce al Parlamento, presentando una
relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attivita' di contrasto della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
(Omissis)».
- Si riporta l'articolo 5-ter del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'):
«Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1.
Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei
comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di
segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie
al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto
alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in
raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno,
alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
di un rating di legalita' per le imprese operanti nel
territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al
gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita'
stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
essere chieste informazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al
credito bancario, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
conto del rating attribuito in sede di concessione dei
finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla
Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni
della decisione assunta.».
- Si riportano gli articoli 46 e 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A):
«Art. 46 ((R) Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 ((R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Si riporta l'articolo 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006):
«Art. 1. (Omissis).
67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio
funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione,
ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da
parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede
di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore
complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici puo', altresi', individuare
quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei
servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali
variazioni delle modalita' e della misura della
contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo
dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle
more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il
contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 31 dicembre 2006.
(Omissis)».
Note all'articolo 223
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 203 del 30 agosto 1999, Supplemento ordinario.
- Si riporta l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma
1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi
di programmazione, formulazione e valutazione di documenti
di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui
al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al
presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi
agli eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai
quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in materia di valutazione degli investimenti relativi
ad opere pubbliche):
«Art. 7 (Organismi indipendenti di valutazione). - 1.
I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle
attivita' di valutazione di cui al presente decreto, di
seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Al fine di un efficace svolgimento delle attivita'
di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli
Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi
sono preposti e mettono a disposizione ogni informazione
utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi i
dati derivanti dai diversi sistemi di monitoraggio delle
opere, comprese quelle realizzate da altre amministrazioni
o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con i
decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e' integrato con la previsione di
criteri di designazione e di modalita' di selezione dei
componenti degli Organismi che ne garantiscano
l'indipendenza e la professionalita'. Qualora occorra
integrare le professionalita' degli Organismi, si ricorre
prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di
valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il
ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino
adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse.
4. Per la valutazione di interventi particolarmente
complessi e che richiedono professionalita' e competenze di
natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare tra
loro opportune collaborazioni e condivisioni di
metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale di
Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale
2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso, chiedere il
supporto, previ accordi organizzativi tra le
amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di
eventuali cause di incompatibilita', del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici e
dell'Unita' tecnica finanza di progetto istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Il supporto metodologico per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione di
linee guida e documenti metodologici previsti nel presente
decreto, e' assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello
sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di
Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei
prodotti e degli strumenti, nonche' la loro armonizzazione
con i metodi e i criteri di valutazione utilizzati nella
politica regionale, nazionale e comunitaria.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, nel rispetto delle responsabilita'
autonome di valutazione proprie di ogni Ministero:
a) verifica, ai fini dell'esame da parte del CIPE,
la corretta predisposizione dei Documenti e delle relazioni
annuali di cui all'articolo 2, comma 6, nonche' il rispetto
delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui
all'articolo 8, eventualmente formulando osservazioni e
rilievi;
b) predispone una relazione triennale sulla
valutazione degli investimenti in opere pubbliche,
elaborata anche sulla base delle relazioni annuali, da
trasmettere al Parlamento;
c) cura l'istruttoria propedeutica all'adozione da
parte del CIPE della delibera di riparto delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge 17
maggio 1999, n. 144.
7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
6, il Dipartimento puo' avvalersi di personale in posizione
di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005):
«Art. 1 (Omissis).
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le
operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo
18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno
2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di
cui al precedente periodo e' limitata all'importo di euro
6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000
per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno
2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016,
all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020, all'importo
di 7.309.900 euro per l'anno 2021 , all'importo di
10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro
annui a decorrere dall'anno 2023.
(Omissis)».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
118 del 22 maggio 1999, Supplemento ordinario. n. 99.
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135:
«Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato
contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con
risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, gia' appaltati o affidati a general
contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui
esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
nominati uno o piu' commissari straordinari.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al
comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1
provvede in sostituzione degli organi ordinari o
straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso
di competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva
esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al
presidente della regione o della provincia, al sindaco
della citta' o del comune, nel cui ambito territoriale e'
prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente
sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i
quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente;
trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i
provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' essere
abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione
appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8,
commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione
delle opere per le quali sussistano cause ostative alla
regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici
provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla
copertura, mediante concorso per esami, di venticinque
posti con qualifica di dirigente, di cui cinque
amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di
cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.».
- Si riporta l'articolo 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo). - 1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano
i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento
e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle
autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le
risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni
potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento
degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il
coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo'
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o
non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal
cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le
circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al
Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione
totale o parziale dell'investimento, il commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma
3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall' articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del
presente articolo contengono l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze
emesse dal commissario non possono comportare oneri privi
di copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81
della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui
saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. - 8-bis.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti, direttamente o tramite intermediari
bancari a cui fornisca la relativa provvista, secondo le
forme documentali e contrattuali che la Banca stessa
utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c),
e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro
materiale allo stato naturale escavato nel corso
dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il
materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le
seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
185,».
Note all'articolo 224
- Si riportano gli articoli 1, 2-bis e 8 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificati dal presente decreto legislativo:
«Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia). - (Omissis).
5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di
organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei
concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si
applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di
attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
(Omissis).»
«Art. 2-bis. (Abrogato).»
«Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - 1. In relazione alle procedure
pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,
ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per
le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo
avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
(Omissis)».
- Si riporta l'articolo 107, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 107 (Funzioni e responsabilita' della
dirigenza). - (Omissis).
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali
in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo
statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso; la commissione giudicatrice, nel caso di
aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle
soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, puo' essere presieduta dal responsabile
unico del procedimento;
(Omissis)».
- Si riportano gli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni), come modificati dal
presente decreto legislativo:
«Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e fornitur). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati,
gli atti e le informazioni secondo quanto previsto
dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno
2022, n. 78.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di
pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti
attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
limitatamente alla parte lavori.»
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di
pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti
attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
limitatamente alla parte lavori.»
«Art. 38 (Pubblicita' dei processi di pianificazione,
realizzazione e valutazione delle opere pubbliche). -
(Omissis).
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21
giugno 2022, n. 78, le pubbliche amministrazioni pubblicano
tempestivamente gli atti di programmazione delle opere
pubbliche, nonche' le informazioni relative ai tempi, ai
costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono
pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con
l'Autorita' nazionale anticorruzione, che ne curano
altresi' la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web
istituzionali al fine di consentirne una agevole
comparazione.
(Omissis)».
- Si riporta l'articolo 95, comma 5, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 95 (Disposizioni speciali per i contratti con
le pubbliche amministrazioni). - (Omissis).
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in
concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento
temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre
imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una
procedura concorsuale.».
Nota all'articolo 225
- Si riportano gli articoli 21, comma 7, 23, 29, 40, 41
comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 70, 72, 73, 74, 81, 85, 105,
comma 7, 111, comma 2-bis, 127, comma 2, 129, comma 4, 213,
commi 8, 9 e 10, 214, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici). - (Omissis)
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
(Omissis).»
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i
servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale
e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici
e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche
ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma
3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3
del presente articolo. Resta ferma la facolta' della
stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
 


12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.»
«Art. 29 (Principi in materia di trasparenza). - 1.
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per
l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico
di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione
giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non
considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero
secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui
al presente comma recano, prima dell'intestazione o in
calce, la data di pubblicazione sul profilo del
committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica
l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data
di pubblicazione sul profilo del committente.
2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
relativi alla programmazione, alla scelta del contraente,
all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di
progettazione e i concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e
trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei
Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme
telematiche ad essa interconnesse secondo le modalita'
indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce,
attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici,
la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che
riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162,
la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi
dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla
data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati
nazionale dei contratti pubblici.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela
della trasparenza e della legalita' nel settore dei
contratti pubblici. In particolare, operano in ambito
territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio
delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti anche attraverso la messa a disposizione di
piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte
le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le
modalita' indicate all'articolo 213, comma 9.
4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare
le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle
regole di cui all'articolo 44.
4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la
Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse
avviene, nel rispetto del principio di unicita' del luogo
di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle
informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in
materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle
informazioni condivisi costituiscono fonte informativa
prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di
contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229.»
«Art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione). - 1. Le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni
e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di
cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici.»
«Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure
di gara svolte da centrali di committenza). - (Omissis).
2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei
concorrenti, nonche' dell'aggiudicatario, eventuali costi
connessi alla gestione delle piattaforme di cui
all'articolo 58.
(Omissis).»
«Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
l'Italia Digitale (AGID) nonche' dell'Autorita' garante
della privacy per i profili di competenza, sono definite le
modalita' di digitalizzazione delle procedure di tutti i
contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per
interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
Sono, altresi', definite le migliori pratiche riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di
programmazione e pianificazione, riferite anche
all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta,
gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche,
telematiche e tecnologiche di supporto.»
«Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni). -
1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformita' con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonche'
dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i
dispositivi da utilizzare per comunicare per via
elettronica, nonche' le relative caratteristiche tecniche,
hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente
disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente
in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici
alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e
secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate
a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella
procedura di presentazione dell'offerta esclusivamente
nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell'appalto,
l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe
specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non
sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi
comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di
file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che
non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti
o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza
di proprieta' esclusiva e non possono essere messi a
disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto
da parte della stazione appaltante;
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione
di un modello fisico o in scala ridotta che non puo' essere
trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai
mezzi elettronici e' necessario a causa di una violazione
della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici
ovvero per la protezione di informazioni di natura
particolarmente sensibile che richiedono un livello
talmente elevato di protezione da non poter essere
adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e
dispositivi elettronici che sono generalmente a
disposizione degli operatori economici o che possono essere
messi loro a disposizione mediante modalita' alternative di
accesso ai sensi del comma 6.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di
comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del
comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo
supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione
unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione
diversi dai mezzi elettronici e' stato ritenuto necessario
in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione
orale puo' essere utilizzata in relazione a comunicazioni
diverse da quelle relative agli elementi essenziali della
procedura di appalto, purche' il contenuto della
comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal
fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto
includono i documenti di gara, le richieste di
partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In
particolare, le comunicazioni orali con offerenti che
potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la
valutazione delle offerte sono documentate in misura
sufficiente e con mezzi adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e
l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti
garantiscono che l'integrita' dei dati e la riservatezza
delle offerte e delle domande di partecipazione siano
mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e
delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza
del termine stabilito per la loro presentazione.
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario,
richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere
non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalita'
alternative di accesso. Sono adeguate modalita' alternative
di accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo,
illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e
dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione
dell'avviso, conformemente all'allegato V o dalla data di
invio dell'invito a confermare interesse. Il testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e
dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno
accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non
hanno la possibilita' di ottenerli entro i termini
pertinenti, a condizione che la responsabilita' del mancato
accesso non sia attribuibile all'offerente interessato,
possano accedere alla procedura di appalto utilizzando
credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione
provvisoria fornite gratuitamente online;
c) offrono un canale alternativo per la
presentazione elettronica delle offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono imporre agli operatori economici
condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza
delle informazioni che i predetti soggetti rendono
disponibili durante tutta la procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli
strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione
elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle
domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione
dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche
per la presentazione di offerte e domande di partecipazione
per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di
sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione
elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura
d'aggiudicazione degli appalti. Il livello e' proporzionato
ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi,
valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono
necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti
accettano le firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato, considerando se tali certificati
siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione
presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione
della Commissione 2009/767/CE, create con o senza
dispositivo per la creazione di una firma sicura alle
seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato
della firma elettronica avanzata sulla base dei formati
stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure
necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica
o il supporto del documento elettronico contiene
informazioni sulle possibilita' di convalida esistenti. Le
possibilita' di convalida consentono alla stazione
appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche
ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
coordinamento della Cabina di regia, comunicano le
informazioni relative al fornitore di servizi di convalida
alla Commissione europea che le pubblica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di
un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le
stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che
potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli
offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di
una procedura di appalto che sono firmati dall'autorita'
competente o da un altro ente responsabile del rilascio,
l'autorita' o l'ente competente di rilascio puo' stabilire
il formato della firma elettronica avanzata in conformita'
ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in
attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano
delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale
formato includendo le informazioni necessarie ai fini del
trattamento della firma nei documenti in questione. Tali
documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto
del documento elettronico possibilita' di convalida
esistenti che consentono di convalidare le firme
elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo
comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui
l'uso dei mezzi elettronici e' obbligatorio ai sensi del
presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere
uno o piu' dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per
comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli
elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di
una concessione e purche' il contenuto della comunicazione
orale sia sufficientemente documentato su un supporto
durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di
ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di
comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e
non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione della
concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare
per comunicare per via elettronica, nonche' le relative
caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con
i prodotti della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione comunemente in uso.
12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.»
«Art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza). - 1.
Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le
candidature e le offerte, e' disciplinato dagli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di
accesso agli atti del processo di asta elettronica puo'
essere esercitato mediante l'interrogazione delle
registrazioni di sistema informatico che contengono la
documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero
tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia
autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente
codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di
accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle
gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il
loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che
sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e'
consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle
stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da
invitare;
c) in relazione alle offerte, fino
all'aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della
anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei
termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi
o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva
ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente
codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione
richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in
relazione:
a) alle informazioni fornite nell'ambito
dell'offerta o a giustificazione della medesima che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del presente codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei
lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per
elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal
gestore del sistema informatico per le aste elettroniche,
ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5,
lettera a), e' consentito l'accesso al concorrente ai fini
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione
alla procedura di affidamento del contratto.»
«Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione). - 1. Ai sensi della normativa
vigente in materia di documento informatico e di firma
digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure,
le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto
delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo
dei sistemi telematici non deve alterare la parita' di
accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la
concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come
definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con
sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica
offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle
condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 56.
3.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via
automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla
procedura un codice identificativo personale attraverso
l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri
codici individuali necessari per operare all'interno del
sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la
stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun
concorrente la notifica del corretto recepimento
dell'offerta stessa.
6.
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il
sistema telematico produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con
sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini
della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da
assicurare l'accessibilita' delle persone con disabilita',
conformemente agli standard europei.
10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana,
entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per
garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i
sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.»
«Art. 70 (Avvisi di preinformazione). 1. Le stazioni
appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno,
l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti,
pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante
le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera
B, sezione B.1, e' pubblicato dalla stazione appaltante sul
proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35,
l'avviso di preinformazione e' pubblicato dall'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione
appaltante sul proprio profilo di committente. In
quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al
suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio
profilo di committente, come indicato nel citato allegato.
L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure
competitive con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione
come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5,
purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai
lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da
aggiudicare;
b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante
una procedura ristretta o una procedura competitiva con
negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di
indizione di gara e invita gli operatori economici
interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le
informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;
d) e' stato inviato alla pubblicazione non meno di
trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della
data di invio dell'invito a confermare interesse di cui
all'articolo 75, comma 1.
3. L'avviso di cui al comma 2 puo' essere pubblicato
sul profilo di committente quale pubblicazione
supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo
73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione puo'
durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione
dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di
appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi
specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo
142, comma 1, lettera b), puo' coprire un periodo piu'
lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.»
«Art. 72 (Redazione e modalita' di pubblicazione dei
bandi e degli avvisi). - 1. Gli avvisi e i bandi di cui
agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni
indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di
formulari, compresi i modelli di formulari per le
rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e
pubblicati conformemente all'allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono
pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione,
salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte
dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in
una o piu' delle lingue ufficiali delle istituzioni
dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo
pubblicato in tali lingue e' l'unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana,
fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di
Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli
elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle
altre lingue ufficiali.
4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi
di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e
degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un
sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55,
comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di preinformazione, per
dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di
aggiudicazione di cui all'articolo 98 che indichi che nei
dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non
sara' aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso
di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi
specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo
142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino
alla scadenza del periodo di validita' indicato
inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di
aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante
che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo
coperto dall'indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il
periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della
pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione
della data della pubblicazione rilasciata alla stazione
appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono
soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente
codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica
secondo il modello e le modalita' di trasmissione precisate
al comma 1.»
«Art. 73 (Pubblicazione a livello nazionale). - 1.
Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non
sono pubblicati in ambito nazionale prima della
pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la
pubblicazione puo' comunque avere luogo a livello nazionale
qualora la stessa non sia stata notificata alle
amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla
conferma della ricezione dell'avviso conformemente
all'articolo 72.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello
nazionale non contengono informazioni diverse da quelle
contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo
di committente, ma menzionano la data della trasmissione
dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di
committente.
3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati
sul profilo di committente prima della trasmissione
all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale
forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72,
gli avvisi e i bandi sono, altresi', pubblicati senza oneri
sul profilo del committente della stazione appaltante e
sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC,
in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati
delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono
definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di
garantire la certezza della data di pubblicazione e
adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita', anche
con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa
nell'area interessata. Il predetto decreto individua la
data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici,
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del
ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice,
avviene esclusivamente in via telematica e non comporta
oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino
alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si
applica l'articolo 216, comma 11.
5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette
alla pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla data
di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di
gara presso l'ANAC.»
«Art. 74 (Disponibilita' elettronica dei documenti di
gara). - 1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso
gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai
documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione
di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla
data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo
dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica
l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara
sono accessibili.
2. Se non e' possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati
documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo
52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni
aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a
confermare interesse che i medesimi documenti saranno
trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di
impossibilita', per vie diverse da quella elettronica
secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine
per la presentazione delle offerte e' prorogato di cinque
giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati
di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5.
3. Qualora non sia possibile offrire accesso
gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a
determinati documenti di gara perche' le amministrazioni
aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2,
del presente codice, esse indicano nell'avviso o
nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono
al fine di proteggere la natura riservata delle
informazioni e in che modo e' possibile ottenere accesso ai
documenti in questione. In tal caso, il termine per la
presentazione delle offerte e' prorogato di cinque giorni,
tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui
agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile,
le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui
documenti complementari sono comunicate dalle stazioni
appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla
procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In
caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60,
comma 3 e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.»
«Art. 81 (Documentazione di gara). - 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
finanziario, per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase
di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti
requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo
213, comma 8.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC
individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la
partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai
quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole
tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati, anche mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i criteri e le
modalita' relative all'accesso e al funzionamento della
Banca dati. L'interoperabilita' tra le diverse banche dati
gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento,
nonche' tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, e'
assicurata secondo le modalita' individuate dall'AgID con
le Linee guida in materia.
3. Costituisce oggetto di valutazione della
performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di
quanto necessario a garantire l'interoperabilita' delle
banche dati, secondo le modalita' individuate con il
provvedimento di cui al comma 2, da parte del soggetto
responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione
o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal
fine, l'ANAC effettua le dovute segnalazioni all'organo di
vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.
4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici e' istituito il fascicolo virtuale dell'operatore
economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2
per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,
comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici,
nonche' i dati e documenti relativi ai criteri di selezione
di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il
fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato
per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti
contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia
di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per
gare diverse. In sede di partecipazione alle gare
l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi
ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80,
83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la
valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio
delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano,
mediante adozione delle necessarie misure organizzative,
sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilita' in tempo
reale delle dette certificazioni in formato digitale,
mediante accesso alle proprie banche dati, con modalita'
automatizzate mediante interoperabilita' secondo le
modalita' individuate dall'AgID con le linee guida in
materia. L'ANAC garantisce l'accessibilita' alla propria
banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori
economici e agli organismi di attestazione di cui
all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro
dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui al comma 2, l'ANAC puo' predisporre elenchi di
operatori economici gia' accertati e le modalita' per
l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»
«Art. 85 (Documento di gara unico europeo). - 1. Al
momento della presentazione delle domande di partecipazione
o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il
documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in
conformita' al modello di formulario approvato con
regolamento dalla Commissione europea. II DGUE e' fornito
esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile
2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come
prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorita' pubbliche o terzi in
cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le
seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui
all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati
a norma dell'articolo 91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni
rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le
informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali
soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi
dell'articolo 89, indica l'autorita' pubblica o il terzo
responsabile del rilascio dei documenti complementari e
include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore
economico e' in grado, su richiesta e senza indugio, di
fornire tali documenti.
3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i
documenti complementari direttamente accedendo alla banca
dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le
informazioni richieste a tale scopo, i dati di
individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione
di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il
DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente
purche' confermino che le informazioni ivi contenute sono
ancore valide.
5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere
agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel
corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia
necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la
stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di
aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su
accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma
3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti
complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e,
se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante puo'
invitare gli operatori economici a integrare i certificati
richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non
e' richiesto di presentare documenti complementari o altre
prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione
appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso
l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente
informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono
essere consultate, alle medesime condizioni, dalle
amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con
le modalita' individuate con il provvedimento di cui
all'articolo 81, comma 2.
8. Per il tramite della cabina di regia e' messo a
disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di
banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli
operatori economici che possono essere consultate dalle
stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono
comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le
informazioni relative alle banche dati di cui al presente
articolo.»
«Art. 105 (Subappalto). - (Omissis).
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmette altresi' la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui
agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma
tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81.
(Omissis).»
«Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e
amministrativo). - (Omissis).
2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il
collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio
delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato
articolo 213, comma 9.»
«Art. 127 (Pubblicita' e avviso periodico
indicativo). - (Omissis).
2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota
l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso
periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di
ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di
cui all'allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati
dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente.
Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche
dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal
fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che
annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo
sul loro profilo di committente, come indicato
nell'allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali
avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV,
parte II, sezione C.
(Omissis).»
«Art. 129 (Bandi di gara e avvisi relativi agli
appalti aggiudicati). - (Omissis).
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato
XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione
sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi
statistici.»
«Art. 213 (Autorita' Nazionale Anticorruzione). -
(Omissis).
8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita'
gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
per competenza tramite i propri sistemi informatizzati,
tutte le informazioni contenute nelle banche dati
esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e
tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive. Con proprio provvedimento,
l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i quali
i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per le
opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi
informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29
concordano le modalita' di rilevazione e interscambio delle
informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei
contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine
di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
e del presente codice, il rispetto del principio di
unicita' dell'invio delle informazioni e la riduzione degli
oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla
realizzazione delle opere e la tracciabilita' dei relativi
flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in
termini di trasparenza preventiva.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma
8, l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto
da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i
relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e
presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorita'
stabilisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio
nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le forme
di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio.
Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce
informazioni non veritiere, l'Autorita' puo' irrogare la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La
sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali competenti per territorio per l'acquisizione
delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti
istituzionali, sulla base di appositi accordi con le
regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a
monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di
cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano
d'azione per la sostenibilita' dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione.
10. L'Autorita' gestisce il Casellario Informatico
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le
notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori
economici con riferimento alle iscrizioni previste
dall'articolo 80. L'Autorita' stabilisce le ulteriori
informazioni che devono essere presenti nel casellario
ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui
all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del
rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del
conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui
all'articolo 84. L'Autorita' assicura, altresi', il
collegamento del casellario con la banca dati di cui
all'articolo 81.
(Omissis).»
«Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - (Omissis).
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
(Omissis).».
- Per il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, si veda nelle note all'articolo 20.
- Si riporta l'articolo 45 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77(Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021 n. 108:
«Art. 45 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori pubblici).
- 1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del
presente decreto, in relazione agli interventi indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale
presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e composto da:
a) sette dirigenti di livello generale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno
appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente
al Ministero dell'interno, un appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze e uno appartenente al
Ministero della difesa e il dirigente di livello generale
di cui al comma 4;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di
adeguate professionalita';
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini
professionali, di cui uno designato dall'Ordine
professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine
professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari
di chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di
consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un
avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,
in qualita' di esperti per la trattazione di speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a
pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la
partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti
e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono
essere confermati per un secondo triennio e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato
speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al
dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4
e agli altri componenti del Comitato speciale e'
corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito presso l'amministrazione di appartenenza e
comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui
comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un
rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e di
quanto previsto per i componenti e gli esperti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria del
Comitato speciale e' istituita, presso il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari
a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per
gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di
durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto
un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di
un dirigente di livello non generale, con funzioni di
segretario generale del Comitato speciale, e di dieci
unita' di personale di livello non dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La
struttura di supporto puo' altresi' avvalersi, mediante
apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di
euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di societa'
controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate
nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4
quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro
2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali", della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192
(Regolamento recante le direttive generali per disciplinare
le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del
contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 296 del 20 dicembre 2017.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle
attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 7
gennaio 2013.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
gennaio 2018, n. 31 (Regolamento con cui si adottano gli
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, S.O. n.
16.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria n. 129 del
31 maggio 2021, e' stato convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2121, Supplemento
ordinario. n. 26
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 47 del 24 febbraio 2023.
- Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 57 del 18
febbraio 2021.
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
2021, n. 108, e' stato convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 luglio 2021, n. 160.
- Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che
modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. n. L 328 del 21
dicembre 2018.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2006, S.O.
- Per il testo del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, si vedano le note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 45, comma 2, lettera c),
47, commi 1 e 2-bis, 83, comma 2, e 216, comma 14, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 45 (Operatori economici). - (Omissis).
2. Rientrano nella definizione di operatori economici
i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e
le societa', anche cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine
una comune struttura di impresa.
(Omissis).»
«Art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei
consorzi alle gare). - 1. I requisiti di idoneita' tecnica
e finanziaria per l'ammissione alle procedure di
affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi con le modalita' previste dal presente codice, salvo
che per quelli relativi alla disponibilita' delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonche' all'organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese
consorziate.
(Omissis)
2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei
requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di
servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica
della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai
singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio
stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono
attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non
assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di
assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai
singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel
quinquennio antecedente.
(Omissis).»
«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso
istruttorio). - (Omissis).
2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono
attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad avere il piu' ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono
disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente
articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte
delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il
sistema di qualificazione, i casi e le modalita' di
avvalimento, i requisiti e le capacita' che devono essere
posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi
di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione
richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di
cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 14.»
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - (Omissis).
14. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla Parte II, Titolo III, nonche' gli allegati e le parti
di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 81 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
«Art. 81 (Requisiti per la qualificazione dei
consorzi stabili (art. 20, D.P.R. n. 34/2000)). - 1. I
requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono
quelli previsti dall'articolo 36, comma 7, del codice.»
«Art. 94 (Consorzi stabili (art. 97, D.P.R. n.
554/1999)). - 1. I consorzi stabili di cui agli articoli
34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori
o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati
in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto,
ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei
confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a
seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle
singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del
consorzio stabile non pregiudica la contemporanea
qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di
qualificazione di questi ultimi deve riportare la
segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.
4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai
consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a
favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in
esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono
proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati
nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.».
Note all'articolo 226
- Per i riferimenti del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 (Regolamento
per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei
lavori pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
183 del 4 agosto 1923.
- Si riporta l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f),
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica):
«Art. 11 (Omissis).
5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
(Omissis)
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte
a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori,
e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le
commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
(Omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio
superiore dei lavori pubblici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006.
- L'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012,
n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione), abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in
materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione
dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2017.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento
concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i
beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 28 settembre 2022 (Disposizioni in materia di possibile
esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a
una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia
fiscale non definitivamente accertate), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022.
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 (Attuazione
dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici.
Modalita' e tempi di progressiva introduzione, da parte
delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti
e degli operatori economici, dell'obbligatorieta' dei
metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture,
nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle
opere e relative verifiche»), cosi' come modificato dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili 2 agosto 2021, n. 312, e' pubblicato
nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in data 12 gennaio 2018.
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 2 dicembre 2016 (Definizione degli indirizzi
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara,
di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 25 gennaio 2017.
 
Allegati

INDICE ALLEGATI
Allegato I.1
Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.
Allegato I.2
Attivita' del RUP.
Allegato I.3
Termini delle procedure di appalto.
Allegato I.4
Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.
Allegato I.5
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.
Allegato I.6
Dibattito pubblico obbligatorio.
Allegato I.7
Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo.
Allegato I.8
Verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Allegato I.9
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
Allegato I.10
Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure.
Allegato I.11
Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Allegato I.12
Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
Allegato I.13
Determinazione dei parametri per la progettazione.
Allegato I.14
Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali.
Allegato II.1
Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Allegato II.2
Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte.
Allegato II.3
Soggetti con disabilita' o svantaggiati cui puo' essere riservata la partecipazione ad appalti.
Allegato II.4
Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Allegato II.5
Specifiche tecniche ed etichettature.
Allegato II.6
Informazioni in avvisi e bandi.
Allegato II.7
Caratteristiche relative alla pubblicazione.
Allegato II.8
Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.
Allegato II.9
Informazioni contenute negli inviti ai candidati.
Allegato II.10
Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
Allegato II.11
Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri.
Allegato II.12
Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.
Allegato II.13
Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia.
Allegato II.14
Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita' della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita'.
Allegato II.15
Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche.
Allegato II.16
Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione.
Allegato II.17
Servizi sostitutivi di mensa.
Allegato II.18
Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali.
Allegato II.19
Servizi di ricerca e sviluppo.
Allegato II.20
Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza.
Allegato IV.1
Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182.
Allegato V.1
Compensi degli arbitri.
Allegato V.2
Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico.
Allegato V.3
Modalita' di formazione della Cabina di regia.

__________
Avvertenza:
Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 77 del 31 marzo 2023.