IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1 inerenti al rafforzamento dell'assistenza territoriale; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista, in particolare, la Missione 6 Salute del PNRR - Component 1: «Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale»; Vista la Riforma sulle reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima nell'ambito del PNRR (M6C1-1 «Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale») che prevede la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione delle strutture ad essa deputate; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021, recante modifiche alla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione; Visto l'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, il quale stabilisce che il regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale sia da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022 recante la ripartizione programmatica delle risorse alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC; Visto il decreto 23 maggio 2022, n. 77, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale, in applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 274, e' adottato il regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale; Considerato che l'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone altresi' che «al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, e' autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale», e che «con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR»; Ritenuto di dover provvedere con il presente decreto alla ripartizione delle risorse individuate con il richiamato comma 274, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, per sostenere il nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77; Considerato, in particolare, che il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022 individua, per ogni singola regione, i seguenti target nazionali: 1.350 Case della comunita'; 600 Centrali operative territoriali; 400 Ospedali di comunita'; Considerato, inoltre, che il decreto 23 maggio 2022, n. 77 prevede l'istituzione di una unita' di continuita' assistenziale ogni 100.000 abitanti; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 come riportato nella Tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 dicembre 2022 (rep. atti n. 256/CSR);
Decreta:
1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme complessive di 90.900.000 euro per l'anno 2022, di 150.100.000 euro per l'anno 2023, di 328.300.000 euro per l'anno 2024, di 591.500.000 euro per l'anno 2025 e di 1.015.300.000 euro per l'anno 2026, come dettagliate nell'allegata Tabella A, che fa parte integrante del presente decreto. Tali importi, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa, sono a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i rispettivi anni, al fine di sostenere il nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale. 2. Ai fini dell'erogazione delle somme oggetto della presente proposta, si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorso delle Regioni Siciliana, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2022
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 496 |