Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' |
DECRETO 14 febbraio 2023 |
Criteri e modalita' di utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie relative all'annualita' 2021 e per la programmazione delle risorse finanziarie relative all'annualita' 2022 del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia». |
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IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, e, in particolare, gli articoli 21 e 26; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Vista la risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare l'art. 1, comma 456, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'art. 1, comma 457, prevede che la dotazione finanziaria del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» e' pari a tre milioni di euro per l'anno 2021 e, al comma 458 del medesimo articolo, come modificato dall'art. 34-ter, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro con delega in materia di disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali siano stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo; Visto il rifinanziamento delle risorse pari a euro un milione sul capitolo di spesa n. 836 del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021, effettuato ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Visto l'art. 34-ter, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante l'incremento della dotazione del Fondo di 4 milioni di euro per l'anno 2021; Visto il rifinanziamento delle risorse pari a euro 4 milioni di euro sul capitolo di spesa n. 836 del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» (di seguito il «Fondo») del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente per l'anno 2022 e 2023 e il rifinanziamento pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, effettuato ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Considerato che le risorse del Fondo ammontano complessivamente per l'anno 2021 a 8 milioni di euro, per l'anno 2022 a 6 milioni di euro, per l'anno 2023 a 6 milioni di euro, per l'anno 2024 a 6 milioni di euro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019 concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022 e triennio 2022 - 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli; Visto il decreto 6 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le annualita' 2019 e 2020; Visto il decreto 12 maggio 2022 del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2022, n. 191 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con cui sono state programmate le risorse finanziarie del Fondo relative al 2021, pari a 8 milioni di euro, come segue: a) 4 milioni di euro al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e dei consorzi interuniversitari; b) per 500.000,00 euro alla promozione di campagne di comunicazione. c) 3,5 milioni di euro per la promozione di progetti di informazione sulla sordita', di progetti per la conoscenza e la promozione della cultura della comunita' sorda in Italia, di progetti sperimentali per l'analisi e la conservazione della LIS e LIST e per la diffusione di servizi di interpretariato; Ritenuto di riprogrammare l'impiego delle risorse di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1, del citato decreto 12 maggio 2022, relative all'annualita' 2021, pari a 4 milioni di euro, nonche' di programmare le risorse relative all'annualita' 2022, pari a 6 milioni di euro, per un totale di 10 milioni di euro, anche al fine di favorire la prosecuzione e il rafforzamento delle iniziative progettuali finanziate a valere sulle annualita' 2019 e 2020 del fondo; Ritenuto opportuno, altresi', valorizzare e rafforzare i risultati e le buone prassi raggiunti con i progetti presentati dalle regioni in attuazione del citato decreto 6 marzo 2020 con cui sono state assegnate le annualita' 2019 e 2020 del Fondo a progetti presentati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano; Acquisiti gli assensi tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 2512 del 20 gennaio 2023, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 589 del 24 gennaio 2023; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Con il presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto 12 maggio 2022, relative all'annualita' 2021, pari a 4 milioni di euro, nonche' per la programmazione delle risorse relative all'annualita' 2022, pari a 6 milioni di euro, per un totale di 10 milioni di euro, del «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia», di cui all'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conformemente alle finalita' individuate dall'art. 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. |
| Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse per l'annualita' 2021 e 2022
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alla realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di sottotitolazione nonche' per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, individuati dalle regioni secondo i criteri e le modalita' di cui al presente articolo. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, attuati da soggetti pubblici e privati, volti: a) alla promozione della conoscenza e delle competenze nell'uso della Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana tattile (LIST); b) alla diffusione di servizi di interpretariato per l'accesso ai servizi pubblici, compresi quelli di emergenza; c) all'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere all'informazione o alla comunicazione delle persone sorde o con ipoacusia, con protesi acustiche o impianti cocleari. 3. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalita': a) 4,2 milioni di euro, assegnando una quota fissa non inferiore a 200mila euro; b) 5.412.145,00 euro, in modo proporzionale sulla base della quota di popolazione regionale secondo i dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2022; c) 387.855,00 euro, quale quota incentivante assegnata alle regioni che intendono proseguire l'esecuzione dei progetti finanziati in base al citato decreto 6 marzo 2020, in misura pari al 10% del finanziamento concesso sulla base dell'avviso pubblico del 3 luglio 2020. 4. Le regioni e le province autonome individuano i progetti da finanziare, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie e favorendo la partecipazione delle autonomie locali, delle aziende sanitarie locali e di eventuali altre istituzioni pubbliche, anche con priorita' per la prosecuzione dei progetti gia' finanziati a valere delle risorse assegnate con il citato decreto 6 marzo 2020 ovvero per la valorizzazione e il rafforzamento dei risultati e delle buone prassi introdotti con tali progetti, a tal fine utilizzando la quota incentivante di cui al comma 3, lettera c). 5. Le regioni e le province autonome costituiranno un gruppo di lavoro interregionale con il compito di fornire, su richiesta della regione, supporto tecnico nella predisposizione dei progetti, con il fine di valorizzare e garantire la diffusione delle best practice finanziate e attivate con le risorse finanziarie delle precedenti annualita' del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. |
| Art. 3
Erogazione delle risorse
1. Le risorse, nei limiti della quota spettante a ciascuna rgione e povincia autonoma, sono erogate previa richiesta accompagnata dall'atto di programmazione o approvazione del o dei progetti di cui all'art. 2 e dalla descrizione dei risultati attesi. Tale richiesta precisera', per le regioni e per le province autonome interessate, l'opzione a favore della prosecuzione dei progetti in essere secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4. In caso di mancato esercizio di tale opzione non viene attribuita la quota premiale di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) e gli importi non assegnati sono ripartiti secondo il criterio proporzionale di cui all'art. 2, comma 3, lettera b). 2. A tal fine la richiesta deve essere inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Entro i successivi quarantacinque giorni, l'ufficio, previa positiva verifica della coerenza progettuale o della programmazione con le finalita' del presente decreto, eroga l'80% dell'importo assegnato a ciascuna regione o provincia autonoma, mentre il restante 20% viene erogato a presentazione di una dichiarazione di conclusione del progetto o della programmazione, accompagnata dalla rendicontazione del finanziamento ricevuto e da una relazione illustrante i risultati raggiunti. 4. Con provvedimento del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' e' disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nel caso in cui venga accertato un utilizzo del contributo non conforme all'art. 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. |
| Art. 4
Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare, per tutte le attivita' di comunicazione e promozione, l'emblema della Repubblica con la dicitura «Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilita'» sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. |
| Art. 5 Disposizioni transitorie per la prosecuzione dei progetti finanziati a valere sul Fondo in attuazione del decreto 6 marzo 2020.
1. Le regioni e la Provincia autonoma di Trento che optino, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, per la prosecuzione del progetto in essere, procedono a una rendicontazione complessiva del finanziamento ricevuto e possono utilizzare le economie maturate in fase di esecuzione per la realizzazione del medesimo progetto. |
| Art. 6
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a complessivi 10 milioni di euro, si provvede con le risorse presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nel capitolo di spesa n. 836 «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022, missione 1 organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri, missione 24 diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 24.5 «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio». |
| Art. 7
Disposizioni finali
1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. A decorrere dalla data di efficacia del presente decreto e' abrogato l'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto 12 maggio 2022. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2023
Il Ministro per le disabilita' Locatelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociale Calderone Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 931 |
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