Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11
Testo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2023), coordinato con la legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

((Art. 01
Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche.

1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2023».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti
delle unita' immobiliari che alla data del 30 giugno 2022
abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano
ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto
definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei
limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o
strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di terzi,
diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi
previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano
situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e
all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre
2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,
terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato
dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civile o convivente se presente
nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare,
che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura
del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma
1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle
spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il
presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con
l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.»
 

Art. 1
Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo
delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quater ((sono inseriti i seguenti)):
«1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).»;
((1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita' applicative del presente comma»;))
b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. ((Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122- bis, comma 4,)) il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che ((dimostrino)) di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) ((visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;))
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e ((della congruita')) delle relative spese, ((corredate di)) tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) ((nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;))
h) visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) ((un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e' controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione a tale fine incaricata;))
((i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abili tati, dell'efficacia degli interventi effettuati";))
((i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.))
6-ter. ((L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una societa' quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della medesima societa' quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della societa' quotata o della diversa societa' del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.))
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza ((o della non gravita')) della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, ((comma 1-bis.1)), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali). - 1. I soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita'
delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per
gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a)
e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente
decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di
utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al
fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro
poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel
limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i
crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al
predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il
cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale
nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo'
essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle
entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita'
applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo
sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base
delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito
d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi,
e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,
anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle
sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei
relativi interessi.
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la
disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo
restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-
bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi
del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei
cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai
cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di
imposta e che siano in possesso della seguente
documentazione, relativa alle opere che hanno originato il
credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto
delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi,
oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia
libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori
all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di
interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base
alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica
dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di
immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti
le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge,
dei requisiti tecnici degli interventi e della congruita'
delle relative spese, corredate di tutti gli allegati
previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con
relative ricevute di presentazione e deposito presso i
competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di
edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione
dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese
tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica
diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la
documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere
a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di
interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti
non risultino dovuti in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o
una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi
controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione
a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del
rischio sismico, la documenta zione prevista dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329
del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28
febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abili tati, dell'efficacia degli interventi
effettuati";
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il
soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti
d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al
gruppo bancario della medesima banca o da una societa'
quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della
medesima societa' quotata facendosi rilasciare
un'attestazione del possesso, da parte della banca, della
societa' quotata o della diversa societa' del gruppo
cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis.
Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma
4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della
documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da
solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa
grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni
mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita'
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della
prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
della colpa grave del cessionario, ai fini della
contestazione del concorso del cessionario nella violazione
e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma
1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 9.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119.»
 
Art. 2

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali

1. A decorrere dalla data di entrata in vi gore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non e' consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai con domini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di ini zio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. ((Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi gia' rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.))
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori ((oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;))
((c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.))
((3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.))
((3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennita' di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.))
((3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.))
((3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modifica zioni:))
((a) le parole: «di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga al l'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020»;))
((b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».))
((3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater e' inserito il seguente:))
((«8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e' irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione e' esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».))
4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 ((del 2013 sono)) abrogate.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 119-ter, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi
postali). - 1. Al fine di assicurare maggiori risorse per
il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli
investimenti a supporto dell'economia del Paese nonche'
prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con
le misure di prevenzione della diffusione del virus
Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i
contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni
fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine
del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati
anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime
modalita' della identita' del sottoscrittore, purche' il
consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia
attestato mediante registrazione vocale, con modalita' tali
da garantirne la sicurezza, l'integrita' e
l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima che il
sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento
concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le
informazioni previste dalla normativa vigente in materia di
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio
del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione
del contratto relativo al servizio di collocamento viene in
ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia
cartacea del contratto relativo al servizio di
collocamento, comprensivo delle condizioni generali di
contratto. Il cliente puo' usare il medesimo strumento
impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per
esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini
previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005,
sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari
ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso
decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di
trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli
altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso,
il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento
impiegato per la conclusione del contratto fino al termine
del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020.
2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili,
delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del
2005, in materia di commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo
67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari
offerti a distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di
prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono
esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due
mesi successivi al termine del predetto stato di
emergenza.»
«Art. 119-ter (Detrazione per gli interventi
finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche). - 1. Ai fini della determinazione delle
imposte sui redditi, ai contribuenti e' riconosciuta una
detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di
interventi direttamente finalizzati al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici
gia' esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da
ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per
le unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da due a otto unita' immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per
gli interventi di automazione degli impianti degli edifici
e delle singole unita' immobiliari funzionali ad abbattere
le barriere architettoniche nonche', in caso di
sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto
sostituito.
4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui al presente articolo rispettano i
requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea
condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 e'
necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea
che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale
dell'edificio.»
Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 01.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 16-bis. (Detrazione delle spese per interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici). - 1. Dall'imposta lorda si
detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel
caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella
misura del 50 per cento, anche per interventi di
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente
con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,
ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la
detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte
nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e'
trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e'
stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione
e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.»
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica). - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura
del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2024.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis
del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle
schermature solari di cui all'allegato M al decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta
al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio
2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera
di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa in opera di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di
30.000 euro.
2-ter. (abrogato)
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017
al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione
nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi
determinino il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci
quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare
delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per
il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui
al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. (abrogato)
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3.1. (abrogato)
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su
operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la
dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a
25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico
del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni
di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.»
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare.
La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
la data di entrata in vigore della presente disposizione
ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a
costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'
immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso
in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati
in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
stessi anni per le quali si e' gia' fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di
rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura
dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28
febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sono stabilite le linee guida per la
classificazione di rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le
spese detraibili per la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche
le spese effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare.
1-octies. Per gli interventi di adozione di misure
antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto
avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo
dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di
pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di
credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in
compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi
ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
di credito e ad intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni
2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per
i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici
e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i
congelatori, per le apparecchiature per le quali sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di
cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto
in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su
un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per
l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro
per l'anno 2024. La detrazione spetta a condizione che gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano
iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a
quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno
precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati
nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in
detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo e'
considerato al netto delle spese sostenute nell'anno
precedente per le quali si e' fruito della detrazione. Ai
fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese
di cui al presente comma sono computate indipendentemente
dall'importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al
comma 1.
2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito
della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus
e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza
energetica e la sicurezza degli edifici», nonche' al fine
di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo, compresa la valutazione del risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia'
previsto in materia di detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse
per via telematica all'ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle
finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. (Modifiche agli incentivi per
l'efficientamento energetico). - 1. All'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90
per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
«8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo
periodo, il reddito di riferimento e' calcolato dividendo
la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno
precedente quello di sostenimento della spesa, dal
contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto
legato da unione civile o convivente se presente nel suo
nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o
dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo
12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno
precedente quello di sostenimento della spesa si sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo
articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la
Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;
c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal
comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
d) .
1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserita la tabella 1-bis
di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
2.
3. Al fine di procedere alla corresponsione di un
contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle
condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis
e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e
terzo periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20
milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma e'
erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e
modalita' determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi.
4. Per gli interventi di cui agli articoli 119 e
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga
al l'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto
decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura
inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e
non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate
annuali di pari importo, in luogo dell'originaria
rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di
una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del
fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate,
rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio
dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica
del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della
eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalita' attuative della disposizione di cui al presente
comma.
4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la
parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si
applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di
comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello
sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data
anteriore a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-quater. La societa' SACE S.p.A. puo' concedere le
garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e
nei termini ivi previsti, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma,
strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita' delle
imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie
contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano
interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti
d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del
25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono
essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice
quale parametro ai fini della valutazione del merito di
credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della
predisposizione delle relative condizioni contrattuali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8
milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per
l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1
milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro
per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028,
118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni
di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno
2034 e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8
milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15
e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal
comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui
al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30
giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel
primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del
comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti
delle unita' immobiliari che alla data del 30 giugno 2022
abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita
dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano
ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi
e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il
raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che
l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto
definitivo di compravendita puo' essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in
caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipulazione di una
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera
fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si
applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarita' od omissione
riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli da parte delle autorita'
competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei
limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o
strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di terzi,
diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi
previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano
situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli
di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e
all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre
2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1°
gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella
misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia
titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di
godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita'
immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato
ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023.
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,
terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato
dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti,
nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civile o convivente se presente
nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal
coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare,
che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato
secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui
ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli
interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura
del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma
8-bis.
8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al
31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita, su
opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari
importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
irrevocabile. Essa e' esercitata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione e'
esercitabile a condizione che la rata di detrazione
relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata
nella relativa dichiarazione dei redditi.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.
241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da
emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati
nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del
medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui
all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma
1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di
riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del
progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle
spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma,
la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma
13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal
comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il
presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con
l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.»
 
((Art. 2 bis
Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli
interventi edilizi agevolati

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprieta' condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 894 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025):
«894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1,
lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022,
n. 176, non si applicano:
a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai
condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022,
risulta presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
b) agli interventi effettuati dai condomini per i
quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione
dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176, sempre che tale data sia attestata, con apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero,
nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice
civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e
i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha
presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali
interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti
presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma
13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
c) agli interventi effettuati dai condomini per i
quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione
dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella
di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n.
176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia
attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore
del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi
dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo
di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano
provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e
a condizione che per tali interventi, alla data del 25
novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi
dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge
n. 34 del 2020;
d) agli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31
dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per
l'acquisizione del titolo abilitativo."
 
((Art. 2 ter
Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la
detraibilita' delle spese

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facolta' e non un obbligo;
b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilita' delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformita' ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilita', l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruita' delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facolta' e non un obbligo;
c) e' concessa al contribuente la possibilita' di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile e' la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;
d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, e' sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis e' calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
3) le disposizioni del predetto arti colo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unita' immobiliari.))


Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
«Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali). - 1.
La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a
regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di
preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di
natura formale non tempestivamente eseguiti, non e'
preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle
norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua
l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione
della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura
minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo
le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012
possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non
avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di
scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al
contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle
norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano
alle successive integrazioni documentali entro il 30
settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla
misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo
comma e' inserito il seguente:
«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta
sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione
dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto
cessionario e dell'importo ceduto non determina
l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si
applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura
massima stabilita.».
3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di
gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto
cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di
tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia
della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella
misura massima stabilita.
4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le
parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine di
effettuazione della prima liquidazione periodica IVA,
mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le
operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».
4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito
applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma
604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si
intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da
enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n.
338.
5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «la data in cui ha
effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono
sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano
gli effetti dello scioglimento della societa' ai sensi
degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le
imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di
cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di
liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo
comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si
producono prima del termine di presentazione delle
dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo,
e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante
legale, non e' tenuto a presentare le medesime
dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo
periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca
dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in
cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della
dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo
d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».
5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta
sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non
dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili
per evitare l'inadempimento».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro
tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione
della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun
cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni
attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le
quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura
la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora
le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro
3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i
soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente
alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da
quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai
sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
6-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il
comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle cessioni di contratti di locazione
finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
al comma 1, secondo periodo».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In
tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e dopo
le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono
aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo
comma e' soppresso.
8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni
di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo
superiore a euro 500».
9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi, e delle relative
sanzioni penali e amministrative e relative norme di
attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione
esclusivamente in forma telematica, con cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli:
a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed
industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi,
esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti,
esercenti apparecchi di distribuzione automatica di
carburanti per usi privati, agricoli ed industriali
collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti
energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo
II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995,
n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli
sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66
del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e
dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27
marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le
bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da
adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti:
a) tempi e modalita' per la presentazione
esclusivamente in forma telematica dei dati delle
contabilita' degli operatori di cui al comma 9, lettere da
b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei
dati delle contabilita' trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei
dati delle contabilita' da esibire a richiesta degli organi
di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma
9.
11. All'articolo 35 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non
superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto
finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito
deve essere confezionato nella stessa fabbrica di
produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano
le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».
12.
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che
esercitano officine di produzione di energia elettrica
azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle
riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo
21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo
degli atti documentali tra i quali risulti specifica
dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di
sicurezza fiscale.».
13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: «Nel settore turistico» sono sostituite dalle
seguenti: «Nei settori agricolo, turistico».
13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il
seguente:
«6-bis) per l'attivita' di organizzazione di
escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi
similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo».
13-quater. All'articolo 10, comma 7, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai
commi 2 e 3, lettere a) e b),».»
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 reca: "Sisma Bonus -
Linee guida per la classificazione del rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati»
Il riferimento al testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e'
riportato nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari
della crisi ucraina):
«Art. 10-bis. (Qualificazione delle imprese per
l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. Ai
fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli
articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno
2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a
516.000 euro, relativi agli interventi previsti
dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della
sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di
imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della
occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione
del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese
subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano
al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta
sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio
dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi
previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del
riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli
119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a
516.000 euro, relativi agli interventi previsti
dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata
esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della
sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di
imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della
occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di
cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa
alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e'
condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di
qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
nonche' ai contratti di appalto o di subappalto aventi data
certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile,
anteriore alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.»
 
((Art. 2 quater
Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241

1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista puo' avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
((Art. 2 quinquies

Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui al l'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, puo' essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalita' ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione e' eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 3. (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. All'articolo 35, comma 4, del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in
materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta
2021, le parole: «e' differito al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al 30 giugno
2023».
2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
relativo alla semplificazione in tema di fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e
2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023,».
3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «dal 1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
gennaio 2024».
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2021 e 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023».
5. All'articolo 26-bis, comma 1, alinea, del
decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le
parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «alla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78
e comunque non oltre il 30 giugno 2023».
5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono
l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro
il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo
all'annualita' 2022 e' erogato successivamente
all'erogazione dell'ultima annualita', con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa verifica della
realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto
del contributo complessivamente erogato. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per
l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di cui al
presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto
dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' differito al 15 marzo 2023, fermo restando il
rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al
medesimo comma 575. Restano altresi' valide ed efficaci le
attivita' poste in essere e definite dai comuni ai sensi
del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria
servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita'
della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, e' autorizzata la
spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per l'anno
2023, in relazione alla conseguente estensione temporale
dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi
in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31
dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023».
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento
delle attivita' e di agevolare il perseguimento delle
finalita' attribuite dalla legislazione vigente o delegate
dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui
all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento della spesa
pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti
inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni
caso i limiti alle retribuzioni, agli emolumenti e ai
compensi stabiliti dalla normativa vigente e le
disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e
sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia
di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica.
10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023».
10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole:
«30 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2023».
10-quater. Al fine di permettere l'ordinata
conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli
accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo
43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n.
50 del 2022 le parole: «al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2023».
10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, nonche' il termine previsto
dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai
fini del riconoscimento del credito d'imposta per il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo
compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono
fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei
termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.
10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette
le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio
regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui
all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle
aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, e'
differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13
maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati
rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della
pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle
finanze.
10-septies. All'articolo 1, comma 927, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la
presentazione di specifiche istanze di liquidazione di
crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di
Roma, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta mesi». (16)
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonche'
per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite
alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione
per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o
di cessione del credito relative agli interventi eseguiti
sia sulle singole unita' immobiliari, sia sulle parti
comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve
essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31
marzo 2023.
10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel
2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali, il termine per la trasmissione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti
individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei
dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' prorogato dal 16
marzo 2023 al 31 marzo 2023.
10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo
previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' pari a 700.000 euro per
concludere le operazioni di rimborso relative al programma
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli
aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di
decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il
codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del
rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati
durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il
termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini
si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
convenzioni stipulate in data 30 novembre 2020 dal
Ministero dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e
con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e
289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri
e spese sono a carico delle risorse finanziarie del
predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della
legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo
complessivo di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le
parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 luglio 2023».»
Il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 2-ter.
- Si riporta il testo degli articoli 64 e 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto
in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio
all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e
alla sua iscrizione nell'albo e puo' determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformita' da
quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la
capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
una societa' di partecipazione finanziaria mista,
l'iscrizione nell'albo e' subordinata all'autorizzazione
indicata all'articolo 60-bis.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti
connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.»
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.