Gazzetta n. 83 del 7 aprile 2023 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 31 marzo 2023
Modifiche dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare l'articolo 6 «Autonomia delle Universita'», che al comma 9 recita: «...Gli statuti e i regolamenti di Ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore...»;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 «Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di Perugia»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, emanato con d.r. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 27 «Modifiche dello statuto»;
Vista la deliberazione n. 2/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito all'adozione delle modifiche allo Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia;
Vista la deliberazione n. 15/2023 del 31 gennaio 2023, con la quale il Senato accademico ha approvato all'unanimita' le modifiche allo Statuto dell'Ateneo;
Vista la nota rettorale n. 1547 del 1° febbraio 2023, con la quale le modifiche allo Statuto sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca ai fini dell'esercizio del controllo ai sensi del succitato articolo 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. nr. 3844 del 27 marzo 2023 (prot. entrata n. 4762 del 28 marzo 2023), con la quale la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'universita' e della ricerca, ha osservato:
«Con riferimento alle modifiche (...) trasmesse alla scrivente con nota PEC il 1° febbraio 2023 (...), all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si comunica che non si hanno osservazioni da formulare fatta eccezione per quanto di seguito evidenziato:
All'art. 17 - Collegio di disciplina, e' necessario prevedere che la partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge n. 240/2010.
All'art. 24 - Commissione paritetica docenti-studenti, e' prevista, al comma 2, l'elencazione dei compiti della Commissione, con l'introduzione della previsione secondo cui la Commissione e' chiamata anche a redigere una propria relazione annuale da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento. Si segnala al riguardo la necessita' di correggere l'elencazione che inizia con la lettera c) e non con la lettera a).»;
Preso atto che con deliberazione n. 53/2023 del Senato accademico dell'Universita' per stranieri di Perugia nell'adunanza del 31 marzo 2023, con il parere favorevole espresso con deliberazione n. 69/2023 dal Consiglio di amministrazione in pari data, lo statuto d'Ateneo e' stato adeguato alle suddette osservazioni;
Dato atto che le succitate deliberazioni del 31 marzo 2023 sono state assunte con la maggioranza richiesta dall'articolo 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Decreta:

1. di emanare le modifiche allo statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, il cui testo aggiornato e' allegato al presente decreto e ne diviene parte integrante (All. A);
2. di trasmettere il presente decreto ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Le modifiche dello statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ella Repubblica italiana.
Perugia, 31 marzo 2023

Il rettore: De Cesaris
 
Allegato A

statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia
Art. 1. Natura, missione istituzionale e strumenti operativi dell'Universita'

1. L'Universita' per stranieri di Perugia, di seguito nominata «Universita'», istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, e' un'istituzione pubblica di alta cultura ad ordinamento speciale ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204. In linea con la sua tradizione di diplomazia culturale, essa promuove e organizza lo svolgimento di attivita' di formazione e ricerca scientifica finalizzate all'apprendimento, alla conoscenza, alla certificazione della lingua italiana e alla diffusione della lingua, della cultura e della civilta' italiane, al dialogo interculturale, alla comunicazione e alla cooperazione internazionale, in raccordo con il territorio e le istituzioni di esso rappresentative e con le istituzioni nazionali e internazionali che perseguono scopi affini.
2. Il presente statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione italiana e ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge del 9 maggio 1989, n. 168.
3. L'Universita' ha sede in Perugia, presso Palazzo Gallenga-Stuart, e puo' istituire sedi operative in Italia e all'estero.
4. L'Universita' puo' partecipare a enti, societa', fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla propria missione. Favorisce, inoltre, la costituzione di spin-off universitari aventi come oggetto lo sviluppo e l'utilizzazione imprenditoriale anche di nuovi prodotti e servizi.

 
Art. 2.
Principi ispiratori

1. L'Universita' afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento ideologico, confessionale, economico. Essa rifugge da ogni forma di discriminazione e in particolare da quelle riferibili al genere, all'origine etnica o geografica e alle condizioni personali e sociali, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione italiana.
2. In attuazione dei principi costituzionali, l'Universita' contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a promuovere e garantire:
la liberta' di insegnamento e la libera attivita' di ricerca dei docenti, assicurando i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi;
la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale e la loro diretta partecipazione ai relativi processi;
l'accesso ai piu' alti gradi di studio per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli a una effettiva uguaglianza di opportunita';
l'adozione di sistemi di valutazione per misurare la qualita' dell'attivita' didattica e di ricerca, nonche' l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di servizio delle proprie strutture;
la pubblicita' e la trasparenza della propria attivita'.
3. L'Universita' promuove i processi di internazionalizzazione, anche ai fini della realizzazione di uno spazio europeo e internazionale della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'alta formazione.
4. L'Universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con i propri ex studenti, attraverso la costituzione di un'associazione che favorisca le occasioni di contatto e scambio interculturale e lo sviluppo internazionale dell'Ateneo.
5. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Universita' opera come comunita' di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo, assumendo come valori di riferimento i diritti umani, l'inclusione, l'accoglienza, la solidarieta' internazionale e la salvaguardia dell'ambiente.
6. L'Universita' pone come valore fondamentale il benessere della comunita' universitaria nei luoghi di studio e di lavoro e a tale scopo:
si dota di un codice etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria;
predispone strumenti e strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualita' complessiva delle proprie attivita', nonche' a favore delle persone con disabilita';
definisce regole e obiettivi volti ad ottimizzare la sostenibilita' ambientale della propria attivita'.

 
Art. 3.
Patrimonio

1. L'Universita' trae i mezzi necessari al proprio funzionamento:
a) dai trasferimenti dello Stato;
b) da forme autonome di finanziamento, quali contributi di enti e di privati, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni;
c) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti ai corsi universitari;
d) dai proventi delle iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana, delle attivita' di certificazione linguistica e glottodidattica e di altre attivita' svolte.
2. A garanzia del prestigio dell'Ateneo, la licenza dell'uso del marchio e del logo dell'Ateneo per finalita' non istituzionali e' autorizzata dal rettore.

 
Art. 4.
Corsi e titoli

1. Le attivita' didattiche, comprese le attivita' tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.
2. L'Universita' conferisce i seguenti titoli universitari, anche in forma di titoli congiunti e doppi titoli:
a) Laurea;
b) Laurea magistrale;
c) Diploma di specializzazione;
d) Dottorato di ricerca;
e) Master universitario di I e II livello, e ogni altro titolo di studio previsto dalla legge.
3. In linea con la sua vocazione storica, l'Universita' per sranieri di Perugia conferisce diplomi, certificati e attestati riguardanti la conoscenza, l'approfondimento e l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, anche all'esito di corsi nei quali si articola l'offerta didattica dell'Universita'.

 
Art. 5.
Codice etico

1. Il codice etico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo richiama i valori fondamentali della comunita' universitaria. Esso e' deliberato dal senato accademico a maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. I rapporti tra procedimento disciplinare e violazione del codice etico e le procedure per l'accertamento della violazione sono definiti dalla legge e dal codice stesso per quanto in essa non previsto.

 
Art. 6.
Assicurazione della qualita' di Ateneo

1. L'Universita' persegue, attraverso il sistema di assicurazione della qualita' (AQ), l'obiettivo del miglioramento continuo della qualita' della didattica, della ricerca e della terza missione e, coerentemente con i propri obiettivi strategici, ne definisce i principi e le modalita' di attuazione nell'ambito delle politiche di Ateneo per la qualita'.
2. In coerenza con gli standard internazionali, le linee guida per l'istruzione superiore dell'area europea e con il sistema nazionale di autovalutazione, valutazione e accreditamento definito dal MUR e dall'ANVUR, l'Ateneo organizza un articolato sistema di assicurazione della qualita', fondato su procedure interne di progettazione, gestione, valutazione, autovalutazione e miglioramento continuo.
3. Il sistema di assicurazione della qualita' si ispira ai principi di:
a) partecipazione attiva e consapevole di tutti gli attori della comunita' accademica al raggiungimento di obiettivi di miglioramento continuo, definiti con chiarezza, comunicati e condivisi;
b) coinvolgimento della comunita' accademica nelle politiche di Ateneo per la qualita' attraverso un'informazione chiara, tempestiva, aggiornata e completa;
c) promozione della cultura della qualita', sensibilizzando tutti i livelli e i ruoli della comunita' accademica nei confronti delle procedure di AQ;
d) valorizzazione della qualita' e del merito, in ciascuno degli ambiti in cui si svolgono la missione e le attivita' istituzionali dell'Ateneo, nel riconoscimento della pluralita' dei talenti.

 
Art. 7.
Cariche accademiche, decadenze e incompatibilita'

1. Sono cariche accademiche ai sensi del presente statuto le cariche di: rettore, prorettore vicario, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, direttore di Dipartimento e direttore di centro autonomo.
2. Salvo diversa e specifica previsione nel presente statuto o nel regolamento generale di Ateneo, si stabiliscono le seguenti incompatibilita':
a) la condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto;
b) le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono incompatibili fra di loro e con ogni altra carica accademica, fatta eccezione per la carica di rettore e, limitatamente al solo senato accademico, per le cariche di direttore di Dipartimento e di direttore di centro autonomo;
c) le cariche di direttore di Dipartimento e di direttore di centro autonomo sono incompatibili tra di loro e con ogni altra carica accademica, fatta salva quella di componente del senato accademico;
d) la qualita' di componente interno del nucleo di valutazione e' incompatibile con ogni carica accademica;
e) in caso di incompatibilita' tra due cariche accademiche l'interessato deve esercitare una scelta entro quindici giorni dalla seconda elezione o nomina. Qualora cio' non avvenga, si intende acquisita l'elezione o nomina piu' recente e decaduta l'altra.
3. Le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono inoltre incompatibili:
a) con incarichi di natura politica;
b) con l'incarico di rettore o di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
c) con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.
4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche elettive, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dallo statuto, e' riservato:
a) ai docenti, ai ricercatori, anche a tempo determinato, e agli appartenenti alla categoria del personale tecnico e amministrativo, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
b) agli studenti che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e, ove previsto, agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'universita';
5. I limiti alla rinnovabilita' del mandato non si applicano ai componenti subentranti per un periodo inferiore alla meta' della durata in carica dell'organo.
6. I titolari di piu' cariche tra di loro compatibili, per le quali sia eventualmente prevista la corresponsione di indennita', sono tenuti ad optare per una sola indennita'.

 
Art. 8.
Funzioni del rettore

1. Il rettore e' organo di governo e ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.
2. Il rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. In tale ambito:
a) vigila sulla corretta osservanza della normativa universitaria, e sulla gestione dell'Ateneo;
b) esercita le funzioni di vigilanza, indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
c) predispone il piano strategico triennale di Ateneo, lo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, e ne cura e coordina l'attuazione;
d) sottopone il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d'esercizio al consiglio di amministrazione, previo parere del senato academico;
e) stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
f) emana lo statuto, i regolamenti approvati dagli organi collegiali competenti e le relative modifiche.
3. Il rettore:
a) propone la nomina del direttore generale, ai sensi della legge n. 240/2010;
b) nomina, sentito il senato accademico, due membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
c) nomina, previo parere del consiglio di amministrazione, il Presidente del collegio dei revisori dei Conti;
d) propone al senato accademico la nomina dei direttori dei centri autonomi di Ateneo tra i docenti universitari di prima fascia o, in caso di indisponibilita', di seconda fascia in possesso di competenze disciplinari nel settore di attivita' dei centri, nonche' l'eventuale revoca degli stessi in caso di gravi motivi;
e) propone al consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, la nomina del coordinatore e dei componenti, ad eccezione del rappresentante degli studenti, del nucleo di valutazione.
4. Il rettore convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione. In tale funzione:
a) cura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle loro decisioni, perseguendo con autonomia e responsabilita' gli obiettivi programmatici approvati dagli stessi;
b) in caso di necessita' e urgenza, adotta con proprio decreto provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nelle sedute immediatamente successive.
5. Compete al rettore:
a) avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari, trasmettendone gli atti al collegio di disciplina, ferma restando la propria competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
b) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;
c) avviare i procedimenti conseguenti in caso di violazione del codice etico.
6. Il rettore esercita inoltre ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

 
Art. 9.
Elezione, durata in carica e cessazione del rettore

1. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le universita' italiane che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.
2. Le elezioni vengono indette secondo quanto stabilito dal regolamento generale. Le operazioni elettorali devono concludersi almeno due mesi prima la scadenza del mandato.
3. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
b) con voto ponderato pari al 10% a ogni componente di ciascuna delle seguenti categorie:
docenti di lingua e cultura italiana e docenti comandati ad esaurimento;
personale tecnico-amministrativo;
collaboratori ed esperti linguistici;
c) con voto ponderato pari al 50% a ogni componente del collegio dei rappresentanti degli studenti;
4. Nella prima votazione, risulta eletto rettore il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta del totale dei voti degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede, dopo sette giorni, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piu' voti nella prima votazione; al ballottaggio risulta eletto rettore il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ovvero, in caso di parita', il candidato piu' anziano in ruolo e, a parita' di anzianita' in ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
5. Il rettore e' proclamato eletto dal decano dell'Universita' ed e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il decano indice le elezioni entro quaranta giorni secondo le modalita' e i tempi previsti dal regolamento generale di Ateneo. Fino all'entrata in carica del nuovo rettore le funzioni di rettore sono svolte dal decano che agisce in regime di ordinaria amministrazione.

 
Art. 10.
Prorettori e delegati

1. Il rettore, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' nominare, tra i professori in regime di tempo pieno in servizio presso l'Ateneo, uno o piu' Prorettori, tra cui un Prorettore vicario che lo possa sostituire in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il prorettore vicario partecipa senza diritto di voto alle adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il prorettore vicario ha voto deliberativo nel solo caso di assenza o impedimento del rettore.
3. Il rettore si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di delegati scelti tra i professori e ricercatori dell'Universita'. Il decreto rettorale di nomina stabilisce il settore di competenza, i compiti attribuiti e le finalita', nonche' la durata della delega.
4. I delegati, quando si tratti di materie di loro competenza, su invito del rettore partecipano senza diritto di voto alle adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
5. Il rettore puo' in ogni momento revocare la nomina di prorettore vicario, di prorettore o l'affidamento di delega.
6. Alla cessazione del mandato rettorale il prorettore vicario, i prorettori e i delegati decadono.

 
Art. 11.
Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico e' organo di governo scientifico e didattico dell'Ateneo. Ha funzione di indirizzo, programmazione, coordinamento e raccordo delle attivita' didattiche, di ricerca e culturali dell'Ateneo. In tale ambito:
a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti e le altre strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' e ne dirime gli eventuali conflitti;
b) esprime parere sul piano strategico d'Ateneo in ordine alla coerenza tra obiettivi e risorse disponibili e verifica annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi;
c) esprime un parere preventivo al consiglio di amministrazione in merito a tutte le iniziative di pianificazione e strategia dirette a realizzare la missione istituzionale dell'Ateneo, ivi compresi il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di Ateneo d'esercizio indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
d) approva, per la parte non economica, convenzioni e accordi in materia di didattica e ricerca scientifica;
e) approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta del consiglio di Dipartimento, il conferimento delle lauree honoris causa, da inoltrare al Ministero dell'universita' e della ricerca;
f) approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta del consiglio di Dipartimento, il conferimento del titolo di professore emerito a professori dell'Ateneo cessati dal servizio, da inoltrare al Ministero dell'universita' e della ricerca;
g) formula proposte e pareri in materia di servizi agli studenti;
h) prende in esame, per gli aspetti di sua competenza, i pareri e le proposte formulate dal collegio dei rappresentanti degli studenti, e su proposta del collegio stesso approva la carta dei diritti degli studenti;
i) propone la misura dell'eventuale indennita' per i membri del consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei revisori dei Conti.
2. In materia di programmazione del fabbisogno di personale, il senato:
a) stabilisce criteri e priorita' in ordine alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale docente e ricercatore;
b) esprime parere al consiglio di amministrazione sulle proposte dei Dipartimenti in merito al fabbisogno di professori e ricercatori;
c) esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alle proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti;
d) esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alle proposte del direttore generale sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di collaboratori ed esperti linguistici.
3. Il senato:
a) ha facolta' di proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale. La mozione di sfiducia e' approvata dalla maggioranza assoluta del totale dei voti degli aventi diritto all'elettorato attivo per la carica di rettore, con i medesimi coefficienti di cui all'articolo 9, comma 3 del presente statuto. In caso di approvazione, il rettore cessa dalla carica e si procede all'indizione di nuove elezioni secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 6 del presente statuto;
b) nomina i membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale universitario delle funzioni della docenza e della ricerca in servizio presso l'Ateneo;
c) esprime parere in merito alla nomina, proposta dal rettore, di due membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
d) esprime parere al consiglio di amministrazione in merito alla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale, nonche' in merito alla sua eventuale revoca in caso di gravi inadempienze;
e) esprime parere al consiglio di amministrazione in merito alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione;
f) nomina, su proposta del rettore, i direttori dei centri autonomi di Ateneo tra i docenti universitari di prima fascia o, in caso di indisponibilita', di seconda fascia in possesso di competenze disciplinari nel settore di attivita' dei centri. Revoca, in caso di gravi motivi, su proposta del rettore, i direttori dei centri autonomi di Ateneo e dei centri di ricerca;
g) esprime parere vincolante in ordine alle proposte, formulate dai Dipartimenti, di istituzione di centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali.
4. Il senato esprime parere al consiglio di amministrazione, acquisita la proposta dei Dipartimenti, in ordine a:
a) l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, master e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie;
b) il conferimento dei contratti di insegnamento;
c) l'istituzione di cattedre finanziate da istituti, enti o soggetti pubblici o privati, italiani o esteri;
d) la destinazione dei fondi finalizzati alla ricerca scientifica.
5. Il senato:
a) delibera a maggioranza assoluta dei componenti sulle modifiche al presente statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
b) approva a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, l'adozione e le eventuali modifiche al regolamento generale di Ateneo, al regolamento didattico e al codice etico, nonche' esprime parere a maggioranza assoluta per l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilita';
c) approva i regolamenti di competenza e ne delibera le modifiche.
6. Il senato esercita ogni altra funzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

 
Art. 12.
Composizione, durata e funzionamento
del senato accademico

1. Il senato accademico dura in carica tre anni, salvo per la componente studentesca che dura in carica per due anni, e i suoi membri sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Le elezioni per il rinnovo del senato accademico sono indette dal rettore secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo.
2. Sono membri del senato accademico:
a) il rettore, che lo presiede;
b) una rappresentanza dei direttori di Dipartimento, nel numero massimo di tre. Qualora nell'Ateneo siano presenti piu' di tre Dipartimenti, si procede ad elezione secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale;
c) un direttore dei centri autonomi di Ateneo di cui all'art. 25. Qualora nell'Ateneo siano presenti piu' centri autonomi, si procede ad elezione secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale;
d) due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
e) due rappresentanti eletti dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
f) due rappresentanti eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
g) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno;
h) due rappresentati eletti dai collaboratori ed esperti linguistici;
i) un rappresentante eletto al loro interno dalle categorie ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati e dei docenti incaricati. Tale rappresentante non viene eletto qualora la consistenza complessiva delle categorie predette risulti inferiore alle tre unita';
j) due rappresentanti eletti al loro interno dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.
3. Alle sedute del senato accademico partecipano senza diritto di voto:
a) il prorettore vicario, che presiede il senato ed esprime voto deliberativo in caso di assenza o impedimento del rettore;
b) il direttore generale;
c) i titolari di funzioni istituzionali presso l'Ateneo, ove invitati dal rettore.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da un funzionario da lui delegato.
5. Il senato accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Puo' essere altresi' convocato in qualsiasi momento dal rettore, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.
6. Le modalita' di funzionamento del senato accademico sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal senato medesimo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 
Art. 13.
Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' organo di governo dell'Ateneo, con funzioni di indirizzo strategico, di programmazione generale, di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa, sulla sostenibilita' finanziaria e sulla situazione economica e patrimoniale dell'Ateneo. In tale ambito:
a) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, il piano strategico di Ateneo, stabilendo previamente i criteri generali e i vincoli finanziari per l'elaborazione di esso;
b) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, esercitando funzioni di controllo e vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria e sull'utilizzo delle risorse disponibili:
il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale;
il bilancio unico di Ateneo d'esercizio;
gli eventuali assestamenti di bilancio;
le eventuali variazioni al bilancio unico di Ateneo di previsione;
c) approva accordi, convenzioni e contratti che comportino entrate o spese o comunque incidano sul patrimonio dell'Ateneo e che non siano di competenza del direttore generale o che non siano attribuiti dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento di amministrazione e contabilita' ad altri organi;
d) delibera, previo parere del senato accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo e quelli in materia di conservazione e gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
e) delibera, su proposta del senato accademico:
l'attivazione e la disattivazione delle strutture accademiche, anche interuniversitarie, ivi compresi i centri autonomi di Ateneo dei quali determina i limiti dell'autonomia di spesa;
l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, master;
f) delibera:
in ordine alle tasse e ai contributi a carico degli studenti dei corsi universitari, previo parere del senato accademico e sentito il collegio dei rappresentanti degli studenti;
in ordine ad ogni altro corrispettivo per corsi e prestazioni rese dall'Ateneo, su proposta delle competenti strutture;
in ordine all'assegnazione, in considerazione delle finalita' generali dell'Ateneo e delle relative priorita', nonche' delle disponibilita' di bilancio, di uno stanziamento finalizzato allo svolgimento delle attivita' culturali e sportive in favore degli studenti iscritti all'Universita'.
2. In materia di programmazione del fabbisogno di personale e di gestione di esso, il consiglio di amministrazione:
a) delibera, tenuto conto delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico e previo parere di quest'ultimo, sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di professori e di ricercatori;
b) delibera sulle chiamate dei docenti proposte dai Dipartimenti, previo parere del senato accademico;
c) delibera, su proposta del senato accademico, in merito al finanziamento di posizioni del personale docente, ricercatori e titolari di ricerche finanziate da parte di istituti, enti o soggetti pubblici o privati, italiani o esteri;
d) delibera, senza la partecipazione della componente studentesca, in materia di sanzioni disciplinari per i professori e ricercatori, conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;
e) delibera, su proposta del direttore generale, sulla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale tecnico amministrativo, del personale bibliotecario e, previo parere del senato accademico, dei collaboratori ed esperti linguistici;
f) stabilisce gli indirizzi per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, da fornire al direttore generale.
3. Il consiglio di amministrazione:
a) su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, conferisce l'incarico di direttore generale e delibera la sua eventuale revoca in caso di gravi inadempienze;
b) valuta annualmente l'attivita' svolta dal direttore generale, previo parere del nucleo di valutazione;
c) su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, nomina i componenti e tra questi il coordinatore, del nucleo di valutazione, ad eccezione del componente rappresentante degli studenti;
d) esprime parere al rettore sulla nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti;
e) nomina, secondo quanto previsto da apposito regolamento, il garante degli studenti, sentito il parere del collegio dei rappresentanti degli studenti;
f) determina, in conformita' alla normativa vigente, e sentito il collegio dei revisori dei conti, la misura delle indennita' e degli eventuali gettoni di presenza spettanti per lo svolgimento di funzioni istituzionali negli organi di governo e nelle altre strutture dell'Universita'.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) adotta i regolamenti di sua competenza e le relative modifiche, con particolare riferimento, previo parere del senato accademico, al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
b) formula pareri sulle proposte di modifica dello statuto, del regolamento generale di Ateneo, del regolamento didattico, del codice etico e su ogni altro regolamento che sia rimesso alla sua valutazione.
5. Il consiglio di amministrazione esercita ogni altra funzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

 
Art. 14. Composizione, durata e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, salvo per la componente studentesca che dura in carica per due anni, e i suoi membri sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Esso e' rinnovato entro trenta giorni dalla costituzione del senato accademico.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) tre membri nominati dal senato accademico, sulla base delle candidature presentate da appartenenti al personale universitario delle funzioni della docenza e della ricerca in servizio presso l'Ateneo, in possesso di una comprovata competenza o esperienza in campo gestionale oltre che di elevata qualificazione scientifica e culturale.
c) tre componenti esterni nominati dal rettore, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, individuate tramite avviso pubblico;
d) due componenti eletti al loro interno dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale;
e) un componente nominato dal rettore in una terna di nomi individuata dal senato sulla base delle candidature pervenute dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
f) un componente nominato dal rettore in una terna di nomi individuata dal senato sulla base delle candidature pervenute dai collaboratori ed esperti linguistici.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano senza diritto di voto:
a) il prorettore vicario, che presiede il consiglio di amministrazione ed esprime voto deliberativo in caso di assenza o impedimento del rettore;
b) il direttore generale.
Possono, altresi', partecipare, senza diritto di voto:
c) il presidente del collegio dei revisori dei conti;
d) i titolari di funzioni istituzionali presso l'Ateneo, ove invitati dal rettore.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da un funzionario da lui delegato.
5. Il consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Puo' essere altresi' convocato in qualsiasi momento dal rettore, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.
6. Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal consiglio medesimo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 
Art. 15.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' organo collegiale cui spetta il compito di valutazione interna delle attivita' didattiche, delle attivita' di ricerca e dei servizi al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualita' e dell'efficacia di tali azioni nell'Universita'. L'Ateneo assicura ad esso autonomia operativa e pieno accesso alle informazioni e ai dati necessari allo svolgimento delle sue funzioni, nonche' pubblicita' e diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente e della tutela della riservatezza.
2. Il nucleo:
a) verifica la qualita' e continuita' delle attivita' di ricerca, anche sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti a livello nazionale ed internazionale;
b) verifica la qualita' delle attivita' di didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
c) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento ove previsto dalla vigente normativa;
d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo;
e) accerta la qualita' complessiva dei processi, contribuendo al sistema interno di autovalutazione;
f) svolge attivita' di valutazione delle strutture e del personale, in raccordo con le Agenzie nazionali preposte alla valutazione del sistema universitario, formulando proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione, al fine di promuovere nell'Ateneo il merito e il miglioramento dei processi organizzativi e delle prestazioni individuali;
g) redige annualmente una relazione da allegare al bilancio unico di Ateneo d'esercizio;
h) esprime al rettore un parere in ordine alla valutazione annuale del direttore generale;
i) presenta al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione relazioni periodiche sui risultati delle proprie attivita' di verifica;
j) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.
3. Ai fini descritti, il nucleo elabora specifiche metodologie di indagine, sulla base di parametri e indicatori quantitativi e qualitativi, sottoposti all'approvazione del senato accademico, che tengano conto anche delle caratteristiche funzionali e organizzative dell'Universita' per stranieri, nonche' delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione.
4. Il nucleo e' composto da sei componenti di elevata qualificazione professionale, di cui:
a) quattro esterni all'Ateneo, di cui due nominati fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico;
b) un coordinatore scelto tra i docenti universitari interni all'Ateneo;
c) un componente eletto nel loro seno dagli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.
5. I componenti del nucleo, ivi compreso il coordinatore, sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico. Ad eccezione della componente studentesca, i membri del nucleo restano in carica tre anni e il loro mandato e' immediatamente rinnovabile una sola volta. Il mandato della componente studentesca ha durata di due anni ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
6. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento del nucleo di valutazione sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico su proposta del nucleo di valutazione e previo parere del consiglio di amministrazione.

 
Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo - contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
a) un componente effettivo con funzioni di presidente, nominato dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato anche in quiescenza;
b) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. Il collegio e' costituito con decreto rettorale; il mandato dura tre anni ed e' immediatamente rinnovabile una sola volta. Almeno due dei componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. L'incarico di componente del collegio non puo' essere conferito a dipendenti dell'Universita'.
5. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilita'.

 
Art. 17.
Collegio di disciplina

1. Al collegio di disciplina e' affidata la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal rettore nei confronti dei professori e ricercatori universitari. Tale collegio, che opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, e' composto da sette docenti di ruolo, anche esterni all'ateneo, che non abbiano subito sanzioni disciplinari, cosi' suddivisi nelle fasce della docenza:
a) tre professori ordinari, che esercitano a rotazione l'ufficio di Presidente del collegio;
b) due professori associati;
c) due ricercatori.
2. I docenti componenti del collegio di disciplina possono essere:
a) interni all'Ateneo, individuati attraverso elezione tra il personale in servizio nelle rispettive categorie interessate;
b) esterni all'Ateneo, designati dal senato accademico nell'ambito di una rosa di candidati individuati a seguito di avviso pubblico.
3. I componenti del collegio durano in carica tre anni e non possono essere confermati consecutivamente nell'incarico.
La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 240/2010.
4. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento del collegio sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.
5. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del rettore spetta al decano dell'Ateneo.

 
Art. 18.
Organi di rappresentanza degli studenti

1. Il collegio dei rappresentanti degli studenti e' l'organo di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato. Il collegio e' composto dai rappresentanti eletti dagli studenti in tutti gli organi e soggetti istituzionali in cui sia prevista una rappresentanza studentesca. Qualora uno studente partecipi al collegio in forza di due o piu' mandati di rappresentanza, egli potra' esprimere in seno ad esso un unico voto. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi ha una durata di due anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
2. Il collegio dei rappresentanti degli studenti:
a) esprime pareri agli organi dell'Universita':
su esplicita richiesta di questi;
di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attivita' didattica, servizi agli studenti, diritto allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti, modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio;
b) propone al senato accademico l'approvazione della carta degli studenti;
c) nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;
d) esprime al consiglio di amministrazione parere in merito alla nomina del garante degli studenti;
e) propone l'inserimento di una componente studentesca in commissioni e gruppi di lavoro;
f) adotta, in conformita' ai regolamenti di Ateneo, un proprio regolamento interno;
g) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti dell'Universita'.

 
Art. 19.
Azioni dell'Ateneo in favore del diritto allo studio
e del benessere degli studenti

1. L'Universita' promuove in favore dei propri studenti tutte le iniziative atte a realizzare le condizioni piu' idonee per il proficuo svolgimento degli studi.
2. A tale scopo:
a) finanzia, con risorse proprie o esterne, borse e premi di studio tenendo conto delle capacita', dei meriti e delle condizioni economiche degli studenti, attraverso procedure di attribuzione eque e trasparenti;
b) prevede, aderendo ai principi di inclusivita' e di apprendimento permanente, la predisposizione di mezzi e strumenti adeguati a garantire il diritto allo studio;
c) realizza, anche in collaborazione con soggetti esterni, altre forme di assistenza e supporto agli studenti, ponendo a disposizione degli stessi servizi e opportunita', anche ricreative, che possano positivamente favorire il loro percorso di studi, la loro crescita culturale e l'aggregazione sociale;
d) istituisce una commissione, a composizione mista, dedicata alla promozione del diritto allo studio e del benessere degli studenti, il cui funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento.
3. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati che consentano l'utilizzazione di impianti sportivi a favore degli studenti, ove possibile realizzando propri impianti sportivi. A tali scopi essa costituisce il Comitato per lo sport universitario, cui spetta fra l'altro la vigilanza sull'uso degli impianti e sulle attivita' sportive dell'Ateneo.

 
Art. 20.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

1. E' costituito presso l'Ateneo il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», il quale:
a) promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione della pari dignita' tra uomo e donna;
b) vigila sul rispetto del principio di non discriminazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 del presente statuto;
c) assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni;
d) vigila affinche' non si verifichino azioni vessatorie in ambito lavorativo all'interno dell'Universita'.
2. Un apposito regolamento dispone la composizione e il funzionamento del Comitato predetto, che assume in merito alle tematiche esposte al precedente comma tutte le funzioni previste dalla legge, cosi' come dai contratti collettivi relativi al personale dell'Universita'.

 
Art. 21.
Presidio della qualita'

1. Il Presidio della qualita' e' il soggetto interno all'Ateneo che sovraintende allo svolgimento delle procedure di Assicurazione della qualita' (AQ), di cui all'articolo 6 del presente statuto, in attuazione degli indirizzi formulati dagli organi di governo rispetto alle politiche della qualita' per la didattica, la ricerca e la terza missione e nel Piano strategico di Ateneo. A tal fine esso:
a) promuove la cultura della qualita' all'interno dell'Ateneo;
b) organizza e coordina lo svolgimento dei processi di AQ all'interno dell'Ateneo, fornendo le necessarie indicazioni operative nonche', ove necessario, i dati e le informazioni rilevanti;
c) verifica l'applicazione da parte degli attori del sistema di AQ dei processi strutturati e ne valuta l'efficacia;
d) programma e organizza attivita' formative nell'ambito dell'AQ finalizzate sia alla diffusione della cultura della qualita' e al coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema, sia a fornire supporto per lo svolgimento adeguato e uniforme dei processi di AQ;
e) sovraintende al corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di AQ di Ateneo;
f) riferisce periodicamente agli organi di governo sullo stato delle azioni relative all'AQ mettendo in evidenza i miglioramenti conseguiti, le criticita' permanenti e le azioni programmate;
g) svolge ogni altra funzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, che non sia conferita dalla legge o dai regolamenti ad altro soggetto.
2. Il Presidio della qualita' redige una relazione annuale nella quale da' conto dell'attivita' svolta, dei risultati conseguiti, delle criticita' permanenti e delle attivita' programmate per l'anno successivo. La relazione e' inviata agli organi di governo e al nucleo di valutazione.
3. Il Presidio della qualita' si compone di un numero di membri da 5 a 7, tra cui uno con funzioni di Coordinatore, la cui nomina spetta al rettore previo parere del senato accademico.
4. I membri del Presidio della qualita' durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati nella carica consecutivamente per una sola volta.

 
Art. 22.
Consulta del Territorio

1. E' costituita presso l'Universita' la consulta del territorio, con funzioni di confronto e collegamento permanente con il contesto istituzionale, sociale ed economico di riferimento. Essa svolge attivita' di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio.
2. La consulta e' formata da:
a. il rettore, che la presiede e la convoca;
b. il direttore generale dell'Universita';
c. un componente indicato dal collegio dei rappresentanti degli studenti;
d. il Presidente della Regione Umbria o un suo delegato;
e. il sindaco di Perugia o un suo delegato;
f. il Presidente di Anci Umbria o un suo delegato;
g. il Presidente della Camera di commercio dell'Umbria o un suo delegato;
h. un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale;
i. un rappresentante dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (Adisu).
3. Modalita' e procedure di funzionamento della consulta sono disciplinate da apposito regolamento.

 
Art. 23.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi.
2. E' compito dei Dipartimenti:
a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca. In particolare, spetta loro, nel rispetto delle competenze degli organi di governo dell'Ateneo:
elaborare, sviluppare e coordinare progetti di ricerca, anche in accordo tra loro;
deliberare, per quanto di propria competenza, sulla destinazione dei fondi per la ricerca scientifica;
promuovere l'istituzione di borse di studio, di contratti e di assegni di ricerca;
b) istituire consigli di corso di studio;
c) progettare e coordinare le attivita' didattiche e formative. In particolare:
proporre al senato accademico l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, di corsi di specializzazione, formazione e master, di corsi di dottorato di ricerca, promuovendo l'internazionalizzazione dei corsi di studio anche mediante titoli congiunti, doppi titoli e cotutele;
programmare e coordinare le attivita' dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di formazione, dei master e dei corsi di dottorato di ricerca di propria pertinenza;
programmare e coordinare le attivita' dei corsi di lingua e cultura italiana, e dei corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti di italiano come lingua non materna;
programmare e proporre l'assegnazione di incarichi didattici, supplenze e affidamenti;
formulare agli organi di governo dell'Ateneo richieste di posti di ruolo e proposte di chiamata per il personale docente nei settori disciplinari di propria pertinenza;
d) svolgere attivita' didattica e di ricerca tramite la stipula di contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a terzi, in base ai regolamenti di Ateneo in materia;
e) proporre al senato accademico l'istituzione di centri di ricerca.
3. L'istituzione dei Dipartimenti viene deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
4. L'organizzazione e il funzionamento di ciascun Dipartimento vengono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
5. L'afferenza ai Dipartimenti e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.
6. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio.
7. Il direttore e' un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia o, in caso di indisponibilita', a tempo pieno di seconda fascia, eletto dai componenti del consiglio. Rimane in carica per un periodo di tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
8. Il direttore rappresenta il Dipartimento e in qualita' di responsabile del suo funzionamento convoca e presiede il consiglio.
9. Il direttore puo' designare tra i professori un vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento; puo' avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti dell'Universita' e puo' altresi' nominare una giunta di Dipartimento, con funzioni istruttorie e consultive.
10. Il consiglio delibera in materia di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. Fanno parte del consiglio:
a) il direttore;
b) tutti i docenti universitari afferenti al Dipartimento;
c) un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo che prestano servizio nel Dipartimento e nei servizi interdipartimentali, ove esistenti, corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, e comunque non inferiore a 1, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5;
d) un numero di rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana e dei collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua italiana o straniera che prestano servizio nel Dipartimento, corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, e comunque non inferiore a 1, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5;
e) un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato attivati nel Dipartimento, a condizione che vi sia la disponibilita' all'esercizio dell'elettorato passivo da parte di almeno un membro della componente;
f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale attivati nel Dipartimento. Sono eleggibili fino a due studenti se complessivamente gli studenti iscritti nei corsi afferenti al singolo dipartimento sono pari o inferiori a 1500, e fino a tre se gli iscritti sono piu' di 1500;
g) il segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
11. Il mandato dei componenti elettivi del consiglio ha durata triennale.
12. Le modalita' di elezione del direttore e dei membri elettivi del consiglio sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 24
Commissione paritetica docenti-studenti

1. In ogni Dipartimento, o ricorrendone le condizioni in forma interdipartimentale, viene istituita la Commissione paritetica docenti- studenti la quale costituisce un osservatorio permanente per il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica e delle attivita' di servizio agli studenti.
2. Spetta alla Commissione:
a) formulare pareri al senato accademico sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio;
b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati e proporli al nucleo di valutazione;
c) redigere una propria relazione annuale da sottoporre all'attenzione del consiglio di Dipartimento.
3. La Commissione e' composta da sei membri di cui tre docenti, designati dal consiglio di Dipartimento, e tre eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. La commissione nomina al proprio interno un presidente.

 
Art. 25.
Centri autonomi di Ateneo e Centri di ricerca

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento di particolari attivita' didattico- scientifiche di formazione finalizzata, nonche' per l'organizzazione e la gestione di complesse attivita' di studio e di ricerca, l'Universita' puo' istituire, su proposta del senato accademico e con deliberazione del consiglio di amministrazione, centri dotati di autonomia gestionale e di programmazione nell'ambito degli obiettivi stabiliti dall'Ateneo.
2. I criteri di istituzione e disattivazione dei centri autonomi di Ateneo di cui al comma precedente, nonche' gli organi e le funzioni degli stessi, e le modalita' di afferenza dei docenti, sono definiti in appositi regolamenti di funzionamento adottati dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.
3. Presso i Dipartimenti possono essere istituiti centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali privi di autonomia gestionale, su proposta di un numero congruo di docenti di ruolo nell'Ateneo. La proposta di istituzione e' approvata dal Dipartimento al quale il centro afferisce amministrativamente, ed e' sottoposta al parere vincolante del senato.
4. Con cadenza almeno triennale il senato accademico, valutata la relazione sulle attivita' del singolo centro di ricerca, dispone riguardo alla prosecuzione delle attivita' o alla sua cessazione.

 
Art. 26.
Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo ha il compito di sviluppare e organizzare in forma coordinata le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, ivi compreso l'archivio storico, nonche' l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. Ad esso fanno riferimento le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Universita'.
2. La modalita' di organizzazione e di funzionamento del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

 
Art. 27.
Caratteri della struttura amministrativa

1. L'universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture al principio di distinzione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione, nonche' alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.
2. L'organizzazione della struttura amministrativa generale dell'Universita' adottata dal direttore generale sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 28.
Norma speciale sull'accesso e l'esercizio della funzione amministrativa presso l'Universita' per stranieri di
Perugia

1. In ragione della propria peculiare missione istituzionale, l'Universita' valorizza particolarmente la conoscenza di piu' lingue straniere da parte del personale tecnico e amministrativo. A tale scopo:
a) nei concorsi banditi dall'Universita' per l'accesso ai profili professionali delle qualifiche del personale tecnico e amministrativo debbono essere previste prove di accertamento della conoscenza di piu' lingue straniere;
b) l'Universita' destina annualmente, a carico del proprio bilancio, una somma a titolo di indennita' di lingua, da erogare al personale tecnico e amministrativo in funzione dell'accertato livello di conoscenza di piu' lingue straniere. I requisiti richiesti per fruire di detta indennita', nonche' la misura ed i criteri di ripartizione della stessa sono definiti dal consiglio di amministrazione sentite le organizzazioni sindacali.

 
Art. 29.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. In tale ambito:
a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai responsabili delle strutture amministrative;
b) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
c) adotta i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione nelle materie di propria competenza secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilita';
d) presenta annualmente al rettore e al nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili delle strutture, anche decentrate;
e) esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi dell'Universita' e dalla legge.
2. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, individuabile anche con selezione pubblica.
L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.
3. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreti dei competenti Ministeri.

 
Art. 30.
Modifiche dello statuto e dei regolamenti di Ateneo

1. L'iniziativa di modifica dello statuto e del regolamento generale di Ateneo spetta al rettore o ad almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione. Possono altresi' proporre modifiche statutarie e regolamentari, per le materie di competenza, gli altri organi e strutture di Ateneo.
2. Le modifiche di cui al comma precedente sono deliberate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono emanate con decreto del rettore, secondo le procedure previste dalla legge.
3. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salva la possibilita', in casi di particolare e motivata urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo.
4. L'iniziativa per l'adozione e la modifica dei regolamenti di Ateneo spetta al rettore, al direttore generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi.
5. I regolamenti e le successive modifiche ad essi entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, salva la possibilita', in casi di particolare e motivata urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo.

 
Art. 31.
Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto cessano di avere efficacia le disposizioni espresse da regolamenti o atti generali d'Ateneo in contrasto con le norme statutarie, in quanto queste prevalenti.
2. In prima applicazione, qualora non siano state gia' approvate le modifiche al regolamento generale d'Ateneo, le norme per la costituzione degli organi statutari sono deliberate dal senato accademico in carica.
3. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione e il collegio di disciplina, in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, decadono alla naturale scadenza del loro mandato.
4. I Centri autonomi previsti dalle previgenti norme statutarie conservano il proprio assetto organizzativo sino all'adozione dei rispettivi nuovi regolamenti, da adottarsi non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.