Gazzetta n. 83 del 7 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 marzo 2023
Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera i-decies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
Visto l'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, la detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con modalita' di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 36, par. 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;
Considerato che le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali oneri, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per l'acquisto
degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale.

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese di cui al comma 1, disposti nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell'anno nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalita' in cui non e' prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
4. Nelle comunicazioni di cui al comma 1 vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
6. Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
 
Art. 2

Modalita' di trasmissione telematica

1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2023

Il Vice Ministro dell'economia
e delle finanze
Leo