Gazzetta n. 83 del 7 aprile 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 8 febbraio 2023 |
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, relativo agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visto il regolamento (UE) 2008/2020 della Commissione dell'8 dicembre 2020 recante «Modifica dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti»; Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 «Gestione del rischio»; Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022 che, dichiarando compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, all'art. 28 indica altresi' l'intensita' massima di aiuto del 70% per i costi del premio assicurativo; Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022; Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove e' stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresi', che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 30151, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale; Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015 n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a partire dal primo gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); Tenuto conto che il predetto regime di aiuti puo' essere adattato, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 2472/2022 del 14 dicembre 2022 ed agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali della Commissione europea del 21 dicembre 2022; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio; Considerati il Piano assicurativo individuale (PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (PiSRA) di cui all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 e successive modificazioni e integrazioni, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 di adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021, in particolare quelli previsti all'art. 76 inerente alla gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023; Esaminate le richieste pervenute dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento; Esaminate le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004; Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e del Piano strategico nazionale 2023-2027 e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate, anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2023;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2023, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) n. 2115/2021, dal Piano strategico della PAC 2023 - 2027, salvo quanto previsto al comma 2 e disciplina altresi' i criteri e le modalita' d'intervento del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021. 2. Per i Fondi di mutualizzazione per eventi climatici e sanitari e i Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n. 1411, il presente decreto detta la disciplina per il sostegno pubblico per la campagna 2023 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 nei limiti delle risorse disponibili. 3. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) n. 2115/2021, e' attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
DEFINIZIONI 1 - Definizioni generali Polizze assicurative: all'interno del Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversita' atmosferiche, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. n. 2115/2021. Fondi di mutualizzazione: all'interno del Piano si intendono i Fondi per rischi climatici e sanitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni nonche' ai Fondi danni di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021. Fondo per la stabilizzazione del reddito settoriale: all'interno del Piano si intendono i Fondi per la tutela del reddito settoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'articolo 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni nonche' ai Fondi IST di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021. Reddito settoriale: somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione (ref. Metodologia per il calcolo del reddito di cui all'allegato 10). 2 - Definizioni di eventi e garanzie I - Eventi avversi Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilita' idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Alluvione: calamita' naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali o sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorche' causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Vento caldo (scirocco e/o libeccio): movimento piu' o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensita' arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. Siccita': straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidita' e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalita' delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccita' devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensita' arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura e' superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. II - Garanzie Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversita' atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 1, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie. La mancata resa dovra' essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata. III - Garanzie zootecnia Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'autorita' sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti. Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a cinque giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione). Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o piu' dei seguenti fenomeni che influenzano: 1) l'attivita' di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere: precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la meta' del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate; temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la meta' del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate; 2) la secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura: siccita', eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al precedente punto 2.I - Eventi avversi. Gli effetti negativi di tali avversita' atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o allevamenti limitrofi. Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorita' sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi. Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate all'articolo 5, comma 1, del presente Piano. |
| Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5
Metodologia di calcolo degli Standard Value Calcolo degli Standard Value delle produzioni vegetali Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa): a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche; b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta. Con riferimento al punto a), per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unita' di superficie di ciascuna delle cinque annualita' aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2115/2021, sono utilizzate in ordine di priorita' ed i base ai dati disponibili: 1. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unita' di superficie assicurate a livello di comune; 2. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unita' di superficie assicurate a livello di provincia, in assenza di un numero minimo di occorrenze per comune; 3. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unita' di superficie assicurate a livello di regione, in assenza di un numero minimo di occorrenze per provincia; 4. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unita' di superficie assicurate a livello nazionale, in assenza di un numero minimo di occorrenze per regione. La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle base dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali disciplinari di produzione. Le produzioni cosi' determinate, o lo Standard Value, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza. Per i calcoli di cui ai punti da 1 a 4 si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN. Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value e' basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali. Calcolo degli Standard Value delle produzioni zootecniche Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa): a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali; b) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione. Per il calcolo della componente produttiva di riferimento per capo sono utilizzate per il latte a partire dalla campagna 2016, annualmente, le produzioni di riferimento elaborate a livello territoriale sulla base di analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali per le varie specie almeno degli ultimi tre anni. Per le specie da carne, da uova e del prodotto miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione. Le produzioni cosi' determinate, o lo Standard Value, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza. Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value e' basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze. Normalizzazione in presenza di rese anomale In presenza di rese anomale (significativamente divergenti e solitamente piu' alte rispetto a quelle dello stesso territorio-prodotto) sono previste verifiche ed eventuali correttive attraverso procedure stabilite dall'Autorita' di gestione del programma. |
| Allegato 6.1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 6.2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 7
Metodologia di calcolo dei parametri contributivi Colture Il parametro contributivo e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di eventi (secondo la classificazione di cui all'allegato 8), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100 Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno tre compagnie di assicurazione e almeno cinque aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di tre compagnie di assicurazione o da meno di cinque aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza. Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, e' introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia: 1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo; 2. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), con almeno tre eventi, sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino all'85% del premio assicurativo. 3. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), con due eventi, sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 75% del premio assicurativo. Produzioni zootecniche Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la tipologia produttiva, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100 tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo. Strutture Il parametro contributivo delle strutture aziendali e' pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno) / (somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100 tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo. Nuovi assicurati Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA. Limiti massimi In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, per la tipologia di polizze di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), il parametro contributivo massimo e': 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d) il parametro massimo e' 25 per tutti i prodotti. In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche per le tipologie di polizze definite all'art. 5 e' pari a 15; il parametro contributivo massimo delle produzioni apistiche per la campagna assicurativa 2023, qualora le garanzie includano la «mancata produzione di miele», e' pari a 20. In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali e' pari a 2. |
| Allegato 8 Elenco delle combinazioni di eventi utili ai fini del calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo
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| Allegato 9
Metodologia «trigger» per l'attivazione del Fondo IST
Con riferimento ai fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. La Direzione generale dello sviluppo rurale del MASAF deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato. A tal fine, con il supporto tecnico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono monitorati gli andamenti del mercato e rilevato il «trigger event», ossia l'avvenuta variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. Le variazioni di reddito per settore sono monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti di produzione per le voci di costo piu' volatili e piu' rappresentative per la produzione di riferimento. A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell'anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione. La rilevazione sara' resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del MASAF. Le richieste di risarcimento da parte degli agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20% potranno essere avanzate ai fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall'amministrazione (trigger event), anche indipendentemente dalla citata pubblicazione. In mancanza delle informazioni di mercato derivanti dal citato sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui pur in presenza di dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi il «trigger event», la dimostrazione dello stato di crisi puo' essere accertata direttamente dal soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale. A tal fine, il soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione e' tenuto a definire preventivamente i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito (perdite di reddito superiori alla soglia del 20%) individuando un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi verificatasi «in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale». La metodologia utilizzata dal soggetto gestore del Fondo deve essere approvata dal MASAF. Il soggetto gestore determinera' il superamento del Trigger Event dandone comunicazione al MASAF. Il Fondo e' tenuto a comunicare al MASAF l'avvio delle compensazioni agli aderenti. |
| Allegato 10
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 11
Metodologia di calcolo del valore indice (applicabile all'intervento del PSP 2023-2027 SRF04)
Il Valore indice costituisce l'importo massimo ad ettaro/unita' risarcibile per prodotto nel caso di aziende agricole coperte dal Fondo mutualistico nazionale. Esso rappresenta una quota del ricavo medio unitario statistico pluriennale per prodotto potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ad ettaro/unita' ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la coltura in questione. L'elenco dei prodotti e dei relativi Valori indice e' allegato al Piano annuale di gestione del rischio (PGRA). I Valori Indice sono aggiornati annualmente in coerenza con la presente metodologia di calcolo: 1. elaborazione per ciascun prodotto del ricavo medio statistico determinato sulla base della resa media pluriennale (non inferiore a tre anni e depurati dei dati significativamente divergenti e degli outlier) di fonte Sian-Sgr e del prezzo medio triennale di fonte Ismea; 2. verifica che il ricavo medio statistico di cui al punto 1 sia uguale o inferiore allo Standard Value; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del ricavo medio statistico allo Standard Value; 3. elaborazione dell'indice di costo di produzione variabile per ettaro/unita' di prodotto calcolato come percentuale di incidenza dei consumi intermedi sul valore della produzione agricola ai prezzi di base (calcolati a prezzi correnti) per le colture vegetali (Coefficiente incidenza costi). Le variabili consumi intermedi e valore della produzione agricola provengono dalla media dell'ultimo triennio disponibile in base ai dati di fonte Istat; 4. elaborazione del Valore indice per prodotto moltiplicando il ricavo medio statistico per il coefficiente determinato al punto 3; 5. in caso di prodotti normalmente irrigui coltivati senza irrigazione o di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarieta', puo' essere applicato un coefficiente di abbattimento. Relativamente ai prodotti per cui non e' possibile calcolare il Valore indice conformemente alla suddetta metodologia per mancanza di dati, si applica il rispettivo Standard Value moltiplicato per un coefficiente di riduzione che puo' essere differenziato anche per singolo comparto. Il suddetto coefficiente e' calcolato come media dell'incidenza dei Valori indice sui rispettivi Standard Value per tutti i prodotti (o per tutti i prodotti di un determinato comparto) per i quali sono state elaborate le rese medie. Il Valore indice per i prodotti biologici e' equiparato al prodotto convenzionale. |
| Allegato 12
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici. 2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2. 3. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 3. |
| Art. 3
Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali
1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni: a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie); b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno una avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza) e, eventualmente, le avversita' di cui al punto 1.2.2.2 (avversita' accessorie); c) polizze che coprono almeno due delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza) e, eventualmente, le avversita' di cui al punto 1.2.2.2. (avversita' accessorie); d) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4. 2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle autorita' competenti. 3. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. 4. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura. 5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve essere quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna produzione vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale. 6. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e riferita alla superficie di cui al precedente comma; per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua e' identificata in termini monetari. 7. Per le polizze sperimentali ricavo di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato dall'imprenditore agricolo come indicato nel medesimo allegato. 8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui ai commi 6 e 7, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verificata la produzione realmente ottenibile, acquisiti i dati meteo ed ogni altra informazione utile, riscontrato il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi, procede alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4. 9. Ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui ai commi 6 e 7 deve essere calcolata per l'intera produzione assicurata, di cui all'allegato 1, per comune. 10. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI) o la stipula di una polizza e la concomitante partecipazione ad una copertura mutualistica di cui al Capo III. 11. In tutti i casi di concomitante sottoscrizione di una polizza assicurativa e copertura del Fondo di cui al Capo V, a valere sulla medesima produzione nello stesso comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non puo' essere superiore al valore della mancata produzione. 12. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo standard di cui all'allegato 6.1. |
| Art. 4
Coperture assicurative per le strutture aziendali
1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversita' facoltative previste dal medesimo allegato. 2. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale. 3. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura. |
| Art. 5
Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali
1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali. 2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7. 3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali. 4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, ad eccezione delle polizze relative allo smaltimento carcasse di cui al successivo art. 7, comma 5, lettera b), punto 2); per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; in tutti i casi la produzione media annua e' identificata in termini monetari. La soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua. 5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche disponibili e di qualsiasi altra informazione utile riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4. 6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalita' di cui al comma 5. 7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrescimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura. 8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI) o la stipula di una polizza e la concomitante adesione ad un Fondo di mutualizzazione di cui al Capo III; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune. 10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo' comportare pagamenti diretti ai beneficiari; le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti. |
| Art. 6
Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni
1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 14 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantita' non agevolabili. 2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1. 3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti. 4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore e' autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative modalita' operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione. 5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto e dovra' riportare, in sostituzione delle voci relative alla resa media individuale nonche' alla produzione media annua per le colture e alla quantita' massima assicurabile per la zootecnia, il valore della produzione media annua. |
| Art. 7
Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile. 2. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso. 3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua; in caso di valore della produzione media annua superiore allo Standard Value (SV), il valore massimo assicurabile e' quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori. 4. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza. 5. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 7 e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a: 1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa; 2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa; 3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa; 4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa; 5) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c): fino al 65% della spesa ammessa in caso di copertura di due avversita' di frequenza; fino al 70% in tutti gli altri casi; 6) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e all'art. 5, comma 4: fino al 70% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua); b) polizze senza soglia di danno, relative a: 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. 6. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara' determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. |
| Art. 8
Termini di sottoscrizione delle polizze
1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle gia' indicate alla lettera d) del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre; f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive. |
| Art. 9 Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'autorita' competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili: a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversita' atmosferiche, ad esclusione di quelle catastrofali, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. I prodotti vegetali assoggettabili a copertura mutualistica sono individuati nell'allegato 2. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle autorita' competenti; b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato. 3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 3. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera a), per la campagna 2023 si considerano assoggettabili a copertura mutualistica anche le avversita' catastrofali esclusivamente per i Fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio 2016. |
| Art. 10
Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica
1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2; le coperture mutualistiche che coprono i rischi atmosferici delle produzioni vegetali devono ricomprendere almeno tre avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 1 (avversita' di frequenza) e, eventualmente, le avversita' di cui al punto 1.2.2.2. (avversita' accessorie). 2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore protetto laddove quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua e' identificata in termini monetari. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato 6.2. 3. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo nel Piano mutualistico individuale (PMI) ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'Allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con la produzione piu' basso. 4. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. 5. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrescimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le specie vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. La domanda di adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale. 6. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere: a) l'intera produzione per ciascuna produzione vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale; b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 7. Non e' consentita la sottoscrizione di piu' coperture mutualistiche per ogni Piano mutualistico individuale (PMI) o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima produzione/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio. |
| Art. 11 Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica e altre informazioni
1. Nella domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, il valore della produzione oggetto di copertura mutualistica, tariffa applicata, soglia di danno per l'accesso alle compensazioni, franchigia e/o scoperto applicati, la durata della copertura mutualistica, l'importo della quota totale di adesione alla copertura mutualistica, compresa la parte di contribuzione pubblica, e la relativa quota a carico dell'agricoltore, commisurata al rischio, e relative modalita' e termini di pagamento; la presenza di altre coperture assicurative e mutualistiche agevolate aventi lo stesso oggetto e/o di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione della compensazione con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo. 2. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, la domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve, altresi', riportare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore piu' basso e quello con il valore piu' elevato. |
| Art. 12
Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica. 2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso. 3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei valori assoggettati a copertura mutualistica di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se superiori a questa; in caso di valore della produzione media annua superiore allo Standard Value, il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica, e' quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori. 4. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica. 5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni. 6. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. |
| Art. 13
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche
1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il 30 giugno; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle gia' indicate alla lettera d) del presente articolo) e allevamenti entro il 31 ottobre; f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica. |
| Art. 14
Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'autorita' competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 3. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto. 4. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9. |
| Art. 15
Determinazione del reddito di riferimento
1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualita' antecedenti, e' determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 10. |
| Art. 16 Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale
1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale e' riferita all'anno solare. La domanda di adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale. 2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unita' o quantita' di prodotto prestabilita). 3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art. 15. 4. La copertura mutualistica di cui al presente Capo puo' essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II, III e V. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno. 5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al 70% e comunque non al di sotto del 20%, della perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore. |
| Art. 17 Contenuti delle domande di partecipazione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni
1. Nella domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, il reddito oggetto di copertura mutualistica, tariffa applicata, soglia di danno per l'accesso alle compensazioni, franchigia e/o scoperto applicati, la durata della copertura mutualistica, l'importo della quota totale di adesione alla copertura mutualistica, compresa la parte di contribuzione pubblica, e la relativa quota a carico dell'agricoltore, commisurata al rischio, e relative modalita' e termini di pagamento; la presenza di altre coperture assicurative e mutualistiche agevolate aventi lo stesso oggetto e/o di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione della compensazione con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo. 2. La domanda di partecipazione alla copertura mutualistica deve, altresi', riportare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato. |
| Art. 18 Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica e' determinata applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale. 2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni. 3. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. |
| Art. 19 Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito
1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento. 2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito. |
| Art. 20
Criteri di intervento del Fondo
1. Il Fondo AgriCat opera a copertura dei rischi catastrofali di cui all'allegato 1, punto 1.2.1. 2. Ai fini della copertura dei rischi di cui al comma 1, sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo i prodotti di cui all'allegato 2. 3. Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali di cui al comma 1, che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata; la produzione media annua e' identificata in termini monetari (valore) al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di vegetali coltivati dalle aziende. 4. Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che: sono beneficiari di pagamenti diretti; sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; si qualificano come agricoltori in attivita' ai sensi dell'art. 4, par. 5 del regolamento UE n. 2021/2115; sono titolari del «Fascicolo aziendale» nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo. 5. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori non compensano piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti di cui al comma 1, fatta salva la verifica di non sovracompensazione di cui all'art. 24. 6. Il Fondo opera secondo i criteri di funzionamento stabiliti dal decreto 30 dicembre 2022, n. 667236. |
| Art. 21
Modalita' di intervento del Fondo AgriCat
1. Il Fondo nel 2023 opera con le seguenti condizioni: a) colture permanenti (esclusi agrumi e olivicoltura), orticole e vivai: franchigia: 30%; limite di indennizzo (lordo franchigia): 40%, elevato al 45% per gli agricoltori nuovi assicurati come da definizione di cui all'allegato 7; b) seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivicoltura): franchigia: 20%; limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%, elevato al 40% per gli agricoltori nuovi assicurati come da definizione di cui all'allegato 7. 2. La produzione media annua di cui all'art. 20, comma 3 e' determinata tramite l'utilizzo di «Indici di valore», calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 11 e costituisce la base per il calcolo delle compensazioni in caso di danni. 3. In applicazione della procedura di cui al comma 2, sono approvati gli indici di valore per prodotto riportati nell'allegato 12 relativi alla campagna 2023, il cui elenco puo' essere integrato con decreto direttoriale. 4. Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversita' stabiliti nel regolamento del Fondo. 5. La denuncia di sinistro e' presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN, secondo le tempistiche e le modalita' indicate nel regolamento del Fondo. 6. La verifica dell'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione e' svolta tramite la procedura di cui all'art. 3, comma 8 nei casi di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi catastrofali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e, se del caso, d). 7. Nei casi di copertura in carico solo al Fondo, la verifica dell'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione e' svolta al momento della raccolta su base areale, tenendo eventualmente conto anche della eventuale compromissione della qualita', con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite; la procedura di perizia campionaria e di quantificazione del danno areale e' approvata nell'ambito del regolamento del Fondo. 8. Il superamento della soglia minima di danno di cui all'art. 20, comma 3 e' accertato, tramite le procedure di cui ai commi 6 e 7, per ciascuna combinazione CUAA/comune/evento/i per l'intera produzione di cui all'allegato 1; fermo restando i limiti e le condizioni contrattuali di cui al comma 1 e fatta salva la verifica di sovracompensazione di cui all'art. 24, l'indennizzo lordo in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo e' pari al prodotto fra il Valore indice protetto e: i. la quota di danno aziendale (per comune/prodotto) determinata in sede di perizia in presenza di polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi CAT; oppure ii. la quota di danno areale determinata ai sensi della procedura di cui al precedente comma 7. 9. Per le colture di cui agli articoli 8, comma 1 e 13, comma 1, lettere da a) a d), le imprese assicurative ed i soggetti gestori dei Fondi di cui al Capo III trasmettono al Fondo e ad AGEA, entro e non oltre il 30 novembre 2023, i bollettini di campagna e, per le sole polizze assicurative agevolate di cui all'art. 3, i relativi risarcimenti; per le colture di cui agli articoli 8, comma 1 e 13 comma 1, lettere e) e f), il termine perentorio e' fissato al 30 marzo 2024. 10. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 9 comporta, per le singole posizioni, la sospensione del procedimento istruttorio da parte del Fondo sino alla trasmissione della documentazione. |
| Art. 22
Durata della copertura mutualistica del Fondo AgriCat
1. La durata della copertura mutualistica per ciascun prodotto dell'allegato 2 e' stabilita nel regolamento del Fondo. |
| Art. 23
Determinazione della spesa ammissibile
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di copertura mutualistica versate dagli agricoltori al Fondo tramite il prelievo di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 2115/2021. |
| Art. 24
Verifica di sovracompensazione
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, AGEA e' individuata quale soggetto preposto alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, e alla verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici. 2. La verifica di cui al comma 1 e' operata da AGEA per ciascuna combinazione CUAA/Comune/prodotto/evento ammissibile all'indennizzo del Fondo che abbia registrato un risarcimento in virtu' di una copertura assicurativa agevolata di cui all'art. 3 o di un Fondo di cui al Capo III, controllando che il valore cumulato del risarcimento e della compensazione del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla compagnia di assicurazione, ovvero dal Fondo di cui al Capo III e rideterminando, se del caso, l'importo delle compensazioni del Fondo sino all'importo massimo consentito. 3. AGEA comunica gli esiti delle verifiche al Fondo AgriCat. |
| Art. 25
Modifiche al Piano
1. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma di sviluppo rurale nazionale o al Piano strategico della PAC 2023-2027, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 337 |
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