Gazzetta n. 83 del 7 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 marzo 2023
Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno 2022.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che ha previsto, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che all'art. 216, comma 27-ter dispone che «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;
Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta, che ha stabilito che il decreto del Ministro delle infrastrutture - ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento, perche' operi l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata;
Visti i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, i documenti programmatici ed i dati ISTAT, dai quali risultano per l'anno 2022 le seguenti variazioni percentuali in media d'anno: tasso di inflazione programmato = 7,1; prezzi al consumo F.O.I. esclusi i tabacchi = 8,1; scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato = 1,0;

Decreta:

Art. 1

Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno 2022.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro: Salvini