Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 16 dicembre 2022
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) nn. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive nn. 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione (UE) il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899 relativo a «Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 7, comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 30 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
b) Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c) Autorita' competente: il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/05;
d) Agea: organismo di coordinamento Agea;
e) OP: organismo pagatore competente;
f) CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda;
g) PSN: il Piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115;
h) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
i) regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) nn. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
l) produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorita' competente per motivi fitosanitari;
m) reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superfice, o di una superficie equivalente;
n) Vigneto eroico: vigneto definito all'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899;
o) Vigneto storico: vigneto definito all'art. 2, comma 1 2 e art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola - intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

1. Flavescenza dorata.
 
Allegato IV

Recuperi e penalita' - articolo 11

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

Criteri priorita' facoltativi - Articolo 2

Tipologia di richiedente, in relazione alla quale possono essere considerate le seguenti fattispecie:
titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni;
imprenditore agricolo professionale;
nuovo beneficiario;
appartenenza a forme aggregative di filiera.
Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
le produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, regolamento (CE) n. 889/2008 e regolamento di esecuzione (UE) 203/2012;
le certificazioni sui prodotti, processi e impresa;
le produzioni vitivinicole a DOP, IGP;
l'impiego di varieta' autoctone e/o varieta' incluse nei disciplinari DOP/IGP di riferimento.
Particolari situazioni aziendali, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:
aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%;
aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le «zone svantaggiate» ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE, art. 3, par. 3 e 4;
aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
zone con alto valore paesaggistico;
zone colpite da calamita' naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute;
terreni confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109/96.
Tipologia degli interventi, in relazione ai quali possono essere considerati le seguenti fattispecie:
investimenti volti ad incrementare la superfice vitata dell'azienda;
interventi disposti da aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali;
interventi che comportano la ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale;
investimenti volti a razionalizzare e migliorare la gestione del vigneto che presenta fallanze anche a seguito di fitopatie, e/o impianti disetanei.
 
Art. 2

Disposizioni generali

1. In applicazione dell'art. 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il presente decreto vengono stabilite le modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024.
2. Le regioni adottano proprie determinazioni per applicare l'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:
a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui al successivo art. 3, comma 2;
d) l'indicazione delle varieta', delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
f) le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui al successivo art. 5;
g) il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non puo' superare i tre anni dalla data di finanziabilita' della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non puo' essere successiva alla validita' dell'autorizzazione al reimpianto;
h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformita' all'art. 44 del regolamento di esecuzione;
i) le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'art. 53 del regolamento delegato.
3. Le determinazioni di cui al comma 2 devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui alle lettere da a) a i) sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del presente decreto.
4. Le regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento ulteriori criteri di priorita' facoltativi, scegliendoli tra quelli riportati all'allegato V del presente decreto, oltre quello previsto al successivo art. 9 da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalita' di applicazione. Tali criteri, riportati nella scheda di intervento del Piano strategico nazionale, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PSN e sono oggettivi e non discriminatori. L'elenco di cui all'allegato V e' modificato con decreto direttoriale su richiesta delle regioni.
5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari e' quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del presente decreto. Tale demarcazione, nonche' il relativo sistema di controllo, e' altresi' inserita nel PSN nazionale presentato alla Commissione europea.
 
Art. 3

Beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresi', del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del regolamento.
2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'art. 157 del regolamento;
c) le cooperative agricole;
d) le societa' di persone e di capitali esercitanti attivita' agricola;
e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
3. Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso all'intervento sottoscritto dal proprietario.
 
Art. 4

Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. Il termine per la presentazione della domanda all'OP e' il 28 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, il 31 marzo 2023 secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalita' afferiscono, altresi', alla garanzia dell'apertura del sistema informatico per consentire la presentazione delle domande almeno due mesi (sessanta giorni) prima della citata data ultima per la presentazione della domanda.
2. In conformita' all'art. 13 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonche' i seguenti criteri di ammissibilita':
a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione
3. Le regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' di cui al precedente comma 2 ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per l'intervento non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.
4. Le regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'art. 2 del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse, i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorita' individuati.
5. Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilita' delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria di cui ai commi precedenti e' il 30 luglio di ciascun anno e, per la prima volta, il 31 ottobre 2023. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.
6. Se a seguito dell'istruttoria di cui al comma 4, le domande risultate ammissibili superino la disponibilita' finanziaria assegnata ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parita' di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane e, in caso di societa', l'eta' del rappresentante legale.
7. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite le regioni, vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere a) e b) del comma 2, nonche' le altre modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalita'.
 
Art. 5

Attivita' ammesse

1. Le attivita' di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
a) la riconversione varietale che consiste:
1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varieta' di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti gia' razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
b) la ristrutturazione, che consiste:
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione piu' favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
2. Il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.
3. Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;
b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.
E', comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
4. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varieta', secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento delegato, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.
5. I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.
 
Art. 6

Modalita' tecniche

1. Le varieta' di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002. Oltre a tali varieta' e' data facolta' alle regioni di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le varieta' classificate come varieta' in osservazione.
2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.
 
Art. 7

Superficie minima

1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario e' di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, e' di 0,3 ettari.
2. Le regioni possono derogare a quanto stabilito al precedente comma 1, con la determinazione di cui all'art. 2, comma 2.
 
Art. 8

Definizione del sostegno

1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti puo' essere erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a) del comma 1, puo' ammontare fino al 100% della perdita e non puo' comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 euro/Ha. Essa e' calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.
Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.
3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b) del comma 1, e' erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, secondo le modalita' stabilite all'art. 24 del regolamento di esecuzione. Per le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica e' facolta' del produttore richiedere di erogare il contributo sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
Per l'annualita' 2023/24 il contributo viene erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro/ha. Tale livello massimo di contribuzione e' elevabile a 22.000 euro/ha o a 24.500 euro/ha nelle regioni classificate come meno sviluppate, esclusivamente per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica. Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:
pendenza del terreno superiore a 30%;
altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni;
viticoltura delle piccole isole.
4. Le regioni sono responsabili per eventuali difformita' rispetto a quanto stabilito all'art. 46, comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.
5. Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva.
6. Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II, parte integrante del presente decreto, e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni finanziate con fondi FEASR.
7. Il sostegno e' pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformita' all'art. 44 del regolamento di esecuzione, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro dodici mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione.
8. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non puo' superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.
 
Art. 9

Vigneti storici ed eroici

1. Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate con provvedimento regionale di cui all'art. 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020, n. 6899 come vigneti eroici e storici di cui alle lettere n) e o) dell'art. 1 del presente decreto, e' riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato annualmente alla regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
2. Qualora non impegnati, i fondi di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
3. I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.
4. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 10

Reimpianto per motivi fitosanitari

1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e dell'art. 15 del regolamento delegato, con il presente decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorita' competente.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' trasmesso agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:
a) l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III del presente decreto;
c) la localizzazione della o delle superfici vitate oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.
La documentazione che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari e' conservata presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.
L'allegato III e' modificato in esito a quanto riportato nei decreti di lotta obbligatoria per organismi nocivi da quarantena della vite.
3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari e' assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.
4. Il reimpianto e' effettuato con varieta' classificate dalle regioni, idonee alla coltivazione o, in osservazione, in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002 ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 2, comma 2, lettera g), del presente decreto.
5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP, secondo i termini e le modalita' indicati all'art. 4, comma 1 del presente decreto. Alla domanda e' allegata copia del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Ai fini di una corretta applicazione dell'intervento l'OP verifica:
a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito al comma 4;
c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.
7. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 11

Recuperi e penalita'

1. L'aiuto e' versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'art. 49 del regolamento delegato ed al comma 8 dell'art. 8 del presente decreto, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso e' erogato nella misura massima dell'80%, a condizione che il beneficiario abbia depositato l'apposita fidejussione.
2. Per usufruire legittimamente dell'aiuto e' necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto. In base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:
a) non supera il 20%, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
c) supera il 50%, non e' concesso alcun sostegno per l'intera operazione.
3. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione e' stato comunque raggiunto al beneficiario viene riconosciuto un contributo pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.
4. In caso di beneficiari che hanno ricevuto il pagamento anticipato, se:
a. la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata e' superiore al 50%, gli OP procedono all'incameramento della fidejussione (110% del contributo anticipato) secondo le modalita' stabilite all'art. 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'art. 56 del regolamento di esecuzione 2022/128 e applicano la penalita' di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni.
Analogo trattamento e' riservato:
nei casi di rinuncia, o di revoca al contributo concesso;
nel caso di presentazione della domanda del pagamento del saldo finale oltre il quinto giorno dal termine stabilito per la sua presentazione;
ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo finale;
b. hanno richiesto nella domanda di pagamento finale spese che non sono state riconosciute, si applica una penalita' pari al 10% del contributo erogato in anticipo;
5. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalita' pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.
6. I beneficiari che, non avendo ricevuto l'anticipo del contributo:
a. presentano domande di pagamento a saldo oltre i cinque giorni dalla scadenza;
b. non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo;
c. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per anni uno.
7. Qualora i termini di cui sopra cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo.
I termini indicati di uno o tre anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale.
8. Le penalita' di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di uno o tre anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.
9. Le situazioni sanzionabili previste dal presente articolo sono schematizzate nell'allegato IV, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 12

Controlli e misure per l'attuazione del programma

1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base delle modalita' definite da Agea, che stabilisce, altresi', i criteri necessari agli OP per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti.
2. Gli OP comunicano ad Agea:
a) entro il 10 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle finanziabili;
b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario.
3. Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle regioni.
4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del regolamento di esecuzione.
5. Il decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 e successive modificazioni e' abrogato. Esso, tuttavia, continua ad applicarsi alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2022

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 142