Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 dicembre 2022
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;
Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro-imprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il Piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti»;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2016, n. 2022/126 n. 2016/1149 e n. 2016/1150 per quanto riguarda la misura degli investimenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 30 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Agea: organismo di coordinamento Agea;
OP: organismi pagatori competenti;
PSN: il Piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
demarcazione: sistema adottato dalle regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione europea.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Elenco priorita'

1. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (art. 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149).
2. Produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (CE) 834/2007, regolamento (CE) 889/2008 e regolamento di esecuzione (UE) 203/2012, ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa, produzione integrata certificata ai sensi del decreto ministeriale n. 124900 del 16 marzo 2022.
3. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP.
4. Titolare o legale rappresentante con un'eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni al momento della presentazione della domanda.
5. Appartenenza a forme aggregative di filiera.
6. Esercizio delle seguenti attivita':
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.
7. Imprese localizzate in zone particolari («Zone svantaggiate» ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalita' organizzata etc.).
8. Nuovo beneficiario: soggetto che non ha ricevuto contributi per l'intervento investimenti a decorrere dalla programmazione 2019/2023.
9. Benessere del lavoratore: aziende dotate di certificazione ai sensi del decreto ministeriale n. 124900 del 16 marzo 2022 o che presentino una relazione redatta da un soggetto abilitato attestante la presenza, nell'azienda, di dotazioni, attivita' formativa o servizi atti a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti (ambienti lavorativi confortevoli con illuminazione naturale, organizzazione di audit volontari periodici con interviste ai lavoratori da parte di terze parti, formazione dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro, presenza di un medico aziendale o manager aziendale sicurezza; presenza di un sistema di comunicazione per suggerire miglioramenti; sorveglianza sanitaria periodica; sistema di segnalazione anonima di situazioni di disagio, di molestie e sistema di gestione delle segnalazioni, organigramma aziendale; organizzazione di incontri periodici con rappresentanti dei lavoratori (rsa, rsu) sui temi ambientali, sociali ed economici, orario flessibile e smart working, per motivi familiari, servizio di ristorazione interno etc.).
 
Art. 2

Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, e' concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonche' in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitivita' e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonche' trattamenti sostenibili.
2. Ai sensi dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2115, non e' concesso un sostegno ad imprese in difficolta' ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di esecuzione, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, gli specifici criteri di demarcazione, nonche' il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresi', inseriti nel PSN comunicato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021. L'allegato I e' modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto direttoriale.
4. Qualora la demarcazione di cui al precedente comma 3 venga attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con i fondi FEAGA, le stesse sono riportate nell'allegato II del presente decreto con l'indicazione della regione di riferimento. Tale elenco e' modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto direttoriale.
5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:
definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;
prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;
escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all'allegato VII parte II del regolamento, oggetto dell'investimento;
ammettere modifiche ai progetti approvati, secondo quanto previsto all'art. 53 del regolamento delegato e con le modalita' descritte al punto 2.14 delle Linee guida;
definire la durata annuale o biennale dei progetti;
individuare ulteriori criteri di priorita' in aggiunta al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico. Tali criteri afferiscono agli aspetti legati alla sostenibilita' ambientale, alla efficienza energetica globale ed ai processi sostenibili da un punto di vista ambientale nonche' alla dimensione sociale. Le regioni stabiliscono la relativa ponderazione, che deve avere valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario, e le modalita' di applicazione sulla base delle proprie esigenze territoriali.
Nell'allegato III sono elencati gli ulteriori criteri di priorita' che possono essere adottati. Tale allegato e' modificato, su richiesta della regione, con decreto direttoriale.
6. Le determinazioni di cui al presente articolo sono motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le stesse sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea.
 
Art. 3

Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo art. 5, la cui attivita' sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attivita' di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
2. Beneficiano, altresi', dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all'art. 157 del regolamento, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
3. Le imprese beneficiarie, di cui ai commi precedenti, accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie.
4. Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento.
 
Art. 4

Presentazione delle domande
e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto e' presentata all'OP entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalita' devono garantire, altresi', l'apertura del sistema informatico almeno due mesi (sessanta giorni) prima della citata data del 30 marzo per consentire una adeguata presentazione delle domande. Per l'annualita' 2023/2024 la domanda di aiuto e' presentata all'OP entro il 31 luglio 2023.
2. In conformita' all'articolo 35 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:
a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficolta';
f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realta' produttiva dell'impresa, nonche' le aspettative di miglioramento in termini di competitivita' ed incremento delle vendite.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorita' comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui al comma 5, art. 2, ultimo trattino, la relazione dovra' riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.
3. Con successivo provvedimento, emanato da Agea d'intesa con le regioni, vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2.
4. Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' indicati al precedente comma 2, le regioni che applicano criteri di priorita' attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilita'. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria, le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualita' 2023/2024 la graduatoria di finanziabilita' e' definita entro il 30 novembre 2023.
5. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilita' finanziarie assegnate ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parita' di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane e/o altri criteri scelti dalle regioni, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.
6. Agea, d'intesa con le regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonche' le altre modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalita'.
 
Art. 5

Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese e' erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non puo' superare il 50% dei relativi costi.
2. Il limite massimo di cui al comma 1 e' ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di settecentocinquanta dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai duecento milioni di euro, per la quale non trova applicazione il titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione n. 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in regioni classificate come regione di convergenza, il contributo massimo erogabile e' pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi piu' di settecentocinquanta dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai duecento milioni di euro, il livello di aiuto e' fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
5. L'aiuto e' versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto puo' essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto e' versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.
6. Se il progetto non e' stato completamente realizzato, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e l'obiettivo generale e' stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.
7. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non puo' superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'art. 2, comma 6 le regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell'80%.
8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di aiuto e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti, stabilito secondo le modalita' di cui al precedente art. 4, comma 6.
9. Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di contributo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva.
10. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
a) l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 48 del regolamento delegato;
b) l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, puo' essere fissata una percentuale piu' elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;
c) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.
 
Art. 6

Recuperi e penalita'

1. Qualora l'anticipo di cui al precedente art. 5, comma 7 non venga integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128.
2. Gli OP applicano, altresi', le seguenti penalita':
a) tre anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso e' superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
b) due anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso e' superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
c) un anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso e' superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
3. La penalita', di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti da Agea sentite le regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.
4. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalita' pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.
5. Qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 dell'art. 5, sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.
6. Nessuna penalita' si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonche' di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l'importo non speso e' inferiore al 10% dell'anticipo erogato.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Se erogano aiuti integrativi le regioni compilano l'allegato VII del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno.
2. Gli OP comunicano al Ministero ed alle regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.
3. Il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 e' abrogato. Esso tuttavia continua ad applicarsi per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 143