Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 gennaio 2023
Adozione dei programmi di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e, in particolare, l'art. 13, comma 1, lettera d) che stabilisce che il Ministro della salute adotta, con proprio decreto, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo 1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti, approvati dalla Commissione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato anche il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonche' per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;
Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di lotta, eradicazione e controllo della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, come da ultimo prorogata con ordinanza ministeriale 14 giugno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2022, n. 147;
Visto l'accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022 concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tubercolosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica» (rep. atti n. 54/CSR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 giugno 2022, n. 131;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 ottobre 2022, concernente la determinazione dell'indennita' di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 2023, n. 4;
Vista la nota prot. n. 656 dell'11 gennaio 2023, con cui la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, nelle more dell'adozione del presente decreto, ha fornito alle regioni e alle province autonome alcune indicazioni applicative in merito alle malattie di categorie B, C e D, nonche' chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 12 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, e sono stati, altresi', trasmessi alle regioni e alle province autonome i programmi nazionali di eradicazione obbligatori per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023 inviati alla Commissione europea per l'approvazione;
Sentite le regioni e le province autonome interessate sui programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429;
Visto il documento «Proposal evaluation form» dell'11 novembre 2022 con cui la Commissione europea ha affermato che i programmi di eradicazione obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini presentati dall'Italia per l'anno 2023 perseguono obiettivi chiari e conformi sia alla normativa che alla strategia eurounionale;
Ritenuto di adottare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, i programmi di eradicazione e sorveglianza per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini approvati dalla Commissione europea per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1

Adozione programmi di eradicazione obbligatori

1. Sono adottati, fatte salve le misure disposte con ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini di cui all'art. 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, approvati in lingua inglese dalla Commissione europea per l'anno 2023 di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.
 
Art. 2

Diffusione delle informazioni

1. I programmi di eradicazione di cui all'art. 1 sono pubblicati in lingua inglese e italiana sul sito internet del Ministero della salute in una sezione dedicata.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle poliltiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 530