Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2023 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 marzo 2023
Modalita' di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013, e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge, come da ultimo modificato dall' art. 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, al primo periodo, dispone che «i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, con le modalita' stabilite dalla stessa Presidenza, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500»;
Visto il quarto periodo del medesimo comma 3, secondo cui «l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e' pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano»;
Visto il comma 4 del citato art. 5, come sostituito dall'art. 1, comma 20, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, successivamente, dall'art. 43, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale le predette disposizioni si applicano altresi' alle fondazioni, associazioni e comitati ivi individuati, in quanto equiparati ai partiti;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alla citata previsione di legge, individuando le modalita' di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi previsti dal citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 e successive modificazioni;
Considerata, a tal fine, l'opportunita' di privilegiare modalita' di adempimento che, per un verso, assicurino la dematerializzazione e la semplificazione nella trasmissione degli elenchi, nonche' la certezza nell'individuazione del soggetto che abbia provveduto alla trasmissione stessa, e, per altro verso, garantiscano la tempestivita' e l'accuratezza della pubblicazione dei dati nel sito internet del Parlamento italiano;
Preso atto che la trasmissione degli elenchi di cui al citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 puo' essere effettuata in via telematica mediante la piattaforma informatica denominata «Erogazioni ai partiti politici», accessibile dal sito internet della Camera dei deputati previa autenticazione con le credenziali SPID o CIE del rappresentante legale del soggetto obbligato o delle persone dallo stesso delegate;
Ritenuto che tale strumento corrisponda pienamente ai requisiti sopra individuati relativi alla trasmissione e pubblicita' degli elenchi;
Ritenuto, peraltro, opportuno individuare per un periodo transitorio modalita' alternative, che garantiscano in ogni caso la trasmissione in via telematica e la certezza della provenienza degli elenchi;
Vista la proposta formulata dal Collegio dei deputati Questori nella riunione del 21 marzo 2023;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 28 marzo 2023;
Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 28 marzo 2023 indicata nella premessa ed allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 28 marzo 2023

Il Presidente: Fontana Il Segretario generale: Castaldi
 
Allegato

XIX LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 28/2023

Oggetto: Modalita' di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 e successive modificazioni. Riunione di martedi' 28 marzo 2023

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, al primo periodo, dispone che «i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, con le modalita' stabilite dalla stessa Presidenza, l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500»;
Visto il quarto periodo del medesimo comma 3, secondo cui «l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi e' pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano»;
Visto il comma 4 del citato art. 5, come sostituito dall'art. 1, comma 20, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, successivamente, dall'art. 43, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale le predette disposizioni si applicano altresi' alle fondazioni, associazioni e comitati ivi individuati, in quanto equiparati ai partiti;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alla citata previsione di legge, individuando le modalita' di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi previsti dal citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 e successive modificazioni;
Considerata, a tal fine, l'opportunita' di privilegiare modalita' di adempimento che, per un verso, assicurino la dematerializzazione e la semplificazione nella trasmissione degli elenchi, nonche' la certezza nell'individuazione del soggetto che abbia provveduto alla trasmissione stessa, e, per altro verso, garantiscano la tempestivita' e l'accuratezza della pubblicazione dei dati nel sito internet del Parlamento italiano;
Preso atto che la trasmissione degli elenchi di cui al citato art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 puo' essere effettuata in via telematica mediante la piattaforma informatica denominata «Erogazioni ai partiti politici», accessibile dal sito internet della Camera dei deputati previa autenticazione con le credenziali SPID o CIE del rappresentante legale del soggetto obbligato o delle persone dallo stesso delegate;
Ritenuto che tale strumento corrisponda pienamente ai requisiti sopra individuati relativi alla trasmissione e pubblicita' degli elenchi;
Ritenuto, peraltro, opportuno individuare per un periodo transitorio modalita' alternative, che garantiscano in ogni caso la trasmissione in via telematica e la certezza della provenienza degli elenchi;
Vista la proposta formulata dal Collegio dei deputati questori nella riunione del 21 marzo 2023;

Delibera:

Art. 1.
Modalita' di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati
degli elenchi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149
del 2013 e successive modificazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2023 la trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli elenchi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e successive modificazioni, e' effettuata dai soggetti obbligati attraverso la piattaforma informatica denominata «Erogazioni ai partiti politici», accessibile dal sito internet della Camera dei deputati.
 
Art. 2.

Regime transitorio

1. Fino al 31 dicembre 2023 gli elenchi di cui all'art. 1 possono essere altresi' trasmessi in formato digitale mediante posta elettronica certificata.
 
Art. 3.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.