Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2023
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le, aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei Servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 2, relativo alle strutture della Presidenza, l'art. 5, relativo ai poteri gestionali, l'art. 12, relativo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; l'art. 23, relativo al Dipartimento per le riforme istituzionali; l'art. 24-quater, relativo all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'; l'art. 25, relativo all'Ufficio per il programma di Governo; nonche' l'art. 34, relativo al Dipartimento per il personale;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale, al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il quale tra l'altro, in applicazione del predetto art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha previsto che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' si articoli, al suo interno, in non piu' di un Ufficio di livello dirigenziale generale e in non piu' di tre Servizi di livello dirigenziale non generale, e ha adeguato le competenze assegnate all'Ufficio medesimo;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1, comma 799, che istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnica della quale si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797, nonche' il successivo comma 800 che, tra l'altro, determina il contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale della segreteria tecnica, in particolare un'unita' con incarico dirigenziale di livello generale e un'unita' con incarico dirigenziale di livello non generale, ed attribuisce le relative risorse finanziarie;
Considerata l'esigenza di provvedere ad una razionalizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di innalzare il complessivo livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
Ritenuto necessario integrare l'organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in modo da garantire la funzionalita' della segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui alla citata legge n. 197 del 2022, in considerazione delle funzioni attribuite alla medesima;
Ritenuto opportuno potenziare l'organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali per far fronte alle mutate esigenze di pianificazione e implementazione delle attivita' tecniche e giuridiche nelle materie di competenza, prevedendone l'articolazione in non piu' di due Uffici di livello dirigenziale generale e non piu' di due Servizi di livello dirigenziale non generale;
Ritenuto opportuno che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' assuma configurazione dipartimentale, in considerazione della nuova articolazione prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022;
Ritenuto opportuno, altresi', che l'Ufficio per il programma di Governo assuma configurazione dipartimentale, in ragione delle maggiori funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessita', prevedendone l'articolazione in non piu' due Uffici di livello dirigenziale generale e non piu' di tre Servizi di livello dirigenziale non generale;
Ritenuto, a fronte delle modifiche previste per il Dipartimento per le riforme istituzionali e per l'Ufficio per il programma di Governo, di ridurre di tre posizioni il contingente di unita' di dirigenti di prima fascia utilizzabili dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per funzioni di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nonche' di ridurre da dieci a nove il numero dei Servizi afferenti al Dipartimento per il personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente le Strutture della Presidenza

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera m-quater e' cosi' sostituita: «Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'»;
b) la lettera n) e' cosi' sostituita: «Dipartimento per il programma di Governo».
 
Art. 2
Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente i poteri gestionali

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «otto ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia».
 
Art. 3
Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie

1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', la segreteria tecnica di cui all'art. 1, commi 799 e 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le esigenze della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 792 e, se nominato, del Commissario di cui al comma 797 della medesima legge n. 197 del 2022, con una dotazione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale.».
 
Art. 4
Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per le
riforme istituzionali

1. All'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012:
a) al comma 1, la parola «federali» e' soppressa;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme costituzionali, istituzionali e legislative. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' di riforme in materia di forma di Stato, di forma di Governo, di bicameralismo, di procedimento legislativo, di istituti di democrazia diretta, di riforme elettorali, di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di riordino e di riassetto della disciplina vigente. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonche' con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura inoltre la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di due Servizi.».
 
Art. 5
Modifiche all'art. 24-quater del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per le
politiche in favore delle persone con disabilita'

1. All'art. 24-quater del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita'»;
b) ai commi 1 e 2, le parole: «L'Ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento»;
c) al comma 3, le parole: «L'Ufficio autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento».
 
Art. 6
Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per il programma di
Governo

1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Dipartimento per il programma di Governo). - 1. Il Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative compresa l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Il Dipartimento, in particolare, cura: a) l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; b) la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; c) l'analisi delle direttive ministeriali attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; d) l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; e) la predisposizione di strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli stanziamenti previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di iniziativa governativa.
3. Il Dipartimento monitora in particolare la tempistica degli iter istruttori, anche di competenza delle amministrazioni di settore, prodromici alle iniziative legislative del Governo attuative del Programma presentato alle Camere e sul quale le stesse hanno espresso la fiducia. Monitora altresi' la tempestiva implementazione delle leggi, o dei provvedimenti aventi valore di legge, che prevedano l'adozione di atti di formazione secondaria o comunque attuativi, segnalando all'Autorita' politica i ritardi, le difficolta' o gli scostamenti eventualmente rilevati rispetto ai target assegnati; cura l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attivita' e delle iniziative del Governo relative all'attuazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In particolare, il Dipartimento pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale il motore di ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito dell'Ufficio medesimo.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 3, il Dipartimento puo' inoltre elaborare appositi indicatori temporali, qualitativi, quantitativi e finanziari che evidenzino lo stato di avanzamento dell'attuazione del Programma di governo, a supporto sia dell'azione delle amministrazioni interessate, sia delle pubblicazioni di propria competenza.
5. Il Dipartimento provvede, altresi', alle funzioni di supporto all'Autorita' politica delegata, connesse allo svolgimento della conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto. Cura altresi' la tenuta della banca-dati di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
6. Salvo quanto previsto dal comma 3, il Dipartimento provvede infine al supporto tecnico, operativo e funzionale al Presidente, o all'Autorita' politica delegata, in ordine a ogni altra attivita' di comunicazione istituzionale connessa allo stato di attuazione del Programma di governo ed alle competenze funzionali di cui al presente articolo.
7. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e di tre Servizi.».
 
Art. 7
Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per il
personale

1. All'art. 34, comma 3, le parole: «dieci» sono sostituite dalle seguenti: «nove».
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento per le riforme istituzionali, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', dell'Ufficio per il programma di Governo, nonche' del Dipartimento per il personale resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. Con separato provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi, di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Mantovano

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 749