Gazzetta n. 77 del 31 marzo 2023 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2023, n. 35 |
Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e le relative norme interne di attuazione; Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto-legge 16 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 34-decies; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di Rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, commi 487-493; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, denominato «Ponte sullo Stretto di Messina», al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo; Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte a stabilire un percorso accelerato per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di Messina, ritenuto prioritario e di rilevanza strategica; Ritenuta l'urgente necessita' di riattivare la Societa' «Stretto di Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un lato, la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro lato, la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto, con contestuale ricapitalizzazione della Societa' e ridefinizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima; Ritenuta la conseguente necessita' ed urgenza di adeguare tutti gli atti e le disposizioni inerenti alla realizzazione dell'opera al quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle migliori e piu' moderne tecniche ingegneristiche, delle garanzie della sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.
1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma: 1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la societa' ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche indirettamente, dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»; 2) il secondo periodo e' abrogato; b) all'articolo 2: 1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Sicilia e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualita' di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo e' designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e' determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio sindacale e' determinata ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.»; c) all'articolo 3: 1) al primo comma, le parole «all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a R.F.I. S.p.a.»; 2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente»; d) l'articolo 3-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce societa' in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 2. Lo statuto della societa' prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci. 3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attivita' della societa' e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e i trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessita', tenuto conto dell'attivita' di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e il medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della societa' concessionaria, nonche' di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della societa' concessionaria, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attivita' tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della societa' in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico e' composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.»; f) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato. |
| Art. 2
Rapporto di concessione
1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito «societa' concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riprende la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di seguito «opera», comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra. 2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. All'esito della revoca dello stato di liquidazione della societa' concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della presente legge. 3. ANAS S.p.a. e' autorizzata a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione al capitale sociale della societa' concessionaria, libera da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro provvedera' a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti al fine di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. 4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge. 5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «Le societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato». 6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la societa' concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la societa' concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attivita' della societa' concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera. 8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalita' di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971, disciplinano, tra l'altro: a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione; b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo e' approvato entro il 31 luglio 2024; c) il nuovo piano economico finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati: 1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti e contributi a favore della concessionaria; 2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggiamento per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera; 3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla societa' concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla societa' concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti da R.F.I. S.p.a.; 4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6; 5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2. |
| Art. 3
Riavvio delle attivita' di programmazione e progettazione dell'opera
1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera e' inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo. 2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della societa' concessionaria il 29 luglio 2011, e' integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresi' indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo: a) alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle conseguenti modifiche alla caratterizzazione geotecnica; b) alla normativa vigente in materia di sicurezza; c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salvo deroghe; d) alla compatibilita' ambientale; e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione; f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971 sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della societa' il 29 luglio 2011. 3. La relazione di cui al comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, e' trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della societa' concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. 4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la societa' concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione e' contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorita' competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalita' di cui al comma 6. 5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalita' istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la convocazione sono altresi' trasmessi gli atti e i documenti gia' acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le osservazioni dei soggetti interessati, nonche' motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatte salve le osservazioni, le proposte di adeguamento, le richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni o enti partecipanti, che non si siano gia' espresse, di sottoporre alla conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La conferenza si conclude nel termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti e' in ogni caso autorizzato a procedere ai sensi del comma 7. 6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorita' competente provvede con le modalita' previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione e' limitata ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli ulteriori contenuti progettuali e' limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorita' competente puo' richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad ogni altro procedimento di competenza dell'autorita' di cui al primo periodo ed e' in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilita' delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi di cui al comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti e documenti: a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenuti assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale; c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2; d) il piano economico finanziario di cui all'articolo 2, comma 8; e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento. 8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. 10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d). 11. All'approvazione del progetto esecutivo si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971. |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. L'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971 e' abrogato. 2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge» sono soppresse. 3. La societa' concessionaria e il contraente generale, nonche' gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8 e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie: a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturata; b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' concessionaria e' autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto: a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3; b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni; c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale; d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10. 5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. 6. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della concessione. 7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con RFI S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operativita' dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario. 8. La societa' concessionaria puo' avvalersi del personale di R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a. in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui al presente decreto fino a un contingente massimo di cento unita' di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491 della medesima legge e' autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo protocolli di intesa per l'individuazione delle unita' di personale e la definizione delle modalita' del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a carico della societa' concessionaria. 9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, si provvede nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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