Gazzetta n. 77 del 31 marzo 2023 (vai al sommario) |
REGIONE LAZIO |
COMUNICATO |
Legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 - Legge di stabilita' regionale 2023 |
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(Omissis).
Art. 2.
Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attivita' produttive nonche' altre disposizioni per ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita economica e sociale 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo a provvedimenti adottati dalla regione in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, dall'anno d'imposta 2023 resta ferma la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della regione, di seguito riportata: ===================================================================== | Scaglioni di reddito imponibile ai fini | | | dell'addizionale IRPEF | Aliquota | +===========================================+=======================+ |fino a 15.000 euro | nessuna maggiorazione | +-------------------------------------------+-----------------------+ |oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 1,60% | +-------------------------------------------+-----------------------+ |oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 1,60% | +-------------------------------------------+-----------------------+ |oltre 50.000 euro | 1,60% | +-------------------------------------------+-----------------------+
2. E' allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, con l'indicazione, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, dell'aliquota di base di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, della maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, nonche' della maggiorazione di cui al comma 1 (allegato B). 3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con riferimento all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), resta ferma la maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004. 4. E' allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, con l'indicazione, distintamente per settori di attivita' e categorie di soggetti passivi, dell'aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell'art. 16, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche (allegato C). (Omissis).
Allegato B
MISURA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)
Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato C
MISURA DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)
Parte di provvedimento in formato grafico
(Omissis). |
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