Gazzetta n. 77 del 31 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 29 marzo 2023
Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e amministrazione straordinaria di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a., in Milano, componenti il gruppo assicurativo Eurovita.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito, Codice);
Visto l'art. 231, comma 1, del Codice, ai sensi del quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali;
Visto in particolare il comma 5 del citato art. 231, secondo cui l'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che l'IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata, e che la procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'IVASS, dal Ministro delle imprese e del made in Italy per un periodo non superiore a dodici mesi;
Visto altresi' l'art. 275, comma 2, del Codice, ai sensi del quale l'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'art. 231, puo' essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS;
b) una delle societa' del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo;
Visto in particolare il comma 3 del citato art. 275, secondo cui l'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, salvo che sia prescritto un termine piu' breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 2;
Visto il provvedimento del 31 gennaio 2023, prot. n. 24821/23, con il quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 230 del Codice, ha disposto la gestione provvisoria di Eurovita S.p.a. e di Eurovita Holding S.p.a., nominando un commissario e sospendendo le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo delle imprese, con durata massima della gestione provvisoria fino al 31 marzo 2023;
Vista la lettera n. 0036896/23 del 14 febbraio 2023, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 231 e 275 del Codice, e di seguito a quanto deliberato dal Direttorio integrato di IVASS nella seduta del 14 febbraio 2023, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione del decreto con cui si dispone lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a. e l'amministrazione straordinaria delle imprese;
Vista la successiva lettera n. 0056568/23 dell'8 marzo 2023, con la quale l'IVASS, sulla base delle ulteriori informazioni aggiornate riguardanti le suddette imprese, trasmesse dal Commissario per la gestione provvisoria con note del 27 febbraio e del 6 marzo 2023, ha dichiarato la permanenza dei presupposti di cui agli articoli 231 e 275 del Codice, alla base della proposta formulata dall'Istituto con lettera n. 0036896/23 del 14 febbraio 2023;
Viste le valutazioni contenute nei predetti atti e, tra le altre, le circostanze di seguito esposte:
1) Eurovita S.p.a. presenta una struttura degli impegni nei confronti degli assicurati che, congiuntamente all'elevata esposizione al rischio di rialzo dei tassi di interesse e all'incremento dei tassi di riscatto, si riflette sulle variabilita' del solvency ratio e quindi sulla capacita' di rispettare stabilmente il coefficiente patrimoniale di solvibilita' (situazione peraltro confermata dagli stress test EIOPA del 2021), a cui si e' coniugata, negli ultimi anni, una sovrastima dei fondi propri ed una non corretta determinazione del requisito patrimoniale (evidenziate nel rapporto ispettivo di IVASS del 7 luglio 2022);
2) il rafforzamento patrimoniale chiesto dall'Istituto di vigilanza non è stato effettuato dall'azionista di controllo e, a causa del mutato scenario macroeconomico caratterizzato da un rapido incremento della struttura dei tassi privi di rischio e degli spread creditizi, il progressivo deterioramento della situazione di solvibilita' ha portato alla violazione del requisito patrimoniale di Eurovita Holding S.p.a. e di Eurovita S.p.a.;
3) il piano di risanamento di gruppo centralizzato, ai sensi degli articoli 222, 223-ter e 227 del Codice e degli articoli 9 e 10 del regolamento IVASS 27 aprile 2021, n. 47, presentato da Eurovita Holding S.p.a. il 28 novembre 2022, non e' stato approvato dal Direttorio integrato dell'IVASS con provvedimento n. 2297 del 27 gennaio 2023, in quanto e' risultato privo di concreti elementi e di basi realistiche necessarie a ristabilire nel continuo il livello di fondi propri ammissibili ovvero a ridurre il profilo di rischio per garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita', individuale e di gruppo;
4) considerata l'indisponibilita' dell'azionista di controllo - il Fondo di private equity Cinven - a rafforzare i mezzi patrimoniali del gruppo, ribadita con comunicazione del 26 gennaio 2023 e la mancata approvazione del piano di risanamento, Eurovita Holding S.p.a. ed Eurovita S.p.a. non sono state in grado di assicurare iniziative volte a ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;
5) dopo aver riscontrato le ragioni di assoluta urgenza di cui all'art. 230 del Codice ed accertato la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 230, 231 e 275 del predetto Codice, l'IVASS ha adottato il provvedimento del 31 gennaio 2023 prot. n. 24821/23, con il quale è stata disposta la gestione provvisoria di Eurovita S.p.a. e di Eurovita Holding S.p.a., nominando un commissario e sospendendo le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo delle imprese, con durata massima della gestione provvisoria fino al 31 marzo 2023;
6) con provvedimento prot. n. 29903/23 del 6 febbraio 2023 l'IVASS ha altresi' disposto, ai sensi dell'art. 188, comma 3-bis, lettera b), del Codice, la sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita S.p.a., escludendo dalla misura i riscatti e le anticipazioni di cui alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005;
7) nonostante il versamento a fondo perduto in conto capitale dell'importo di euro 100 milioni effettuato da Cinven in Eurovita Holding S.p.a., comunicato dal Commissario per la gestione provvisoria in data 22 febbraio 2023, l'Istituto di vigilanza ha rilevato la permanenza di gravi violazioni delle disposizioni che regolano l'attivita' dell'impresa di assicurazione, con particolare riguardo al rispetto del requisito patrimoniale di solvibilita' ai sensi dei richiamati articoli 45-bis e 216-ter del Codice;
Ritenuto che le descritte circostanze, secondo quanto accertato e valutato dall'IVASS, configurano gli estremi di cui agli articoli 231 e 275 del Codice per l'adozione del decreto di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a. e l'amministrazione straordinaria delle imprese;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 231 e 275 del Codice è disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Eurovita S.p.a. ed Eurovita Holding S.p.a., con sede in Milano, e l'amministrazione straordinaria delle imprese per una durata massima di uno anno dalla data di emanazione del presente decreto.
Roma, 29 marzo 2023

Il Ministro: Urso