Gazzetta n. 77 del 31 marzo 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 marzo 2023
Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea (Anguilla anguilla).


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B, che include tra le specie l'anguilla (Anguilla anguilla);
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di Anguilla europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione europea (notificata in data 20 luglio 2011 con nota prot. n. 6877) con la quale e' stato approvato il Piano nazionale di gestione dell'anguilla, comprendente nove piani regionali;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre del 2013 relativo alla politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;
Visto l'art. 13 «Misure relative alla pesca dell'anguilla» del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e, per il 2023 e il 2024, le possibilita' di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde;
Vista la raccomandazione CGPM/45/2022/1 su un piano di gestione pluriennale per l'Anguilla europea in Mar Mediterraneo, che modifica la raccomandazione CGPM/42/2018/1;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2002, n. 15;
Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1 comma 2, della legge del 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2012, n. 26);
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 "Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla anguilla (CECA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 gennaio 2011, n. 20;
Visto il decreto ministeriale n. 403 del 25 luglio 2019, recante «Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea»;
Considerata la necessita' di adeguarsi a quanto stabilito dalla sopramenzionata raccomandazione CGPM/45/2022/1 e dall'art. 13 del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023;
Sentito il parere delle regioni aderenti al Piano nazionale anguilla (regolamento (CE) n. 1100/2007) durante le riunioni del 15 dicembre 2022 e dell'11 gennaio 2023, nonche' il parere delle associazioni di categoria durante la riunione del tavolo informale pesca del 19 gennaio 2023;
Attesa la necessita' di confermare quanto disposto dal precedente decreto ministeriale 25 luglio 2019, n. 403, e di integrare il medesimo alla luce delle evidenze scientifiche successivamente acquisite e in virtu' della sopracitata normativa eurounionale;

Decreta:

Art. 1

1. La pesca dell'Anguilla europea (Anguilla anguilla), giusto il disposto del decreto ministeriale 25 luglio 2019, n. 403, e' vietata in tutte le regioni italiane dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.
2. Un ulteriore periodo di chiusura della pesca e' stabilito, limitatamente all'anno 2023, dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 13 regolamento (UE) 2023/194.
3. Durante tale periodo individuato dai precedenti commi 1 e 2 non deve essere impedita la migrazione della specie verso il mare.
 
Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle attivita' di pesca commerciale, all'allevamento estensivo dell'Anguilla europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, effettuato in coerenza con gli obiettivi di conservazione previsti dal regolamento (CE) n. 1100/2007 e in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di gestione dell'Anguilla europea, nonche' in linea con le dinamiche temporali di migrazione della specie nell'area mediterranea.
 
Art. 3

1. Il periodo di chiusura, individuato all'art. 1, e' comune a tutte le regioni italiane che attuano il Piano nazionale di gestione dell'Anguilla europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1100/2007, ovvero: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria e Sardegna.
 
Art. 4

1. La pesca a mare dell'anguilla e' vietata in tutte le regioni per tutto il periodo dell'anno.
 
Art. 5

1. La pesca sportiva della specie Anguilla anguilla e' vietata su tutto il territorio nazionale per tutto il 2023.
 
Art. 6

1. Per il 2023, la commercializzazione della specie Anguilla anguilla come prodotto della pesca e' permessa dal 1° luglio 2023 fino al 20 gennaio 2024.
 
Art. 7

1. Per le regioni che non aderiscono al Piano nazionale anguilla vige la chiusura della pesca della specie per tutto il periodo annuale. Tale disposizione riguarda la pesca sportiva e commerciale nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali per tutti gli stadi del ciclo vitale dell'anguilla europea.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 13 marzo 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 343