Gazzetta n. 77 del 31 marzo 2023 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 13 febbraio 2023
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda ATM S.p.a. di Messina, concluso, in data 29 settembre 2022, con le RR.SS.AA. e le Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA (Pos. 1195/22). (Delibera n. 23/26).


LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri,
Premesso che:
l'Azienda ATM S.p.a. di Messina svolge attivita' di trasporto pubblico locale nella citta' di Messina;
in data 29 settembre 2022, l'Azienda, le RR.SS.AA. e le Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente di ATM S.p.a. di Messina;
le parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto pubblico locale, nonche' dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del Trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2018, n. 115), hanno concordato di individuare le seguenti modalita' operative:
1. servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero;
2. individuazione dei servizi da garantire;
3. procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
4. individuazione delle fasce giornaliere di garanzia, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di sei ore complessive;
5. procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
6. garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
7. individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'Azienda interessata dallo sciopero;
l'Accordo aziendale in oggetto, pertanto, prevede che le parti si conformino alle disposizioni di seguito riassunte:
Art. 1

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente dell'Azienda Trasporti Messina S.p.a., esercente il servizio di trasporto pubblico locate nell'area d'esercizio concessa.
 
Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero del personale
dipendente dell'Azienda Trasporti Messina S.p.a. come da verbale di
riunione del 15 settembre 2022 e successivo verbale di riunione del
29 settembre 2022.

Il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 2022, presso la sede legale e operativa dell'Azienda Trasporti Messina - ATM S.p.a. sita in Messina, via Giuseppe La Farina, n. 336, si sono incontrati:
la societa' Azienda Trasporti Messina - ATM S.p.a. nella persona del direttore generale dott. Claudio Iozzi, con l'assistenza dell'avv. Letterio Villari Resp. Ufficio affari legali, della dott.ssa Marika Ricciardello Resp. Area risorse umane, del dott. Santino Trimarchi C.U.O.A.T. Esercizio e del rag. Luigi Cucinotta n.q. di verbalizzante.
le RSA di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL, ORSA rispettivamente nelle persone dei signori:
FILT CGIL - sig. Parisi Massimiliano;
FIT CISL - sig. Bonafede Sebastiano e Pino Pietro;
UILTRASPORTI - sig. Frigione Paolo e Macri' Francesco;
FALSA CISAL - sig. Giambo' Giovanni;
UGL - sig. Nostro Antonino;
ORSA - sig. Burgio Giovanni;
Premesso:
che in data 12 giugno 1990 e' stata approvata la legge n. 146 sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, con l'istituzione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge;
che, per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione, l'art. 1 della legge n. 146/1990 considera fra i servizi pubblici essenziali i pubblici servizi di trasporto urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
che in data 28 febbraio 2018 e' stato sottoscritto dalle associazioni datoriali Asstra, Anav e Agens e dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL l'Accordo nazionale in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale unitamente alla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del TPL;
che detto accordo, oltre a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione, di preavviso, di proclamazione e di revoca, ha definito negli articoli 12 e 16 la durata e le modalita' dello sciopero;
che l'art. 17 del medesimo Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, prevede l'emanazione da parte delle aziende dei regolamenti di servizio;
che, a tale fine, le aziende concorderanno con le OO.SS. le seguenti modalita' operative:
1. servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero;
2. individuazione dei servizi da garantire;
3. procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
4. individuazione delle fasce giornaliere di garanzia, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di sei ore complessive;
5. procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
6. garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
7. individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte possono garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero.
Tanto premesso e ritenuto parte essenziale e sostanziale dell'intesa che segue, dopo ampia e approfondita discussione le parti concordano quanto segue:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente dell'Azienda Trasporti Messina S.p.a., esercente il servizio di trasporto pubblico locale nell'area d'esercizio concessa.

 
Art. 2

Procedure di mediazione e di raffreddamento
a) Vertenze nazionali per il rinnovo del C.C.N.L. di categoria
Si rinvia all'applicazione della normativa vigente circa il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del C.C.N.L. di categoria di competenza delle parti firmatarie dei contratti a livello nazionale; b) Vertenze aziendali (prima e seconda fase procedura di raffreddamento)
Relativamente alta prima fase della procedura, il soggetto collettivo che intende promuovere un'astensione dal lavoro del personale dipendente di ATM S.p.a. prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'Azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni (con esclusione dei festivi) dai ricevimento della predetta comunicazione, ATM S.p.a. informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terra' l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. ln ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli otto giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia ai sensi dell'art. 13, lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera, in nessun caso, le parti dall'esperimento della seconda fase.
Relativamente alla seconda fase della procedura, a seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase, le parti concordano di esperire un tentativo di conciliazione presso la Prefettura di Messina. ln pendenza della procedura citata, le parti si impegnano a non fare ricorso a provvedimenti od azioni unilaterali. Alla richiesta di incontro seguira' una convocazione da parte del soggetto ricevente, fermo restando che il tentativo di conciliazione deve, comunque, esaurirsi entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di incontro. La mancata convocazione o l'esito negativo dell'incontro concludono la seconda fase di raffreddamento e conciliazione, lasciando libere le parti di intraprendere le azioni considerate piu' opportune nel rispetto della normativa vigente. Il soggetto sindacale e', in ogni caso, tenuto a comunicare alla Commissione di garanzia, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento. c) Contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L.
La contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L. dovra' essere avviata su istanza scritta della parte interessata e le parti si impegnano ad iniziare il confronto entro i venti giorni successivi dalla richiesta. Entro i successivi quaranta giorni dall'inizio del confronto, si sviluppera' la trattativa con le strutture aziendali competenti.
Decorso questo termine, le parti effettueranno un resoconto alle sedi nazionali al fine di ottenerne una verifica di conformita' e rimuovere le eventuali difficolta' che fossero sorte nel corso della trattativa.
Qualora all'esito di tali interventi o iniziative permangano contrarieta' sulla sottoscrizione dell'intesa, le parti si riterranno libere di intraprendere le azioni considerate piu' opportune nel rispetto della normativa vigente.
 
Art. 2.

Procedure di mediazione e di raffreddamento
a) Vertenze nazionali per il rinnovo del CCNL di categoria
Si rinvia all'applicazione della normativa vigente circa il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del CCNL di categoria di competenza delle parti firmatarie dei contratti a livello nazionale. b) Vertenze aziendali (prima e seconda fase procedura di raffreddamento)
Relativamente alla prima fase della procedura, il soggetto collettivo che intende promuovere un'astensione dal lavoro del personale dipendente di ATM S.p.a. prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, ATM S.p.a. informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terra' l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli otto giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonche' il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia ai sensi dell'art. 13 lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera, in nessun caso, le parti dall'esperimento della seconda fase.
Relativamente alla seconda fase della procedura, a seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase, le parti concordano di esperire un tentativo di conciliazione presso la Prefettura di Messina. In pendenza della procedura citata, le parti si impegnano a non fare ricorso a provvedimenti od azioni unilaterali. Alla richiesta di incontro seguira' una convocazione da parte del soggetto ricevente, fermo restando che il tentativo di conciliazione deve, comunque, esaurirsi entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta di incontro. La mancata convocazione o l'esito negativo dell'incontro concludono la seconda fase di raffreddamento e conciliazione, lasciando libere le parti di intraprendere le azioni considerate piu' opportune nel rispetto della normativa vigente. Il soggetto sindacale e', in ogni caso, tenuto a comunicare alla Commissione di garanzia, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento. c) Contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L.
La contrattazione aziendale su materie demandate dal C.C.N.L. dovra' essere avviata su istanza scritta della parte interessata e le parti si impegnano ad iniziare il confronto entro i venti giorni successivi dalla richiesta. Entro i successivi quaranta giorni dall'inizio del confronto, si sviluppera' la trattativa con le strutture aziendali competenti.
Decorso questo termine, le parti effettueranno un resoconto alle sedi nazionali al fine di ottenerne una verifica di conformita' e rimuovere le eventuali difficolta' che fossero sorte nel corso della trattativa.
Qualora all'esito di tali interventi o iniziative permangano contrarieta' sulla sottoscrizione dell'intesa, le parti si riterranno libere di intraprendere le azioni considerate piu' opportune nel rispetto della normativa vigente.

 
Art. 3

Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

a) Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso traffico:
dal 17 dicembre al 7 gennaio;
i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dai 30 ottobre al 5 novembre;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
i tre giorni che precedono e che seguono la scadenza delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali ed amministrative generali e referendarie;
la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni amministrative locali;
il giorno del Santo Patrono di Messina.
Le OO.SS. si impegnano, altresi', ad evitare gli scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza.
Gli scioperi di qualsiasi genere gia' dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi o revocati dal soggetto promotore, in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
b) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata ad ATM S.p.a. con un preavviso di almeno dieci giorni.
L'eventuale revoca o sospensione dello sciopero deve essere comunicata almeno ventiquattro ore prima e di essa deve essere dato annuncio all'utenza da parte dell'Azienda tramite tutti i possibili mezzi informativi.
c) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare le quattro ore di servizio da svolgere in unico periodo di ore continuative, in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno venti giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero. ln merito all'individuazione delle fasce giornaliere di garanzia, le parti concordano che il servizio sara' espletato in modo completo secondo il normale programma di esercizio (compreso i giorni festivi), articolato su due fasce per un totale di sei ore utili d'esercizio, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza (lavoratori e studenti) e precisamente:
prima fascia: dalle ore 6,30 alle ore 9,30: cio' a garanzia dell'utenza che deve recarsi al luogo di lavoro o di studio. Si precisa che ogni veicolo in servizio pubblico deve completare la corsa che ha iniziato prima delle ore 9,30 (l'orario di prestazione effettiva del personale e' determinato dalla timbratura del badge);
seconda fascia dalle ore 12,30 alle ore 15,30: cio' a garanzia dell'utenza che dal luogo di lavoro o di studio deve rientrare presso la propria abitazione. Si precisa che ogni veicolo in servizio pubblico deve completare la corsa che ha iniziato prima delle ore 15,30 (l'orario di prestazione effettiva del personale e' determinato dalla timbratura del badge).
Le parti concordano che nelle medesime fasce saranno garantiti anche il servizio carro-attrezzi, compreso il relativo personale addetto alla verbalizzazione, ed il servizio di verifica titoli di viaggio.
I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, al fine di garantire la c.d. funzionalita' logistica, le parti concordano sulla necessita' che sia assicurata la presenza almeno trenta minuti prima dell'inizio di ogni fascia di garanzia del personale aziendale normalmente impiegato nei settori rimessa ed officina, al fine di garantire la regolare ripresa del servizio all'orario di inizio delle singole fasce di garanzia, Parimenti al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero, le parti concordano sulla necessita' che sia assicurata la presenza nei trenta minuti successivi alla conclusione della seconda fascia del personale aziendale normalmente impiegato nei settori rimessa ed officina.
d) Per qualsiasi tipo di vertenza, le parti concordano che sono esclusi gli scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singole categorie o profili professionali.
e) Le parti concordano che, durante l'effettuazione di uno sciopero di qualsiasi natura, a garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, dovranno essere presenti al lavoro le seguenti figure professionali:
un responsabile UATC parametro 250;
un capo unita' organizzativa parametro 230;
un coordinatore di esercizio parametro 210;
un capo unita' tecnica parametro 205;
un addetto all'esercizio parametro 193 (rimessa);
un addetto all'esercizio parametro 193 (sala operativa);
un capo operatori parametro 188;
quattro operatori esercizio parametro 140/158/175/183 di cui almeno uno abilitato alla conduzione del tram (uno per parametro e per turno);
un operatore certificatore parametro 180;
un operatore tecnico parametro 170;
un addetto alla mobilita' parametro 170;
un operatore qualificato parametro 140/160;
un assistente alla clientela parametro 154;
un operatore qualificato della mobilita' parametro 151;
un operatore di manutenzione parametro 130;
un collaboratore di esercizio parametro 129;
un ausiliario parametro 110;
un ausiliario generico parametro 100.
f) Con riferimento all'art. 20 della legge n. 300/1970, le OO.SS. si impegnano a non convocare assemblee dei lavoratori che comportino interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del C.C.N.L.
 
Art. 3.

Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

a) Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di piu' intenso traffico:
dal 17 dicembre al 7 gennaio;
i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
i tre giorni che precedono e che seguono la scadenza delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali ed amministrative generali e referendarie;
la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni amministrative locali;
Il giorno del Santo Patrono di Messina.
Le OO.SS. si impegnano, altresi', ad evitare gli scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza.
Gli scioperi di qualsiasi genere gia' dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi o revocati dal soggetto promotore, in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
b) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata ad ATM S.p.a. con un preavviso di almeno dieci giorni.
L'eventuale revoca o sospensione dello sciopero deve essere comunicata almeno ventiquattro ore prima e di essa deve essere dato annuncio all'utenza da parte dell'azienda tramite tutti i possibili mezzi informativi.
c) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare le quattro ore di servizio da svolgere in unico periodo di ore continuative, in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno venti giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero. In merito all'individuazione delle fasce giornaliere di garanzia, le parti concordano che il servizio sara' espletato in modo completo secondo il normale programma di esercizio (compreso i giorni festivi), articolato su due fasce per un totale di sei ore utili d'esercizio, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza (lavoratori e studenti) e precisamente:
prima fascia dalle ore 6:30 alle ore 9:30: cio' a garanzia dell'utenza che deve recarsi al luogo di lavoro o di studio. Si precisa che ogni veicolo in servizio pubblico deve completare la corsa che ha iniziato prima delle ore 9:30 (l'orario di prestazione effettiva del personale e' determinato dalla timbratura del badge).
seconda fascia dalle ore 12,30 alle ore 15,30: cio' a garanzia dell'utenza che dal luogo di lavoro o di studio deve rientrare presso la propria abitazione. Si precisa che ogni veicolo in servizio pubblico deve completare la corsa che ha iniziato prima delle ore 15:30 (l'orario di prestazione effettiva del personale e' determinato dalla timbratura del badge).
Le parti concordano che nelle medesime fasce saranno garantiti anche il servizio carro-attrezzi, compreso il relativo personale addetto alla verbalizzazione, ed il servizio di verifica titoli di viaggio.
I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, al fine di garantire la c.d. funzionalita' logistica, le parti concordano sulla necessita' che sia assicurata la presenza almeno trenta minuti prima dell'inizio di ogni fascia di garanzia del personale aziendale normalmente impiegato nei settori rimessa ed officina, al fine di garantire la regolare ripresa del servizio all'orario di inizio delle singole fasce di garanzia. Parimenti al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero, le parti concordano sulla necessita' che sia assicurata la presenza nei trenta minuti successivi alla conclusione della seconda fascia del personale aziendale normalmente impiegato nei settori rimessa ed officina.
d) Per qualsiasi tipo di vertenza, le parti concordano che sono esclusi gli scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singole categorie o profili professionali.
e) Le parti concordano che, durante l'effettuazione di uno sciopero di qualsiasi natura, a garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, dovranno essere presenti al lavoro le seguenti figure professionali:
un responsabile UATC parametro 250;
un capo unita' organizzativa parametro 230;
un coordinatore di esercizio parametro 210;
un capo unita' tecnica parametro 205;
un addetto all'esercizio parametro 193 (rimessa);
un addetto all'esercizio parametro 193 (sala operativa);
un capo operatori parametro 188;
quattro operatore esercizio parametro 140/158/175/183 di cui almeno uno abilitato alla conduzione del tram (uno per parametro e per turno);
un operatore certificatore parametro 180;
un operatore tecnico parametro 170;
un addetto alla mobilita' parametro 170;
un operatore qualificato parametro 140/160;
un assistente alla clientela parametro 154;
un operatore qualificato della mobilita' parametro 151;
un operatore di manutenzione parametro 130;
un collaboratore di esercizio parametro 129;
un ausiliario parametro 110;
un ausiliario generico parametro 100.
f) Con riferimento all'art. 20 della legge n. 300/1970, le OO.SS. si impegnano a non convocare assemblee dei lavoratori che comportino interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dell'A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL.

 
Art. 4

Comportamento delle parti

Le parti firmatarie del presente accordo utilizzeranno le forme di raffreddamento e di conciliazione, nel quadro di costruttive relazioni industriali.
Il documento sindacale di proclamazione dello sciopero dovra' contenere i seguenti requisiti:
esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando - ove possibile - i relativi verbali), i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere, entro i termini previsti dal presente accordo, nonche' i motivi del mancato svolgimento;
indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonche' della durata e delle modalita' di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;
indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate (solo per le azioni di sciopero successive alla prima).
L'azienda favorira' forme congrue di pubblicazione dei termini delle vertenze e si impegnera' a dare ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili interruzioni del servizio che si potessero verificare a causa di azioni di sciopero.
 
Art. 4.

Comportamento delle parti

Le parti firmatarie del presente accordo utilizzeranno le forme di raffreddamento e di conciliazione, nel quadro di costruttive relazioni industriali.
Il documento sindacale di proclamazione dello sciopero dovra' contenere i seguenti requisiti:
esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dai lavoro;
esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando - ove possibile - i relativi verbali), i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere, entro i termini previsti dal presente accordo, nonche' i motivi del mancato svolgimento;
indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonche' della durata e delle modalita' di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro.
indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate (solo per le azioni di sciopero successive alla prima).
L'azienda favorira' forme congrue di pubblicazione dei termini delle vertenze e si impegnera' a dare ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili interruzioni del servizio che si potessero verificare a causa di azioni di sciopero.

 
Art. 5

Adattamenti d'attuazione

Le parti, qualora nell'applicazione del presente accordo dovessero verificare l'emergere di elementi tali da non consentire la piena attuazione dello stesso, si incontreranno per procedere agli opportuni adattamenti.
Premesso, altresi', che:
con nota del 3 ottobre 2022, l'Azienda ATM S.p.a. ha trasmesso copia del predetto Accordo aziendale alla Commissione di garanzia per gli adempimenti di competenza;
con nota del 13 dicembre 2022, prot. n. 16273/TPL, il testo dell'Accordo aziendale e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro 30 giorni dalla ricezione della medesima nota;
con nota del 12 gennaio 2023, U.DI.CON ha espresso il proprio avviso in merito all'Accordo aziendale mentre, decorso tale termine, nessun'altra delle associazioni ha fatto pervenire osservazioni;
Considerato che:
lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, nonche' dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2018, n. 115);
l'art. 11, lettera A), del citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 stabilisce, altresi', che «L'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.»;
l'art. 17 della citata regolamentazione provvisoria, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali «con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalita' operative:
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12.»;
Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo aziendale oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate:
dalle ore 6,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30;
Precisato che per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'Accordo aziendale in esame, restano in vigore le regole contenute nella disciplina del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, concluso, in data 29 settembre 2022, con le RR.SS.AA. e le Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA, riguardante le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dell'Azienda ATM S.p.a. di Messina;

Dispone:

La trasmissione della presente delibera all'Azienda ATM S.p.a. di Messina, alle RR.SS.AA., alle Segreterie territoriali di Messina delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Messina;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 13 febbraio 2023

Il Presidente: Santoro-Passarelli
 
Art. 5.

Adattamenti d'attuazione

Le parti, qualora nell'applicazione del presente accordo dovessero verificare l'emergere di elementi tali da non consentire la piena attuazione dello stesso, si incontreranno per procedere agli opportuni adattamenti.
Letto, confermato e sottoscritto in tutte le pagine di cui risulta composta la presente intesa.

Per ATM S.p.a. Per le RSA
Firmato CGIL Firmato
Firmato CISL Firmato
Firmato UIL Firmato
Firmato FAISA Firmato
Firmato UGL Firmato
ORSA Firmato